16.033 Messaggio concernente la revisione parziale della legge sull'alcool del 6 aprile 2016

Onorevoli presidenti e consiglieri, con il presente messaggio vi sottoponiamo, per approvazione, il disegno di modifica della legge federale sulle bevande distillate (Legge sull'alcool).

Gradite, onorevoli presidenti e consiglieri, l'espressione della nostra alta considerazione.

6 aprile 2016

In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Johann N. Schneider-Ammann Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr

2016-0344

3217

Compendio La presente revisione parziale riprende i contenuti incontestati della revisione totale della legge sull'alcool, stralciata dal ruolo alla fine del 2015. Essi concernono l'integrazione della Regìa federale degli alcool (RFA) nell'Amministrazione federale delle dogane (AFD), la privatizzazione del centro di profitto Alcosuisse e la liberalizzazione del mercato dell'etanolo.

Situazione iniziale La legge sull'alcool risale al 1932 ed è una delle più vecchie della Confederazione.

Il 25 gennaio 2012 il Consiglio federale ha licenziato il messaggio concernente la revisione totale della legge sull'alcool. Le Camere federali si sono occupate approfonditamente dei disegni di legge sull'imposizione delle bevande spiritose e sul commercio dell'alcool. Un'ampia maggioranza ha approvato le basi giuridiche per la riorganizzazione della RFA, consistente nell'integrazione della RFA nell'AFD e nella privatizzazione del centro di profitto Alcosuisse, nonché per la liberalizzazione del mercato dell'etanolo. Sono state invece respinte le ottimizzazioni, in particolare quelle concernenti l'imposizione.

Dopo quasi quattro anni di dibattiti, nella sessione invernale del 2015 le Camere federali hanno infine stralciato dal ruolo la revisione totale della legge sull'alcool a causa di divergenze insuperabili. Si sono tuttavia dette favorevoli alla rapida elaborazione di un progetto per una revisione parziale contenente le parti incontestate della revisione totale della legge sull'alcool (integrazione della RFA nell'AFD, privatizzazione di Alcosuisse e liberalizzazione del mercato dell'etanolo).

Contenuto del disegno Con il presente messaggio, il Consiglio federale risponde alla richiesta delle Camere federali di realizzare quanto prima i progetti di riorganizzazione e quindi di liberalizzare il mercato dell'etanolo.

Le modifiche proposte nel presente messaggio sono state riprese, pressoché immutate nel contenuto, dal messaggio concernente la revisione totale della legge sull'alcool. Le modifiche riguardano in particolare le basi per la privatizzazione di Alcosuisse. I risultati dei lavori preliminari in corso consentono di formulare in modo più conciso le basi giuridiche, che non contengono più le procedure alternative originariamente previste.

La presente revisione parziale sarà seguita da un'altra revisione
parziale, che terrà conto delle richieste dei Cantoni e degli ambienti interessati (settore delle bevande spiritose, prevenzione, agricoltura). I relativi lavori preliminari sono già iniziati.

3218

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Indice Compendio

3218

Elenco delle abbreviazioni

3220

1

Punti essenziali del progetto 1.1 Situazione iniziale 1.1.1 Fallimento della revisione totale 1.1.2 Necessità di una prima revisione parziale 1.1.3 Necessità di una seconda revisione parziale 1.2 La nuova normativa proposta 1.2.1 Rinuncia a ripetere la consultazione 1.2.2 Adeguamenti

3222 3222 3222 3223 3227 3227 3227 3229

2

Commento ai singoli articoli

3233

3

Ripercussioni 3.1 Ripercussioni per la Confederazione 3.1.1 Ripercussioni finanziarie 3.1.2 Ripercussioni sull'effettivo del personale 3.1.3 Ripercussioni sul settore informatico 3.2 Ripercussioni per i Cantoni e i Comuni, per le città, gli agglomerati e le regioni di montagna 3.3 Ripercussioni per l'economia 3.4 Ripercussioni per la società e l'ambiente

3249 3249 3249 3252 3253

4 5

3254 3254 3255

Programma di legislatura e strategie nazionali del Consiglio federale

3255

Aspetti giuridici 5.1 Costituzionalità e legalità 5.2 Compatibilità con gli impegni internazionali della Svizzera 5.3 Delega di competenze legislative

3255 3255 3256 3256

Legge federale sulle bevande distillate (Legge sull'alcool) (Disegno)

3259

3219

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Elenco delle abbreviazioni AELS

Convenzione istitutiva del 4 gennaio 1960 dell'Associazione europea di libero scambio

AFD

Amministrazione federale delle dogane

AVS

Assicurazione vecchiaia e superstiti

BBl

Bundesblatt

CO

Codice delle obbligazioni (RS 220)

COMEAV

Soluzione informatica della RFA basata su Uniface (applicazione principale)

Cost.

Costituzione federale (RS 101)

DFF

Dipartimento federale delle finanze

D-LCAlc

Disegno di legge sul commercio dell'alcool (stralciato dal ruolo) [FF 2012 1219]

D-LIBs

Disegno di legge sull'imposizione delle bevande spiritose (stralciato dal ruolo) [FF 2012 1193]

DPA

Legge federale del 22 marzo 1974 sul diritto penale amministrativo (RS 313.0)

ERP

Enterprise resource planning

FF

Foglio federale

IT

Tecnologia dell'informazione

LAlc

Legge del 21 giugno 1932 sull'alcool (RS 680)

LEF

Legge federale dell'11 aprile 1889 sulla esecuzione e sul fallimento (RS 281.1)

LIB

Legge del 6 ottobre 2006 sull'imposizione della birra (RS 641.411)

LImT

Legge del 21 marzo 1969 sull'imposizione del tabacco (RS 641.31)

LIOm

Legge federale del 21 giugno 1996 sull'imposizione degli oli minerali (RS 641.61)

LPers

Legge del 24 marzo 2000 sul personale federale (RS 172.220.1)

LPP

Legge federale del 25 giugno 1982 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (RS 831.40)

OMC

Organizzazione mondiale del commercio

op. cit.

opera citata

OStrM

Ordinanza del 15 febbraio 2006 sugli strumenti di misurazione (RS 941.210)

PA

Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (RS 172.021)

3220

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PMI

Piccole e medie imprese

RS

Raccolta sistematica del diritto federale

RU

Risorse umane

UNISAP

Applicazione basata sulla lingua di programmazione UNIFACE utilizzata nel commercio dell'etanolo

3221

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Messaggio 1

Punti essenziali del progetto

1.1

Situazione iniziale

1.1.1

Fallimento della revisione totale

La legge sull'alcool del 21 giugno 19321 (LAlc) è una delle più vecchie della Confederazione. Oltre a tre monopoli federali (importazione dell'etanolo, fabbricazione di etanolo e fabbricazione di bevande spiritose) prevede molteplici autorizzazioni e regolamentazioni speciali che ne rendono complicata l'esecuzione. Inoltre, su questa legge si basa l'autonomia giuridica della Regìa federale degli alcool (RFA).

Il 25 gennaio 2012 il Consiglio federale ha licenziato il messaggio concernente la revisione totale della LAlc2, la quale aveva lo scopo di sostituire il testo attuale con due leggi distinte, ossia la legge sull'imposizione delle bevande spiritose (D-LIBs)3 e la legge sul commercio dell'alcool (D-LCAlc)4.

Con la revisione totale della LAlc, il Consiglio federale si prefiggeva di: ­

liberalizzare il mercato dell'etanolo e delle bevande spiritose, abolendo i tre monopoli e facilitando la fabbricazione di etanolo e bevande spiritose;

­

ottimizzare il sistema d'imposizione e di controllo, assoggettando sistematicamente sul territorio svizzero i produttori all'obbligo fiscale (3000 assoggettati all'imposta anziché 48 000), limitando o semplificando i privilegi fiscali e informatizzando le transazioni commerciali;

­

dare un nuovo orientamento alla regolamentazione del commercio, disciplinando i contenuti di diritto fiscale e di politica sanitaria in atti legislativi distinti, applicabili anche alla birra e al vino, e prevedendo nuove restrizioni al commercio nelle ore notturne per garantire una maggiore tutela della gioventù («regime notturno»);

­

riorganizzare l'adempimento dei compiti, riorganizzando la RFA (integrazione della RFA nell'AFD, privatizzazione di Alcosuisse).

Sebbene la necessità di riformare la legislazione sull'alcool sia universalmente riconosciuta, già nella procedura di consultazione è emerso che la revisione totale non avrebbe permesso di raggiungere completamente tutti gli obiettivi.

Il dibattito parlamentare ha difatti confermato che l'ottimizzazione del sistema d'imposizione e di controllo, in particolare, non avrebbe ottenuto la maggioranza dei consensi. Ha invece trovato sostegno la liberalizzazione del mercato, per la quale infine è stata approvata senza riserve soltanto l'eliminazione del monopolio sull'importazione di etanolo. Anche la riorganizzazione della RFA è stata accolta positi1 2 3 4

RS 680 FF 2012 1043 FF 2012 1193 FF 2012 1219

3222

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vamente. Il nuovo orientamento della regolamentazione del commercio ha riscosso ampio consenso; tuttavia non si può dire lo stesso per le varie misure proposte contro l'abuso di alcool.

A causa di divergenze insuperabili (in particolare in merito ai privilegi fiscali e al regime notturno) le Camere federali hanno stralciato dal ruolo la revisione totale della LAlc nella sessione invernale del 2015, dopo complessivamente quattro anni di dibattiti. Tuttavia si sono dette favorevoli alla rapida elaborazione di un progetto per una revisione parziale contenente le parti incontestate della revisione totale della LAlc (integrazione della RFA nell'AFD, privatizzazione di Alcosuisse e liberalizzazione del mercato dell'etanolo).

1.1.2

Necessità di una prima revisione parziale

A seguito del fallimento della revisione totale, non vengono solo a mancare le basi legali per entrambi i progetti di riorganizzazione, ma tutti gli sforzi compiuti per la tempestiva realizzazione di questi progetti rischiano di subire una definitiva battuta d'arresto o di essere vanificati.

Anche il Consiglio federale è del parere che sussista effettivamente un'urgente necessità di procedere a una revisione parziale nei settori esplicitamente citati dalle commissioni incaricate dell'esame preliminare nel momento in cui è stata stralciata dal ruolo la revisione totale della LAlc: a)

per entrambi i progetti di revisione, ossia l'integrazione della RFA nell'AFD e la privatizzazione del centro di profitto Alcosuisse, sia le desuete strutture organizzative della RFA sia lo stato dei lavori preparatori rendono evidente la necessità di creare rapidamente le relative basi legali;

b)

il monopolio sull'importazione di etanolo non è più giustificabile in termini di politica sanitaria e, dal punto di vista economico, rappresenta una limitazione sproporzionata della libertà imprenditoriale.

Il progetto chiave effettivo è la privatizzazione del centro di profitto Alcosuisse.

Esso consente di trasferire nell'AFD soltanto quanto è necessario per l'adempimento dei compiti centrali della Confederazione. Per garantire un'apertura ordinata ed efficace del mercato dell'etanolo, occorre fare in modo che il vasto know-how accumulato dal centro di profitto in decenni di monopolio sull'importazione sia mantenuto anche all'interno di un'istituzione privata affinché il mercato liberalizzato ne benefici.

Di seguito viene fornita una panoramica sullo stato attuale dei due progetti di riorganizzazione e vengono esposti i motivi per cui non è più possibile mantenere il monopolio sull'importazione di etanolo.

3223

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Integrazione della RFA nell'AFD La RFA quale istituto autonomo non ottempera sotto vari punti di vista alle direttive definite dal Consiglio federale il 13 settembre 20065 nell'ambito del Rapporto sul governo d'impresa. Con l'integrazione nell'Amministrazione federale centrale non sarebbe necessario adeguare il diritto organizzativo della RFA. Nel suo programma per l'attuazione dei principi guida del Rapporto sul governo d'impresa, il Consiglio federale ha quindi deciso di esaminare l'integrazione della RFA nell'Amministrazione federale centrale (cfr. programma per l'attuazione dei principi guida del Rapporto sul governo d'impresa, n. 3.2.56).

Nell'ambito della revisione totale della LAlc, il Consiglio federale ha proposto di trasferire la RFA nell'AFD, abrogandone la personalità giuridica. Questo trasferimento creerà sinergie a livello di processi e consentirà un impiego più efficiente delle risorse.

Per coordinare e attuare al meglio questa fase, il 1° luglio 2015 il Consiglio federale ha deciso di aggregare sotto il profilo amministrativo la RFA ­ fino alla sua integrazione ­ all'AFD (cfr. art. 22 cpv. 3 dell'ordinanza del 17 febbraio 20107 sull'organizzazione del Dipartimento federale delle finanze). Inoltre il sostituto del capo della divisione principale Tributi dell'AFD è stato nominato capo ad interim della RFA.

Ha assunto questa funzione il 1° gennaio 2016. Per il 2018 è previsto il trasloco a Delsberg (JU) della nuova divisione Alcol e tabacco dell'AFD, che sarà costituita dalle parti della RFA da integrare nell'AFD e dalla sezione Imposte sul tabacco e sulla birra dell'AFD. È già stato determinato un immobile adeguato.

Privatizzazione di Alcosuisse Il centro di profitto Alcosuisse della RFA non dovrà essere trasferito nell'AFD, bensì privatizzato prima dell'integrazione della RFA.

Alcosuisse acquisita etanolo grezzo all'estero nell'ambito del monopolio sull'importazione. Il «global sourcing» permette ad Alcosuisse di ampliare sistematicamente il suo approvvigionamento, ricorrendo a diverse fonti in tutto il mondo. Limitando quanto più possibile le influenze regionali sui prezzi e sulla disponibilità, il centro di profitto Alcosuisse è in grado di fornire etanolo ai propri clienti in qualsiasi momento a prezzi concorrenziali. Dopo aver importato in Svizzera l'etanolo grezzo, Alcosuisse
lo impiega per produrre molteplici varietà di etanolo specifiche per diversi settori, fornite a oltre 1000 clienti in Svizzera. Ciò consente all'economia svizzera di coprire il proprio fabbisogno di etanolo applicando il principio «just in time» e con una capacità di stoccaggio minima. Nell'ambito del monopolio, nel 2015 Alcosuisse ha importato circa 37 milioni di litri di etanolo.

La privatizzazione di Alcosuisse è strettamente correlata alla prevista liberalizzazione del mercato dell'etanolo e permette alla Confederazione di ritirarsi da quest'attività economica.

5 6

7

FF 2006 7545 www.efv.admin.ch/i > Temi > Governo d'impresa > Basi > Programma per l'attuazione dei principi guida stabiliti dal Consiglio federale nel suo Rapporto sul governo d'impresa del 25 marzo 2009 RS 172.215.1

3224

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Dopo aver licenziato il messaggio concernente la revisione totale della LAlc, con cui dovevano essere create le basi legali per la privatizzazione, il 25 aprile 2012 il Consiglio federale ha definito la strategia di vendita e pertanto i dettagli della procedura.

In una prima fase, il centro di profitto Alcosuisse deve essere scorporato dalla RFA e trasferito in «alcosuisse SA», fondata nel 1998 ma non ancora operativa («attivazione di alcosuisse SA»). La seconda fase prevede la vendita delle sue azioni a un privato («privatizzazione di alcosuisse SA»).

Questa procedura articolata su due livelli mira a consentire alla Confederazione di ritirarsi dal mercato dell'etanolo in tempo per la sua liberalizzazione.

L'attuazione di questo progetto è molto avanzata.

a)

Considerato che il centro di profitto Alcosuisse dovrà affermarsi sul libero mercato dopo il suo trasferimento in «alcosuisse SA», il consiglio di amministrazione di quest'ultima è stato costituto già nel mese di gennaio del 2015.

I suoi quattro membri hanno solide conoscenze del settore e una vasta esperienza nella gestione e nella ristrutturazione delle PMI.

b)

Assieme alle associazioni del personale sono state elaborate basi importanti per il trasferimento dei collaboratori in «alcosuisse SA»: ­ un contratto aziendale definisce gli elementi fondamentali del diritto del lavoro e disciplina la collaborazione tra le parti sociali; ­ per gli assicurati attivi è stata trovata una soluzione attraente per la previdenza professionale al di fuori di PUBLICA, approvata dal comitato del personale di Alcosuisse senza voti contrari. I beneficiari di rendite restano nella Cassa di previdenza della Confederazione PUBLICA.

Questa soluzione si è dimostrata per la Confederazione finanziariamente più interessante rispetto al trasferimento delle persone in questione nella cassa di previdenza di «alcosuisse SA».

c)

Sono stati conclusi importanti lavori preparatori per i bilanci delle transazioni, come la determinazione dello standard di presentazione dei conti e dei principi di valutazione. Sono stati redatti gli inventari.

d)

Nella seconda metà del 2015 è stato scelto l'organo di revisione esterno per «alcosuisse SA», al quale sarà affidato un compito importante in particolare prima della transazione.

e)

In vista dell'attivazione di «alcosuisse SA» deve essere realizzata una nuova infrastruttura IT indipendente dalla RFA. I relativi lavori termineranno alla fine del 2016.

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Liberalizzazione del mercato dell'etanolo L'articolo 27 della vigente LAlc8 recita: Il diritto d'importare bevande distillate con un tenore alcoolico superiore all'80 per cento del volume spetta esclusivamente alla Confederazione.

1

La Regìa federale degli alcool può autorizzare terzi ad importare sorte di alcool che essa stessa non immette in commercio.

2

Il monopolio sull'importazione di etanolo, sancito con questa disposizione, risale al 1886, quando fu approvata la prima LAlc (cfr. art. 1 della legge federale del 23 dicembre 18869 sulle bevande spiritose).

Si trattava di una delle varie misure per affrontare il dilagante abuso di alcool ad alta gradazione nella popolazione svizzera.

Il monopolio sull'importazione ha ormai perso da tempo la sua legittimazione originaria. Oggi, per l'imposizione di altri beni di consumo (ad es. oli minerali, birra) sono disponibili meccanismi di regolamentazione meno radicali per l'economia e quindi più adeguati. Inoltre, la Svizzera è ormai l'unico Paese europeo a disporre tuttora di un monopolio sull'importazione di etanolo, com'è stato confermato da una perizia del 2009 dell'Istituto svizzero di diritto comparato 10.

È indiscusso che in particolare le grandi imprese beneficerebbero di un mercato liberalizzato dell'etanolo. Uno sguardo al settore direttamente interessato dalla soppressione del monopolio sull'importazione mostra che la maggioranza delle imprese è fortemente orientata all'esportazione.

Su richiesta della Commissione dell'economia e dei tributi del Consiglio nazionale, dopo l'abbandono della politica del tasso minimo di cambio da parte della Banca nazionale svizzera la SECO ha svolto tra le associazioni economiche un sondaggio sulle proposte per ridurre i costi della regolamentazione. In merito alla liberalizzazione del mercato dell'etanolo, il rapporto della SECO del mese di giugno del 201511 sui risultati del sondaggio afferma quanto segue: «In Svizzera l'importazione di alcool industriale è protetta da un monopolio di Stato. La revisione totale della legge sull'alcool prevede effettivamente una liberalizzazione del mercato, ma attualmente è ancora in fase di delibere parlamentari.

Siccome le imprese direttamente interessate soffrono di svantaggi supplementari (costi) dovuti all'abbandono del tasso minimo, è assolutamente necessario portare a termine con anticipo questa revisione della legge.»

8 9 10 11

RS 680 Il testo è disponibile soltanto in tedesco e francese; BBl 1886 III 1309, FF 1886 III 1097.

www.eav.admin.ch > Revision des AlkG > Alkoholmonopole in Europa Sondaggio tra le associazioni economiche sullo sgravio amministrativo ­ Rapporto sui risultati del sondaggio

3226

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1.1.3

Necessità di una seconda revisione parziale

Dopo lo stralcio dal ruolo della revisione totale della LAlc, i Cantoni e i gruppi d'interesse dei settori delle bevande spiritose, dell'agricoltura e della prevenzione hanno depositato le proprie richieste in merito agli aspetti che ritengono meritevoli di discussione nell'ambito di una revisione parziale.

Le esperienze tratte dalla revisione totale della LAlc mostrano inoltre che questi aspetti suscitano dibattiti intensi.

I progetti di riorganizzazione precedentemente citati e le basi legali necessarie per la liberalizzazione del mercato dell'etanolo dovrebbero essere adottati progressivamente, ove possibile già dal mese di gennaio del 2017. Perché ciò accada, la presente revisione parziale si limita alle predette tematiche.

Tuttavia, una volta conclusa la prima revisione parziale, il Consiglio federale intende presentarne una seconda alle Camere federali, nell'ambito della quale possano essere discusse e approvate, tra le altre, anche le richieste dei Cantoni e dei vari gruppi d'interesse. Si dovranno esaminare, ad esempio, la regolamentazione delle quantità mancanti o i test d'acquisto. I lavori preparatori per questa seconda revisione parziale sono già stati avviati.

1.2

La nuova normativa proposta

Stralciando dal ruolo la revisione totale della LAlc, le Camere federali si sono dette favorevoli alla rapida elaborazione di un progetto per una revisione parziale contenente le parti incontestate della revisione totale della LAlc (integrazione della RFA nell'AFD, privatizzazione di Alcosuisse e liberalizzazione del mercato dell'etanolo).

Con il presente messaggio, il Consiglio federale risponde a questa richiesta. La revisione parziale della LAlc crea i presupposti legali necessari per i tre progetti seguenti: ­

integrazione della RFA nell'AFD;

­

privatizzazione del centro di profitto Alcosuisse;

­

liberalizzazione del mercato dell'etanolo.

Questi progetti non sono stati contestati né in fase di consultazione né in quella del dibattito parlamentare.

1.2.1

Rinuncia a ripetere la consultazione

Il 7 settembre 2011 il Consiglio federale ha preso atto dei risultati della consultazione sulla revisione totale della LAlc (cfr. rapporto del DFF del mese di settembre

3227

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del 201112 sui risultati della consultazione concernente la revisione totale della legge del 21 giugno 1932 sull'alcool). Nell'autunno del 2010 erano pervenuti 183 pareri.

Il presente messaggio si basa sui risultati della consultazione concernente la revisione totale della LAlc.

Bilancio della consultazione Di seguito viene riportata una sintesi dei principali risultati della consultazione in merito ai settori oggetto della presente revisione parziale.

La riorganizzazione della RFA, cioè la sua integrazione nell'AFD e la privatizzazione di Alcosuisse, nonché la liberalizzazione del mercato dell'etanolo hanno riscosso ampio consenso nella consultazione.

Sono state espresse solo singole riserve, di cui è possibile tenere ampiamente conto in fase di attuazione del progetto. Ad esempio, è stato stipulato un contratto aziendale a tutela del personale di «alcosuisse SA» per il passaggio di quest'ultima a un'istituzione privata.

Anche le preoccupazioni espresse da alcuni partecipanti sulla possibilità che nasca un monopolio privato si sono dimostrate infondate a seguito di ulteriori chiarimenti effettuati sul mercato. È difatti molto probabile che dopo la caduta del monopolio le due grandi imprese che operano già oggi sul mercato nazionale dell'etanolo importeranno questo prodotto autonomamente.

È dunque possibile relativizzare anche le preoccupazioni concernenti un eventuale aumento del prezzo dell'etanolo dovuto alla liberalizzazione del mercato. L'aumento dei prezzi potrebbe riguardare soltanto i piccoli acquirenti. Gli acquirenti di grandi quantitativi, invece, dopo la caduta del monopolio potrebbero beneficiare di prezzi fino al 20 per cento inferiori (cfr. studio del 2009 della KPMG: Thomas/Harsch, Ethanolmarkt ­ Aufhebung des Schweizer Alkoholmonopols. Analyse des derzeitigen Marktumfeldes und des erwarteten Einflusses einer Liberalisierung)13.

Infine, alcuni partecipanti alla consultazione si sono detti contrari al ritiro della Confederazione dal mercato dell'etanolo, conseguente alla privatizzazione di Alcosuisse, fondando la propria riserva su altri progetti di liberalizzazione, cui rimandano. La Confederazione ritiene che, dopo il suo ritiro dal mercato dell'etanolo, il settore interessato dalla liberalizzazione sia in grado di organizzarsi anche senza la sua partecipazione. Inoltre, l'importazione di etanolo non costituisce una prestazione di base tale da imporre un'eventuale partecipazione della Confederazione.

12

13

www.eav.admin.ch > Revision des AlkG > Totalrevision > Zeitplan und Meilensteine > Vernehmlassungsverfahren > Dokumente > Bericht des Eidgenössischen Finanzdepartementes über die Vernehmlassungsergebnisse zur Totalrevision des Bundesgesetzes vom 21. Juni 1932 über den Alkohol www.eav.admin.ch > Revision des AlkG > Wissenschaftliche Grundlagen > Ethanolmarkt: Aufhebung des Alkoholmonopols

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1.2.2

Adeguamenti

Le basi legali, illustrate dettagliatamente al numero 2 del presente messaggio, possono essere in larga misura riprese materialmente dal messaggio concernente la revisione totale della LAlc. Tuttavia, a seguito dei lavori preliminari, è stato possibile chiarire approfonditamente singoli aspetti relativi alla privatizzazione di Alcosuisse, al punto di riuscire a formulare in modo più conciso le relativi basi legali.

Ma il trasferimento di queste nuove disposizioni nella vigente LAlc implica anche certi adeguamenti degli articoli esistenti.

Di seguito viene fornita una panoramica dei principali adeguamenti.

Adeguamenti connessi all'integrazione della RFA nell'AFD Il trasferimento della RFA nell'AFD rende necessario adeguare il nome dell'organizzazione incaricata dell'esecuzione in molteplici articoli.

Devono inoltre essere apportate modifiche che vanno oltre l'effettiva integrazione della RFA nell'AFD, ma a essa strettamente connesse. L'intenzione di sfruttare pienamente le potenziali sinergie grazie al trasferimento della RFA nell'AFD implica ­ per lo meno in linea di massima ­ un avvicinamento o un'armonizzazione delle procedure. Adeguamenti alla legislazione applicata dall'AFD in materia di dazi doganali e imposte sul consumo sono previsti segnatamente nei seguenti settori.

14

a)

Autodichiarazione: oggi la maggior parte delle bevande spiritose prodotte in Svizzera è assoggettata all'imposta secondo il quantitativo ufficialmente accertato sul posto (cfr. art. 21 LAlc). Sono previste deroghe per le piccole aziende e le distillerie domestiche nonché per le bevande spiritose prodotte per conto di committenti. L'AFD determina invece l'imposizione sulla base di un'autodichiarazione. L'autodichiarazione ai fini dell'assoggettamento all'imposta sulle bevande distillate riduce considerevolmente il dispendio amministrativo. La rinuncia ad accertare ufficialmente il quantitativo sul posto consente di abolire gli uffici di vigilanza sulle distillerie.

b)

Riduzione dei controlli: la vigente LAlc contiene disposizioni che obbligano la RFA a vigilare sulle bevande spiritose tassate. Ad esempio il commercio all'ingrosso è subordinato a un obbligo d'autorizzazione annuale, sebbene in linea di massima venda merci la cui imposizione è già avvenuta al momento dell'importazione o della produzione in Svizzera (cfr. art. 39­43 LAlc).

Concentrando maggiormente l'attenzione sulle merci non tassate è possibile impiegare le risorse per i controlli in modo più mirato in funzione del rischio. La rinuncia all'obbligo d'autorizzazione per il commercio all'ingrosso è uno sgravio anche per l'economia.

c)

Diritto di pegno fiscale: questo diritto di pegno è un importante strumento a garanzia delle imposte dovute e trova applicazione anche nell'attività quotidiana dell'AFD; esso è esplicitamente previsto nella legge del 18 marzo 200514 sulle dogane quale «diritto di pegno doganale» (cfr. art. 76 della leg-

RS 631.0

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FF 2016

ge sulle dogane). In futuro dovrà poter essere impiegato anche a garanzia dell'imposta sulle bevande distillate.

Anche queste regolamentazioni erano parti incontestate della revisione totale della LAlc.

Adeguamenti connessi alla privatizzazione di Alcosuisse Durante l'elaborazione del messaggio concernente la revisione totale della legge sull'alcool, gli articoli 67­69 D-LIBs che disciplinano la privatizzazione sono stati formulati volutamente in modo aperto, per coprire giuridicamente più varianti procedurali, poiché a quello stadio del progetto non era possibile determinarle con maggiore precisione. Allo stato attuale, questa molteplicità di varianti appare superata e pertanto non occorre più tenerne conto dal punto di vista giuridico.

Ne è un esempio l'articolo 76c, che discende dall'articolo 67 D-LIBs. Questo non solo prevedeva il trasferimento del centro di profitto Alcosuisse nella già esistente «alcosuisse SA» (art. 67 cpv. 2 lett. a n. 1), bensì consentiva anche il trasferimento in un'altra società (art. 67 cpv. 2 lett. a n. 2). Con la strategia di vendita comunicata il 25 aprile 2012 il Consiglio federale ha stabilito la procedura relativa alla privatizzazione: il centro di profitto Alcosuisse sarà trasferito in «alcosuisse SA». Non sono quindi necessarie basi legali per un'altra procedura. Conformemente a tale strategia, la regolamentazione della procedura è stata pertanto definita in modo più dettagliato (cfr. art. 76c cpv. 2).

Le modifiche apportate all'articolo 76d hanno una spiegazione simile. Questa disposizione discende dall'articolo 68 D-LIBs. È materialmente identica al predetto articolo per quanto riguarda sia il trasferimento per legge dei rapporti di lavoro sia la garanzia per i collaboratori di «alcosuisse SA» di percepire durante un anno il salario precedente e di mantenere il posto di lavoro per un anno. Ora la legge prevede esplicitamente di tenere conto degli anni di servizio prestati senza interruzione presso la Confederazione o la RFA, aspetto precedentemente citato solo nel commento alla LIBs. Il progetto di legge chiarisce anche quanto è già stato più volte comunicato, ovvero che il trasferimento sia in «alcosuisse SA» sia nell'AFD può portare all'assunzione di una nuova funzione all'interno di una nuova classificazione organizzativa. Si è invece rinunciato alla
regolamentazione secondo cui il rifiuto del contratto proposto da «alcosuisse SA» è considerato dal punto di vita legale una disdetta da parte dell'impiegato (cfr. art. 68 cpv. 2 D-LIBs). Adesso questo caso è disciplinato dall'articolo 104­105c dell'ordinanza del 3 luglio 200115 sul personale federale (OPers). Pertanto, per il trasferimento in «alcosuisse SA» del personale del centro di profitto Alcosuisse, è prevista la stessa procedura applicata per i collaboratori della RFA trasferiti nell'AFD.

È stato modificato anche l'articolo 76e, che discende dall'articolo 69 D-LIBs. Ora è divenuto chiaro che lasciare i beneficiari di rendite nell'attuale Cassa di previdenza di PUBLICA per la Confederazione è finanziariamente più conveniente rispetto al loro trasferimento nell'istituto di previdenza di «alcosuisse SA». Pertanto risulta superfluo stabilire a livello legislativo le conseguenze di detto trasferimento (cfr.

art. 69 cpv. 3 D-LIBs).

15

RS 172.220.111.3

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Va invece materialmente oltre i disciplinamenti previsti nel D-LIBs il termine di 18 mesi fissato nell'articolo 76c capoverso 1. L'articolo 67 capoverso 8 lettera a D-LIBs prevedeva che la Confederazione o la RFA potesse gestire durante al massimo un anno la società «alcosuisse SA» attivata. Questo termine per la vendita delle azioni a un privato è ritenuto estremamente breve da molti esperti di transazioni.

Perciò l'articolo 76c capoverso 1 prevede un'estensione fino a un massimo di 18 mesi. Inoltre, l'entrata in vigore progressiva dovrebbe impedire che «alcosuisse SA», una volta privatizzata, prolunghi inutilmente la sua posizione monopolistica. Alla cifra III capoverso 4 il tempo che intercorre tra la privatizzazione di «alcosuisse SA» e la liberalizzazione del mercato è limitato a un massimo di sei mesi.

Adeguamenti connessi alla liberalizzazione del mercato dell'etanolo Indipendentemente dal momento dell'entrata in vigore delle modifiche secondo la cifra III capoverso 4, la liberalizzazione del mercato dell'etanolo non è oggetto di una disposizione concreta.

Il mercato dell'etanolo è liberalizzato a seguito dell'abrogazione dell'articolo 27. Le imprese potranno importare etanolo autonomamente senza bisogno di deroghe.

La soppressione del monopolio sull'importazione comporta la modifica di vari articoli della LAlc in vigore. Materialmente, queste modifiche sono ispirate alle proposte presentate dal Consiglio federale nell'ambito della revisione totale della LAlc.

a)

Autorizzazione d'impiego: può depositare e impiegare etanolo non tassato e non denaturato chi dispone di una cosiddetta autorizzazione d'impiego. Il titolare di tale autorizzazione può consegnare a terzi l'etanolo non tassato a condizione che il destinatario sia a sua volta titolare di una simile autorizzazione o gestisca un deposito fiscale. Il titolare di un'autorizzazione d'impiego è tenuto a prestare garanzie solo se fornisce più di 2000 litri di alcool puro all'anno destinato al settore delle bevande (ad es. per la produzione di assenzio). Per la parte di etanolo non destinata a questo settore non deve prestare garanzie (cfr. art. 32 D-LAlc).

b)

Denaturazione completa o parziale: già oggi l'impiego e la consegna di etanolo completamente denaturato possono essere esentati dall'imposta. Tuttavia, l'etanolo è completamente denaturato solo se a esso sono aggiunte almeno due sostanze che lo rendono improprio al consumo. Se è aggiunta soltanto una sostanza, l'etanolo è solo parzialmente denaturato, pertanto per il suo impiego esente da imposta è necessaria un'autorizzazione speciale. La domanda di etanolo parzialmente denaturato è in forte aumento da anni ed è da ricondursi all'inasprimento delle condizioni di produzione nell'industria farmaceutica e alimentare. Pertanto, come già proposto nella revisione totale, la denaturazione parziale deve essere sufficiente per l'esenzione dall'imposta, senza bisogno di un'autorizzazione speciale (cfr. art. 31 DLAlc).

Le seguenti misure, previste dal Consiglio federale già nell'ambito della revisione totale, non necessitano di adeguamenti nel progetto di revisione parziale della LAlc.

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Importazione autorizzata di campioni di etanolo Le sostanze utilizzate per la produzione di farmaci devono corrispondere alla monografia della farmacopea del Paese in cui è venduto il farmaco. In Svizzera Swissmedic è competente per la relativa procedura di omologazione.

Con la liberalizzazione del mercato dell'etanolo diverse aziende farmaceutiche potrebbero non acquistare più l'etanolo di cui necessitano da «alcosuisse SA» ma direttamente all'estero. Se l'eventuale cambiamento di fornitore implica un nuovo produttore di etanolo come principio attivo, per quanto riguarda la Svizzera è necessario segnalare tale variazione a Swissmedic.

Per evitare problemi temporanei che potrebbero sorgere con procedure amministrative prescritte dal diritto federale, la RFA approverà l'importazione di campioni di etanolo già un anno prima della liberalizzazione del mercato dell'etanolo e quindi farà in modo che le aziende interessate siano sottoposte a una procedura di omologazione anticipata presso Swissmedic e le altre autorità estere di omologazione dei farmaci.

Tariffa doganale ridotta L'etanolo non denaturato con un tenore alcoolico pari ad almeno l'80 per cento della voce di tariffa 2207.1000 è assoggettato a un'aliquota di dazio normale di 35 franchi per 100 chilogrammi lordi. Per le importazioni di etanolo dall'UE, dall'AELS, dai Paesi in sviluppo ed emergenti secondo il Sistema di preferenze generalizzate e dai Paesi con cui la Svizzera ha stipulato un accordo di libero scambio decadono i dazi doganali, purché all'importazione sia presentato un certificato d'origine valido (cfr.

anche ordinanza del 16 marzo 200716 sulle preferenze tariffali).

Oggi è assoggettato all'aliquota normale in media un sesto dell'etanolo importato.

Tuttavia, il DFF ha ridotto a 18 franchi o a 0,70 franchi il dazio per chilogrammo lordo, purché l'etanolo sia importato da Alcosuisse per le scorte obbligatorie o per la denaturazione. Il DFF si fonda sull'articolo 14 capoverso 2 della legge sulle dogane (RS 631.0), secondo il quale è possibile abbassare le aliquote di dazio per determinati impieghi soltanto se ne è comprovata una necessità economica e non vi si oppongono interessi pubblici preponderanti.

Con la soppressione del monopolio sull'importazione di etanolo e l'autorizzazione di terzi a effettuare denaturazioni cessano
le citate facilitazioni doganali a favore del centro di profitto. La tariffa doganale per le relative voci tariffali è dunque stabilita in 0 franchi nell'allegato 1 parte 1a della legge del 9 ottobre 198617 sulla tariffa delle dogane.

16 17

RS 632.911 RS 632.10

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2

Commento ai singoli articoli

Osservazione preliminare L'articolo 1 secondo periodo contiene già oggi un rimando alla legislazione sulle dogane, ove la LAlc non disponga altrimenti. In merito alla riscossione delle tasse, la RFA, sulla base della LAlc, ha emanato una propria regolamentazione (ordinanza del 22 novembre 200618 sulle tasse della RFA). Per quanto riguarda altre questioni, come la protezione dei dati nel quadro dei sistemi informatici impiegati, l'assistenza amministrativa e la compilazione di statistiche, mancano invece diposizioni proprie della RFA. Il trasferimento della competenza esecutiva all'AFD implica che d'ora in poi la disposizione sia da intendere come rimando agli atti normativi doganali relativi a tali temi. Ne risulta un alleggerimento della LAlc. La regolamentazione di queste questioni trasversali in un unico atto normativo doganale realizza le sinergie auspicate con l'integrazione della RFA nell'AFD. La stessa tecnica di rimando è utilizzata anche dagli atti normativi concernenti le altre imposte sul consumo (cfr.

art. 3 della legge del 21 marzo 196919 sull'imposizione del tabacco [LImT]; art. 6 della legge del 6 ottobre 200620 sull'imposizione della birra [LIB]).

Gli emolumenti che risultano nell'ambito dell'esecuzione avranno la loro base giuridica nell'ordinanza del 4 aprile 200721 sugli emolumenti dell'Amministrazione federale delle dogane.

Le basi legali concernenti la protezione dei dati per i sistemi informatici impiegati per l'esecuzione della LAlc figurano nell'ordinanza del 4 aprile 200722 sul trattamento dei dati nell'AFD, che dovrà essere adeguata in merito.

Non occorre una regolamentazione speciale dell'assistenza amministrativa, com'era prevista nell'articolo 43 D-LIBs nell'ambito della revisione totale. Conformemente al rimando nell'articolo 1 secondo periodo sono dunque determinanti gli articoli 112 e 113 della legge sulle dogane.

Commenti Sostituzione dell'espressione «Regìa federale degli alcool» («RFA») con «Amministrazione federale delle dogane» («Amministrazione delle dogane»): a seguito della prevista integrazione della RFA nell'AFD, in tutta la legge è necessario un adeguamento redazionale in riferimento all'autorità competente.

Ingresso La vigente LAlc si fonda ancora sull'articolo 32bis della Costituzione federale del 187423. La presente revisione parziale ci offre l'occasione di adeguare l'ingresso, menzionando ora i relativi articoli della Costituzione federale24 (Cost.) in vigore. La 18 19 20 21 22 23 24

RS 689.5 RS 641.31 RS 641.411 RS 631.035 RS 631.061 CS 1 3; RU 1985 1025, 1996 1490 RS 101

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LAlc parzialmente rivista si baserà pertanto sugli articoli 105 e 131 capoverso 1 lettera b Cost.

Art. 7 cpv. 1, secondo periodo In futuro, il controllo delle distillerie date in concessione sarà eseguito dagli organi dell'AFD.

Art. 11 cpv. 6 Concerne soltanto il testo tedesco Art. 15 cpv. 1 e 2 Capoverso 1: anche le distillerie domestiche in futuro saranno poste sotto la vigilanza dell'AFD.

Capoverso 2: a seguito dell'integrazione nell'AFD, le trasformazioni apportate agli impianti di distillazione devono essere a essa comunicate.

Art. 20 cpv. 3 Nella vigente LAlc, la possibilità di creare un deposito fiscale è citata più volte per tre diversi scenari fiscali: ­

l'articolo 20 capoverso 3 disciplina il deposito fiscale per le bevande spiritose prodotte in Svizzera;

­

l'articolo 34 capoverso 3 riguarda il deposito fiscale per le bevande spiritose importate;

­

l'articolo 37 capoverso 2 prevede il deposito fiscale per l'etanolo non tassato.

Già l'ordinanza vigente assoggetta gli operatori dei depositi fiscali a regolamentazioni unitarie (cfr. sezione 7, art. 27­35 dell'ordinanza del 12 maggio 199925 sull'alcool). Per contrastare la possibile confusione dovuta al fatto che i depositi fiscali sono disciplinati in più disposizioni, l'articolo 34 crea una base legale formale e unitaria per l'autorizzazione a gestire un deposito fiscale (cfr. anche gli art. 31 e 37). Pertanto l'articolo 20 capoverso 3 è abrogato.

Art. 21 cpv. 1 Secondo il diritto vigente il quantitativo di acquavite risultante da un processo di distillazione è accertato ufficialmente sul posto da un rappresentante della RFA.

Questo accertamento costituisce la base per l'imposizione.

Dal canto suo, l'AFD applica il principio dell'autodichiarazione sia per i dazi sia per le imposte sul consumo. Secondo tale principio l'assoggettato comunica le operazioni rilevanti ai fini dell'imposta ed è pertanto responsabile della loro completezza 25

RS 680.11

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e correttezza. L'imposizione avviene quindi sulla base di tali indicazioni. In vista dell'integrazione della RFA nell'AFD, l'accertamento ufficiale sul posto delle bevande spiritose prodotte è sostituito con l'autodichiarazione.

Il principio dell'autodichiarazione è già stato testato con successo dall'AFD in alcuni depositi fiscali. D'ora in poi si prevede di applicarlo a tutte le operazioni rilevanti per la riscossione dell'imposta sulle bevande distillate. I costi per l'acquisizione di strumenti di misurazione conformi all'ordinanza del 15 febbraio 200626 sugli strumenti di misurazione e alle relative prescrizioni d'esecuzione sono sostenibili per i distillatori.

Ai sensi dell'articolo 10 capoverso 1 dell'ordinanza sull'alcool, l'AFD può eseguire in qualsiasi momento controlli a posteriori, ad esempio confrontando le materie prime acquistate con la quantità distillata.

Art. 23 cpv. 1, 1bis e 3 Capoverso 1: il primo periodo lascia aperta la questione della competenza per la riscossione dell'imposta, che può essere determinata liberamente dall'AFD. Sulla base del secondo periodo, l'introduzione dell'autodichiarazione permette all'AFD di prescrivere in modo vincolante la notifica elettronica, anziché in forma cartacea, della quantità prodotta o uscita dai depositi fiscali.

Il capoverso 1bis attribuisce al Consiglio federale la competenza di stabilire in modo più dettagliato le modalità dell'imposizione (periodicità della notifica, oggetto della notifica ecc.).

Il capoverso 3 accorda all'AFD la facoltà di eseguire i necessari controlli anche dopo la liberalizzazione del mercato dell'etanolo.

Art. 27 La soppressione del monopolio della Confederazione sull'importazione di etanolo era già incontestata nella revisione totale della LAlc. Ora essa è concretizzata nell'ambito della revisione parziale con lo stralcio senza sostituzione dell'articolo 27.

Art. 28, 29, 31 e 34 Poiché il monopolio della Confederazione sull'importazione dovrà essere abolito, è necessaria un'elaborazione terminologica. Un'imposta sulle bevande distillate continuerà a essere riscossa. L'espressione «tassa di monopolio» non è più attuale. Pertanto negli articoli 28, 29 secondo periodo e 31 primo periodo l'espressione «tassa di monopolio» è sostituita con «imposta». Inoltre nell'articolo 34 capoverso 2 il termine «tassa» è sostituito con «imposta».

26

RS 941.210

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Art. 28 Con la liberalizzazione del mercato dell'etanolo, l'importazione di etanolo non sarà più un diritto esclusivo della Confederazione. A seguito della definizione nell'articolo 2 capoverso 1, l'articolo 28 si applicherà anche all'etanolo. Conformemente all'ultima parte del periodo, sull'etanolo dovrà essere riscossa la stessa imposta applicata alle acquaviti di specialità. Sulla base dell'articolo 22, l'aliquota dell'imposta continua ad essere stabilita a livello di ordinanza.

Art. 31 e 32 Anche la legge parzialmente riveduta segue il principio secondo cui le bevande distillate e i prodotti alcoolici impropri al consumo sono esenti dall'imposta. Pertanto è esente da imposta in primo luogo la merce denaturata. Anche quando non è destinato al consumo, l'etanolo non deve finire nelle mani del consumatore senza essere stato denaturato. Se non viene denaturato, lo spirito da ardere è adatto all'alimentazione umana ­ al pari della vodka ­ e può quindi essere consumato senza che sia stato assoggettato all'imposta sulle bevande distillate.

La revisione parziale riprende in questo articolo gli elementi già previsti nella revisione totale, ossia l'autorizzazione d'impiego (art. 9 D-LIBs) e la denaturazione (art. 20 D-LIBs).

Articolo 31 capoverso 1: con la revisione parziale si intende stralciare il secondo periodo dell'articolo, che rimanda agli articoli 37 e 38. Questo rimando, che risale alla versione originaria della LAlc, non è sensato neppure nel diritto vigente.

Articolo 31 capoverso 2: secondo la normativa vigente, per denaturare completamente una bevanda spiritosa o l'etanolo e renderli in tal modo inadatti all'alimentazione umana occorre aggiungervi almeno due sostanze estranee definite dalle autorità. A seguito di nuove direttive concernenti soprattutto il settore tecnico e scientifico, oggi meno del dieci per cento dell'etanolo fornito da Alcosuisse è completamente denaturato. Occorre perciò rinunciare alla prescrizione relativa alla denaturazione completa. Perché la merce possa essere considerata denaturata, in futuro sarà sufficiente l'aggiunta di un'unica sostanza estranea.

Secondo il diritto vigente, la denaturazione spetta esclusivamente alla RFA. Con la soppressione del monopolio della Confederazione, in futuro la denaturazione potrà essere effettuata, oltre che dalla RFA, dalle
imprese abilitate a tal fine conformemente a quanto previsto nell'autorizzazione d'impiego. Tale abilitazione potrà essere concessa anche ai gestori di un deposito fiscale. Ciò presuppone tuttavia che questi adempiano gli stessi requisiti di quelli posti ai titolari di un'autorizzazione d'impiego per quanto concerne la possibilità di controllare la denaturazione. Il Consiglio federale dovrà ora stabilire mediante ordinanza le persone abilitate ad effettuare la denaturazione e in quali casi occorre effettuarla.

Articolo 31 capoverso 3: in riferimento ai singoli prodotti, la denaturazione dovrà essere disciplinata nell'autorizzazione d'impiego o eventualmente nell'autorizzazione per gestire un deposito fiscale. L'AFD stabilirà quali metodi e sostanze siano da impiegare per le denaturazioni effettuate in Svizzera e quali invece siano riconosciuti nel nostro Paese per i prodotti importati.

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Articolo 32 capoverso 1: l'autorizzazione d'impiego consente l'acquisto, l'impiego e il trasporto di etanolo non tassato e non denaturato. L'autorizzazione è rilasciata solo per scopi commerciali. È attivo commercialmente ai sensi della presente disposizione chi svolge a titolo indipendente un'attività professionale o commerciale durevole volta al conseguimento di entrate provenienti da prestazioni e agisce in nome proprio verso l'esterno (cfr. il messaggio del 25 giugno 200827 concernente la semplificazione dell'imposta sul valore aggiunto).

Articolo 32 capoverso 2: l'autorità stabilisce nell'autorizzazione che le merci non tassate possono essere utilizzate esclusivamente per la fabbricazione a fini commerciali di prodotti esenti da imposta (ad es. prodotti di pulizia, prodotti cosmetici e farmaceutici) o in processi commerciali (ad es. pulizia di impianti di produzione).

Anche ricette precise possono essere oggetto di un'autorizzazione. L'autorizzazione d'impiego può altresì prevedere che i prodotti siano fabbricati esclusivamente per l'esportazione. Le merci possono essere acquisite in Svizzera o all'estero.

Articolo 32 capoverso 3: l'autorizzazione d'impiego permette inoltre di consegnare l'etanolo non tassato e non denaturato ad altre aziende che possiedono un'autorizzazione per gestire un deposito fiscale o un'autorizzazione d'impiego e che hanno quindi il diritto di acquistare etanolo non tassato e non denaturato (lett. a). Dall'autorizzazione d'impiego discende pertanto il diritto di trasportare etanolo non tassato e non denaturato fino al destinatario.

Se le quantità di alcool puro consegnate per un impiego assoggettato all'imposta (settore delle bevande) o impiegate in azienda per uno scopo imponibile sono inferiori a 2000 litri di alcool puro l'anno, il titolare di un'autorizzazione d'impiego di etanolo non tassato non è tenuto a prestare garanzie. Qualora le quantità siano superiori, devono essere prestate garanzie, analogamente a quanto avviene nel caso degli operatori dei depositi fiscali. Il loro ammontare dipende dalla quantità di etanolo consegnato o impiegato per uno scopo imponibile (lett. b).

Art. 34 Capoversi 1 e 2: con l'integrazione della RFA nell'AFD l'imposta sulle bevande distillate pagabile al confine non sarà più riscossa per conto di un'altra autorità federale,
bensì dall'autorità competente per l'esecuzione dell'intera legge, ossia l'AFD. Occorre quindi abrogare la regolamentazione speciale sulla competenza dell'AFD al confine secondo il capoverso 1, così come l'espressione «per analogia» nel capoverso 2, che definisce le modalità di applicazione della legislazione doganale alla riscossione dell'imposta sulle bevande distillate al confine. L'applicazione della legislazione doganale è già garantita dall'articolo 1 secondo periodo.

Capoversi 3 e 4: questi due capoversi costituiscono la base giuridica per le disposizioni dell'ordinanza che concretizzeranno le condizioni per il rilascio dell'autorizzazione a gestire un deposito fiscale, disciplinate nel diritto vigente per tipologie aziendali diverse negli articoli 20 capoverso 3, 34 capoverso 3 e 37 capoverso 2.

Nell'ordinanza bisognerà definire in particolare la cifra d'affari minima necessaria e il calcolo delle garanzie.

27

FF 2008 6033, in particolare pag. 6095.

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Art. 34a Questa nuova prescrizione è simile per contenuto all'articolo 38 capoverso 3 della vigente LAlc, ora abrogato. Con la rinuncia al monopolio sull'importazione, l'AFD, in qualità di autorità fiscale, non viene più a conoscenza allo stesso modo di chi acquista etanolo e a quale scopo. Con l'articolo 34a si intende consentire all'AFD di svolgere i necessari controlli anche dopo la liberalizzazione del mercato dell'etanolo.

Art. 35 L'articolo 35 deve essere abrogato.

Capoverso 1: i 35 franchi del dazio ordinario oggi sono applicati in media su un sesto dell'etanolo importato. Sono così state disincentivate le importazioni private e illegali, rafforzando il monopolio della Confederazione sull'importazione di etanolo.

Le facilitazioni doganali oggi esistenti per il centro di profitto Alcosuisse per l'etanolo delle voci tariffali 2207.1000 e 2208.9010 (18 e 15 franchi [scorte obbligatorie]; 70 centesimi [denaturazione]) devono essere abolite dopo la soppressione del monopolio sull'importazione. Considerata la varietà di impieghi dell'etanolo, come requisito per una facilitazione doganale non è possibile definire uno scopo d'impiego generalmente valido che possa essere determinato già al momento dell'importazione. Appare molto più coerente eliminare l'aliquota elevata, da considerarsi quale misura di accompagnamento al monopolio sull'importazione. In tal modo l'intera economia può beneficiare dell'eliminazione dell'aliquota elevata sin dall'apertura del mercato dell'etanolo. In mancanza di una produzione nazionale di etanolo non sussiste alcun interesse economico per un dazio sull'importazione.

Data l'unità materiale, è necessario liberalizzare in ugual misura le condizioni di mercato di tutti i prodotti dell'etanolo finora rientranti nel settore di competenza della RFA. Per questo motivo è necessario sopprimere anche l'aliquota tariffaria di 0,70 franchi per alcole etilico e acquaviti, denaturati, di qualsiasi titolo (voce di tariffa 2207.2000).

Capoverso 2: con la liberalizzazione del mercato dell'etanolo e lo scioglimento della RFA, non è più previsto che la divisione dell'AFD in futuro competente (in quanto quest'ultima succede alla RFA) o un'altra autorità della Confederazione importi bevande distillate a condizioni speciali; pertanto decade l'attuale capoverso 2.

Art. 37 I contenuti
dell'articolo ancora rilevanti nel mercato dell'etanolo liberalizzato (autorizzazione d'impiego, denaturazione) sono ora disciplinati negli articoli 31 e 32.

L'articolo 37 va quindi abrogato.

Art. 38 L'articolo 38 va abrogato.

Capoverso 1: poiché la Confederazione si ritira completamente dal mercato dell'etanolo, decade anche la necessità di disciplinare i prezzi di vendita.

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Capoverso 2: questo capoverso stabilisce che la vendita di alcool potabile o destinato alla fabbricazione di generi voluttuari da parte della RFA o del centro di profitto sottostà a un onere fiscale pari all'imposta sulle acquaviti di specialità. Con la soppressione del monopolio sull'importazione, la RFA non venderà più alcool, pertanto non occorre più disciplinare appositamente l'obbligo fiscale riguardante queste vendite.

Capoverso 3: il contenuto si trova ora nell'articolo 34a.

Art. 39a, 40 e 40a Questi articoli vanno abrogati.

Non è più necessaria la licenza per il commercio all'ingrosso. Secondo i principi dell'AFD, le merci tassate non devono essere assoggettate a ulteriori controlli statali.

Se lo Stato ha già incassato l'imposta, per il controllo del bene soggetto all'imposta sul consumo non devono essere impiegate inutilmente ulteriori risorse dell'economia e dello Stato.

Resta salvo l'obbligo di richiedere la patente per l'esercizio del commercio al minuto delle bevande distillate entro i confini cantonali. La base giuridica si trova invariata nell'articolo 41a.

A livello terminologico continuerà a essere rilevante la distinzione tra commercio all'ingrosso e al minuto, poiché il commercio all'ingrosso è soggetto a limitazioni meno severe.

Art. 44 Con la revisione parziale della LAlc, la RFA perde il proprio statuto di istituto autonomo. Dopo la sua integrazione nell'Amministrazione federale centrale, rispettivamente nell'AFD, le sue entrate e uscite non saranno più registrate e indicate in un conto speciale. Perciò occorre ridefinire il calcolo del prodotto netto.

Capoversi 1 e 2: conformemente alla revisione totale della LAlc, il prodotto netto a cui i Cantoni partecipano per il dieci per cento (decima dell'alcool) si ottiene sottraendo dal totale dei proventi dell'imposta (prodotto lordo) il forfait d'esecuzione.

Con questo forfait la Confederazione, ossia l'AFD, è indennizzata per le spese previste dalla legge e le spese d'esercizio necessarie. Il forfait dei costi d'esecuzione si compone dei seguenti elementi: ­

in prima linea comprende i costi per il personale, il materiale e l'infrastruttura necessari per l'esecuzione della legislazione sull'alcool. Questi compiti d'ora in poi spetteranno all'AFD; i relativi costi sono parte del suo preventivo globale;

­

oggi la RFA fornisce anche una quantità ridotta di prestazioni di sostegno, di cui si dovrà tenere conto nel forfait d'esecuzione. Nell'ambito delle possibilità finanziarie dovrà proseguire ed essere sostenuta la comprovata collaborazione con vari attori del settore nonché con l'Istituto di ricerca agronomica Agroscope e la scuola vitivinicola di Changins, che si occupano di ricerca su temi quali la qualità delle materie prime, il miglioramento della qualità 3239

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nonché la formazione professionale e continua nel settore della distillazione.

Dovrà proseguire anche il sostegno alle organizzazioni che si dedicano a livello nazionale e internazionale alla lotta contro l'abuso di alcool (art. 43a).

Anche i mezzi impiegati per questi scopi sono parte del forfait d'esecuzione.

Il Consiglio federale stabilirà in modo dettagliato tramite ordinanza l'ammontare del forfait d'esecuzione e le spese da computarvi.

Per il calcolo del prodotto netto non potranno più essere considerate le ulteriori entrate finora percepite in connessione all'esecuzione della LAlc: i redditi patrimoniali vengono meno poiché la RFA perde la sua personalità giuridica e quindi anche la sua capacità patrimoniale. Le entrate provenienti da multe ed emolumenti non saranno più rilevate e indicate separatamente. Pertanto in futuro non saranno considerate per il calcolo del prodotto netto.

Capoverso 3: la quota dei Cantoni sarà ripartita, come finora, secondo la media della popolazione residente rilevata annualmente in base al nuovo censimento della popolazione. I Cantoni possono disporre liberamente della loro parte nel rispetto dello scopo stabilito dalla Costituzione.

Capo sestoa: Pegno fiscale e garanzia dell'imposta Art. 46 Nel diritto vigente, la riscossione dei crediti fiscali è assicurata soltanto dall'esecuzione per debiti e dalla possibilità di chiedere garanzie.

Come in altre leggi tributarie (ad es. legge sull'imposizione della birra e legge sulle dogane), la nuova legge sancisce un pegno legale su tutte le merci assoggettate all'imposta che sono prodotte o depositate in Svizzera (bevande spiritose, etanolo e bevande ottenute esclusivamente mediante fermentazione con un tenore alcoolico superiore al 18 per cento in volume, nonché prodotti addizionati di bevande distillate e prodotti alcoolici).

L'istituzione di un pegno fiscale si giustifica nella misura in cui l'80 per cento di questi prodotti, importati o prodotti in Svizzera, si trovano solitamente in depositi fiscali, cosicché la relativa pretesa fiscale può essere fatta valere solo in un secondo tempo. Bevande distillate destinate al consumo sono assoggettate alle imposte indirette più elevate, per cui è opportuno introdurre una garanzia dell'imposta più efficace delle misure attualmente disponibili.

Per i privati, l'introduzione del diritto di pegno ha il vantaggio di permettere la riduzione delle garanzie finanziarie o di altro tipo connesse alla gestione di un deposito fiscale o eventualmente a un'autorizzazione d'impiego.

Questo diritto di pegno, simile a quello del diritto civile, consente all'AFD di realizzare la merce sulla quale esso è costituito, per poter esigere il credito fiscale così garantito. Il diritto di pegno vale per legge per le acque distillate assoggettate all'imposta e per i prodotti che le contengono, nel deposito fiscale, presso il produttore o l'importatore. In quanto diritto reale, esso grava il prodotto e l'imposta può essere fatta valere direttamente presso l'acquirente.

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Art. 47 Il sequestro di bevande distillate deve avvenire presso il possessore. Consiste nella presa di possesso del pegno o in un divieto a disporne. Queste misure possono essere impugnate con reclamo secondo l'articolo 49.

Art. 48 La realizzazione è possibile se il credito fiscale garantito dal diritto di pegno è diventato esigibile e il termine di pagamento impartito alla persona assoggettata all'imposta è scaduto. L'incanto pubblico avviene conformemente alle disposizioni del diritto cantonale nel luogo dell'incanto. In caso di accordo del proprietario, il pegno può essere venduto dall'AFD mediante trattative private alle condizioni stabilite dal Consiglio federale.

Art. 49, 50 e 51 Gli articoli 49­51 disciplinano i rimedi giuridici all'interno dell'AFD. L'articolo 49 corrisponde ampiamente dal punto di vista materiale all'articolo 31 LImT, mentre il nuovo articolo 50 disciplina il caso speciale dell'impugnazione di decisioni emanate in virtù dell'articolo 42b. L'articolo 51 si rifà all'articolo 32 LImT.

Articolo 49 capoverso 1 e articolo 50: queste disposizioni si riferiscono a tutte le decisioni emanate in virtù della LAlc da parte della Direzione generale delle dogane quale prima istanza. Ne fanno parte segnatamente le concessioni, le autorizzazioni per gestire un deposito fiscale, le autorizzazioni d'impiego nonché le tassazioni e le decisioni concernenti la classificazione. Si rinuncia invece alla procedura di reclamo per le decisioni della Direzione generale delle dogane concernenti le limitazioni della pubblicità ai sensi dell'articolo 42b. Poiché in tali casi si tratta di decisioni di accertamento approfonditamente motivate riguardanti l'ammissibilità di materiale pubblicitario già giudicato inammissibile in un esame preliminare, una procedura di reclamo della parte ricorrente rappresenterebbe solo una perdita di tempo e difficilmente porterebbe a una modifica della decisione.

Articolo 49 capoversi 2­5: questi capoversi riprendono la prassi della legge sull'imposizione del tabacco, che dal canto suo concretizza o riproduce le disposizioni della legge federale del 20 dicembre 196828 sulla procedura amministrativa.

Articolo 51: per le decisioni degli uffici doganali e delle direzioni di circondario, ai sensi del nuovo articolo 51 ­ conformemente alla LImT e quale eccezione rispetto
al termine ordinario di reclamo ­ vale in ogni caso un termine di reclamo di 60 giorni.

Art. 52, 53, 54, 56 e 57 In occasione di questa revisione parziale si intendono adeguare gli articoli 52, 53, 54, 56 e 57 alle prescrizioni delle Direttive di tecnica legislativa29 (n. marg. 90).

Pertanto è ripresa la struttura moderna delle disposizioni penali e l'entità della pena, 28 29

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in questo caso l'ammontare della multa, è posta all'inizio. La determinazione della pena più alta possibile unicamente tramite l'importo massimo della multa, oggi sempre più comune, finora non è stata introdotta né nella legislazione doganale né in atti normativi di natura non doganale che devono essere applicati dalle dogane, ad eccezione della legislazione concernente l'imposta sul valore aggiunto. Poiché gli adeguamenti di legge che devono essere apportati nell'ambito di questa revisione parziale si limitano alle modifiche necessarie a seguito dell'integrazione nell'AFD nonché della liberalizzazione del mercato dell'etanolo, in questa sede non si procede alla modernizzazione delle disposizioni concernenti le pene. Legare l'ammontare della multa alle imposte sottratte o messe in pericolo contribuisce ragionevolmente al pari trattamento nell'ambito della commisurazione della pena da parte del giudice.

La pena detentiva fino a tre anni prevista nella vigente LAlc (art. 52 cpv. 2 e 54 cpv. 3) va ridotta a un anno di pena detentiva conformemente alle altre imposte sul consumo (es. art. 35 cpv. 2 LIB).

Art. 52, 54 e 56 Con la soppressione del monopolio sull'importazione, l'importazione e la messa in commercio di etanolo non sono più riservate alla Confederazione. Questo diritto deve spettare anche ai privati. Devono dunque essere stralciate le fattispecie penali dell'importazione e della messa in commercio non autorizzate di bevande distillate con un tenore alcoolico superiore all'80 per cento del volume (art. 52 cpv. 1 lett. a).

Pertanto non sono dunque più ritenuti reati preliminari alla ricettazione ai sensi dell'articolo 56 lettera a l'importazione e la messa in commercio illecite.

Resta tuttavia punibile la sottrazione o la messa in pericolo dell'imposta (art. 54) nonché l'acquisto di bevande distillate non notificate al momento dell'importazione in Svizzera. Questa fattispecie è disciplinata nell'articolo 56 lettera b.

Art. 57 cpv. 1 e 2 Con l'eliminazione dell'autorizzazione per il commercio all'ingrosso, la relativa fattispecie decade (attuale cpv. 1 lett. a).

Art. 58a Il pegno fiscale (cfr. art. 46a) è uno strumento elementare per garantire la riscossione dei crediti fiscali. Conseguentemente deve essere punito chi, senza il consenso delle autorità, distrugge l'oggetto del pegno o
ne dispone.

L'infrazione è punibile sia se commessa intenzionalmente sia per negligenza. Il massimo della pena prevista per le infrazioni intenzionali è una multa di 100 000 franchi, mentre quella per infrazioni commesse per negligenza è di 30 000 franchi.

Art. 59 cpv. 3 Ai capoversi 1 e 2 sono apportati gli adeguamenti resi necessari dalle modifiche proposte. Il capoverso 3 va invece abrogato, poiché d'ora in poi la competenza per l'esecuzione della LAlc in tutti i suoi aspetti spetterà all'AFD.

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Art. 59a Giusta l'articolo 7 della legge federale del 22 marzo 197430 sul diritto penale amministrativo (DPA) si può prescindere dal perseguimento contro la persona fisica punibile e, al suo posto, punire l'azienda. Questa regolamentazione speciale tiene conto del fatto che spesso non vi è convenienza nel ricercare, con molto dispendio di tempo, la persona che ha compiuto il fatto e gli eventuali organi corresponsabili.

Questa regolamentazione sgrava l'amministrazione e risparmia all'azienda interessata indagini poco apprezzate. Si tratta di una responsabilità sussidiaria dell'azienda.

Come già previsto nella legislazione doganale e in altre leggi tributarie, anche nella LAlc deve essere ancorata una disposizione specifica che consenta di citare in giudizio le aziende anche nel caso di multe superiori. Tuttavia queste non devono essere maggiori di 50 000 franchi.

Art. 59b Questa disposizione disciplina i casi in cui un solo atto realizza più fattispecie di infrazioni contro la presente legge oppure in pari tempo una o più fattispecie di infrazioni contro la presente legge e contro un'altra legge, come la legge sulle dogane o la legge del 12 luglio 200931 sull'IVA, e tali infrazioni sono perseguite e giudicate dalla medesima autorità. Questa norma è necessaria perché, secondo l'articolo 9 DPA, l'articolo 49 del codice penale32 non si applica alle multe. L'articolo 9 DPA prevede per la fissazione della pena il cumulo delle multe. La conseguenza è spesso un sanzionamento eccessivo delle infrazioni commesse. Per questo motivo appare appropriato introdurre nella legge una disposizione specifica che consenta di applicare la pena prevista per l'infrazione più grave e di sanzionare l'autore in modo proporzionato alla colpa.

La pena per l'infrazione più grave è aumentata adeguatamente per tenere conto delle altre infrazioni commesse. La pena complessiva pronunciata non può essere aumentata di oltre la metà del massimo della pena prevista per l'infrazione più grave e non può eccedere il massimo legale del genere di pena.

Art. 63 «Regìa federale degli alcool» e «Regìa» sono sostituite con «Amministrazione delle dogane».

Art. 67 La garanzia dell'imposta quale istituto giuridico previsto in ogni legge tributaria della Confederazione assicura i crediti finanziari dell'AFD il cui pagamento appare in pericolo. Oltre che alle imposte si applica a tutti gli altri crediti pecuniari. Non è necessario che il credito sia esigibile.

30 31 32

RS 313.0 RS 641.20 RS 311.0

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Le disposizioni vigenti sono modificate in modo tale che l'ordine di prestare garanzia sia equiparato a una decisione giudiziaria e valga come decreto di sequestro ai sensi dell'articolo 274 della legge federale dell'11 aprile 188933 sulla esecuzione e sul fallimento (LEF), permettendo così all'ufficio d'esecuzione di pignorare rapidamente i beni. Conformemente all'articolo 278 LEF è esclusa l'opposizione al decreto di sequestro. Inoltre, il ricorso contro l'ordine di prestare garanzia non ha effetto sospensivo.

Art. 71 Capoverso 1: la RFA ha ottenuto l'autonomia giuridica con la legge federale del 29 giugno 190034 sulle bevande spiritose. Quale persona giuridica autonoma da allora si è presentata col proprio nome, ha concluso contratti a proprio nome ed è stata inserita quale proprietaria di immobili nei registri fondiari di vari comuni.

Con la soppressione del monopolio sull'importazione e il ritiro della Confederazione dal mercato dell'etanolo cambiano le condizioni quadro essenziali che finora hanno giustificato l'autonomia giuridica della RFA.

Inoltre il compito centrale effettivo della RFA, ossia la riscossione delle imposte sulle bevande distillate, rappresenta un compito ministeriale che, conformemente alla tipologia dei compiti elencata nel Rapporto sul governo d'impresa del 13 settembre 200635, fa parte dei compiti originari che l'Amministrazione federale centrale è chiamata ad assolvere.

Perciò la RFA va sciolta in quanto istituto e trasferita nell'Amministrazione federale centrale. In futuro l'AFD assolverà i compiti derivanti dalla legislazione sull'alcool.

La sola abrogazione del capoverso 1, secondo periodo, non determina ancora l'estinzione della personalità giuridica. Perciò questa è statuita espressamente nell'articolo 76b nella sezione delle disposizioni finali e transitorie.

Capoverso 2: è conservata inalterata l'attuale ripartizione dei compiti con l'Ufficio federale dell'agricoltura, che resta competente per la valorizzazione analcolica delle materie prime distillabili (precedentemente art. 71 cpv. 1bis).

Capoversi 3 e 4: a seguito dell'estinzione della personalità giuridica non è più tenuta una contabilità indipendente e non è più prevista una esenzione speciale delle imposte. I due capoversi vanno quindi abrogati.

Capoverso 6: a seguito dell'integrazione nell'AFD
sono soppressi gli uffici di vigilanza che controllano le distillerie. In futuro il controllo sarà svolto da organi dell'AFD. Il capoverso 6 va pertanto abrogato.

Art. 72 Il registro dei titolari di un'autorizzazione serve all'economia quale fonte d'informazioni su chi può acquistare bevande distillate non tassate. In tal modo, soprattutto le 33 34 35

RS 281.1 Il testo è disponibile soltanto in tedesco e francese; BBl 1900 III 608, FF 1900 III 481.

FF 2006 7545

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aziende che commerciano etanolo possono sapere se prima della consegna occorre eseguire una dichiarazione fiscale.

Art. 76b Al fine di estinguere la personalità giuridica della RFA va aggiunto un nuovo articolo che preveda le disposizioni transitorie relative alle presenti modifiche (ex art. 70 D-LIBs; cfr. il commento all'art. 71).

Art. 76c Questo articolo deriva dall'articolo 67 D-LIBs e tiene conto delle decisioni fondamentali sul progetto assunte dal Consiglio federale.

Capoverso 1: questa disposizione illustra la procedura in due fasi («share deal»), così come stabilita il 25 aprile 2012 dal Consiglio federale con le decisioni riguardanti la strategia da adottare in vista della vendita di Alcosuisse.

In una prima fase il centro di profitto Alcosuisse è trasferito in «alcosuisse SA», costituita nel 1998 dalla RFA e fino ad ora inattiva (attivazione). Nella seconda fase la partecipazione in «alcosuisse SA» sarà ceduta a un acquirente privato (privatizzazione).

Secondo tale procedura di vendita, la Confederazione intende ritirarsi dal mercato dell'etanolo. Per questo la partecipazione in «alcosuisse SA» deve essere venduta prima della liberalizzazione del mercato dell'etanolo e quindi al più tardi 18 mesi dopo la sua attivazione.

Capoverso 2: questo capoverso costituisce la base per trasferire in «alcosuisse SA» gli attivi necessari per l'esercizio aziendale e disciplina la procedura e in particolare le competenze del Consiglio federale in modo dettagliato. In alternativa allo «share deal» il Consiglio federale deve avere anche la possibilità di vendere singolarmente i valori patrimoniali che non sono trasferiti in «alcosuisse SA» («asset deal»). Sulla base dell'articolo 78, il Consiglio federale può emanare ulteriori disposizioni necessarie per l'esecuzione dell'articolo 76c.

Capoverso 3: il trasferimento previsto diverge dalle disposizioni della legge del 3 ottobre 200336 sulla fusione. Perciò il capoverso 3 esclude espressamente l'applicabilità della legge sulla fusione. Con il trasferimento, «alcosuisse SA» subentra automaticamente alla RFA in ogni rapporto contrattuale, come i rapporti con i clienti o quelli concernenti le commesse. Lo stesso vale per le iscrizioni nei registri (registro fondiario, registro dei marchi o registro dei brevetti, ecc.) e per i processi civili pendenti. Le
decisioni del Consiglio federale in merito al trasferimento in «alcosuisse SA» e alla sua vendita (in particolare bilancio di trasferimento e i relativi inventari) costituiscono la base per le necessarie iscrizioni e modifiche nei registri nonché per i conferimenti in natura in «alcosuisse SA». I rapporti giuridici di diritto privato interessati dal trasferimento non subiscono modifiche materiali. Ove sia necessario, spetta ad «alcosuisse SA» provvedere alle modifiche formali (per esempio modificare le denominazioni, inviare le comunicazioni alle parti contraenti).

36

RS 221.301

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Capoversi 4­5: queste disposizioni prevedono l'esenzione da imposte ed emolumenti per l'intero processo di riorganizzazione.

Capoverso 6: i costi per la chiusura e lo smantellamento degli immobili del centro di profitto Alcosuisse, che non è possibile vendere contrariamente alle aspettative, devono poter essere finanziati tramite il ricavato dello scioglimento della RFA.

Perciò devono precedentemente essere costituiti accantonamenti adeguati.

Art. 76d Per il trasferimento dei rapporti di lavoro di diritto pubblico ai sensi della legge del 24 marzo 200037 sul personale federale (LPers) a un'organizzazione di diritto privato o a un'altra organizzazione di diritto pubblico non si applica l'articolo 333 del Codice delle obbligazioni38 (CO). La presente soluzione è equivalente a quella secondo l'articolo 333 CO. La procedura prevista dalla legislazione sul personale per le riorganizzazioni e le ristrutturazioni all'interno dell'Amministrazione federale è disciplinata negli articoli 104­105c OPers39. Lo scioglimento della RFA rappresenta una ristrutturazione ai sensi di queste disposizioni. L'obbligo di informare della RFA consiste in particolare nel fornire agli impiegati interessati informazioni complete e tempestive, ossia al più tardi sei mesi prima della soppressione del loro posto presso la RFA, sulle conseguenze del trasferimento dei loro rapporti di lavoro o del rifiuto di questo trasferimento. Sono determinanti gli articoli 104­105c OPers.

Capoverso 1: con questa disposizione sono garantiti gli interessi degli impiegati di Alcosuisse nel passaggio alla privatizzazione, stabilendo per legge il trasferimento dei loro rapporti di lavoro (fino ad allora) di diritto pubblico al nuovo datore di lavoro, se non risultano disdetti al momento del rilevamento dell'azienda.

L'attuale datore di lavoro offrirà agli impiegati del centro di profitto un impiego ragionevolmente esigibile in «alcosuisse SA». Se tale offerta non è possibile, l'attuale datore di lavoro offrirà un impiego ragionevolmente esigibile all'interno o all'esterno dell'Amministrazione federale. Se la persona rifiuta una simile offerta, tale rifiuto rappresenta per l'attuale datore di lavoro un motivo di risoluzione del rapporto di lavoro per colpa dell'impiegato (art. 10 cpv. 3 lett. d LPers, art. 104e cpv. 3 OPers). Se una persona
impiegata finora presso il centro di profitto della RFA ha disdetto il proprio rapporto di lavoro prima del rilevamento dell'azienda, il rapporto di lavoro non è trasferito al nuovo datore di lavoro.

Con il trasferimento in «alcosuisse SA» i nuovi rapporti di lavoro sottostanno alle disposizioni sul personale applicabili al nuovo datore di lavoro, segnatamente il CO e il contratto aziendale del nuovo datore di lavoro.

Il capoverso 2 si riferisce solo ai rapporti di lavoro che sono rilevati da «alcosuisse SA» ai sensi del capoverso 1. Il salario attuale sarà garantito per legge per un anno. Al momento del trasferimento aziendale i saldi attivi di ore e vacanze nonché eventuali diritti risultanti dal precedente rapporto di lavoro sono anch'essi trasferiti al nuovo datore di lavoro. Gli impiegati il cui rapporto di lavoro è rilevato sono 37 38 39

RS 172.220.1 RS 220 RS 172.220.111.3

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protetti per un anno contro una risoluzione ordinaria del rapporto di lavoro da parte del datore di lavoro. I contratti di lavoro di durata determinata possono terminare prima, qualora la durata del contratto termini già nel corso del primo anno e non venga concluso un nuovo contratto di lavoro con la persona impiegata. Dal canto loro, gli impiegati possono disdire il rapporto di lavoro già prima della scadenza del termine di un anno, nel rispetto dei termini di disdetta ai sensi del CO o del contratto aziendale.

Poiché gli impiegati il cui rapporto di lavoro è rilevato ai sensi del capoverso 5 non hanno alcun diritto al proseguimento della funzione e della classificazione organizzativa, il contratto può essere modificato già nel corso del primo anno.

Capoverso 3: «alcosuisse SA» computerà gli anni di servizio prestati ininterrottamente presso l'attuale datore di lavoro RFA nonché presso l'Amministrazione federale.

Capoverso 4: questo capoverso disciplina la situazione degli impiegati della RFA il cui rapporto di lavoro, dopo l'integrazione della RFA, è trasferito all'AFD o a un'altra unità dell'Amministrazione federale centrale. Questi rapporti di lavoro continuano a basarsi sulla LPers e sull'OPers nonché sulle disposizioni esecutive vigenti per il personale dell'Amministrazione federale centrale. La protezione contro il licenziamento e le garanzie salariali dopo il trasferimento non si determinano pertanto ai sensi del capoverso 2, bensì secondo le disposizioni determinanti relative al personale federale (art. 19 LPers; art. 31a e 52a OPers). Se una persona impiegata rifiuta un impiego ragionevolmente esigibile presso l'AFD o presso un'altra unità dell'Amministrazione federale centrale, per il datore di lavoro attuale ciò rappresenta un motivo di risoluzione del rapporto di lavoro per colpa dell'impiegato (art. 10 cpv. 3 lett. d LPers, art. 104e cpv. 3 OPers).

Capoverso 5: questo capoverso vale sia per gli impiegati che sono assunti da «alcosuisse SA» sia per quelli che si trasferiscono all'AFD o a un'altra unità dell'Amministrazione federale. In entrambi i casi non sussiste alcun diritto al proseguimento della funzione o della classificazione organizzativa attuali (cfr. art. 104a OPers). In caso di eventuale adeguamento dei contratti di lavoro a seguito di necessarie modifiche di funzione
o classificazione organizzativa occorre osservare le disposizioni determinanti del vigente diritto del personale, segnatamente il termine di disdetta. I nuovi contratti di lavoro non possono prevedere alcun periodo di prova, poiché il trasferimento dei contratti di lavoro avviene nell'ambito di una ristrutturazione.

Art. 76e Questo articolo deriva dall'articolo 69 D-LIBs ed è stato adattato allo stato attuale del progetto.

Con il trasferimento del centro di profitto Alcosuisse in «alcosuisse SA» gli assicurati attivi non possono più restare nella Cassa di previdenza della Confederazione PUBLICA. Per loro occorre trovare una nuova soluzione previdenziale. La loro

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uscita dalla Cassa di previdenza della Confederazione genera fondamentalmente la liquidazione parziale della stessa40.

Fondamentalmente questo cambiamento riguarda anche i beneficiari di rendite correlati al centro di profitto. Tuttavia, il loro passaggio a un nuovo istituto di previdenza presuppone non raramente un capitale di copertura superiore per il finanziamento delle rendite attuali. Dall'articolo 32f LPers deriva che gli aventi diritto alle rendite possono restare nella Cassa di previdenza della Confederazione, se ciò è richiesto tra l'altro da motivi finanziari.

La Confederazione può tuttavia assumersi il finanziamento degli obblighi del datore di lavoro solo se il Consiglio federale era il datore di lavoro precedente. Nel caso della RFA e del centro di profitto Alcosuisse, non è la Confederazione ad avere lo statuto di datore di lavoro, bensì la RFA.

Con l'articolo 76e è creata la base giuridica per finanziare con il patrimonio della RFA gli obblighi del datore di lavoro risultanti dalla permanenza dei beneficiari di rendite nella Cassa di previdenza della Confederazione. Questi obblighi del datore di lavoro comprendono, oltre alla compensazione del capitale di previdenza, anche altri costi come ad esempio quelli amministrativi.

Art. 76f Questa disposizione transitoria stabilisce la procedura secondo cui i titolari di una licenza per utilizzare etanolo esente dall'onere fiscale e non completamente denaturato devono poter ricevere un'autorizzazione d'impiego ai sensi dell'articolo 32 se vogliono continuare a usare etanolo non tassato.

Le autorizzazioni d'impiego sostituiscono le odierne licenze. Si rinuncia alla distinzione tra etanolo completamente denaturato ed etanolo parzialmente denaturato (cfr.

art. 31). Conseguentemente un'autorizzazione d'impiego è necessaria solo per l'etanolo non tassato e non denaturato.

II Modifica di altri atti normativi La RFA è nominata quale autorità aggiudicatrice nella legge federale del 16 dicembre 199441 sugli acquisti pubblici. Con il suo scioglimento occorre abrogare la relativa disposizione (art. 2 cpv. 1 lett. b).

Con la liberalizzazione del mercato dell'etanolo, l'aliquota di dazio per l'etanolo delle voci tariffali 2207.1000, 2007.2000 e 2208.9010 deve ammontare a 0 franchi.

L'allegato 1, parte 1a della legge del 9 ottobre 198642 sulla tariffa delle dogane è adeguato di conseguenza (cfr. commento all'art. 35 LAlc).

40

41 42

www.publica.ch > La vostra previdenza > Panoramica > Basi legali > Regolamento di liquidazione parziale della Cassa pensioni della Confederazione PUBLICA concernente la Cassa di previdenza della Confederazione RS 172.056.1 RS 632.10

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III Entrata in vigore L'entrata in vigore della presente revisione parziale deve avvenire in modo graduale: In una prima fase vanno poste in vigore le basi necessarie per la privatizzazione del centro di profitto Alcosuisse (art. 76c­76e). Questa situazione era già stata delineata nel messaggio concernente la revisione totale della LAlc, al numero 5.3.143.

La data in cui «alcosuisse SA» può essere venduta a un soggetto privato è determinante per la liberalizzazione del mercato dell'etanolo. Le relative modifiche o disposizioni devono essere poste in vigore al più tardi sei mesi dopo la vendita di «alcosuisse SA».

L'entrata in vigore delle basi per l'integrazione della RFA nell'AFD (in particolare art. 71 e 76b) è prevista per il 1° gennaio 2018.

Per non compromettere il rispetto dei tempi previsti per la privatizzazione del centro di profitto Alcosuisse, le relative disposizioni dovrebbero essere poste in vigore il 1° gennaio 2017. Se tale data dovesse cadere prima della scadenza del termine di referendum, e questo dovesse scadere infruttuoso, alle relative disposizioni verrebbe riconosciuto l'effetto retroattivo.

3

Ripercussioni

3.1

Ripercussioni per la Confederazione

3.1.1

Ripercussioni finanziarie

Secondo la legislazione vigente, oggi oltre alle entrate derivanti dalle imposte sulle bevande distillate, anche le entrate provenienti dalle multe e dagli emolumenti nonché i proventi del patrimonio della RFA confluiscono nel calcolo del prodotto netto.

Sono detratte quali costi di riscossione le spese connesse all'esecuzione della legislazione sull'alcool.

Con la revisione parziale della LAlc, la RFA non solo perde la sua personalità giuridica bensì ­ in mancanza della capacità patrimoniale ­ anche il «proprio» patrimonio nonché le entrate da esso provenienti. Conseguentemente alla liberalizzazione del mercato dell'etanolo e alla privatizzazione di Alcosuisse verrà a mancare anche un'eventuale eccedenza derivante dalla vendita di etanolo. Continueranno ad esservi le entrate provenienti dalle multe e dagli emolumenti, ma non saranno più registrate e indicate in modo distinto, bensì assieme alle relative entrate dell'AFD. Anch'esse non saranno considerate per il calcolo del prodotto netto.

Unicamente il prodotto lordo delle imposte sulle bevande distillate sarà ancora indicato separatamente come voce d'entrata. Dopo la deduzione di un forfait, a titolo d'indennizzo delle spese dell'AFD per l'esecuzione della legislazione sull'alcool, si ottiene il prodotto netto che sarà versato nella misura del dieci per cento ai Cantoni, 43

FF 2012 1043, in particolare pag. 1084.

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la cosiddetta decima dell'alcool. Il restante 90 per cento è impiegato dalla Confederazione per finanziare il proprio contributo all'AVS e all'AI.

Entrate e uscite ricorrenti Poiché con la presente revisione parziale della LAlc non sono né previsti nuovi privilegi fiscali né abrogati quelli esistenti, ferma restando l'imposta di 29 franchi per litro di alcool anidro (cfr. art. 23 dell'ordinanza sull'alcool) si può presumere fondamentalmente che il prodotto lordo dell'imposta resti invariato. Per la valutazione del prodotto netto futuro si considera il prodotto lordo medio dell'imposta negli ultimi cinque anni.

Come già illustrato, dopo l'integrazione della RFA nell'AFD le ulteriori entrate (redditi patrimoniali, entrate da multe ed emolumenti) non sono più considerate per il calcolo del prodotto netto.

Considerando i 75 posti a tempo pieno e le altre spese nel settore proprio e nel settore dei trasferimenti (art. 43a) necessarie per l'esecuzione della legislazione sull'alcool parzialmente riveduta, i costi sono stimati in 21 milioni di franchi. Sulla base di un provento lordo di 286 milioni di franchi, i suddetti 21 milioni di franchi corrispondono a un forfait d'esecuzione del 7,5 per cento circa.

Il risultante prodotto netto ammonterà a circa 265 milioni di franchi, di cui il 10 per cento, la cosiddetta decima dell'alcool, è devoluto ai Cantoni e il rimanente 90 per cento è destinato al contributo legale della Confederazione a favore dell'AVS e dell'AI.

3250

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Tabella 1 In mio. fr.

(importi arrotondati)

2011

2012

2013

2014

2015

Ø

2018*

Prodotto lordo dell'imposta

292

295

291

283

278

286

(286)

9

6

4

6

5

9

­

32

33

32

33

35

32

(21)

Altre entrate Spese d'esercizio e d'esecuzione Prodotto netto

269

269

263

256

248

263

(265)

Decima dell'alcool

26,9

26,9

26,3

25,6

24,8

26,3

(26,5)

* Stima

Entrate e uscite straordinarie Integrazione della RFA nell'AFD Con l'integrazione della RFA nell'Amministrazione federale centrale, gli attivi e i passivi della RFA, basati sul suo bilancio finale, vengono trasferiti nel bilancio della Confederazione.

Oltre ai proventi dell'imposta, gli attivi più significativi sono i due immobili situati nel quartiere bernese Länggasse. Non è ancora chiaro al momento se saranno venduti prima dell'integrazione o ceduti alla Confederazione.

Per quanto riguarda il capitale la situazione è stata regolata in base all'ordinanza del 26 febbraio 198644 concernente la ripartizione del capitale della Regìa federale degli alcool in favore dei Cantoni. Nel rapporto annuale della RFA per l'esercizio 1985­ 198645 si afferma che «con la ripartizione del capitale i Cantoni sono indennizzati in via definitiva per la parte spettante loro di capitale della Regìa federale degli alcool». Il rapporto è stato approvato dall'Assemblea federale con decreto dell'11 dicembre 198646.

Oltre all'esercizio delle applicazioni esistenti, la pianificazione generale dell'informatica della RFA comprende anche la separazione dall'informatica di Alcosuisse.

Ad aprile 2015 è stato necessario sospendere il progetto relativo alla piattaforma per le imposte di consumo avviato dall'AFD e dalla RFA assieme all'Ufficio federale dell'informatica e della telecomunicazione. Da allora alla RFA è stato chiesto di adeguare, senza piattaforma comune con l'AFD, le sue applicazioni (soluzione informatica COMEAV [applicazione principale] basata su Uniface, compresi i sistemi periferici) alle sfide attuali e future come governo elettronico, architettura di assistenza aperta e «lifecycle». I progetti necessari a questo scopo sono in corso.

Secondo una stima approssimativa, il preventivo per i prossimi due anni ammonta a 3,5 milioni di franchi. Questi progetti consentono risparmi sul fronte dei costi del 44 45 46

RU 1986 519 Non pubblicato.

FF 1987 I 58

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personale (riduzione e ottimizzazione dei processi di lavoro) e tempi di attuazione più brevi («time to market»). Potrebbero inoltre risultare costi minori di progetto ed esercizio in occasione del trasferimento nell'AFD.

Privatizzazione di Alcosuisse Con la liberalizzazione del mercato dell'etanolo si attua il ritiro della Confederazione da questo settore. Conformemente alla strategia di vendita comunicata dal Consiglio federale il 25 aprile 2012, Alcosuisse dovrà essere scorporata dalla RFA e trasferita in «alcosuisse SA». Successivamente le sue azioni dovranno essere vendute a un'istituzione privata. Formalmente, secondo le direttive del Consiglio federale (strategia di vendita), la vendita di «alcosuisse SA» avviene da parte della RFA che è in possesso delle azioni fino al suo scioglimento.

Esistono già alcuni interessati all'acquisto di «alcosuisse SA». Tuttavia le condizioni necessarie a tale vendita non sono ancora chiare. Analogamente non è ancora possibile fornire indicazioni sull'ammontare delle entrate derivanti da un'eventuale vendita di Alcosuisse. Se una sede non potesse essere venduta né come parte di «alcosuisse SA» né separatamente, la Confederazione dovrà occuparsi del suo smantellamento. Tuttavia al momento non è possibile esprimere una valutazione definitiva sui costi connessi a un eventuale smantellamento.

Le spese da sostenere in vista della privatizzazione sulla base di obbligazioni contrattuali ammontano attualmente a circa 4 milioni di franchi. Queste spese si riferiscono sia alle prestazioni di servizio da parte di terzi connesse alla privatizzazione (es. per la stima degli attivi, la realizzazione della documentazione per la vendita, le perizie ecc.) sia al settore IT (separazione di Alcosuisse dalla RFA; «enterprise resource planning» [ERP] per «alcosuisse SA»). Si aggiungono circa 3 milioni di franchi per la permanenza nella Cassa di previdenza della Confederazione dei beneficiari di rendite attribuibili al centro di profitto Alcosuisse.

3.1.2

Ripercussioni sull'effettivo del personale

La RFA ha continuato la sua politica del personale avviata anni fa e a fine 2015 disponeva ancora di 132 posti a tempo pieno.

3252

FF 2016

Figura 1

Nel messaggio concernente la revisione totale della LAlc il fabbisogno di personale è stato stimato in meno di 80 posti a tempo pieno. I lavori successivi hanno quindi dimostrato che la legislazione completamente riveduta della legge sull'alcool sarebbe attuabile addirittura con meno di 40 posti a tempo pieno. Questo presupponendo la completa attuazione di tutti i processi di ottimizzazione previsti nel messaggio menzionato.

Con la presente revisione parziale non è possibile conseguire tali ottimizzazioni.

Quale conseguenza diretta della rinuncia al monopolio sull'importazione, rispetto ad oggi si deve addirittura prevedere un fabbisogno di personale leggermente superiore per i compiti legati al controllo dell'etanolo.

Tuttavia, con la privatizzazione di Alcosuisse (circa 37 posti a tempo pieno in meno a seguito dello scioglimento del centro di profitto), l'integrazione nell'AFD (circa 15 posti a tempo pieno in meno grazie ai vantaggi sinergici) e le novità in campo IT (circa 5 posti a tempo pieno in meno grazie ai processi informatici) sarebbe possibile ridurre l'attuale effettivo del personale a 75 posti a tempo pieno.

3.1.3

Ripercussioni sul settore informatico

I sistemi informatici della RFA e di Alcosuisse si sono sviluppati congiuntamente e presentano oggi una forte interdipendenza.

Per consentire la futura attuazione della nuova legislazione all'interno dell'AFD e il funzionamento autonomo di Alcosuisse quale società anonima indipendente, sono stati lanciati appositi progetti IT.

Questi progetti sono in fase di attuazione e procedono secondo i piani.

Sul fronte della RFA, l'applicazione informatica principale IT COMEAV attualmente impiegata sarà impostata in modo indipendente e orientata alle nuove esigenze aziendali.

3253

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Sul fronte di Alcosuisse, nell'ambito del processo di realizzazione dell'autonomia aziendale si provvederà in particolare a sostituire con un nuovo sistema ERP l'attuale applicazione UNISAP, un software proprietario sviluppato da precedenti collaboratori della RFA per coprire in modo specifico i processi commerciali del monopolista Alcosuisse. Il nuovo sistema consiste in un software standard per serbatoi di stoccaggio che copre tutti i processi aziendali di «alcosuisse SA», compresi quelli dei settori finanze e risorse umane. Con questa soluzione è possibile ridurre i costi d'esercizio.

3.2

Ripercussioni per i Cantoni e i Comuni, per le città, gli agglomerati e le regioni di montagna

I Cantoni sono interessati dal presente disegno di legge soltanto per quanto riguarda la decima dell'alcool a loro destinata. Conformemente all'articolo 131 capoverso 3 Cost., essi devono impiegare questi mezzi per combattere, nelle sue cause e nei suoi effetti, l'abuso di sostanze che generano dipendenza. Come illustrato al numero 3.1.1, dopo questa revisione parziale la decima dell'alcool dovrebbe risultare leggermente superiore rispetto alla media degli anni 2011­2015.

La presente revisione parziale della LAlc non produce effetti per i Comuni, i centri urbani, gli agglomerati e le regioni di montagna.

3.3

Ripercussioni per l'economia

Con la rinuncia al monopolio sull'importazione dell'etanolo, la Svizzera segue l'esempio della maggior parte degli altri Paesi europei. Il mercato liberalizzato consente agli acquirenti svizzeri di acquistare direttamente o assieme ad altri acquirenti svizzeri etanolo all'estero e di importarlo sul territorio elvetico. Le esperienze fatte all'estero hanno dimostrato che l'apertura del mercato dell'etanolo non ha causato problemi di fondo.

Secondo lo studio sul mercato dell'etanolo condotto dalla società KPMG (cfr.

n. 1.2.1), la rinuncia al monopolio sull'importazione non genererà né un peggioramento della qualità né pregiudicherà la sicurezza dell'approvvigionamento. Anche diversi operatori del mercato che in occasione della consultazione si sono espressi sulla liberalizzazione del mercato dell'etanolo condividono questo parere.

La concorrenza potrebbe inoltre favorire prezzi medi minori per l'etanolo, come ha confermato anche lo studio della società KPMG, che tuttavia presume che i prezzi saliranno per i piccoli acquirenti. Questa crescita dei prezzi è dovuta soprattutto al fatto che gli offerenti privati applicheranno una politica dei prezzi diversa da quella del centro di profitto Alcosuisse, che nell'ambito del monopolio sull'importazione è attualmente obbligato a vendere l'etanolo sul territorio nazionale a prezzi di costo (cfr. art. 38 cpv. 1 LAlc). Sarà dunque la concorrenza a frenare i prezzi.

3254

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3.4

Ripercussioni per la società e l'ambiente

Da questa revisione parziale non si attendono ripercussioni dirette per la società.

4

Programma di legislatura e strategie nazionali del Consiglio federale

La revisione totale della LAlc è stata annunciata nel messaggio del 23 gennaio 200847 sul programma di legislatura 2007­2011, ma è stata stralciata dal ruolo nella sessione invernale 2015.

Il presente disegno di revisione parziale della LAlc si limita a fornire le basi giuridiche per i contenuti della revisione totale già elaborati con notevoli sforzi, con l'obiettivo di attuarli tempestivamente.

5

Aspetti giuridici

5.1

Costituzionalità e legalità

La LAlc parzialmente riveduta si basa sugli articoli 105 e 131 capoverso 1 lettera b Cost.

L'articolo 105 Cost. attribuisce alla Confederazione la competenza in materia di legislazione sulla fabbricazione, sull'importazione, sulla rettificazione e sulla vendita di distillati. Nel contempo questo articolo impone al legislatore di tenere conto degli effetti nocivi del consumo di alcool. Questo obbligo va preso in considerazione segnatamente al momento di stabilire l'aliquota d'imposta.

L'articolo 131 capoverso 1 lettera b Cost. autorizza la Confederazione a riscuotere un'imposta speciale sul consumo di bevande distillate. Le bevande distillate importate e quelle fabbricate in Svizzera sono assoggettate in misura analoga, sempre che siano destinate al consumo. Oltre a uno scopo di politica sanitaria, l'imposta ha pure uno scopo fiscale. Secondo il capoverso 3 i Cantoni ricevono il 10 per cento del prodotto netto dell'imposizione delle bevande distillate al fine di combattere, nelle sue cause e nei suoi effetti, l'abuso di sostanze che generano dipendenza. Il rimanente 90 per cento è versato alle assicurazioni sociali AVS e AI, in virtù dell'articolo 112 capoverso 5 Cost.

47

FF 2008 597, in particolare pag. 663.

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5.2

Compatibilità con gli impegni internazionali della Svizzera

OMC Il disegno di legge è conforme all'articolo III (Trattamento nazionale rispetto alle imposizioni e agli ordinamenti interni) dell'Accordo generale del 30 ottobre 194748 su le tariffe doganali e il commercio (GATT), che vieta la disparità di trattamento tra merci importate e merci nazionali.

UE La riveduta LAlc è pure conforme all'accordo vigente tra la Svizzera e l'UE.

La riveduta LAlc soddisfa complessivamente i requisiti posti dall'Accordo del 22 luglio 197249 tra la Confederazione Svizzera e la Comunità economica europea (Accordo di libero scambio), che nell'articolo 13 vieta l'introduzione negli scambi tra la Comunità e la Svizzera di qualsiasi nuova restrizione quantitativa all'importazione o misura di effetto equivalente e che nell'articolo 18 vieta ogni misura o pratica di carattere fiscale interna che stabilisca, direttamente o indirettamente, una discriminazione tra i prodotti di una Parte contraente e i prodotti similari originari dell'altra Parte contraente.

AELS Infine, la parzialmente riveduta LAlc è anche conforme agli obblighi sanciti nella Convenzione del 4 gennaio 196050 istitutiva dell'Associazione europea di libero scambio (AELS), in particolare all'articolo 4 della stessa, che vieta la disparità d'imposizione tra prodotti nazionali e prodotti degli altri Stati membri.

5.3

Delega di competenze legislative

Nella LAlc vengono introdotte disposizioni aggiuntive sulla delega delle competenze legislative. Si tratta soprattutto di settori che devono essere adeguati rapidamente a seguito del nuovo contesto economico. Le competenze legislative devono poter essere delegate sia al Consiglio federale sia al DFF o all'AFD.

Sulla base delle disposizioni da introdurre tramite la revisione parziale, la LAlc delega al Consiglio federale anche la competenza legislativa nei seguenti settori:

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­

procedura di tassazione (art. 23 cpv. 1bis);

­

dettagli relativi alla denaturazione (art. 31 cpv. 2);

­

dettagli relativi al rilascio dell'autorizzazione d'impiego (art. 32 cpv. 2);

­

dettagli relativi al rilascio dell'autorizzazione per gestire un deposito fiscale (art. 34 cpv. 3 e 4); RS 0.632.21 RS 0.632.401 RS 0.632.31

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­

spese previste dalla legge e spese d'esercizio necessarie coperte dal forfait d'esecuzione (art. 44 cpv. 1);

­

procedura e condizioni per l'incanto e la vendita a trattative private di un pegno fiscale (art. 48 cpv. 4 e 5);

­

dettagli relativi al trasferimento del centro di profitto Alcosuisse (art. 76c cpv. 2).

La competenza è delegata all'AFD nei settori seguenti: ­

determinazione della forma elettronica obbligatoria per l'indicazione o la notifica nonché dei relativi requisiti (art. 23 cpv. 1);

­

metodi di denaturazione e loro riconoscimento per i prodotti importati (art. 31 cpv. 3).

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