Decreto federale concernente l'acquisto supplementare di materiale d'armamento 2015 del 7 marzo 2016

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto l'articolo 167 della Costituzione federale1, visto il messaggio del Consiglio federale del 12 agosto 20152; decreta:

Art. 1

Principio

È approvato l'acquisto di materiale d'armamento secondo il messaggio concernente l'acquisto supplementare di materiale d'armamento 2015.

Art. 2

Credito complessivo sottoposto al freno alle spese

Per i progetti elencati in allegato è stanziato un credito complessivo di 874 milioni di franchi.

Art. 3

Trasferimenti all'interno del credito complessivo

Il Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport è autorizzato a procedere a trasferimenti nel quadro del credito complessivo.

1

Ciascun credito d'impegno di cui all'allegato può essere aumentato mediante trasferimento di crediti del 5 per cento al massimo.

2

Art. 4

Disposizione finale

Il presente decreto non sottostà a referendum.

Consiglio nazionale, 15 dicembre 2015

Consiglio degli Stati, 7 marzo 2016

La presidente: Christa Markwalder Il segretario: Pierre-Hervé Freléchoz

Il presidente: Raphaël Comte La segretaria: Martina Buol

1 2

RS 101 FF 2015 5595

2015-1120

1977

Acquisto supplementare di materiale d'armamento 2015. DF

FF 2016

Allegato (art. 2 e 3)

Elenco dei crediti d'impegno mio. fr.

Crediti d'impegno Sostituzione di componenti della comunicazione mobile, 1a fase d'acquisto

118 000 000

Munizioni

100 000 000

Prolungamento della durata di utilizzazione del sistema DCA di calibro medio da 35 mm

98 000 000

Mantenimento del valore degli autocarri fuoristrada leggeri 4×4, Duro I

558 000 000

Credito globale del Programma d'armamento supplementare 2015

874 000 000

1978