16 Legge federale Disegno sulla collaborazione tra la Confederazione e i Cantoni nello spazio formativo svizzero (Legge sulla collaborazione nello spazio formativo svizzero, LCSFS) del ...

L'Assemblea federale della Confederazione svizzera, visto l'articolo 61a capoverso 2 della Costituzione federale1; visto il messaggio del Consiglio federale del 24 febbraio 20162, decreta:

Art. 1

Convenzione sulla collaborazione

La Confederazione può concludere una convenzione con i Cantoni per l'adempimento del mandato costituzionale di collaborazione e coordinamento nel settore della formazione.

1

2

La collaborazione e il coordinamento nel settore della formazione devono: a.

promuovere l'elevata qualità e permeabilità dello spazio formativo svizzero;

b.

consentire una politica della formazione obiettiva e coerente.

La convenzione sulla collaborazione disciplina gli obiettivi e l'organizzazione della collaborazione, nonché l'istituzione e la gestione di istituzioni comuni.

3

La competenza di concludere la convenzione sulla collaborazione è delegata al Consiglio federale.

4

Art. 2

Esecuzione

1

Il Consiglio federale esegue la presente legge.

2

Emana le disposizioni d'esecuzione.

1 2

RS 101 FF 2016 2701

2015-2556

2989

L sulla collaborazione nello spazio formativo svizzero

Art. 3

Referendum ed entrata in vigore

1

La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

2

Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

2990

FF 2016