Legge federale sulla protezione dai pericoli delle radiazioni non ionizzanti e degli stimoli sonori
Disegno
(LRNIS) del ...
L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visti gli articoli 95 capoverso 1 e 118 capoverso 2 lettere a e b della Costituzione federale1; visto il messaggio del Consiglio federale dell'11 dicembre 20152, decreta:
Art. 1
Scopo e campo d'applicazione
La presente legge si prefigge di proteggere le persone dai pericoli delle radiazioni non ionizzanti e degli stimoli sonori.
1
2
A tale scopo, contiene disposizioni riguardanti: a.
l'utilizzo di prodotti;
b.
le misure da adottare in caso di esposizioni pericolose per la salute a radiazioni non ionizzanti e stimoli sonori;
c.
l'acquisizione di basi scientifiche e l'informazione del pubblico.
Essa si applica sempre che la protezione di cui al capoverso 1 non sia garantita mediante prescrizioni contenute in altri atti normativi della Confederazione.
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Art. 2
Definizioni
Nella presente legge s'intende per:
1 2
a.
radiazioni non ionizzanti: campi elettromagnetici con una lunghezza d'onda superiore a 100 nanometri;
b.
stimoli sonori: infrasuono, suono e ultrasuono;
RS 101 FF 2016 351
2015-2603
403
Protezione dai pericoli delle radiazioni non ionizzanti e degli stimoli sonori. LF
c.
FF 2016
prodotto: cosa mobile pronta per l'utilizzo che genera radiazioni non ionizzanti o stimoli sonori, anche se incorporata in un'altra cosa mobile o immobile.
Art. 3
Utilizzo di prodotti
Chi installa o utilizza un prodotto, oppure si occupa della sua manutenzione, deve attenersi alle norme di sicurezza del fabbricante e garantire che la salute delle persone non sia messa in pericolo o lo sia soltanto minimamente.
1
Per l'utilizzo a scopi commerciali o professionali di prodotti potenzialmente pericolosi il Consiglio federale può: 2
a.
prevedere un attestato di competenza;
b.
prevedere il ricorso a uno specialista competente in materia.
Esso può fissare requisiti riguardanti la formazione per l'attestato di competenza di cui al capoverso 2 lettera a.
3
Art. 4
Misure da adottare in caso di esposizioni pericolose per la salute
Il Consiglio federale può emanare disposizioni riguardanti misure mediante le quali è possibile ridurre i rischi di esposizioni a radiazioni non ionizzanti e a stimoli sonori pericolose per la salute e prevenire danni.
1
2
Esso può, in particolare: a.
fissare valori di esposizione e disciplinarne la sorveglianza;
b.
prevedere un obbligo d'informazione;
c.
prevedere misure di protezione;
d.
prevedere un obbligo di annuncio per manifestazioni.
Art. 5
Divieti
Se la salute delle persone non può essere protetta a sufficienza da nessun'altra misura, il Consiglio federale può: a.
vietare l'importazione, il transito, la consegna o il possesso di prodotti potenzialmente molto pericolosi;
b.
vietare l'utilizzo a scopi commerciali o professionali di prodotti potenzialmente molto pericolosi.
Art. 6
Acquisizione di basi scientifiche
La Confederazione acquisisce le basi scientifiche necessarie per l'esecuzione della presente legge. Per l'attribuzione o il sostegno di lavori di ricerca si applicano le disposizioni della legge federale del 14 dicembre 20123 sulla promozione della ricerca e dell'innovazione.
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404
RS 420.1
Protezione dai pericoli delle radiazioni non ionizzanti e degli stimoli sonori. LF
Art. 7
FF 2016
Informazione del pubblico
L'Ufficio federale della sanità pubblica informa il pubblico sulle ripercussioni e i rischi delle radiazioni non ionizzanti e degli stimoli sonori rilevanti per la salute.
Art. 8
Esecuzione da parte della Confederazione
La Confederazione è responsabile dell'esecuzione della presente legge, sempre che, in virtù dell'articolo 9, i controlli non siano trasferiti ai Cantoni.
1
Il Consiglio federale può dichiarare competente la Confederazione per i controlli di ambiti parziali delle misure di cui all'articolo 4.
2
Art. 9
Esecuzione da parte dei Cantoni
I Cantoni controllano con prove a campione il rispetto: a.
delle norme di sicurezza del fabbricante di cui all'articolo 3 capoverso 1 nell'installazione, nell'utilizzo e nella manutenzione a scopi commerciali o professionali di prodotti potenzialmente pericolosi;
b.
dell'obbligo di produrre un attestato di competenza o di ricorrere a uno specialista di cui all'articolo 3 capoverso 2;
c.
delle misure fissate in virtù dell'articolo 4;
d.
dei divieti di consegna e possesso di cui all'articolo 5 lettera a;
e.
dei divieti di utilizzo di cui all'articolo 5 lettera b.
Art. 10
Provvedimenti amministrativi
Gli organi d'esecuzione possono controllare sul posto l'installazione, l'utilizzo e la manutenzione di prodotti e l'attuazione delle misure di cui all'articolo 4.
1
Possono disporre provvedimenti appropriati oppure ordinarli sul posto se dal controllo risulta che non sono rispettate le prescrizioni o le norme di sicurezza del fabbricante.
2
Se è necessario per tutelare la salute dell'utente o di terzi, essi possono in particolare: 3
a.
ordinare un avvertimento al pubblico sui pericoli dell'utilizzo;
b.
sequestrare e distruggere il prodotto o renderlo inutilizzabile nel caso di mancato rispetto di un divieto di possesso, di consegna o di utilizzo;
c.
sequestrare e distruggere il prodotto o renderlo inutilizzabile nel caso di mancato rispetto delle norme di sicurezza del fabbricante nell'installazione, nell'utilizzo o nella manutenzione a scopi commerciali o professionali;
d.
ordinare l'immediata cessazione di esposizioni pericolose per la salute;
e.
ordinare la revoca del riconoscimento dell'attestato di competenza in caso di ripetuto utilizzo inappropriato a scopi commerciali o professionali di prodotti potenzialmente pericolosi.
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Protezione dai pericoli delle radiazioni non ionizzanti e degli stimoli sonori. LF
FF 2016
Essi avvertono il pubblico sugli utilizzi pericolosi se l'utente non adotta provvedimenti efficaci o non li adotta tempestivamente.
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Art. 11
Emolumenti
Il Consiglio federale disciplina gli emolumenti per i controlli e le misure degli organi d'esecuzione della Confederazione.
1
2
Per controlli che non danno adito a contestazioni non sono riscossi emolumenti.
Art. 12
Protezione dei dati
Gli organi d'esecuzione sono autorizzati a trattare dati personali e a trasmetterseli reciprocamente, sempre che ciò sia necessario per l'esecuzione uniforme della presente legge.
Art. 13
Delitti
Chiunque importa, fa transitare, consegna, possiede o utilizza intenzionalmente un prodotto soggetto a un divieto di cui all'articolo 5 è punito con una pena detentiva fino a un anno o con una pena pecuniaria.
Art. 14 1
2
Contravvenzioni
È punito con una multa fino a 40 000 franchi chiunque intenzionalmente: a.
non si attiene alle norme di sicurezza del fabbricante nell'installazione, nell'utilizzo o nella manutenzione a scopi commerciali o professionali;
b.
contravviene all'obbligo di produrre un attestato di competenza o di ricorrere a uno specialista di cui all'articolo 3 capoverso 2;
c.
contravviene alle misure stabilite dal Consiglio federale in virtù dell'articolo 4 capoverso 2;
d.
viola una prescrizione esecutiva la cui inosservanza è dichiarata punibile o non si conforma a una decisione che gli è stata notificata sotto la comminatoria della pena prevista dal presente articolo.
Se l'autore ha agito per negligenza, la pena è una multa fino a 20 000 franchi.
È punito con una multa fino a 40 000 franchi chiunque importa, fa transitare, consegna, possiede o utilizza per negligenza un prodotto soggetto a un divieto di cui all'articolo 5.
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Sono applicabili gli articoli 6 e 7 della legge federale del 22 marzo 19744 sul diritto penale amministrativo.
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RS 313.0
Protezione dai pericoli delle radiazioni non ionizzanti e degli stimoli sonori. LF
Art. 15
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Referendum ed entrata in vigore
1
La presente legge sottostà a referendum facoltativo.
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Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.
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