Legge federale sull'ingegneria genetica nel settore non umano

Disegno

(Legge sull'ingegneria genetica, LIG) Modifica del ...

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale del 29 giugno 20161, decreta: I La legge del 21 marzo 20032 sull'ingegneria genetica è modificata come segue: Ingresso, primo comma visti gli articoli 74 capoverso 1, 104 capoversi 2 e 3 lettera b, 118 capoverso 2 lettera a e 120 capoverso 2 della Costituzione federale3; Art. 6 cpv. 2 lett. c Abrogata Art. 7

Coesistenza

Chi utilizza organismi geneticamente modificati deve provvedere affinché essi, i loro metaboliti o i loro rifiuti non pregiudichino la produzione di prodotti senza organismi geneticamente modificati né la libera scelta dei consumatori.

1

Il Consiglio federale emana disposizioni per garantire la coesistenza tra organismi geneticamente modificati e organismi non geneticamente modificati nonché la libera scelta dei consumatori. In particolare, può prescrivere ai gestori di superfici coltivate con organismi geneticamente modificati di: 2

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a.

rispettare distanze di isolamento e adottare misure per limitare la dispersione dei pollini e l'ulteriore diffusione di organismi geneticamente modificati;

b.

informare le autorità, nonché i gestori e gli apicoltori vicini e fornire loro la documentazione necessaria;

FF 2016 5883 RS 814.91 RS 101

2012-1631

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c.

adottare misure contro la crescita indesiderata di piante spontanee;

d.

osservare le prescrizioni in materia di garanzia della qualità.

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Se vi sono motivi per ritenere che le disposizioni di cui al capoverso 2 non sono state rispettate e se è necessario verificare l'eventuale aggiunta indesiderata di materiale geneticamente modificato in colture non geneticamente modificate, l'autorità competente accerta i fatti su richiesta del gestore o dell'apicoltore vicino.

3

In caso di mancato rispetto delle disposizioni di cui al capoverso 2, le spese per la verifica sono a carico del gestore della superficie interessata coltivata con organismi geneticamente modificati, anche se non si sono verificati danni ai sensi dell'articolo 30.

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Art. 15a

Formazione

Chiunque utilizza organismi geneticamente modificati deve disporre delle conoscenze e delle competenze necessarie per l'attività in questione. Il Consiglio federale può emanare prescrizioni sulla portata, sul contenuto e sulla durata della formazione necessaria.

Art. 16 cpv. 2 Il Consiglio federale emana disposizioni concernenti la separazione del flusso delle merci e i provvedimenti da adottare per evitare la presenza di mescolanze indesiderate. A tal fine, considera l'intera filiera di produzione e tiene conto delle raccomandazioni sovranazionali e delle relazioni commerciali con l'estero.

2

Titolo prima dell'art. 19a

Sezione 3: Zone riservate alle coltivazioni di OGM Art. 19a

Principio

La coltivazione di sementi e di altro materiale vegetale di moltiplicazione costituiti da organismi geneticamente modificati può avvenire solo in zone riconosciute (zone riservate alle coltivazioni di OGM).

1

Sono fatte salve le immissioni sperimentali nell'ambiente di organismi geneticamente modificati.

2

Art. 19b 1

Condizioni per il riconoscimento

Le zone riservate alle coltivazioni di OGM devono: a.

riferirsi a uno o più generi di coltura;

b.

formare una superficie continua;

c.

essere delimitate, per quanto possibile, da elementi strutturali paesaggistici naturali o artificiali facilmente riconoscibili;

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d.

essere organizzate da un ente responsabile che rappresenta tutti i gestori che producono prodotti agricoli e i relativi prodotti trasformati nella zona interessata; ed

e.

essere tutelate per almeno quattro anni con misure adeguate.

Il Consiglio federale emana prescrizioni dettagliate. In particolare può stabilire una superficie agricola utile minima specifica per genere di coltura, nell'intento di garantire filiere di produzione proprie a queste zone.

2

Art. 19c

Domanda ed elenco delle colture

Le domande per il riconoscimento delle zone riservate alle coltivazioni di OGM devono essere inoltrate alla Confederazione dall'ente responsabile.

1

L'ente responsabile deve indicare in che modo soddisfa le esigenze di cui agli articoli 7 e 19b.

2

La Confederazione gestisce un elenco, accessibile al pubblico, delle colture di organismi geneticamente modificati nelle zone riservate alle coltivazioni di OGM.

L'accesso all'elenco è negato nel caso sia preponderante l'interesse degno di protezione del gestore a tutelare la confidenzialità delle informazioni.

3

Art. 24a

Monitoraggio ambientale

La Confederazione provvede allo sviluppo e alla gestione di un sistema di monitoraggio che permetta di determinare la diffusione indesiderata di organismi geneticamente modificati e di identificare tempestivamente le possibili ripercussioni sull'ambiente e sulla biodiversità derivanti dalla presenza di organismi geneticamente modificati e del loro materiale genetico transgenico.

1

I Cantoni comunicano alla Confederazione le informazioni e i dati disponibili rilevanti ai fini del monitoraggio ambientale.

2

Capitolo 6: Disposizioni penali e misure amministrative Art. 35, rubrica Disposizioni penali Art. 35a

Misure amministrative

In caso di violazione della presente legge, delle relative disposizioni d'esecuzione o di decisioni prese in loro applicazione, possono essere adottate le seguenti misure amministrative: a.

divieto di svolgere attività;

b.

revoca di autorizzazioni;

c.

esecuzione sostitutiva soggetta a spese;

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d.

sequestro;

e.

confisca e distruzione;

f.

addossamento di un importo di 10 000 franchi al massimo o del corrispettivo del ricavo lordo dei prodotti immessi illegalmente in commercio.

Art. 37a

Periodo transitorio per la messa in commercio di organismi geneticamente modificati

Fino al 31 dicembre 2021 non possono essere rilasciate autorizzazioni per la messa in commercio, per fini agricoli, orticoli o forestali, di piante e parti di piante geneticamente modificate, di sementi geneticamente modificate e di altro materiale vegetale di moltiplicazione geneticamente modificato, nonché di animali geneticamente modificati.

II 1

La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

2

Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

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