ad 14.444 Iniziativa parlamentare Trasferimento delle tasse di vigilanza destinate alla CAV PP. Inserire un capoverso 4 all'articolo 64c Rapporto della Commissione della sicurezza sociale e della sanità del Consiglio nazionale del 7 luglio 2016 Parere del Consiglio federale del 19 ottobre 2016

Onorevoli presidente e consiglieri, conformemente all'articolo 112 capoverso 3 della legge sul Parlamento, vi presentiamo il nostro parere in merito al rapporto della Commissione della sicurezza sociale e della sanità del Consiglio nazionale del 7 luglio 20161 concernente l'iniziativa parlamentare «Trasferimento delle tasse di vigilanza destinate alla CAV PP.

Inserire un capoverso 4 all'articolo 64c».

Gradite, onorevoli presidente e consiglieri, l'espressione della nostra alta considerazione.

19 ottobre 2016

In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Johann N. Schneider-Ammann Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr

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Parere 1

Situazione iniziale

Il 25 settembre 2014 la consigliera nazionale Susanne Leutenegger Oberholzer (PS, BL) ha depositato la seguente iniziativa parlamentare: «Occorre completare l'articolo 64c LPP con un nuovo capoverso 4 del seguente tenore: Articolo 64c ... capoverso 4 Le autorità di vigilanza possono trasferire sugli istituti di previdenza soggetti alla loro vigilanza le tasse dovute secondo il capoverso 2 lettera a in base ai principi determinanti per la loro riscossione».

L'iniziativa è stata presentata in seguito alle procedure promosse dinanzi al Tribunale federale da alcuni istituti di previdenza al fine d'impugnare le decisioni dell'Ufficio federale delle assicurazioni sociali (UFAS) concernenti la ripercussione della tassa di vigilanza destinata alla Commissione di alta vigilanza della previdenza professionale (CAV PP) sugli istituti di previdenza.

Dall'istituzione della CAV PP, le autorità di vigilanza LPP cantonali e regionali soggette alla vigilanza della summenzionata Commissione sono tenute a versarle una tassa di vigilanza. Nei dibattiti parlamentari2 è emersa palesemente l'intenzione di consentire a dette autorità di ripercuotere la tassa sugli istituti di previdenza soggetti alla loro vigilanza. L'iniziativa parlamentare si prefigge di sancire chiaramente ed esplicitamente questo meccanismo nella legge federale del 25 giugno 19823 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (LPP).

Il 24 febbraio 2016 la Commissione della sicurezza sociale e della sanità del Consiglio nazionale (CSSS-N) ha incaricato la sua segreteria di redigere un progetto di legge in collaborazione con l'Amministrazione. La Commissione ha rinunciato a una procedura di consultazione, dato che non ci si attendeva nessuna nuova informazione.

Il 7 luglio 2016 la Commissione ha esaminato il progetto di legge e di rapporto e ha deciso che anche i criteri previsti dall'articolo 64c capoverso 2 lettera a LPP per il calcolo della tassa di vigilanza dovevano essere precisati nella legge (cfr. n. 2).

Il 7 luglio 2016 la CSSS-N ha adottato il progetto di legge all'unanimità e, assieme al relativo rapporto4, lo ha trasmesso alla sua Camera.

Con lettera del 5 agosto 2016, il presidente della Commissione, Ignazio Cassis, ha invitato il Consiglio federale a esprimere il suo parere sul progetto.

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Boll. Uff. 2008 N 581 RS 831.40 FF 2016 6149

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Parere del Consiglio federale

Il Consiglio federale appoggia la proposta di precisare la disposizione legale concernente il calcolo della tassa di vigilanza dovuta alla CAV PP e la richiesta dell'iniziativa parlamentare di sancire nella legge la ripercussione di questa tassa da parte delle autorità di vigilanza sui singoli istituti di previdenza.

In entrambi i casi non si tratta di una novità, bensì di una prassi comunemente applicata fin dall'istituzione della CAV PP.

Nello specifico, il progetto precisa a livello di legge i due punti relativi alla tassa di vigilanza esposti di seguito.

In primo luogo, ai criteri di cui all'articolo 64c capoverso 2 lettera a LPP viene aggiunto il numero di rendite versate.

Con l'aggiunta del passaggio «... nonché del numero di rendite versate» viene solo precisato l'attuale tenore della disposizione, senza cambiare la prassi in uso fin dall'istituzione della CAV PP, stabilendo espressamente che anche i pensionati devono cofinanziare la CAV PP e chiarendo che la tassa deve essere calcolata in funzione delle rendite versate e non in base al numero dei beneficiari di rendite.

Questo significa che se una persona percepisce più rendite, la tassa è dovuta alla CAV PP per ciascuna rendita versata.

In secondo luogo, con l'articolo 64c capoverso 4 LPP si crea una base giuridica che disciplina la ripercussione della tassa dovuta alla CAV PP da parte delle autorità di vigilanza sugli istituti di previdenza soggetti alla loro vigilanza.

Quando, nell'ambito della riforma strutturale, fu creata la CAV PP e definito il relativo sistema di finanziamento, dai dibattiti parlamentari era emerso chiaramente che la CAV PP avrebbe dovuto essere finanziata dagli istituti di previdenza 5. Nessuno ha contestato che la CAV PP dovesse essere finanziata mediante tasse versate dagli istituti di previdenza. In questo modo si voleva garantire l'indipendenza della CAV PP6 e assicurarle le risorse necessarie a prescindere dalla situazione finanziaria della Confederazione. Inoltre, con questo sistema la tassa sarebbe stata suddivisa tra gli istituti di previdenza in base al principio di causalità7.

Nonostante le intenzioni riguardo al sistema di finanziamento fossero chiare, l'attuale articolo 64c LPP non le esplicita in modo sufficiente. Infatti, esso non stabilisce chiaramente che le autorità di vigilanza cantonali
e regionali possono ripercuotere (trasferire) sugli istituti di previdenza la tassa dovuta alla CAV PP.

Occorre pertanto che il legislatore federale sancisca espressamente nella legge una regolamentazione sulla tassa chiara e uniforme.

Secondo la formulazione dell'articolo 64c capoverso 4 LPP proposta nel progetto della CSSS-N, le autorità di vigilanza possono trasferire sugli istituti di previdenza soggetti alla loro vigilanza le tasse dovute alla CAV PP. Il Consiglio federale è del parere che questa formulazione dia alle autorità di vigilanza la possibilità di emanare 5 6 7

Boll. Uff. 2008 N 581 FF 2007 5199, in particolare pag. 5237.

FF 2007 5199, in particolare pag. 5218.

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una normativa cantonale in materia, ma non costituisca una base legale sufficiente su cui fondarsi direttamente per poter ripercuotere le summenzionate tasse sugli istituti di previdenza. Al fine di garantire una prassi uniforme, ritiene inoltre che tutte le autorità di vigilanza debbano ripercuotere la tassa dovuta alla CAV PP sugli istituti di previdenza; la prescrizione dovrà pertanto avere carattere vincolante e non potestativo.

La precisazione dei due punti summenzionati a livello di legge servirà a garantire la certezza del diritto.

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Proposta del Consiglio federale

In merito al progetto della CSSS-N, il Consiglio federale propone di approvare l'articolo 64c capoverso 2 lettera a LPP e di modificare il tenore dell'articolo 64c capoverso 4 LPP come segue: Art. 64c cpv. 4 Le autorità di vigilanza ripercuotono sugli istituti di previdenza soggetti alla loro vigilanza la tassa dovuta secondo il capoverso 2 lettera a.

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