Legge federale sull'assicurazione per l'invaliditā

Progetto

(LAI) Modifica del ...

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il rapporto della Commissione della sicurezza sociale e della sanitā del Consiglio nazionale del 7 luglio 20161; visto il parere del Consiglio federale del ...2, decreta: I La legge federale del 19 giugno 19593 sull'assicurazione per l'invaliditā č modificata come segue: Art. 42ter cpv. 3 L'assegno per minorenni grandi invalidi che necessitano inoltre di un'assistenza intensiva č aumentato di un supplemento per cure intensive; il supplemento non č accordato in caso di soggiorno in un istituto. Il supplemento ammonta, se il bisogno di assistenza dovuto all'invaliditā č di almeno 8 ore al giorno, al 100 per cento, in caso di un bisogno di almeno 6 ore al giorno, al 70 per cento e, in caso di un bisogno di almeno 4 ore al giorno, al 40 per cento dell'importo massimo della rendita di vecchiaia secondo l'articolo 34 capoversi 3 e 5 LAVS. Il supplemento č calcolato sotto forma di importo giornaliero. Il Consiglio federale disciplina i dettagli.

3

Art. 42sexies cpv. 1 lett. a Il calcolo del contributo per l'assistenza si basa sul tempo necessario per fornire le prestazioni d'aiuto. Da questo valore č dedotto il tempo che corrisponde alle prestazioni seguenti: 1

a.

1 2 3

l'assegno per grandi invalidi di cui agli articoli 42­42ter, ad eccezione del supplemento per cure intensive (art. 42ter cpv. 3);

FF 2016 6459 Sarā pubblicato successivamente nel FF.

RS 831.20

2016-2084

6477

Assicurazione per l'invaliditā. LF

II 1

La presente legge sottostā a referendum facoltativo.

2

Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

6478

FF 2016