1 Decreto federale sul finanziamento della formazione professionale negli anni 2017­2020

Disegno

del ...

L'Assemblea federale della Confederazione svizzera, visto l'articolo 167 della Costituzione federale1; visto l'articolo 59 capoverso 1 della legge del 13 dicembre 20022 sulla formazione professionale (LFPr); visto il messaggio del Consiglio federale del 24 febbraio 20163, decreta:

Art. 1 Per gli anni 2017­2020 è stanziato un limite di spesa di 3289,0 milioni di franchi per: 1

a.

contributi forfettari ai Cantoni secondo l'articolo 52 capoverso 2 LFPr;

b.

contributi secondo l'articolo 2 capoverso 3 lettera c LFPr per l'organizzazione degli esami federali di professione e degli esami professionali federali superiori nonché per cicli di formazione nelle scuole specializzate superiori;

c.

contributi secondo l'articolo 52 capoverso 3 lettera d LFPr alle persone che hanno partecipato ai corsi di preparazione agli esami federali di professione e agli esami professionali federali superiori.

Lo 0,5 per cento al massimo del credito a preventivo può essere utilizzato per contributi all'esecuzione secondo l'articolo 56a LFPr.

2

1 2 3

RS 101 RS 412.10 FF 2016 2701

2015-2541

2953

Finanziamento della formazione professionale negli anni 2017­2020. DF

FF 2016

Art. 2 Per gli anni 2017­2020 è stanziato un credito d'impegno di 192,5 milioni di franchi per: 1

2

a.

contributi secondo l'articolo 52 capoverso 3 lettera a LFPr per progetti di sviluppo della formazione professionale e di sviluppo della qualità;

b.

contributi secondo l'articolo 52 capoverso 3 lettera b LFPr per prestazioni speciali di interesse pubblico.

I singoli impegni possono essere contratti fino al 31 dicembre 2020.

Art. 3 Per gli anni 2017­2020 è stanziato un limite di spesa di 150,8 milioni di franchi per la copertura del fabbisogno finanziario dell'Istituto universitario federale per la formazione professionale secondo l'articolo 48 LFPr negli anni 2017­2020.

Art. 4 Il presente decreto non sottostà a referendum.

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