Legge federale sul controllo federale delle finanze

Disegno

(Legge sul Controllo delle finanze, LCF) Modifica del ...

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale del 7 settembre 20161, decreta: I La legge del 28 giugno 19672 sul Controllo delle finanze è modificata come segue: Ingresso visto l'articolo 173 capoverso 2 della Costituzione federale3; Art. 1 cpv. 2, terzo periodo, e 2bis ... Può rifiutare mandati speciali, se compromettono l'indipendenza e l'imparzialità della sua ulteriore attività di verifica o lo svolgimento del programma di revisione.

2

Comunica per scritto all'organo che gli ha conferito il mandato speciale se lo accetta o lo rifiuta. In caso di rifiuto vanno indicati i motivi.

2bis

Art. 2 cpv. 2, terzo periodo ... In caso di grave violazione dei doveri d'ufficio, previa consultazione della Delegazione delle finanze delle Camere federali il Consiglio federale può destituire il direttore prima della scadenza del mandato. ...

2

Art. 4, secondo periodo ... Egli deve informarne con un anticipo di cinque giorni feriali il capo del Dipartimento competente per l'affare del quale si tratta.

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FF 2016 6385 RS 614.0 RS 101

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Art. 11

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Servizi di revisione interna dell'Amministrazione federale centrale

I servizi di revisione interna dell'Amministrazione federale centrale sono competenti per la vigilanza finanziaria nel loro ambito. A livello amministrativo sono direttamente subordinati alla direzione del Dipartimento o dell'Ufficio a cui sono aggregati, ma nell'adempimento dei loro compiti specialistici sono autonomi e indipendenti. I loro regolamenti sottostanno all'approvazione del Controllo federale delle finanze. Il Controllo federale delle finanze può proporre al Consiglio federale la creazione di servizi di revisione interna.

1

Il Controllo federale delle finanze valuta periodicamente l'efficacia dei servizi di revisione interna e ne cura il coordinamento. Può pubblicare documentazioni tecniche a supporto delle verifiche, in particolare in relazione al metodo di lavoro e al modo di procedere. Può emanare istruzioni sulla collaborazione dei servizi di revisione interna alla verifica del conto di Stato. I servizi di revisione interna gli trasmettono per conoscenza i programmi annuali di revisione e tutti i rapporti di verifica.

2

I servizi di revisione interna presentano ogni anno alla direzione del Dipartimento o dell'Ufficio e al Controllo federale delle finanze un rapporto in cui informano in merito ai seguenti punti: 3

a.

la portata e gli aspetti più importanti della loro attività di revisione;

b.

gli accertamenti e le valutazioni rilevanti;

c.

lo stato di attuazione delle raccomandazioni di particolare rilevanza e, se del caso, i motivi della loro mancata attuazione.

Se i servizi di revisione interna constatano irregolarità sostanziali o di rilevante importanza finanziaria o particolari anomalie, ne informano senza indugio la direzione del Dipartimento o dell'Ufficio e il Controllo federale delle finanze.

4

Il Controllo federale delle finanze promuove la formazione e la formazione continua dei collaboratori dei servizi di revisione interna dell'Amministrazione federale centrale.

5

Art. 12 cpv. 1, secondo periodo ... Nel contempo sottopone il rapporto di verifica completo al capo del Dipartimento interessato.

1

Art. 13 cpv. 2­4 Se constata irregolarità nell'organizzazione, nella gestione amministrativa o nell'adempimento dei compiti, il Controllo federale delle finanze lo comunica agli uffici e agli organi interdipartimentali interessati. A seconda dei problemi rilevati, informa in particolare l'Amministrazione federale delle finanze, l'Ufficio federale del personale, l'Ufficio federale dell'informatica e della telecomunicazione, l'Organo direzione informatica della Confederazione (ODIC), l'Ufficio federale delle costruzioni e della logistica, la Cancelleria federale o l'Incaricato federale della protezione dei dati e della trasparenza.

2

3

Se constata lacune nella legislazione, ne informa l'Ufficio federale di giustizia.

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Le unità amministrative interessate redigono per il Controllo federale delle finanze un rapporto sulle misure da esse adottate.

4

Art. 14 cpv. 1, terzo periodo, 2, 2bis, 3, primo periodo, 3bis e 4 ... Contestualmente comunica alle Commissioni della gestione o alla Delegazione della gestione le irregolarità sostanziali constatate nella gestione e ne informa il capo del Dipartimento competente. ...

1

Dopo che la Delegazione delle finanze ha trattato un rapporto di verifica del Controllo federale delle finanze, quest'ultimo può pubblicare il proprio rapporto assieme al parere dell'organo oggetto della verifica.

2

Gli organi oggetto della verifica comunicano al Controllo federale delle finanze, ogni anno e immediatamente dopo la scadenza dei termini di attuazione, lo stato di attuazione delle raccomandazioni alle quali esso ha attribuito la massima rilevanza.

2bis

Il Controllo federale delle finanze riferisce ogni anno alla Delegazione delle finanze e al Consiglio federale sulla portata e sugli aspetti più importanti della sua attività di revisione, su accertamenti e valutazioni rilevanti, come pure sulle raccomandazioni non ancora attuate e sui motivi della loro mancata attuazione. ...

3

Se il Controllo federale delle finanze constata che raccomandazioni della massima rilevanza non sono state attuate entro i termini impartiti, ne informa il capo del Dipartimento o, se le raccomandazioni sono rivolte al Dipartimento, il Consiglio federale. Se si prevede che le raccomandazioni non possano essere attuate entro i termini, la comunicazione avviene prima della scadenza degli stessi. In seguito spetta al capo del Dipartimento interessato comunicare al Controllo federale delle finanze lo stato di attuazione delle raccomandazioni.

3bis

Sulla base delle raccomandazioni non ancora attuate indicate nei rapporti annuali del Controllo federale delle finanze, il Consiglio federale si assicura che sia dato seguito alle contestazioni concernenti la regolarità e la legalità, e che le proposte nell'ambito delle verifiche della redditività siano attuate.

4

Art. 15 cpv. 3, primo e secondo periodo Se il Controllo federale delle finanze constata particolari anomalie o irregolarità sostanziali o di rilevante importanza finanziaria, ne informa, oltre i servizi interessati, il capo del Dipartimento competente e il capo del Dipartimento federale delle finanze. Se le irregolarità constatate concernono la gestione finanziaria di servizi del Dipartimento federale delle finanze, ne devono essere informati il presidente della Confederazione o il vicepresidente del Consiglio federale. ...

3

II 1

La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

2

Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

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