16.059 Messaggio concernente la ratifica del Protocollo addizionale alla Carta europea dell'autonomia locale sul diritto di partecipare agli affari delle collettività locali del 24 agosto 2016

Onorevoli presidenti e consiglieri, con il presente messaggio vi sottoponiamo, per approvazione, il disegno di decreto federale che approva il Protocollo addizionale alla Carta europea dell'autonomia locale sul diritto di partecipare agli affari delle collettività locali.

Gradite, onorevoli presidenti e consiglieri, l'espressione della nostra alta considerazione.

24 agosto 2016

In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Johann N. Schneider-Ammann Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr

2016-1558

6253

Compendio Il Protocollo addizionale alla Carta europea dell'autonomia locale sul diritto di partecipare agli affari delle collettività locali (di seguito: Protocollo addizionale) intende proteggere i diritti della popolazione di partecipare agli affari degli enti locali (che nel Protocollo addizionale, come già nella Carta, sono chiamati «collettività locali»).

Il Protocollo addizionale è entrato in vigore il 1° giugno 2012. Esso rappresenta l'unico testo giuridicamente vincolante del Consiglio d'Europa in materia di democrazia partecipativa. Non contiene disposizioni direttamente applicabili; la sua attuazione compete dunque alle Parti contraenti mediante la legislazione nazionale.

Secondo il Consiglio federale, la Svizzera già soddisfa i requisiti per ratificare il Protocollo addizionale.

Il Protocollo addizionale completa la Carta europea dell'autonomia locale garantendo il diritto di ogni persona di adoperarsi per determinare o influenzare l'esercizio delle competenze di un ente locale. In particolare ogni cittadino deve poter beneficiare del diritto di voto attivo e passivo in seno all'ente locale in cui risiede. Le Parti contraenti hanno la possibilità di subordinare tale diritto a diverse formalità, condizioni o restrizioni sempreché poggino su una base legale e siano compatibili con i loro impegni internazionali. Esse sono pure tenute a prendere tutte le misure necessarie a consentire l'esercizio effettivo del diritto di partecipare.

Il 12 giugno 2015 il Consiglio federale ha incaricato il Dipartimento federale di giustizia e polizia di svolgere una procedura di consultazione in merito alla ratifica del Protocollo addizionale. Dai 37 pareri pervenuti si evince che la maggioranza, ossia 14 Cantoni come pure l'Associazione dei Comuni Svizzeri e l'Unione delle città svizzere, appoggiano la ratifica del Protocollo addizionale.

6254

FF 2016

Messaggio 1

Punti essenziali del progetto

1.1

Situazione iniziale

Il Protocollo addizionale è stato elaborato in seno al Consiglio d'Europa sulla base di numerosi lavori intrapresi a partire dagli anni Settanta nell'ambito della partecipazione locale. Alla 15a Conferenza dei Ministri del Consiglio d'Europa responsabili degli enti locali e regionali, tenutasi a Valencia il 15 e il 16 ottobre 2007, è stata infine decisa l'elaborazione di un Protocollo addizionale alla Carta europea dell'autonomia locale del 15 ottobre 19851. Nell'aprile del 2009 il Comitato direttivo del Consiglio d'Europa sulla democrazia locale e regionale (CDLR; dal 2014, Comitato europeo su democrazia e governance, CDDG) ha concluso i lavori di redazione del progetto. In occasione della 16a Conferenza dei Ministri del Consiglio d'Europa responsabili degli enti locali e regionali, tenutasi a Utrecht il 16 e il 17 novembre 2009, i delegati dei ministri del Consiglio d'Europa hanno adottato il Protocollo addizionale e lo hanno aperto alla firma degli Stati contraenti alla Carta.

Il Protocollo addizionale è entrato in vigore il 1° giugno 2012 e finora è stato ratificato da 13 Stati membri del Consiglio d'Europa2 e firmato da altri sei3. Esso rappresenta l'unico testo giuridicamente vincolante del Consiglio d'Europa in materia di democrazia partecipativa.

Nel Decimo rapporto sulla posizione della Svizzera rispetto alle Convenzioni del Consiglio d'Europa, del 27 febbraio 20134, il nostro Consiglio ha conferito priorità «C» al Protocollo addizionale. Tale categoria comprende convenzioni che presentano un interesse per la Svizzera ma la cui prossima ratifica solleverebbe problemi giuridici, politici o pratici5. Tale classificazione andava anzitutto ascritta allo scetticismo dei Cantoni nei confronti di una ratifica del Protocollo addizionale. Inoltre, il Dipartimento federale degli affari esteri (DFAE) si diceva insoddisfatto che il Protocollo in questione fosse concepito come protocollo addizionale alla Carta europea dell'autonomia locale. La Carta, infatti, conferisce diritti ai Comuni, mentre il Protocollo statuisce obblighi.

La questione della ratifica del Protocollo addizionale da parte della Svizzera è tornata d'attualità in seguito al deposito di una mozione al Consiglio degli Stati, l'8 settembre 2014, che incarica il Consiglio federale di sottoscrivere il Protocollo addizionale al fine di
garantire anche in futuro il principio della partecipazione democratica a livello locale (Mo. 14.3674, Minder). Il nostro Collegio si è dichiarato disposto a valutare se una ratifica del Protocollo addizionale fosse ora possibile,

1 2 3 4 5

RS 0.102 Armenia, Bulgaria, Cipro, Estonia, Finlandia, Lituania, Macedonia, Montenegro, Norvegia, Paesi Bassi, Slovenia, Svezia, Ucraina e Ungheria.

Albania, Belgio, Francia, Islanda, Portogallo e Regno Unito.

FF 2013 1841 FF 2013 1841, 1851, 1864

6255

FF 2016

proponendo tuttavia al Parlamento di respingere la mozione perché prima di una ratifica occorreva consultare i Cantoni.

La maggioranza dei partecipanti alla procedura di consultazione è favorevole a una ratifica del Protocollo addizionale e non vi ravvisa alcun ostacolo di natura giuridica, politica o pratica. Appoggiano ora una ratifica in particolare la maggioranza dei Cantoni, l'Associazione dei Comuni Svizzeri e l'Unione delle città svizzere, come pure il DFAE.

1.2

Sintesi del contenuto del Protocollo addizionale

Secondo il primo e secondo paragrafo dell'articolo 1 del Protocollo addizionale, le Parti contraenti garantiscono a ogni persona sottoposta alla loro giurisdizione il diritto di partecipare agli affari di un ente locale, vale a dire il diritto di adoperarsi per determinare o influenzare l'esercizio delle competenze di un ente locale.

Le Parti contraenti sono tenute ad adottare tutte le misure necessarie per facilitare e consentire l'esercizio effettivo del diritto di partecipare agli affari degli enti locali (art. 1 par. 3 e art. 2). Il Protocollo addizionale elenca in maniera non esaustiva dette misure come il conferimento agli enti locali della competenza di permettere, promuovere e facilitare l'esercizio del diritto di partecipare, l'effettiva definizione di procedure, conformi all'ordine costituzionale, per l'accesso ai documenti ufficiali in possesso degli enti locali o le misure destinate alle categorie di persone che incontrano particolari ostacoli alla partecipazione o quelle che incoraggiano l'utilizzo di tecnologie dell'informazione e della comunicazione per la promozione e l'esercizio del diritto di partecipare (art. 2 par. 2).

Le Parti contraenti disciplinano nella legge il diritto di partecipare sia per quanto concerne il suo campo di applicazione personale sia ogni formalità, condizione o restrizione che si applica al suo esercizio (art. 1 par. 4.1, 4.2 e 5.1). La legge deve garantire che l'esercizio del diritto di partecipare non comprometta l'integrità etica e la trasparenza nell'esercizio delle competenze degli enti locali (art. 1 par. 5.2).

1.3

Procedura di consultazione

Il 12 giugno 2015, il nostro Consiglio ha avviato la procedura di consultazione in merito alla ratifica del Protocollo addizionale. Essa si è conclusa il 16 ottobre 20156.

Su un totale di 50 tra autorità e organizzazioni invitate a esprimersi, hanno risposto in 34. Vi sono inoltre state tre organizzazioni che si sono espresse in modo spontaneo. La ratifica del Protocollo addizionale è stata accolta favorevolmente da 20 partecipanti alla consultazione7. Dieci interpellati invece la respingono8. Sette parte6

7 8

I documenti della consultazione e il rapporto sui risultati sono disponibili sotto www.dirittofederale.admin.ch > Procedure di consultazione > Procedure di consultazione ed indagini conoscitive concluse > 2015 > DFGP ZH, BE, UR, ZG, FR, SO, BS, BL, AR, SG, TG, TI, VD, NE; PPD, PS; Associazione dei Comuni Svizzeri, Unione delle città svizzere; Esecutivo comunale di Meyrin, CFM.

LU, SZ, OW, NW, AI, VS; PLR, UDC; USAM; Centre Patronal.

6256

FF 2016

cipanti non si esprimono né a favore né contro la ratifica del Protocollo addizionale o rinunciano espressamente a esprimere un parere9.

Il parere dei Cantoni, a cui compete disciplinare la partecipazione dei cittadini agli affari degli enti locali, riveste particolare rilevanza. La ratifica del Protocollo addizionale è accolta con esplicito favore da 14 Cantoni. Cinque Cantoni si esprimono in modo piuttosto favorevole o non sollevano obiezioni nei confronti della ratifica; un Cantone, ad esempio, caldeggia la ratifica del Protocollo addizionale se raccomandata dal Consiglio federale e dalla maggioranza dei Cantoni. Il Cantone dei Grigioni non ha fatto pervenire il suo parere sull'oggetto in consultazione. Sei Cantoni respingono la ratifica del Protocollo addizionale.

In considerazione dell'articolo 50 della Costituzione federale (Cost.)10, va evidenziato il parere dell'Associazione dei Comuni Svizzeri e dell'Unione delle città svizzere.

Ambedue le associazioni si dicono favorevoli alla ratifica del Protocollo addizionale.

L'argomentazione principale espressa dai consultati favorevoli alla ratifica del Protocollo addizionale è che la Svizzera ne adempie già i requisiti. Inoltre, evidenziano che con la ratifica del Protocollo addizionale la Svizzera può contribuire a rafforzare la democrazia sul piano internazionale e consolidare anche la sua reputazione di Stato democratico a livello internazionale.

Anche i partecipanti alla consultazione contrari alla ratifica evocano l'argomento secondo cui la Svizzera adempie già i requisiti del Protocollo addizionale ritenendone dunque superflua una sua ratifica. Tale motivo non giustifica tuttavia che la Svizzera non proceda alla ratifica del Protocollo addizionale. Infatti nel rapporto del 2013 il nostro Consiglio precisava che la Svizzera, pur non intendendo firmare in un avvenire prossimo il Protocollo addizionale, si conformava comunque ai valori propugnati nel testo in questione. Oggigiorno, la maggioranza dei Cantoni e delle associazioni dei Comuni e delle città sostengono la ratifica del Protocollo addizionale. Anche la compatibilità del nostro ordinamento giuridico con le esigenze del Protocollo addizionale depone in favore di una ratifica.

I contrari alla ratifica lamentano invece una mancanza di chiarezza del testo del Protocollo addizionale
che potrebbe dare luogo a un'interpretazione estensiva dei requisiti del Protocollo addizionale11. A tale proposito giova rammentare che gli Stati membri del Consiglio d'Europa garantiscono i diritti di partecipare in modo piuttosto dissimile. È dunque inevitabile che le disposizioni del Protocollo addizionale siano formulate in modo aperto. Il timore di un'interpretazione estensiva è infondato. Da un canto le disposizioni del Protocollo addizionale non si applicano direttamente: spetta alle Parti contraenti attuarle e precisarne, se del caso, la portata nella propria legislazione. Dall'altro, i diritti di partecipare garantiti in Svizzera sono più ampi di quelli previsti in altri Stati membri del Consiglio d'Europa.

Tre consultati fanno notare che la ratifica del Protocollo addizionale non deve mettere in discussione la prassi e le tradizioni degli enti locali in materia di democrazia assembleare diretta o comportare l'adozione di misure suppletive12. L'introduzione 9 10 11 12

GL, SH, AG, GE, JU; economiesuisse, Unione padronale svizzera.

RS 101 SZ, AI, VS; UDC; USAM.

Associazione dei Comuni Svizzeri, Unione delle città svizzere; Centre Patronal.

6257

FF 2016

del voto elettronico o l'estensione del diritto di voto attivo o passivo a una cerchia più ampia di persone che non siano, ad esempio, soltanto i propri cittadini va lasciata all'apprezzamento degli enti locali. A tale proposito occorre precisare che il Protocollo addizionale non modifica la ripartizione delle competenze tra la Confederazione e i Cantoni; le questioni evocate rimangono dunque di competenza dei Cantoni.

Secondo tre partecipanti alla consultazione, è opportuno che la Svizzera renda una dichiarazione che limiti l'applicazione del Protocollo addizionale ai Comuni politici come nel caso della Carta13. Il nostro Collegio condivide tale parere (cfr. art. 1 cpv. 3 del disegno di decreto federale).

Riepilogando, la maggioranza dei Cantoni, l'Associazione dei Comuni Svizzeri e l'Unione delle città svizzere sono favorevoli alla ratifica del Protocollo addizionale e la ritengono utile per promuovere la democrazia a livello internazionale e per l'impegno della Svizzera in tale ambito.

1.4

Valutazione

Tutti gli Stati europei riconoscono che la partecipazione dei cittadini agli affari pubblici locali contribuisce a salvaguardare lo Stato di diritto e la democrazia. Con la ratifica del Protocollo addizionale, la Svizzera non soltanto contribuirebbe a rafforzare la democrazia a livello internazionale, mettendo in evidenza l'impegno del Consiglio d'Europa in tale ambito, bensì consoliderebbe anche la sua posizione internazionale in materia di democrazia partecipativa. Inoltre il nostro Collegio ritiene che la Svizzera soddisfi già oggi i requisiti per la ratifica del Protocollo addizionale.

Considerate queste premesse, siamo del parere che uno Stato membro del Consiglio d'Europa che dispone di diritti partecipativi molto estesi come la Svizzera dovrebbe aderire all'unico strumento del Consiglio d'Europa in materia, tanto più che la maggioranza dei Cantoni nonché l'Associazione dei Comuni Svizzeri e l'Unione delle città svizzere sono favorevoli alla ratifica del Protocollo addizionale.

2

Commento ai singoli articoli

Preambolo Il breve preambolo illustra i motivi a monte della stesura del Protocollo addizionale.

Come nel preambolo della Carta europea dell'autonomia locale, il terzo comma del Protocollo addizionale ricorda che il diritto dei cittadini a partecipare alla gestione degli affari pubblici è un principio democratico comune a tutti gli Stati membri del Consiglio d'Europa.

13

BS, SG; Unione delle città svizzere.

6258

FF 2016

Il riferimento alla Convenzione del Consiglio d'Europa sull'accesso ai documenti pubblici14, nel sesto comma, mira a porre l'attenzione sullo stretto legame tra detta Convenzione e il Protocollo addizionale (cfr. a riguardo i commenti all'art. 2 par. 2).

La Dichiarazione e il Piano d'azione del terzo Vertice dei Capi di Stato e di Governo del Consiglio d'Europa15, menzionati nel settimo comma, contengono in particolare la dichiarazione d'intenti dei Capi di Stato e di Governo d'intensificare i lavori nel settore della democrazia e, se necessario, sviluppare norme a tale proposito (n. 3 della Dichiarazione; n. 3 del Piano d'azione).

Art. 1 Tale disposizione sancisce il diritto di ogni persona a partecipare agli affari di un ente locale (chiamato «collettività locale» nel Protocollo addizionale e nella Carta), vale a dire il diritto di adoperarsi per determinare o influenzare l'esercizio delle competenze di un ente locale (par. 1 e 2). La sua attuazione spetta alle Parti contraenti. Tale disposizione non obbliga le Parti contraenti a concedere il diritto di voto attivo o passivo agli stranieri (par. 4.1).

Il terzo paragrafo impone alle Parti contraenti l'obbligo di istituire o mantenere un quadro legale che faciliti l'esercizio del diritto di partecipare. Questo quadro non deve necessariamente essere uguale per tutti: possono essere previste misure diverse a seconda delle caratteristiche oggettive delle persone o degli enti locali, per esempio misure riservate ai soli elettori. Il paragrafo stabilisce inoltre che nessuno può essere discriminato in maniera ingiustificata da siffatte misure.

Il paragrafo 4.1 garantisce il diritto di voto attivo e passivo a livello locale. La disposizione non mette in discussione la democrazia assembleare diretta praticata in una grande maggioranza dei Comuni svizzeri. Pertanto non va intesa come obbligo di istituire parlamenti comunali16. Il diritto di voto attivo e passivo può essere subordinato a restrizioni e condizioni dalla legislazione nazionale conformemente al paragrafo 5.1. Rimane dunque possibile subordinarlo alla cittadinanza svizzera, al domicilio nel Comune e alla maggiore età. D'altronde il diritto di voto di cui al paragrafo 4.1 si applica soltanto ai cittadini che risiedono nel rispettivo circondario elettorale.

Il paragrafo 4.2 stabilisce che le
Parti contraenti sono libere di riconoscere il diritto di voto attivo e passivo anche a persone che non sono loro cittadini o che non risiedono nel circondario elettorale in cui ha luogo l'elezione.

Il paragrafo 5.1 esige che ogni formalità, condizione o restrizione sia prevista da una base legale e sia compatibile con gli obblighi giuridici internazionali della Parte contraente.

Il paragrafo 5.2 chiede alle Parti contraenti di emanare le formalità, condizioni o restrizioni legali necessarie a garantire che l'esercizio del diritto di partecipare non 14 15 16

STE 205; non firmata dalla Svizzera.

Consultabili all'indirizzo Internet: www.coe.int/t/dcr/summit/default_IT.asp? > Testi adottati.

Cfr. Kilian Meyer, Gemeindeautonomie im Wandel, tesi di dottorato, San Gallo 2011, pag. 410.

6259

FF 2016

comprometta l'integrità etica e la trasparenza nell'esercizio delle competenze degli enti locali. Tale disposizione è volta a impedire atti inaccettabili quali corruzione, uso di violenza e coercizione.

Il paragrafo 5.3 tratta le formalità, condizioni o restrizioni che servono a scopi diversi da quelli menzionati al paragrafo 5.2. Oltre ai criteri di cui al paragrafo 5.1, dette formalità, condizioni o restrizioni devono soddisfare almeno una delle tre condizioni seguenti: essere necessarie al funzionamento di un regime politico davvero democratico, al mantenimento della sicurezza pubblica in una società democratica o al rispetto delle esigenze degli obblighi internazionali.

Art. 2 Il paragrafo 1, impone alle Parti contraenti di adottare tutte le misure necessarie a permettere l'esercizio effettivo del diritto di partecipare agli affari degli enti locali.

Ciò include in particolare, ma non esclusivamente, misure legislative.

Il paragrafo 2 elenca in maniera non esaustiva le misure cui il Protocollo addizionale attribuisce un particolare rilievo: procedure di partecipazione della popolazione; procedure per l'accesso ai documenti ufficiali; misure per persone che incontrano particolari ostacoli alla partecipazione; procedure per il trattamento di reclami e suggerimenti in merito al funzionamento degli enti locali e dei servizi pubblici locali.

Inizialmente il Protocollo addizionale prevedeva un diritto di accesso ai documenti ufficiali, ma tale proposta è stata respinta dopo che, il 27 novembre 2008, il Comitato dei ministri del Consiglio d'Europa ha adottato e aperto alla firma la Convenzione sull'accesso ai documenti ufficiali. Attualmente il Protocollo addizionale esige soltanto la messa in atto di procedure d'accesso conformi all'ordine costituzionale e agli obblighi giuridici internazionali delle Parti contraenti. Il fatto che singoli Cantoni non abbiano introdotto il principio di trasparenza non pregiudica la ratifica da parte della Svizzera del Protocollo addizionale.

Il paragrafo 3 consente di adeguare le misure alle dimensioni e alle competenze degli enti locali.

Secondo il paragrafo 4, gli enti locali vanno adeguatamente consultati al momento di elaborare e decidere le misure per l'attuazione effettiva del diritto di partecipare.

Nell'ambito di tale consultazione, che può anche essere
effettuata attraverso le associazioni che rappresentano città e Comuni17, i Comuni devono disporre di un tempo di riflessione sufficiente.

Art. 3 Il Protocollo addizionale si applica a tutte le categorie di enti locali esistenti sul territorio della Parte contraente. Ciò nondimeno ogni Stato può definire il campo di applicazione del Protocollo addizionale, limitandolo ad esempio a determinate

17

Cfr. il messaggio del Consiglio federale del 19 dic. 2003 concernente la Carta europea dell'autonomia locale, FF 2004 67, in particolare 80.

6260

FF 2016

categorie di enti locali o regionali. Come nel caso della Carta 18, anche nel Protocollo addizionale occorre precisare con una dichiarazione che in Svizzera la Carta si applica soltanto ai Comuni politici (cfr. art. 1 cpv. 3 del disegno di decreto federale).

Art. 4 In questo articolo figurano le disposizioni sull'applicazione territoriale abitualmente contenute nelle convenzioni del Consiglio d'Europa.

Il paragrafo 1 sancisce che la Parte contraente può designare la parte o le parti di territorio in cui il Protocollo addizionale si applica. Questo articolo si applica ai territori d'oltremare e agli altri territori che, sebbene facciano parte del territorio nazionale, godono di uno statuto speciale. L'articolo non si applica invece alle entità federate di uno Stato federale, come ad esempio ai Cantoni della Svizzera 19.

Ciascuna Parte contraente può, in qualsiasi altro momento successivo, mediante dichiarazione, estendere l'applicazione del Protocollo addizionale a ogni altro territorio o escluderlo dal suo campo di applicazione mediante notifica (par. 2 e 3).

Art. 5­7 Questi articoli prevedono le disposizioni finali abitualmente contenute nelle convenzioni del Consiglio d'Europa. Riguardano la firma e l'entrata in vigore, la denuncia nonché le notifiche del Protocollo addizionale.

3

Ripercussioni

Il Protocollo addizionale non contiene disposizioni direttamente applicabili. Spetta dunque alle Parti contraenti prevederne l'attuazione nella legislazione nazionale.

La materia disciplinata dal Protocollo addizionale è di competenza esclusiva dei Cantoni. Anche in caso di ratifica, il disciplinamento della partecipazione a livello locale rimane di competenza dei Cantoni e non intacca l'autonomia comunale garantita dall'articolo 50 della Costituzione federale.

Il Protocollo addizionale non comporta ripercussioni né sulle finanze né sull'effettivo del personale della Confederazione. Anche per i Cantoni non dovrebbe risultare alcun onere supplementare, poiché in tutti i Comuni i diritti dei cittadini di partecipare agli affari locali sono già molto estesi.

18 19

Cfr. il messaggio del Consiglio federale del 19 dic. 2003 concernente la Carta europea dell'autonomia locale, FF 2004 67, in particolare 85.

Cfr. il messaggio del Consiglio federale del 19 dic. 2003 concernente la Carta europea dell'autonomia locale, FF 2004 67, in particolare 86.

6261

FF 2016

4

Programma di legislatura e strategie nazionali del Consiglio federale

La ratifica del Protocollo addizionale non è annunciata nel messaggio del 27 gennaio 201620 sul programma di legislatura 2015­2019.

5

Aspetti giuridici

5.1

Costituzionalità

Secondo l'articolo 54 capoverso 1 Cost. la conclusione dei trattati internazionali rientra nelle competenze della Confederazione. In particolare, il Consiglio federale firma e ratifica i trattati e li sottopone per approvazione all'Assemblea federale (art. 184 cpv. 2 Cost.). L'articolo 166 capoverso 2 Cost. precisa che l'Assemblea federale approva i trattati internazionali nella misura in cui il Consiglio federale non sia autorizzato a concluderli autonomamente in virtù di una legge federale o di un trattato internazionale (cfr. anche l'art. 24 cpv. 2 della legge del 13 dicembre 200221 sul Parlamento [LParl] e l'art. 7a cpv. 1 della legge del 21 marzo 199722 sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione [LOGA]).

5.2

Forma dell'atto

Conformemente all'articolo 163 Cost. l'Assemblea federale emana norme di diritto sotto forma di legge federale o ordinanza. Approva mediante decreto federale i trattati internazionali sottostanti al referendum e mediante decreto federale semplice gli altri trattati internazionali (art. 24 cpv. 3 LParl).

Sottostà segnatamente a referendum obbligatorio l'adesione a organizzazioni di sicurezza collettiva o a comunità sopranazionali (art. 140 cpv. 1 lett. b Cost.). Il Protocollo addizionale non prevede nulla di simile e dunque non è sottoposto a referendum obbligatorio.

Sottostanno a referendum facoltativo i trattati internazionali di durata indeterminata e indenunciabili se prevedono l'adesione a un'organizzazione internazionale, se comprendono disposizioni importanti che contengono norme di diritto o se per la loro attuazione è necessaria l'emanazione di leggi federali (art. 141 cpv. 1 lett. d Cost.). Secondo l'articolo 22 capoverso 4 LParl contengono norme di diritto le disposizioni che, in forma direttamente vincolante e in termini generali e astratti, impongono obblighi, conferiscono diritti o determinate competenze. Tutte le disposizioni importanti che contengono norme di diritto vanno emanate sotto forma di legge federale (art. 164 cpv. 1 Cost.). Il Protocollo addizionale contiene siffatte disposizioni.

20 21 22

FF 2016 909 RS 171.10 RS 172.010

6262

FF 2016

Per i motivi precedentemente esposti, il decreto federale che approva il Protocollo addizionale va pertanto sottoposto a referendum facoltativo ai sensi dell'articolo 141 capoverso 1 lettera d numero 3 Cost.

5.3

Subordinazione al freno alle spese

Il presente progetto non è subordinato al freno alle spese di cui all'articolo 159 capoverso 3 lettera b Cost. in quanto non contiene disposizioni in materia di sussidi e non implica né crediti d'impegno né limiti di spesa.

6263

FF 2016

6264