Decreto federale

Disegno

concernente la continuazione del finanziamento della cooperazione tecnica e dell'aiuto finanziario a favore dei Paesi in sviluppo nonché la continuazione del finanziamento dell'aiuto umanitario internazionale della Confederazione nel periodo 2017­2020 del ...

L'Assemblea federale della Confederazione svizzera, visto l'articolo 167 della Costituzione federale1; visto l'articolo 9 capoverso 1 della legge federale del 19 marzo 1976 2 su la cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali; visto il messaggio del Consiglio federale del 17 febbraio 20163, decreta:

Art. 1 Per assicurare la continuazione del finanziamento della cooperazione tecnica e dell'aiuto finanziario a favore dei Paesi in sviluppo nonché per la continuazione del finanziamento dell'aiuto umanitario internazionale della Confederazione è stanziato un credito complessivo di 8695 milioni di franchi.

1

2

Il credito complessivo è ripartito nei seguenti crediti quadro: mio. fr.

a.

credito quadro per il finanziamento della cooperazione tecnica e dell'aiuto finanziario a favore dei Paesi in sviluppo

6635

b.

credito quadro per il finanziamento dell'aiuto umanitario internazionale della Confederazione

2060

Il periodo di credito inizia il 1° gennaio 2017. A tale data, i saldi residui dei crediti quadro correnti per la continuazione della cooperazione tecnica e dell'aiuto finanziario a favore dei Paesi in sviluppo nonché dell'aiuto umanitario internazionale della Confederazione sono annullati.

3

1 2 3

RS 101 RS 974.0 FF 2016 2005

2015-2419

2443

Continuazione del finanziamento della cooperazione tecnica e dell'aiuto finanziario a favore dei Paesi in sviluppo nonché la continuazione del finanziamento dell'aiuto umanitario internazionale della Confederazione nel periodo 2017­2020. DF

FF 2016

Nel periodo 2017­2020 la Direzione dello sviluppo e della cooperazione può procedere a trasferimenti tra i due crediti quadro fino a 120 milioni di franchi.

4

Art. 2 Il presente decreto non sottostà a referendum.

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