Legge federale sulla protezione dai pericoli delle radiazioni non ionizzanti e degli stimoli sonori

Disegno

(LRNIS) del ...

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visti gli articoli 95 capoverso 1 e 118 capoverso 2 lettere a e b della Costituzione federale1; visto il messaggio del Consiglio federale dell'11 dicembre 20152, decreta:

Art. 1

Scopo e campo d'applicazione

La presente legge si prefigge di proteggere le persone dai pericoli delle radiazioni non ionizzanti e degli stimoli sonori.

1

2

A tale scopo, contiene disposizioni riguardanti: a.

l'utilizzo di prodotti;

b.

le misure da adottare in caso di esposizioni pericolose per la salute a radiazioni non ionizzanti e stimoli sonori;

c.

l'acquisizione di basi scientifiche e l'informazione del pubblico.

Essa si applica sempre che la protezione di cui al capoverso 1 non sia garantita mediante prescrizioni contenute in altri atti normativi della Confederazione.

3

Art. 2

Definizioni

Nella presente legge s'intende per:

1 2

a.

radiazioni non ionizzanti: campi elettromagnetici con una lunghezza d'onda superiore a 100 nanometri;

b.

stimoli sonori: infrasuono, suono e ultrasuono;

RS 101 FF 2016 351

2015-2603

403

Protezione dai pericoli delle radiazioni non ionizzanti e degli stimoli sonori. LF

c.

FF 2016

prodotto: cosa mobile pronta per l'utilizzo che genera radiazioni non ionizzanti o stimoli sonori, anche se incorporata in un'altra cosa mobile o immobile.

Art. 3

Utilizzo di prodotti

Chi installa o utilizza un prodotto, oppure si occupa della sua manutenzione, deve attenersi alle norme di sicurezza del fabbricante e garantire che la salute delle persone non sia messa in pericolo o lo sia soltanto minimamente.

1

Per l'utilizzo a scopi commerciali o professionali di prodotti potenzialmente pericolosi il Consiglio federale può: 2

a.

prevedere un attestato di competenza;

b.

prevedere il ricorso a uno specialista competente in materia.

Esso può fissare requisiti riguardanti la formazione per l'attestato di competenza di cui al capoverso 2 lettera a.

3

Art. 4

Misure da adottare in caso di esposizioni pericolose per la salute

Il Consiglio federale può emanare disposizioni riguardanti misure mediante le quali è possibile ridurre i rischi di esposizioni a radiazioni non ionizzanti e a stimoli sonori pericolose per la salute e prevenire danni.

1

2

Esso può, in particolare: a.

fissare valori di esposizione e disciplinarne la sorveglianza;

b.

prevedere un obbligo d'informazione;

c.

prevedere misure di protezione;

d.

prevedere un obbligo di annuncio per manifestazioni.

Art. 5

Divieti

Se la salute delle persone non può essere protetta a sufficienza da nessun'altra misura, il Consiglio federale può: a.

vietare l'importazione, il transito, la consegna o il possesso di prodotti potenzialmente molto pericolosi;

b.

vietare l'utilizzo a scopi commerciali o professionali di prodotti potenzialmente molto pericolosi.

Art. 6

Acquisizione di basi scientifiche

La Confederazione acquisisce le basi scientifiche necessarie per l'esecuzione della presente legge. Per l'attribuzione o il sostegno di lavori di ricerca si applicano le disposizioni della legge federale del 14 dicembre 20123 sulla promozione della ricerca e dell'innovazione.

3

404

RS 420.1

Protezione dai pericoli delle radiazioni non ionizzanti e degli stimoli sonori. LF

Art. 7

FF 2016

Informazione del pubblico

L'Ufficio federale della sanità pubblica informa il pubblico sulle ripercussioni e i rischi delle radiazioni non ionizzanti e degli stimoli sonori rilevanti per la salute.

Art. 8

Esecuzione da parte della Confederazione

La Confederazione è responsabile dell'esecuzione della presente legge, sempre che, in virtù dell'articolo 9, i controlli non siano trasferiti ai Cantoni.

1

Il Consiglio federale può dichiarare competente la Confederazione per i controlli di ambiti parziali delle misure di cui all'articolo 4.

2

Art. 9

Esecuzione da parte dei Cantoni

I Cantoni controllano con prove a campione il rispetto: a.

delle norme di sicurezza del fabbricante di cui all'articolo 3 capoverso 1 nell'installazione, nell'utilizzo e nella manutenzione a scopi commerciali o professionali di prodotti potenzialmente pericolosi;

b.

dell'obbligo di produrre un attestato di competenza o di ricorrere a uno specialista di cui all'articolo 3 capoverso 2;

c.

delle misure fissate in virtù dell'articolo 4;

d.

dei divieti di consegna e possesso di cui all'articolo 5 lettera a;

e.

dei divieti di utilizzo di cui all'articolo 5 lettera b.

Art. 10

Provvedimenti amministrativi

Gli organi d'esecuzione possono controllare sul posto l'installazione, l'utilizzo e la manutenzione di prodotti e l'attuazione delle misure di cui all'articolo 4.

1

Possono disporre provvedimenti appropriati oppure ordinarli sul posto se dal controllo risulta che non sono rispettate le prescrizioni o le norme di sicurezza del fabbricante.

2

Se è necessario per tutelare la salute dell'utente o di terzi, essi possono in particolare: 3

a.

ordinare un avvertimento al pubblico sui pericoli dell'utilizzo;

b.

sequestrare e distruggere il prodotto o renderlo inutilizzabile nel caso di mancato rispetto di un divieto di possesso, di consegna o di utilizzo;

c.

sequestrare e distruggere il prodotto o renderlo inutilizzabile nel caso di mancato rispetto delle norme di sicurezza del fabbricante nell'installazione, nell'utilizzo o nella manutenzione a scopi commerciali o professionali;

d.

ordinare l'immediata cessazione di esposizioni pericolose per la salute;

e.

ordinare la revoca del riconoscimento dell'attestato di competenza in caso di ripetuto utilizzo inappropriato a scopi commerciali o professionali di prodotti potenzialmente pericolosi.

405

Protezione dai pericoli delle radiazioni non ionizzanti e degli stimoli sonori. LF

FF 2016

Essi avvertono il pubblico sugli utilizzi pericolosi se l'utente non adotta provvedimenti efficaci o non li adotta tempestivamente.

4

Art. 11

Emolumenti

Il Consiglio federale disciplina gli emolumenti per i controlli e le misure degli organi d'esecuzione della Confederazione.

1

2

Per controlli che non danno adito a contestazioni non sono riscossi emolumenti.

Art. 12

Protezione dei dati

Gli organi d'esecuzione sono autorizzati a trattare dati personali e a trasmetterseli reciprocamente, sempre che ciò sia necessario per l'esecuzione uniforme della presente legge.

Art. 13

Delitti

Chiunque importa, fa transitare, consegna, possiede o utilizza intenzionalmente un prodotto soggetto a un divieto di cui all'articolo 5 è punito con una pena detentiva fino a un anno o con una pena pecuniaria.

Art. 14 1

2

Contravvenzioni

È punito con una multa fino a 40 000 franchi chiunque intenzionalmente: a.

non si attiene alle norme di sicurezza del fabbricante nell'installazione, nell'utilizzo o nella manutenzione a scopi commerciali o professionali;

b.

contravviene all'obbligo di produrre un attestato di competenza o di ricorrere a uno specialista di cui all'articolo 3 capoverso 2;

c.

contravviene alle misure stabilite dal Consiglio federale in virtù dell'articolo 4 capoverso 2;

d.

viola una prescrizione esecutiva la cui inosservanza è dichiarata punibile o non si conforma a una decisione che gli è stata notificata sotto la comminatoria della pena prevista dal presente articolo.

Se l'autore ha agito per negligenza, la pena è una multa fino a 20 000 franchi.

È punito con una multa fino a 40 000 franchi chiunque importa, fa transitare, consegna, possiede o utilizza per negligenza un prodotto soggetto a un divieto di cui all'articolo 5.

3

Sono applicabili gli articoli 6 e 7 della legge federale del 22 marzo 19744 sul diritto penale amministrativo.

4

4

406

RS 313.0

Protezione dai pericoli delle radiazioni non ionizzanti e degli stimoli sonori. LF

Art. 15

FF 2016

Referendum ed entrata in vigore

1

La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

2

Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

407

Protezione dai pericoli delle radiazioni non ionizzanti e degli stimoli sonori. LF

408

FF 2016