Legge federale sull'assicurazione per l'invaliditā
Progetto
(LAI) Modifica del ...
L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il rapporto della Commissione della sicurezza sociale e della sanitā del Consiglio nazionale del 7 luglio 20161; visto il parere del Consiglio federale del ...2, decreta: I La legge federale del 19 giugno 19593 sull'assicurazione per l'invaliditā č modificata come segue: Art. 42ter cpv. 3 L'assegno per minorenni grandi invalidi che necessitano inoltre di un'assistenza intensiva č aumentato di un supplemento per cure intensive; il supplemento non č accordato in caso di soggiorno in un istituto. Il supplemento ammonta, se il bisogno di assistenza dovuto all'invaliditā č di almeno 8 ore al giorno, al 100 per cento, in caso di un bisogno di almeno 6 ore al giorno, al 70 per cento e, in caso di un bisogno di almeno 4 ore al giorno, al 40 per cento dell'importo massimo della rendita di vecchiaia secondo l'articolo 34 capoversi 3 e 5 LAVS. Il supplemento č calcolato sotto forma di importo giornaliero. Il Consiglio federale disciplina i dettagli.
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Art. 42sexies cpv. 1 lett. a Il calcolo del contributo per l'assistenza si basa sul tempo necessario per fornire le prestazioni d'aiuto. Da questo valore č dedotto il tempo che corrisponde alle prestazioni seguenti: 1
a.
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l'assegno per grandi invalidi di cui agli articoli 4242ter, ad eccezione del supplemento per cure intensive (art. 42ter cpv. 3);
FF 2016 6459 Sarā pubblicato successivamente nel FF.
RS 831.20
2016-2084
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Assicurazione per l'invaliditā. LF
II 1
La presente legge sottostā a referendum facoltativo.
2
Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.
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FF 2016