Decreto federale concernente l'acquisto supplementare di materiale d'armamento 2015 del 7 marzo 2016
L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto l'articolo 167 della Costituzione federale1, visto il messaggio del Consiglio federale del 12 agosto 20152; decreta:
Art. 1
Principio
È approvato l'acquisto di materiale d'armamento secondo il messaggio concernente l'acquisto supplementare di materiale d'armamento 2015.
Art. 2
Credito complessivo sottoposto al freno alle spese
Per i progetti elencati in allegato è stanziato un credito complessivo di 874 milioni di franchi.
Art. 3
Trasferimenti all'interno del credito complessivo
Il Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport è autorizzato a procedere a trasferimenti nel quadro del credito complessivo.
1
Ciascun credito d'impegno di cui all'allegato può essere aumentato mediante trasferimento di crediti del 5 per cento al massimo.
2
Art. 4
Disposizione finale
Il presente decreto non sottostà a referendum.
Consiglio nazionale, 15 dicembre 2015
Consiglio degli Stati, 7 marzo 2016
La presidente: Christa Markwalder Il segretario: Pierre-Hervé Freléchoz
Il presidente: Raphaël Comte La segretaria: Martina Buol
1 2
RS 101 FF 2015 5595
2015-1120
1977
Acquisto supplementare di materiale d'armamento 2015. DF
FF 2016
Allegato (art. 2 e 3)
Elenco dei crediti d'impegno mio. fr.
Crediti d'impegno Sostituzione di componenti della comunicazione mobile, 1a fase d'acquisto
118 000 000
Munizioni
100 000 000
Prolungamento della durata di utilizzazione del sistema DCA di calibro medio da 35 mm
98 000 000
Mantenimento del valore degli autocarri fuoristrada leggeri 4×4, Duro I
558 000 000
Credito globale del Programma d'armamento supplementare 2015
874 000 000
1978