Decreto del Consiglio federale concernente il conferimento di un'autorizzazione di principio per la sperimentazione del voto elettronico nel Cantone di Friburgo negli anni 2016, 2017 e 2018 del 16 settembre 2016

Il Consiglio federale svizzero, visto l'articolo 8a della legge federale del 17 dicembre 19761 sui diritti politici; esaminata la richiesta del Cantone di Friburgo del 5 agosto 2016; visto il contratto del 5 agosto 2016 tra il Cantone di Friburgo e La Posta sul sistema di voto elettronico, decreta:

1

1.

Il Cantone di Friburgo è autorizzato a sperimentare il voto elettronico in occasione delle votazioni popolari del 27 novembre 2016, 12 febbraio 2017, 21 maggio 2017, 24 settembre 2017, 26 novembre 2017, 4 marzo 2018, 10 giugno 2018, 23 settembre 2018 e 25 novembre 2018.

2.

Per le prove di voto elettronico si applicano le seguenti condizioni particolari:

RS 161.1

2016-2234

6537

Autorizzazione di principio per la sperimentazione del voto elettronico. DCF

FF 2016

a. Condizioni particolari per la sperimentazione del voto elettronico secondo il Cantone

Sistema della Posta

30 %

Cantone Friburgo

6538

Concerne le votazioni a livello

Campo d'applicazione territoriale delle sperimentazioni (art. 27d lett. c ODP)

L'autorizzazione di principio concerne le votazioni popolari federali seguenti:

Tutto il territorio

27 novembre 2016 12 febbraio 2017 21 maggio 2017 24 settembre 2017 26 novembre 2017 4 marzo 2018 10 giugno 2018 23 settembre 2018 25 novembre 2018

comunale

Quota massima dell'elettorato cantonale ammesso (secondo l'art. 27f cpv. 2 ODP nel verificare il rispetto dei limiti si tiene conto degli Svizzeri all'estero aventi diritto di voto)

cantonale

Sistema di voto elettronico impiegato

federale

Condizioni

Autorizzazione di principio per la sperimentazione del voto elettronico. DCF

b.

c.

d.

e.

FF 2016

l'urna elettronica verrà chiusa alle ore 12 del sabato precedente la domenica della votazione; la decrittazione dell'urna elettronica può essere effettuata unicamente la domenica della votazione; il Cantone di Friburgo adotta misure appropriate affinché i risultati non siano resi pubblici prima delle ore 12 della domenica della votazione; i voti espressi per via elettronica vengono addizionati ai voti espressi in modo convenzionale e, a condizione di regolare svolgimento, convalidati per il risultato federale; il Cantone di Friburgo è responsabile della piena osservanza di tutti gli standard tecnici e procedurali minimi al fine di minimizzare i rischi.

3.

La Cancelleria federale può autorizzare la partecipazione alle sperimentazioni di aventi diritto di voto conformemente al campo d'applicazione territoriale stabilito nel presente decreto in base all'articolo 27d lettera c ODP, sempre che non vengano superati i limiti di cui all'articolo 27f capoverso 1 lettera a ODP.

4.

Il presente decreto sostituisce per il Cantone di Friburgo il decreto del Consiglio federale del 17 dicembre 20142 concernente il conferimento di un'autorizzazione di principio per la sperimentazione del voto elettronico nei Cantoni di Zurigo, Berna, Lucerna, Glarona, Friburgo, Soletta, Basilea Città, Sciaffusa, San Gallo, Grigioni, Argovia, Turgovia, Neuchâtel e Ginevra negli anni 2015 e 2016.

5.

La Cancelleria federale è responsabile della comunicazione al Cantone di Friburgo.

16 settembre 2016

In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Johann N. Schneider-Ammann Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr

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FF 2014 8415

6539

Autorizzazione di principio per la sperimentazione del voto elettronico. DCF

6540

FF 2016