11 Legge federale sulla formazione professionale

Disegno

(Legge sulla formazione professionale, LFPr) Modifica del ...

L'Assemblea federale della Confederazione svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale del 24 febbraio 20161, decreta: I La legge del 13 dicembre 20022 sulla formazione professionale è modificata come segue: Art. 52 cpv. 3 lett. d 3

La Confederazione versa il resto della sua partecipazione a: d.

persone che hanno partecipato ai corsi di preparazione agli esami federali di professione e agli esami professionali federali superiori (art. 56a).

Art. 56a

Contributi alle persone che hanno partecipato ai corsi di preparazione

La Confederazione può concedere contributi alle persone che hanno partecipato ai corsi di preparazione agli esami federali di professione e agli esami professionali federali superiori (art. 28).

1

L'importo massimo dei contributi ammonta al 50 per cento dei costi computabili dei corsi.

2

Il Consiglio federale stabilisce le condizioni per il diritto ai contributi, l'aliquota di contribuzione e i costi computabili dei corsi.

3

1 2

FF 2016 2701 RS 412.10

2015-2551

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L sulla formazione professionale

Art. 56b

FF 2016

Sistema d'informazione

La SEFRI gestisce un sistema d'informazione per controllare il versamento dei contributi di cui all'articolo 56a nonché per elaborare e valutare statistiche in merito.

1

2

La SEFRI usa il sistema d'informazione per trattare i dati seguenti: a.

informazioni sull'identità del beneficiario dei contribuiti di cui all'articolo 56a capoverso 1;

b.

informazioni sull'identità di chi sostiene gli esami federali di professione e gli esami professionali federali superiori di cui all'articolo 28;

c.

numero di assicurato delle persone di cui alle lettere a e b secondo l'articolo 50c della legge federale del 20 dicembre 19463 sull'assicurazione per la vecchiaia e i superstiti;

d.

informazioni sui contribuiti ricevuti secondo l'articolo 56a capoverso 1;

e.

informazioni sui corsi di preparazione frequentati;

f.

informazioni sugli esami federali di professione e sugli esami professionali federali superiori sostenuti.

Il Consiglio federale emana disposizioni sull'organizzazione e sulla gestione del sistema d'informazione, nonché su sicurezza, durata di conservazione e cancellazione dei dati.

3

4

Può affidare a terzi la gestione del sistema d'informazione e il trattamento dei dati.

Art. 59

Finanziamento e partecipazione della Confederazione

Mediante decreto federale semplice, l'Assemblea federale stanzia di volta in volta per un periodo pluriennale di sovvenzionamento: 1

a.

il limite di spesa per: 1. i contributi forfettari versati ai Cantoni conformemente all'articolo 53, 2. i contributi di cui all'articolo 56 per lo svolgimento degli esami federali di professione e degli esami professionali federali superiori e per i cicli di formazione nelle scuole specializzate superiori, 3. i contributi di cui all'articolo 56a alle persone che hanno partecipato ai corsi di preparazione;

b.

il credito d'impegno per: 1. i contributi di cui all'articolo 54 per progetti di sviluppo della formazione professionale e di sviluppo della qualità, 2. i contributi di cui all'articolo 55 per prestazioni particolari di interesse pubblico.

Un quarto delle spese dell'ente pubblico per la formazione professionale conformemente alla presente legge rappresenta il valore indicativo per la partecipazione alle spese della Confederazione. La Confederazione versa un importo pari al massi2

3

RS 831.10

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mo al 10 per cento di questa partecipazione come contributo a progetti e prestazioni secondo gli articoli 54 e 55.

II 1

La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

2

Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

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