Decreto federale Disegno concernente l'iniziativa popolare «Per soldi a prova di crisi: emissione di moneta riservata alla Banca nazionale! (Iniziativa Moneta intera)» del ...

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto l'articolo 139 capoverso 5 della Costituzione federale1; esaminata l'iniziativa popolare «Per soldi a prova di crisi: emissione di moneta riservata alla Banca nazionale! (Iniziativa Moneta intera)», depositata il 1° dicembre 20152; visto il messaggio del Consiglio federale del 9 novembre 20163, decreta:

Art. 1 L'iniziativa popolare del 1° dicembre 2015 «Per soldi a prova di crisi: emissione di moneta riservata alla Banca nazionale! (Iniziativa Moneta intera)» è valida ed è sottoposta al voto del Popolo e dei Cantoni.

1

2

L'iniziativa ha il tenore seguente:

I La Costituzione federale è modificata come segue: Art. 99

Ordinamento monetario e dei mercati finanziari

La Confederazione garantisce l'approvvigionamento dell'economia in denaro e servizi finanziari. Può in questo derogare al principio della libertà economica.

1

Soltanto la Confederazione emette monete, banconote e moneta scritturale come mezzi legali di pagamento.

2

Sono consentiti l'emissione e l'uso di altri mezzi di pagamento, per quanto ciò sia compatibile con il mandato legale della Banca nazionale svizzera.

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1 2 3

RS 101 FF 2015 7995 FF 2016 7545

2016-0923

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Iniziativa popolare «Per soldi a prova di crisi: emissione di moneta riservata alla Banca nazionale! (Iniziativa Moneta intera)». DF

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La legge disciplina i mercati finanziari nell'interesse generale del Paese. Disciplina in particolare: 4

a.

gli obblighi fiduciari dei fornitori di servizi finanziari;

b.

la vigilanza sulle condizioni generali dei fornitori di servizi finanziari;

c.

l'autorizzazione e la sorveglianza dei prodotti finanziari;

d.

le esigenze relative ai fondi propri;

e.

la limitazione delle operazioni per conto proprio.

I fornitori di servizi finanziari gestiscono i conti per il traffico dei pagamenti dei clienti esternamente al loro bilancio. Questi conti non entrano nella massa fallimentare.

5

Art. 99a

Banca nazionale svizzera

La Banca nazionale svizzera, in quanto banca centrale indipendente, conduce una politica monetaria nell'interesse generale del Paese; regola la massa monetaria e garantisce il buon funzionamento del traffico dei pagamenti nonché l'approvvigionamento creditizio dell'economia tramite i fornitori di servizi finanziari.

1

2

Può fissare termini minimi di detenzione per investimenti finanziari.

Nell'ambito del suo mandato legale, mette in circolazione denaro nuovamente emesso, non gravato da debito, tramite la Confederazione, i Cantoni, oppure tramite la distribuzione diretta ai cittadini. Inoltre può concedere alle banche prestiti a tempo determinato.

3

Costituisce sufficienti riserve monetarie attingendo ai suoi proventi; parte di tali riserve è costituita in oro.

4

5

L'utile netto della Banca nazionale spetta per almeno due terzi ai Cantoni.

Nell'adempimento dei suoi compiti la Banca nazionale svizzera sottostà unicamente alla legge.

6

II Le disposizioni transitorie della Costituzione federale sono modificate come segue: Art. 197 n. 124 12. Disposizioni transitorie dell'art. 99 (Ordinamento monetario e dei mercati finanziari) e dell'art. 99a (Banca nazionale svizzera) Le disposizioni d'esecuzione prevedono che, il giorno della loro entrata in vigore, tutta la moneta scritturale diventi un mezzo legale di pagamento. In quanto tale, essa costituisce la base dei relativi impegni dei fornitori di servizi finanziari nei confronti 1

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Il numero definitivo della presente disposizione transitoria sarà stabilito dalla Cancelleria federale dopo la votazione popolare.

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della Banca nazionale svizzera. Questa provvede affinché gli obblighi risultanti dalla conversione della moneta scritturale siano estinti in un ragionevole periodo transitorio. I contratti di credito in vigore restano invariati.

In particolare durante il periodo transitorio la Banca nazionale svizzera provvede affinché non si crei scarsità o eccedenza di denaro. Durante questo periodo può concedere ai fornitori di servizi finanziari un accesso facilitato al credito.

2

Se la pertinente legislazione federale non entra in vigore entro due anni dall'accettazione degli art. 99 e 99a da parte del Popolo e dei Cantoni, il Consiglio federale emana entro un anno mediante ordinanza le necessarie disposizioni esecutive.

3

Art. 2 L'Assemblea federale raccomanda al Popolo e ai Cantoni di respingere l'iniziativa.

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