Decreto del Consiglio federale concernente il conferimento di un'autorizzazione di principio per la sperimentazione del voto elettronico nel Cantone di Basilea Città nell' anno 2016 dell'11 marzo 2016

Il Consiglio federale svizzero, visto l'articolo 8a della legge federale del 17 dicembre 19761 sui diritti politici; visti i seguenti contratti e le seguenti convenzioni: convenzione del 15 giugno 2009 tra il Cantone di Basilea Città, il Cantone di Ginevra e la Confederazione Svizzera sulla possibilità di ospitare gli Svizzeri all'estero aventi diritto di voto del Cantone di Basilea Città nel sistema di voto elettronico del Cantone di Ginevra nell'ambito delle votazioni popolari federali; convenzione addizionale del 10 febbraio 2016 alla convenzione del 15 giugno 2009 tra il Cantone di Basilea Città, il Cantone Ginevra e la Confederazione Svizzera sulla possibilità di ospitare gli Svizzeri all'estero aventi diritto di voto del Cantone di Basilea Città nel sistema di voto elettronico del Cantone di Ginevra nell'ambito delle votazioni popolari federali; esaminata la richiesta del Cantone di Basilea Città del 12 febbraio 2016, decreta:

1

1.

Il Cantone di Basilea Città è autorizzato a sperimentare il voto elettronico in occasione delle votazioni popolari del 5 giugno 2016, 25 settembre 2016 e 27 novembre 2016.

2.

Per le prove di voto elettronico si applicano anche le seguenti condizioni particolari:

RS 161.1

2016-0588

1489

Conferimento di un'autorizzazione di principio per la sperimentazione del voto elettronico. DCF

FF 2016

a. Condizioni particolari per la sperimentazione del voto elettronico secondo il Cantone

Sistema GE

30 %

Cantone Basilea Città

2

Concerne le votazioni a livello

Campo d'applicazione territoriale delle sperimentazioni (art. 27d lett. c ODP)2

L'autorizzazione di principio concerne le votazioni popolari federali seguenti:

Tutto il territorio

5 giugno 2016, 25 settembre 2016, 27 novembre 2016

comunale

Quota massima, dell'elettorato cantonale ammesso (secondo l'art. 27f cpv. 2 ODP nel verificare il rispetto dei limiti si tiene conto degli Svizzeri all'estero aventi diritto di voto)

cantonale

Sistema di voto elettronico impiegato

federale

Condizioni

Il Cantone di Basilea Città deve indicare alla Cancelleria federale per ogni scrutinio il numero di aventi diritto di voto residenti in Svizzera che si sono iscritti per il voto elettronico. La Cancelleria federale conferisce l'autorizzazione per la votazione popolare soltanto se la quota non supera il 30 % dell'elettorato cantonale e il 10 % dell'elettorato svizzero.

1490

Conferimento di un'autorizzazione di principio per la sperimentazione del voto elettronico. DCF

b.

c.

d.

e.

FF 2016

l'urna elettronica verrà chiusa alle ore 12 del sabato precedente la domenica della votazione; la decrittazione dell'urna elettronica può essere effettuata unicamente la domenica della votazione; il Cantone di Basilea Città adotta misure appropriate affinché i risultati non siano resi pubblici prima delle ore 12 della domenica della votazione; i voti espressi per via elettronica vengono addizionati ai voti espressi in modo convenzionale e, a condizione di regolare svolgimento, convalidati per il risultato federale; il Cantone di Basilea Città è responsabile della piena osservanza di tutti gli standard tecnici e procedurali minimi al fine di minimizzare i rischi.

6.

La Cancelleria federale può autorizzare la partecipazione alle sperimentazioni di aventi diritto di voto conformemente al campo d'applicazione territoriale stabilito nel presente decreto in base all'articolo 27d lettera c ODP, sempre che non vengano superati i limiti di cui all'articolo 27f capoverso 1 lettera a ODP.

7.

Il presente decreto sostituisce per il Cantone di Basilea Città il decreto del Consiglio federale del 17 dicembre 20143 concernente il conferimento di un'autorizzazione di principio per la sperimentazione del voto elettronico nei Cantoni di Zurigo, Berna, Lucerna, Glarona, Friburgo, Soletta, Basilea Città, Sciaffusa, San Gallo, Grigioni, Argovia, Turgovia, Neuchâtel e Ginevra negli anni 2015 e 2016.

8.

La Cancelleria federale è responsabile della comunicazione al Cantone di Basilea Città.

11 marzo 2016

In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Johann N. Schneider-Ammann Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr

3

FF 2014 8415

1491

Conferimento di un'autorizzazione di principio per la sperimentazione del voto elettronico. DCF

1492

FF 2016