Approvazione di tariffe nell'assicurazione privata (art. 84 della legge del 17 dicembre 2004 sulla sorveglianza degli assicuratori, LSA; RS 961.01) L'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari FINMA ha approvato la tariffa seguente relativa ai contratti d'assicurazione in corso: Decisione del

Tariffa sottoposta da

3 febbraio 2016

Zurigo Compagnia di Assicurazioni sulla Vita SA

nell'assicurazione collettiva vita nel quadro della previdenza professionale.

La modifica concerne tutti gli assicurati degli istituti di previdenza e delle fondazioni collettive assicurati presso Zurigo Compagnia di Assicurazioni sulla Vita SA.

La modifica della tariffa collettiva concerne innanzitutto una riduzione degli interessi tecnici all'1 %.

Ulteriori modifiche della tariffa in caso di decesso KT17: adeguamento delle basi biometriche e dei margini di sicurezza.

Ulteriori modifiche della tariffa in caso di invalidità KT17: adeguamento delle basi biometriche sulla base del rapporto dell'ASA relativo al periodo 2006­2010 (SVVKL0610) con i fattori di adeguamento dei corrispondenti rapporti brevi 09/13 dell'ASA (SVVKBKL0913) e dei dati appartenenti all'impresa.

Con le lettere del 23 novembre 2015, del 27 novembre 2015 e del 30 novembre 2015, la Zurigo Compagnia di Assicurazioni sulla Vita SA ha presentato nel settore dell'assicurazione vita una tariffa per i seguenti prodotti: tariffa per il regime sovraobbligatorio dell'assicurazione di risparmio «GUSP» KT17, tariffa in caso di decesso KT17 e tariffa in caso di invalidità KT17.

Ai fini dell'esame e dell'approvazione di tariffe si applica l'articolo 38 LSA. Secondo questa disposizione, le tariffe soggette ad approvazione devono essere stabilite entro limiti tali da garantire, da un lato, la solvibilità dell'istituto d'assicurazione richiedente e, dall'altro, la protezione degli assicurati contro eventuali abusi.

Con la sua tariffa la richiedente ha fornito la prova che il limite di cui all'articolo 38 LSA è rispettato. Con decisione del 3 febbraio 2016 la FINMA ha pertanto approvato la richiesta di modifica della tariffa.

La richiedente intende applicare gli adeguamenti tariffali approvati a partire dal 1° gennaio 2017 a tutto il portafoglio (contratti in corso e contratti nuovi).

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2016-0710

FF 2016

Rimedi giuridici La presente comunicazione costituisce la notifica della decisione. Le persone che hanno diritto di ricorrere in virtù dell'articolo 48 della legge del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA; RS 172.021) possono impugnare la decisione, indicando il loro domicilio o la loro sede, presso il Tribunale amministrativo federale, Corte II, Casella Postale, 9023 San Gallo. Il ricorso deve essere presentato entro 30 giorni dalla presente pubblicazione e contenere le conclusioni nonché i motivi.

Durante questo periodo, la decisione può essere consultata presso l'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari FINMA, Laupenstrasse 27, 3003 Berna.

22 marzo 2016

Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari FINMA

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