16 Legge federale Disegno sulla collaborazione tra la Confederazione e i Cantoni nello spazio formativo svizzero (Legge sulla collaborazione nello spazio formativo svizzero, LCSFS) del ...
L'Assemblea federale della Confederazione svizzera, visto l'articolo 61a capoverso 2 della Costituzione federale1; visto il messaggio del Consiglio federale del 24 febbraio 20162, decreta:
Art. 1
Convenzione sulla collaborazione
La Confederazione può concludere una convenzione con i Cantoni per l'adempimento del mandato costituzionale di collaborazione e coordinamento nel settore della formazione.
1
2
La collaborazione e il coordinamento nel settore della formazione devono: a.
promuovere l'elevata qualità e permeabilità dello spazio formativo svizzero;
b.
consentire una politica della formazione obiettiva e coerente.
La convenzione sulla collaborazione disciplina gli obiettivi e l'organizzazione della collaborazione, nonché l'istituzione e la gestione di istituzioni comuni.
3
La competenza di concludere la convenzione sulla collaborazione è delegata al Consiglio federale.
4
Art. 2
Esecuzione
1
Il Consiglio federale esegue la presente legge.
2
Emana le disposizioni d'esecuzione.
1 2
RS 101 FF 2016 2701
2015-2556
2989
L sulla collaborazione nello spazio formativo svizzero
Art. 3
Referendum ed entrata in vigore
1
La presente legge sottostà a referendum facoltativo.
2
Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.
2990
FF 2016