Circolare del Consiglio federale ai Governi cantonali per la votazione popolare del 12 febbraio 2017 del 10 novembre 2016

Onorevoli presidenti e consiglieri di Stato, 1

ci onoriamo di comunicarvi che abbiamo stabilito per domenica 12 febbraio 2017 e, nei limiti delle disposizioni di legge, per i giorni precedenti, la votazione popolare su: ­ il decreto federale del 30 settembre 2016 concernente la naturalizzazione agevolata degli stranieri della terza generazione (FF 2016 6819); ­ il decreto federale del 30 settembre 2016 concernente la creazione di un fondo per le strade nazionali e il traffico d'agglomerato (FF 2016 6825); ­ la legge federale del 17 giugno 2016 concernente misure fiscali volte a rafforzare la competitività della piazza imprenditoriale svizzera (Legge sulla riforma III dell'imposizione delle imprese) (FF 2016 4381).

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Vogliate prendere ogni provvedimento necessario affinché la votazione abbia luogo in conformità della legislazione federale; sono applicabili:

21 la legge federale del 17 dicembre 1976 sui diritti politici (LDP; RS 161.1) e l'ordinanza del 24 maggio 1978 sui diritti politici (ODP; RS 161.11); 22 la legge federale del 26 settembre 2014 concernente persone e istituzioni svizzere all'estero (Legge sugli Svizzeri all'estero, LSEst; RS 195.1) e l'ordinanza del 7 ottobre 2015 concernente persone e istituzioni svizzere all'estero (Ordinanza sugli Svizzeri all'estero, OSEst; RS 195.11), come anche la circolare della Cancelleria federale del 7 ottobre 2015 concernente l'esercizio dei diritti politici degli Svizzeri all'estero (FF 2015 6157); 23 l'ordinanza della Cancelleria federale del 13 dicembre 2013 concernente il voto elettronico (OVE; RS 161.116, RU 2013 5371); 24 la circolare del Consiglio federale ai Governi cantonali del 20 settembre 2002 concernente la revisione parziale dell'ordinanza sui diritti politici (condizioni di autorizzazione per lo svolgimento di prove pilota cantonali del voto elettronico, FF 2002 5891);

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25 la circolare del Consiglio federale ai Governi cantonali del 31 maggio 2006 concernente le misure da adottare per garantire la qualità in materia di voto per corrispondenza (FF 2006 4791) e la circolare del Consiglio federale ai Governi cantonali del 15 giugno 2007 concernente le misure da adottare per garantire la qualità in materia di voto per corrispondenza. Problemi di attuazione; 26 la circolare del Consiglio federale ai Governi cantonali del 18 maggio 2016 concernente l'accertamento dei risultati delle votazioni popolari federali mediante mezzi tecnici (FF 2016 3613).

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In particolare, vi invitiamo a provvedere affinché:

31 i testi sottoposti a votazione siano consegnati agli elettori al più presto quattro settimane, ma al più tardi tre settimane prima del giorno della votazione; 32 le autorità competenti secondo il diritto cantonale possano inviare il materiale di voto agli Svizzeri all'estero e, su richiesta esplicita, ad altri elettori soggiornanti all'estero, al più presto una settimana prima della data prevista per l'invio ufficiale di tale materiale; 33 i processi verbali siano stesi, in ogni Comune, nella forma prescritta o i moduli siano ordinati all'Ufficio federale delle costruzioni e della logistica, Distribuzione (vendita di pubblicazioni), 3003 Berna; 34 i processi verbali siano trasmessi alla Cancelleria federale entro dieci giorni dalla scadenza del termine di ricorso; 35 i risultati del vostro Cantone siano pubblicati, entro tredici giorni da quello della votazione, nel vostro Foglio ufficiale, con l'indicazione delle possibilità di ricorso. L'indicazione del rimedio giuridico può rivestire, ad esempio, la forma seguente: «In merito a questa votazione popolare è ammesso, entro 3 giorni, il ricorso al Consiglio di Stato. Il ricorso va inviato con lettera raccomandata al Governo cantonale (art. 77 della legge federale del 17 dicembre 1976 sui diritti politici, LDP).»; 36 il Foglio ufficiale, in cui sono stati pubblicati i risultati della votazione, sia trasmesso immediatamente alla Cancelleria federale in tre esemplari; 37 le schede siano conservate fino all'omologazione del risultato della votazione.

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Riguardo al numero di esemplari dei testi in votazione e delle schede, ci atteniamo ai dati dell'ultima votazione. Tuttavia, in caso di altri desideri, vi invitiamo a comunicarli immediatamente alla Cancelleria federale.

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Vogliate incaricare le autorità dei Comuni, dei circoli o dei distretti, a ciò designate nel vostro Cantone, di comunicare subito i risultati della votazione alla vostra Cancelleria di Stato, o a qualsiasi altro ufficio centrale da voi incaricato, che, a sua volta, trasmetterà immediatamente, ma il più tardi entro le 18.00, alla Cancelleria federale, il risultato complessivo del Cantone. Viste le diverse ore di chiusura dei seggi nei Cantoni, vi preghiamo di vegliare

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affinché, nessun risultato parziale (per esempio a livello comunale o circondariale) venga reso pubblico prima delle 12h00 della domenica delle votazioni. I dati di contatto della Cancelleria federale così come i formulari per la trasmissione dei risultati dello scrutinio vi saranno comunicati o consegnati dalla Cancelleria federale con lettera separata.

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Le tre domande figuranti sulla scheda per la votazione popolare hanno il tenore seguente, nell'ordine: 1. Volete accettare il decreto federale del 30 settembre 2016 concernente la naturalizzazione agevolata degli stranieri della terza generazione?

2. Volete accettare il decreto federale del 30 settembre 2016 concernente la creazione di un fondo per le strade nazionali e il traffico d'agglomerato?

3. Volete accettare la legge federale del 17 giugno 2016 concernente misure fiscali volte a rafforzare la competitività della piazza imprenditoriale svizzera (Legge sulla riforma III dell'imposizione delle imprese)?

Gradite, onorevoli presidenti e consiglieri di Stato, l'espressione della nostra alta considerazione.

10 novembre 2016

In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Johann N. Schneider-Ammann Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr

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