Decreto federale
Disegno
concernente la continuazione del finanziamento della cooperazione tecnica e dell'aiuto finanziario a favore dei Paesi in sviluppo nonché la continuazione del finanziamento dell'aiuto umanitario internazionale della Confederazione nel periodo 20172020 del ...
L'Assemblea federale della Confederazione svizzera, visto l'articolo 167 della Costituzione federale1; visto l'articolo 9 capoverso 1 della legge federale del 19 marzo 1976 2 su la cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali; visto il messaggio del Consiglio federale del 17 febbraio 20163, decreta:
Art. 1 Per assicurare la continuazione del finanziamento della cooperazione tecnica e dell'aiuto finanziario a favore dei Paesi in sviluppo nonché per la continuazione del finanziamento dell'aiuto umanitario internazionale della Confederazione è stanziato un credito complessivo di 8695 milioni di franchi.
1
2
Il credito complessivo è ripartito nei seguenti crediti quadro: mio. fr.
a.
credito quadro per il finanziamento della cooperazione tecnica e dell'aiuto finanziario a favore dei Paesi in sviluppo
6635
b.
credito quadro per il finanziamento dell'aiuto umanitario internazionale della Confederazione
2060
Il periodo di credito inizia il 1° gennaio 2017. A tale data, i saldi residui dei crediti quadro correnti per la continuazione della cooperazione tecnica e dell'aiuto finanziario a favore dei Paesi in sviluppo nonché dell'aiuto umanitario internazionale della Confederazione sono annullati.
3
1 2 3
RS 101 RS 974.0 FF 2016 2005
2015-2419
2443
Continuazione del finanziamento della cooperazione tecnica e dell'aiuto finanziario a favore dei Paesi in sviluppo nonché la continuazione del finanziamento dell'aiuto umanitario internazionale della Confederazione nel periodo 20172020. DF
FF 2016
Nel periodo 20172020 la Direzione dello sviluppo e della cooperazione può procedere a trasferimenti tra i due crediti quadro fino a 120 milioni di franchi.
4
Art. 2 Il presente decreto non sottostà a referendum.
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