1 Decreto federale sul finanziamento della formazione professionale negli anni 20172020
Disegno
del ...
L'Assemblea federale della Confederazione svizzera, visto l'articolo 167 della Costituzione federale1; visto l'articolo 59 capoverso 1 della legge del 13 dicembre 20022 sulla formazione professionale (LFPr); visto il messaggio del Consiglio federale del 24 febbraio 20163, decreta:
Art. 1 Per gli anni 20172020 è stanziato un limite di spesa di 3289,0 milioni di franchi per: 1
a.
contributi forfettari ai Cantoni secondo l'articolo 52 capoverso 2 LFPr;
b.
contributi secondo l'articolo 2 capoverso 3 lettera c LFPr per l'organizzazione degli esami federali di professione e degli esami professionali federali superiori nonché per cicli di formazione nelle scuole specializzate superiori;
c.
contributi secondo l'articolo 52 capoverso 3 lettera d LFPr alle persone che hanno partecipato ai corsi di preparazione agli esami federali di professione e agli esami professionali federali superiori.
Lo 0,5 per cento al massimo del credito a preventivo può essere utilizzato per contributi all'esecuzione secondo l'articolo 56a LFPr.
2
1 2 3
RS 101 RS 412.10 FF 2016 2701
2015-2541
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Finanziamento della formazione professionale negli anni 20172020. DF
FF 2016
Art. 2 Per gli anni 20172020 è stanziato un credito d'impegno di 192,5 milioni di franchi per: 1
2
a.
contributi secondo l'articolo 52 capoverso 3 lettera a LFPr per progetti di sviluppo della formazione professionale e di sviluppo della qualità;
b.
contributi secondo l'articolo 52 capoverso 3 lettera b LFPr per prestazioni speciali di interesse pubblico.
I singoli impegni possono essere contratti fino al 31 dicembre 2020.
Art. 3 Per gli anni 20172020 è stanziato un limite di spesa di 150,8 milioni di franchi per la copertura del fabbisogno finanziario dell'Istituto universitario federale per la formazione professionale secondo l'articolo 48 LFPr negli anni 20172020.
Art. 4 Il presente decreto non sottostà a referendum.
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