Decreto del Consiglio federale che conferisce obbligatorietà generale al contratto collettivo nazionale per la professione di parrucchiere Proroga e modifica del 20 ottobre 2016 Il Consiglio federale svizzero decreta: I La validità dei decreti del Consiglio federale del 27 aprile 2010, del 6 dicembre 2012 e del 30 agosto 20131 che conferiscono carattere obbligatorio generale al contratto collettivo nazionale per la professione di parrucchiere, è prorogata al 31 agosto 2017.

II I decreti del Consiglio federale del 27 aprile 2010, del 6 dicembre e del 30 agosto 2013 che conferiscono carattere obbligatorio generale al contratto collettivo nazionale per la professione di parrucchiere sono modificati come segue: Art. 3 Per quanto riguarda l'incasso e l'impiego dei contributi per i costi di esecuzione (art. 20 CCL) occorre presentare annualmente alla Direzione del lavoro della SECO un conteggio annuale dettagliato, nonché il relativo budget per l'anno successivo al conteggio. Quest'ultimo va corredato del rapporto di revisione, nonché di altri documenti che la SECO richiede in singoli casi. La gestione delle rispettive casse deve essere conforme alle direttive stabilite dalla SECO e protrarsi oltre la fine dell'obbligatorietà generale, quando lo richieda il disbrigo delle pendenze o di altri avvenimenti che rientrano nella durata di validità dell'obbligatorietà generale. La SECO può inoltre richiedere ulteriori informazioni, altri documenti da visionare e far eseguire controlli a carico delle parti contraenti.

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FF 2010 2577, 2012 8579, 2013 6167

2016-2689

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Obbligatorietà generale al contratto collettivo nazionale per la professione di parrucchiere. DCF

FF 2016

III Il presente decreto entra in vigore il 1° gennaio 2017 e ha effetto sino al 31 agosto 2017.

20 ottobre 2016

In nome del Consiglio federale svizzero: La vicepresidente della Confederazione, Doris Leuthard Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr

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