Approvazione di tariffe nell'assicurazione privata (art. 84 della legge del 17 dicembre 2004 sulla sorveglianza degli assicuratori, LSA; RS 961.01) L'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari FINMA ha approvato la tariffa seguente relativa ai contratti d'assicurazione in corso: Decisione del

Tariffa sottoposta da

25 novembre 2015

AXA Vita SA, Winterthur

nell'assicurazione collettiva vita nel quadro della previdenza professionale La modifica concerne tutti gli assicurati degli istituti di previdenza e delle fondazioni collettive per la previdenza professionale assicurati presso AXA Vita SA.

Il principio della porta girevole concernente la ripresa e il trasferimento dell'effettivo dei beneficiari di rendita e dell'effettivo degli assicurati attivi nell'assicurazione collettiva nel quadro della previdenza professionale viene pertanto adeguato con effetto dal 1° gennaio 2016. Vengono adeguate le basi biometriche, mentre i tassi d'interesse tecnici rimangono invariati.

Con lettera del 12 agosto 2015, AXA Vita SA ha presentato nel settore dell'assicurazione vita una tariffa per l'adeguamento del principio della porta girevole concernente la ripresa e il trasferimento dell'effettivo dei beneficiari di rendita e dell'effettivo degli assicurati attivi nell'assicurazione collettiva previdenza professionale.

Ai fini dell'esame e dell'approvazione di tariffe si applica l'articolo 38 LSA. Secondo questa disposizione le tariffe soggette ad approvazione devono essere stabilite entro limiti tali da garantire, da un lato, la solvibilità dell'istituto d'assicurazione richiedente e, dall'altro, la protezione degli assicurati contro eventuali abusi.

Con la sua tariffa la richiedente ha fornito la prova che il limite di cui all'articolo 38 LSA è rispettato. Con decisione del 25 novembre 2015 la FINMA ha pertanto approvato la richiesta di modifica della tariffa.

La richiedente intende applicare gli adeguamenti tariffali approvati a partire dal 1° gennaio 2016 a tutto il portafoglio (contratti in corso e contratti nuovi).

Rimedi giuridici La presente comunicazione costituisce la notifica della decisione. Le persone che hanno diritto di ricorrere in virtù dell'articolo 48 della legge del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA; RS 172.021) possono impugnare la decisione, indicando il loro domicilio o rispettivamente la loro sede, presso il Tribunale amministrativo federale, Corte II, Casella Postale, 9023 San Gallo. Il ricorso deve essere

2016-1033

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FF 2016

presentato entro 30 giorni dalla presente pubblicazione e contenere le conclusioni nonché i motivi.

Durante questo periodo, la decisione può essere consultata presso l'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari FINMA, Laupenstrasse 27, 3003 Berna.

26 aprile 2016

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Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari FINMA