Legge federale sull'assicurazione malattie

Disegno

(LAMal) (Adeguamento delle disposizioni con pertinenza internazionale) Modifica del ...

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale del 18 novembre 20151, decreta: I La legge federale del 18 marzo 19942 sull'assicurazione malattie è modificata come segue: Sostituzione di un'espressione In tutta la legge «Comunità europea» è sostituito, con i necessari adeguamenti grammaticali, con «Unione europea».

Art. 34 cpv. 2 e 3 Il Consiglio federale può prevedere che l'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie assuma: 2

3

1 2

a.

i costi delle prestazioni di cui agli articoli 25 capoverso 2 e 29 eseguite all'estero per motivi d'ordine medico o nell'ambito della cooperazione transfrontaliera per gli assicurati residenti in Svizzera;

b.

i costi di parti effettuati all'estero non per motivi d'ordine medico.

Esso può limitare l'assunzione dei costi di cui al capoverso 2.

FF 2016 1 RS 832.10

2015-2634

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Assicurazione malattie. LF

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Titolo prima dell'art. 41

Sezione 2: Scelta del fornitore di prestazioni, assunzione dei costi e obbligo di ammissione degli ospedali figuranti nell'elenco Art. 41, rubrica e cpv. 1, secondo periodo, 2, 2bis e 2ter Scelta del fornitore di prestazioni e assunzione dei costi ... L'assicuratore assume i costi secondo la tariffa applicata al fornitore di prestazioni scelto.

1

In caso di cura ospedaliera in Svizzera, gli assicurati che risiedono in uno Stato membro dell'Unione europea, in Islanda o in Norvegia hanno la libera scelta tra gli ospedali figuranti nell'elenco.

2

Se gli assicurati qui di seguito elencati che risiedono in uno Stato membro dell'Unione europea, in Islanda o in Norvegia si avvalgono di cure ospedaliere in un ospedale figurante nell'elenco, l'assicuratore assume la remunerazione per un importo massimo pari alla tariffa applicata per la cura in questione in un ospedale figurante nell'elenco del Cantone al quale essi sono legati: 2bis

a.

i frontalieri e i loro familiari;

b.

i familiari di domiciliati, di dimoranti annuali e di dimoranti temporanei;

c.

i beneficiari di una prestazione dell'assicurazione svizzera contro la disoccupazione e i loro familiari.

Se gli assicurati che risiedono in uno Stato membro dell'Unione europea, in Islanda o in Norvegia e percepiscono una rendita svizzera o i loro familiari si avvalgono di cure ospedaliere in un ospedale figurante nell'elenco, l'assicuratore assume la remunerazione per un importo massimo pari alla tariffa applicata per la cura in questione in un ospedale figurante nell'elenco del Cantone di riferimento. Il Consiglio federale designa il Cantone di riferimento.

2ter

Art. 41a, rubrica Obbligo di ammissione degli ospedali figuranti nell'elenco Art. 64a cpv. 9, secondo e terzo periodo ... Se il diritto di tale Stato permette all'assicuratore di recuperare i premi e le partecipazioni ai costi non pagati, il Consiglio federale può obbligare i Cantoni ad assumere l'85 per cento dei crediti oggetto della comunicazione di cui al capoverso 3. Se il diritto di tale Stato non lo permette, il Consiglio federale può accordare agli assicuratori il diritto di sospendere l'assunzione dei costi delle prestazioni.

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Assicurazione malattie. LF

Art. 79a

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Diritto di regresso dei Cantoni

Il diritto di regresso secondo l'articolo 72 LPGA3 si applica per analogia al Cantone di domicilio per i contributi che esso ha versato ai sensi degli articoli 25a, 41 e 49a.

Art. 95a Per i cittadini svizzeri o di uno Stato membro dell'Unione europea che sono o sono stati sottoposti alla legislazione in materia di sicurezza sociale della Svizzera o di uno o più Stati membri dell'Unione europea, per i rifugiati o gli apolidi residenti in Svizzera o nel territorio di uno Stato membro dell'Unione europea e per i familiari e i superstiti di queste persone, in merito alle prestazioni comprese nel campo d'applicazione della presente legge sono applicabili i seguenti atti normativi nella versione vincolante per la Svizzera dell'allegato II, sezione A, dell'Accordo del 21 giugno 19994 tra la Confederazione Svizzera, da una parte, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone (Accordo sulla libera circolazione delle persone): 1

a.

regolamento (CE) n. 883/20045;

b.

regolamento (CE) n. 987/20096;

c.

regolamento (CEE) n. 1408/717;

d.

regolamento (CEE) n. 574/728.

Per i cittadini svizzeri, islandesi, norvegesi o del Principato del Liechtenstein che sono o sono stati sottoposti alla legislazione in materia di sicurezza sociale svizzera, islandese, norvegese o liechtensteinese, per gli apolidi o i rifugiati residenti in Svizzera o sul territorio dell'Islanda, della Norvegia o del Liechtenstein e per i familiari e i superstiti di queste persone, in merito alle prestazioni comprese nel campo d'applicazione della presente legge si applicano i seguenti atti normativi nella versione vincolante per la Svizzera dell'allegato K appendice 2 della Convenzione del 4 gennaio 19609 istitutiva dell'Associazione europea di libero scambio (Convenzione AELS): 2

3 4 5 6 7

8

9

a.

regolamento (CEE) n. 1408/71;

b.

regolamento (CEE) n. 574/72.

RS 830.1 RS 0.142.112.681 Regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale; RS 0.831.109.268.1.

Regolamento (CE) n. 987/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 883/2004 relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale; RS 0.831.109.268.11.

Regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio, del 14 giugno 1971, relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità.

Regolamento (CEE) n. 574/72 del Consiglio, del 21 marzo 1972, che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1408/71 relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità.

RS 0.632.31

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Il Consiglio federale adegua i rimandi agli atti dell'Unione europea di cui ai capoversi 1 e 2 ogniqualvolta viene decisa una modifica dell'allegato II dell'Accordo sulla libera circolazione delle persone e dell'allegato K appendice 2 della Convenzione AELS.

3

Laddove le disposizioni della presente legge fanno uso delle espressioni «Stati membri dell'Unione europea» e «Stati dell'UE», queste espressioni designano gli Stati cui è applicabile l'Accordo di cui al capoverso 1.

4

II La legge federale del 19 giugno 199210 sull'assicurazione militare è modificata come segue: Art. 16 cpv. 2, primo periodo La cura comprende segnatamente la visita e la cura medica nonché le cure che possono essere praticate ambulatorialmente, a domicilio o in ospedale e include le analisi, i medicamenti e gli altri mezzi e apparecchi necessari per la terapia. ...

2

Art. 17, rubrica nonché cpv. 2, 3, primo periodo e 4 Cura ambulatoriale e ospedaliera In caso di cura ambulatoriale l'assicurato deve rivolgersi a personale medico adeguato.

2

In caso di cura ospedaliera l'assicurato ha diritto alla cura, al vitto e all'alloggio nel reparto comune di un'istituzione con la quale l'assicurazione militare abbia concluso una convenzione sulla collaborazione e sulle tariffe. ...

3

Se l'assicurato, senza l'autorizzazione dell'assicurazione militare, ha scelto uno stabilimento che non sia quello più vicino o un reparto diverso da quello attribuitogli, deve sostenere le spese supplementari derivanti dalla cura, dai viaggi e dalla perdita di guadagno. Sono fatti salvi i casi urgenti.

4

Art. 71 cpv. 1 Ove un'affezione concerne più assicurazioni sociali, la cura medica ospedaliera e ambulatoriale è a carico dell'assicurazione militare se questa, conformemente alle disposizioni della presente legge, è tenuta immediatamente a prestazioni a causa di una malattia o di un infortunio insorti durante un servizio assicurato (art. 3 cpv. 1).

1

III 1

La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

2

Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

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RS 833.1