Decreto federale concernente l'iniziativa popolare «Per derrate alimentari sane, prodotte nel rispetto dell'ambiente e in modo equo (Iniziativa per alimenti equi)»
Disegno
del ...
L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto l'articolo 139 capoverso 5 della Costituzione federale1; esaminata l'iniziativa popolare «Per derrate alimentari sane, prodotte nel rispetto dell'ambiente e in modo equo (Iniziativa per alimenti equi)»2, depositata il 26 novembre 2015; visto il messaggio del Consiglio federale del 26 ottobre 20163, decreta:
Art. 1 L'iniziativa popolare del 26 novembre 2015 «Per derrate alimentari sane, prodotte nel rispetto dell'ambiente e in modo equo (Iniziativa per alimenti equi)» è valida ed è sottoposta al voto del Popolo e dei Cantoni.
1
2
L'iniziativa ha il tenore seguente:
La Costituzione federale è modificata come segue: Art. 104a
Derrate alimentari
La Confederazione rafforza l'offerta di derrate alimentari di buona qualità e sicure, prodotte nel rispetto dell'ambiente e delle risorse, degli animali e di condizioni di lavoro eque. Stabilisce le esigenze in materia di produzione e trasformazione.
1
Assicura che i prodotti agricoli importati utilizzati come derrate alimentari soddisfino in linea di massima almeno le esigenze previste nel capoverso 1; persegue questo obiettivo per le derrate alimentari altamente trasformate, le derrate alimentari composte e gli alimenti per animali. Privilegia i prodotti importati provenienti dal commercio equo e dalle aziende contadine che coltivano il suolo.
2
1 2 3
RS 101 FF 2015 7715 FF 2016 7479
2016-1702
7513
Iniziativa popolare «Per derrate alimentari sane, prodotte nel rispetto dell'ambiente e in modo equo (Iniziativa per alimenti equi)». DF
FF 2016
Provvede affinché siano ridotte le ripercussioni negative del trasporto e del deposito di derrate alimentari e alimenti per animali sull'ambiente e sul clima.
3
4
Le competenze e i compiti della Confederazione sono in particolare i seguenti: a.
emana prescrizioni sull'autorizzazione di derrate alimentari e alimenti per animali, nonché sulla dichiarazione del loro modo di produzione e di trasformazione;
b.
può disciplinare l'attribuzione di contingenti doganali e graduare dazi all'importazione;
c.
può concludere convenzioni vincolanti sugli obiettivi con il settore alimentare, in particolare con importatori e commercio al dettaglio;
d.
promuove la trasformazione e la commercializzazione di derrate alimentari provenienti dalla produzione regionale e stagionale;
e.
prende provvedimenti per limitare lo spreco di derrate alimentari.
Il Consiglio federale fissa obiettivi a medio e lungo termine e riferisce periodicamente sul loro raggiungimento. Se tali obiettivi non sono raggiunti prende provvedimenti supplementari o rafforza gli obiettivi già fissati.
5
Art. 197 n. 124 12. Disposizione transitoria dell'articolo 104a (Derrate alimentari) Se entro tre anni dall'accettazione dell'articolo 104a da parte del Popolo e dei Cantoni non è entrata in vigore una legge d'esecuzione, il Consiglio federale emana le disposizioni d'esecuzione mediante ordinanza.
Art. 2 L'Assemblea federale raccomanda al Popolo e ai Cantoni di respingere l'iniziativa.
4
Il numero definitivo di questa disposizione transitoria sarà stabilito dalla Cancelleria federale dopo la votazione popolare.
7514