Decreto del Consiglio federale che conferisce obbligatorietà generale al contratto collettivo di lavoro per le costruzioni ferroviarie Rimessa in vigore e modifica del 25 luglio 2016 Il Consiglio federale svizzero decreta: I I decreti del Consiglio federale del 3 ottobre 2000, dell'8 giugno 2005, del 13 agosto 2007, del 21 ottobre 2008, del 14 gennaio 2010, del 29 giugno 2010, dell'11 settembre 2012 e del 6 marzo 20141 che conferiscono carattere obbligatorio generale al contratto collettivo di lavoro (CCL) per le costruzioni ferroviarie, sono rimessi in vigore.

II I decreti del Consiglio federale del 3 ottobre 2000 e del 29 giugno 2010, menzionati nella cifra I, che conferiscono carattere obbligatorio generale al CCL per le costruzioni ferroviarie, sono modificati come segue: Art. 3 Per quanto riguarda l'incasso e l'impiego dei contributi alle spese di applicazione e di formazione/perfezionamento (art. 3 CCL) occorre presentare annualmente alla Direzione del lavoro della SECO un conteggio annuale dettagliato, nonché il relativo budget per l'anno successivo al conteggio. Quest'ultimo va corredato del rapporto di revisione, nonché di altri documenti che la SECO richiede in singoli casi. La gestione delle rispettive casse deve essere conforme alle direttive stabilite dalla SECO e protrarsi oltre la fine dell'obbligatorietà generale, quando lo richieda il disbrigo delle pendenze o di altri avvenimenti che rientrano nella durata di validità dell'obbligatorietà generale. La SECO può inoltre richiedere ulteriori informazioni, altri documenti da visionare e far eseguire controlli a carico delle parti contraenti.

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FF 2000 4513, 2005 3565, 2007 5563, 2008 7501, 2010 257, 4443, 2012 7137, 2014 2129

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Contratto collettivo di lavoro per le costruzioni ferroviarie. DCF

FF 2016

III Le disposizioni modificate qui di seguito, stampate in grassetto, menzionate nel CCL per le costruzioni ferroviarie, allegato ai decreti del Consiglio federale menzionati nella cifra I, sono dichiarate d'obbligatorietà generale: Convenzione addizionale sulla proroga del contratto collettivo di lavoro per le costruzioni ferroviarie del 14 dicembre 2015 Adeguamenti redazionali mediante rinvio globale: il CCL per le costruzioni ferroviarie 2016 riprende testualmente il previgente CCL per le costruzioni ferroviarie 2012. In tutto il testo previgente del CCL per le costruzioni ferroviarie, i rinvii a versioni precedenti del CNM per l'edilizia principale sono da intendersi come rinvii al CNM 2016.

IV Il presente decreto entra in vigore 1° settembre 2016 e ha effetto sino al 31 dicembre 2018.

25 luglio 2016

In nome del Consiglio federale svizzero: La vice-presidente della Confederazione, Doris Leuthard Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr

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