Legge federale sull'istituto amministratore dei fondi di compensazione AVS, AI e IPG

Disegno

(Legge sui fondi di compensazione) del ...

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visti gli articoli 59 capoverso 4, 61 capoverso 4, 112 capoverso 1 e 116 capoversi 3 e 4 della Costituzione federale1; visto il messaggio del Consiglio federale del 18 dicembre 20152, decreta:

Sezione 1: Forma giuridica, sede e compito Art. 1

Forma giuridica e sede

Per l'amministrazione dei fondi di compensazione AVS, AI e IPG è costituito un istituto di diritto pubblico della Confederazione dotato di personalità giuridica.

1

L'istituto si organizza autonomamente, laddove la presente legge non disponga altrimenti, e tiene una contabilità propria.

2

3

Esso è gestito secondo i principi dell'economia aziendale.

4

Il Consiglio federale ne stabilisce la sede.

L'istituto è iscritto nel registro di commercio sotto la denominazione «compenswiss (Ausgleichsfonds AHV/IV/EO)» / «compenswiss (Fonds de compensation AVS/AI/APG)» / «compenswiss (Fondi di compensazione AVS/AI/IPG)» / «compenswiss (Fonds da cumpensaziun AVS/AI/UCG)».

5

Art. 2

Compito

L'istituto amministra i fondi di compensazione seguenti: a.

1 2

il Fondo di compensazione dell'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (Fondo di compensazione AVS) secondo l'articolo 107 della legge fede-

RS 101 FF 2016 255

2015-2972

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L sui fondi di compensazione

FF 2016

rale del 20 dicembre 19463 su l'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti [LAVS]); b.

il Fondo di compensazione dell'assicurazione per l'invalidità (Fondo di compensazione AI) secondo l'articolo 79 della legge federale del 19 giugno 19594 su l'assicurazione per l'invalidità [LAI]);

c.

il Fondo di compensazione dell'ordinamento delle indennità per perdita di guadagno (Fondo di compensazione IPG) secondo l'articolo 28 della legge del 25 settembre 19525 sulle indennità di perdita di guadagno [LIPG]).

Sezione 2: Amministrazione del patrimonio, negozi giuridici e responsabilità Art. 3

Amministrazione del patrimonio

In seno all'istituto i fondi di compensazione costituiscono patrimoni separati senza personalità giuridica. Essi sono amministrati in comune.

1

Per ogni fondo di compensazione deve essere definito un proprio profilo di investimento e di rischio.

2

Per principio, i patrimoni dei fondi di compensazione sono investiti in comune. Le quote del patrimonio complessivo e del risultato degli investimenti spettanti ai fondi sono determinate in base alle rispettive partecipazioni ai singoli investimenti.

3

Gli attivi dei fondi di compensazione devono essere gestiti in modo tale da garantire a ciascun fondo un rapporto ottimale tra sicurezza e rendimento di mercato in funzione del suo profilo di investimento e di rischio.

4

Per ogni fondo di compensazione devono essere tenute a disposizione in ogni tempo liquidità sufficienti per: 5

a.

versare alle casse di compensazione i saldi dei conti a loro favore; e

b.

accordare alle medesime gli anticipi necessari alla fornitura delle prestazioni legali dell'AVS, dell'AI e delle IPG.

Non è ammessa alcuna forma di finanziamento trasversale tra i fondi di compensazione, ad eccezione dei flussi finanziari a breve termine della tesoreria.

6

Art. 4

Negozi giuridici

L'istituto può concludere tutti i negozi giuridici necessari allo svolgimento dei compiti di cui all'articolo 2, in particolare acquistare e vendere titoli e altri strumenti finanziari nonché immobili.

3 4 5

298

RS 831.10 RS 831.20 RS 834.1

L sui fondi di compensazione

Art. 5

FF 2016

Responsabilità

L'istituto risponde dei suoi impegni con il suo patrimonio complessivo.

Sezione 3: Organizzazione Art. 6

Organi

Gli organi dell'istituto sono: a.

il consiglio di amministrazione;

b.

la direzione;

c.

l'ufficio di revisione.

Art. 7 1

Consiglio di amministrazione

Il consiglio di amministrazione è l'organo direttivo superiore.

È composto da 11 membri esperti in materia, che garantiscono un'attività irreprensibile. Le associazioni svizzere dei datori di lavoro e dei lavoratori e la Confederazione vi sono adeguatamente rappresentate.

2

Il Consiglio federale stabilisce il profilo dei requisiti richiesti ai membri del consiglio di amministrazione.

3

Nomina i membri per un periodo di quattro anni e designa il presidente e il vicepresidente. Può rinnovare il loro mandato per due volte. In caso di gravi motivi, può revocare un membro in qualsiasi momento.

4

Fissa l'onorario dei membri del consiglio di amministrazione e stabilisce le ulteriori disposizioni contrattuali.

5

Il contratto tra i membri del consiglio di amministrazione e l'istituto è retto dal diritto pubblico. A titolo complementare sono applicabili per analogia le disposizioni del Codice delle obbligazioni6.

6

I membri del consiglio di amministrazione svolgono i loro compiti e obblighi con la massima diligenza e tutelano in buona fede gli interessi dell'istituto. Per la durata del loro mandato e dopo la sua conclusione, sono obbligati a serbare il segreto sugli affari ufficiali.

7

Prima della loro nomina dichiarano le proprie relazioni d'interesse al Consiglio federale e nel corso del loro mandato gli comunicano immediatamente qualsiasi cambiamento. Il consiglio di amministrazione fornisce informazioni in merito nel rapporto sulla situazione.

8

6

RS 220

299

L sui fondi di compensazione

Art. 8 1

FF 2016

Compiti del consiglio di amministrazione

Il consiglio di amministrazione ha i compiti seguenti: a.

emana il regolamento di organizzazione dell'istituto e lo sottopone all'approvazione del Dipartimento federale dell'interno;

b.

emana il regolamento d'investimento e stabilisce la strategia d'investimento del patrimonio;

c.

emana l'ordinanza sul personale dell'istituto e la sottopone all'approvazione del Consiglio federale;

d.

prende i provvedimenti organizzativi e contrattuali necessari per tutelare gli interessi dell'istituto ed evitare i conflitti d'interesse;

e.

approva l'organico dell'istituto;

f.

decide della costituzione, della modifica e dello scioglimento del rapporto di lavoro con il direttore e con gli altri membri della direzione;

g.

vigila sull'operato della direzione;

h.

predispone un sistema di controllo interno e una gestione dei rischi adeguati all'istituto;

i.

garantisce la solvibilità dell'istituto in quanto impresa e per ciascun fondo di compensazione;

j.

stabilisce i principi di iscrizione a bilancio e di valutazione nel rispetto delle prescrizioni del Consiglio federale di cui all'articolo 13 capoverso 3;

k.

approva il preventivo delle spese di esercizio e di amministrazione dell'istituto;

l.

redige e adotta la relazione sulla gestione di cui all'articolo 16, la sottopone all'approvazione del Consiglio federale e chiede al contempo il discarico dei propri membri;

m. pubblica la relazione sulla gestione dopo la sua approvazione da parte del Consiglio federale; n.

informa l'opinione pubblica sui risultati degli investimenti dei fondi di compensazione;

o.

rappresenta l'istituto in qualità di parte contraente ai sensi dell'articolo 32d capoverso 2 della legge del 24 marzo 20007 sul personale federale (LPers).

Il consiglio di amministrazione può affidare a singoli comitati la preparazione e l'esecuzione delle sue decisioni e conferire loro le relative competenze decisionali.

Garantisce un'informazione adeguata dei propri membri.

2

7

300

RS 172.220.1

L sui fondi di compensazione

Art. 9

Direzione

1

La direzione è l'organo operativo. È posta sotto la direzione di un direttore.

2

La direzione ha segnatamente i compiti seguenti:

3

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a.

gestisce gli affari;

b.

prepara gli affari del consiglio di amministrazione e dei comitati;

c.

compila il preventivo delle spese di esercizio e di amministrazione dell'istituto;

d.

fa regolarmente rapporto al consiglio di amministrazione e lo informa immediatamente in caso di eventi straordinari;

e.

rappresenta l'istituto verso l'esterno;

f.

decide della costituzione, della modifica e dello scioglimento del rapporto di lavoro con il personale dell'istituto; è fatto salvo l'articolo 8 capoverso 1 lettera f;

g.

svolge tutti i compiti non attribuiti ad altri organi dalla presente legge, dal regolamento di organizzazione o dalle prescrizioni del consiglio di amministrazione.

I dettagli sono disciplinati nel regolamento di organizzazione.

Il direttore partecipa alle sedute del consiglio di amministrazione con voto consultivo.

4

Art. 10

Ufficio di revisione

Il Controllo federale delle finanze funge da ufficio di revisione. Esegue la revisione dell'istituto, compresi i conti annuali dell'AVS, dell'AI e delle IPG. Esamina il conto annuale relativo alla gestione patrimoniale e verifica l'esistenza di un sistema di controllo interno e di una gestione dei rischi; verifica anche i dati sullo sviluppo del personale contenuti nel rapporto sulla situazione.

1

La revisione è retta per analogia dalle disposizioni del diritto della società anonima sulla revisione ordinaria.

2

L'ufficio di revisione sottopone una relazione completa al consiglio di amministrazione e al Consiglio federale con i risultati della sua verifica.

3

Nella definizione contrattuale delle proprie relazioni d'affari, l'istituto garantisce che l'ufficio di revisione abbia accesso ai risultati di rilievo delle revisioni esterne delle proprie banche depositarie. Se le disposizioni contrattuali lo prevedono, l'ufficio di revisione dell'istituto può incaricare l'ufficio di revisione delle banche depositarie di svolgere verifiche supplementari.

4

301

L sui fondi di compensazione

FF 2016

Sezione 4: Personale Art. 11

Rapporti d'impiego

1

La direzione e il rimanente personale sottostanno alla LPers8.

2

L'istituto è un datore di lavoro ai sensi dell'articolo 3 capoverso 2 LPers.

Il consiglio di amministrazione disciplina in un'ordinanza sul personale, in particolare, le remunerazioni, le prestazioni accessorie e le ulteriori disposizioni contrattuali.

3

Art. 12

Previdenza professionale

La direzione e il rimanente personale sono assicurati presso Publica secondo gli articoli 32a­32m LPers9.

Sezione 5: Conti, spese di amministrazione, relazione sulla gestione e imposte Art. 13

Presentazione dei conti

La presentazione dei conti espone la situazione reale inerente al patrimonio, alle finanze e ai ricavi dell'istituto.

1

La presentazione dei conti rispetta i principi del rendiconto regolare, in particolare quelli dell'essenzialità, della completezza, della comprensibilità, della continuità e dell'espressione al lordo.

2

3

Il Consiglio federale può emanare prescrizioni per la presentazione dei conti.

Le norme di iscrizione a bilancio e di valutazione derivanti dai principi contabili devono essere espressamente indicate nell'allegato al bilancio.

4

Art. 14

Contabilità

L'istituto è responsabile per la contabilità della gestione patrimoniale, comprese le spese di esercizio e di amministrazione che ne derivano. Attribuisce mensilmente il risultato finanziario ai tre fondi di compensazione in proporzione alle rispettive partecipazioni ai singoli investimenti.

1

L'istituto redige un conto aggregato sulla base dei conti annuali dell'AVS, dell'AI e delle IPG compilati dalla Centrale di compensazione conformemente all'articolo 71 capoverso 1bis LAVS10.

2

8 9 10

302

RS 172.220.1 RS 172.220.1 RS 831.10

L sui fondi di compensazione

Art. 15

FF 2016

Spese di esercizio e di amministrazione

Le spese di esercizio e di amministrazione dell'istituto sono addebitate ai tre fondi di compensazione in proporzione al loro patrimonio complessivo.

Art. 16 1

Relazione sulla gestione

La relazione sulla gestione include: a.

il conto annuale dell'istituto;

b.

il rapporto sulla situazione dell'istituto;

c.

i conti annuali separati compilati dalla Centrale di compensazione per l'AVS, l'AI e le IPG conformemente all'articolo 71 capoverso 1bis LAVS11.

I conti annuali dell'istituto e delle tre assicurazioni sociali constano del bilancio, del conto economico e dell'allegato. Il conto annuale dell'istituto fornisce in particolare informazioni sullo stato e sull'andamento degli investimenti.

2

Il rapporto sulla situazione dell'istituto fornisce in particolare indicazioni sulla gestione dei rischi, sullo sviluppo del personale e sulle relazioni d'interesse conformemente all'articolo 7 capoverso 8.

3

Il consiglio di amministrazione chiude la relazione sulla gestione alla fine dell'anno civile.

4

Art. 17

Imposte

L'istituto è esente dalle imposte federali, cantonali e comunali nonché dalle imposte cantonali e comunali su successioni e donazioni. È fatta salva la riscossione di imposte sulla sostanza per quanto concerne gli immobili che non hanno alcun rapporto necessario e diretto con l'attività amministrativa dei fondi di compensazione.

Sezione 6: Vigilanza Art. 18 1

L'istituto sottostà alla vigilanza amministrativa del Consiglio federale.

2

Il Consiglio federale esercita la sua funzione di vigilanza in particolare: a.

nominando e revocando i membri, il presidente e il vicepresidente del consiglio di amministrazione;

b.

approvando l'ordinanza sul personale;

c.

approvando la relazione sulla gestione;

d.

dando il discarico al consiglio di amministrazione.

Può in qualsiasi momento consultare i documenti dell'istituto e informarsi sulla sua attività.

3

11

RS 831.10

303

L sui fondi di compensazione

FF 2016

Il Dipartimento federale dell'interno può incaricare l'ufficio di revisione di accertare determinati fatti.

4

L'istituto corrisponde con il Consiglio federale tramite il Dipartimento federale dell'interno.

5

Sezione 7: Disposizioni finali Art. 19

Costituzione dell'istituto

I fondi di compensazione AVS, AI e IPG vengono trasferiti nell'istituto e perdono la propria personalità giuridica. Contemporaneamente l'istituto acquisisce personalità giuridica. L'istituto subentra nei precedenti rapporti giuridici e, se necessario, li ridefinisce.

1

Il Consiglio federale decide il momento del trasferimento. Stabilisce il bilancio di apertura dell'istituto, adotta le decisioni necessarie per il trasferimento e prende le ulteriori misure necessarie a tal fine.

2

Il trasferimento dei tre fondi di compensazione e la costituzione dell'istituto sono esenti dalle imposte federali, cantonali e comunali, sia dirette che indirette. Le iscrizioni nel registro fondiario, nel registro di commercio e in altri registri pubblici in relazione all'attuazione del trasferimento sono esenti da imposte e tasse.

3

Le disposizioni della legge del 3 ottobre 200312 sulla fusione non sono applicabili alla costituzione dell'istituto.

4

Art. 20

Trasferimento dei rapporti di lavoro

Al momento stabilito dal Consiglio federale i rapporti di lavoro del personale del precedente ufficio esecutivo sono trasferiti all'istituto e da allora sottostanno al diritto in materia di personale di quest'ultimo.

1

L'istituto sostituisce entro un congruo termine i precedenti contratti con contratti stipulati dal nuovo datore di lavoro. I nuovi contratti non prevedono alcun periodo di prova.

2

Non sussiste alcun diritto a mantenere la funzione, l'ambito di attività, il luogo di lavoro o l'unità organizzativa. Sussiste invece il diritto al medesimo stipendio per la durata di un anno. Gli anni di servizio prestati presso i fondi di compensazione AVS, AI e IPG prima dell'entrata in vigore della presente legge sono presi in conto.

3

Eventuali ricorsi dei dipendenti ancora pendenti al momento del trasferimento dei rapporti di lavoro sono esaminati in base al diritto anteriore.

4

12

304

RS 221.301

L sui fondi di compensazione

Art. 21

FF 2016

Datore di lavoro competente

L'istituto è il datore di lavoro competente per gli impiegati e i beneficiari di rendite: 1

a.

dipendenti dall'ufficio esecutivo in virtù del diritto anteriore; e

b.

la cui rendita di vecchiaia, per superstiti o d'invalidità della previdenza professionale versata da Publica ha iniziato a decorrere prima dell'entrata in vigore della presente legge.

L'istituto è il datore di lavoro competente anche se la rendita d'invalidità inizia a decorrere dopo l'entrata in vigore della presente legge, ma l'incapacità al lavoro all'origine della stessa è sopravvenuta prima dell'entrata in vigore della legge.

2

Art. 22

Debito del Fondo di compensazione AI nei confronti del Fondo di compensazione AVS

Fino alla completa estinzione del debito dell'AI, la parte delle liquidità e degli investimenti del Fondo di compensazione AI che alla fine dell'anno contabile eccede il 50 per cento delle uscite di un anno è accreditata al Fondo di compensazione AVS.

1

In deroga all'articolo 78 LAI13, dal 1° gennaio 2011 al 31 dicembre 2017 la Confederazione copre l'interesse annuo dovuto sul riporto delle perdite dell'AI.

2

Il consiglio di amministrazione stabilisce un tasso d'interesse alle condizioni di mercato per la remunerazione del debito del Fondo di compensazione AI nei confronti del Fondo di compensazione AVS a partire dal 1° gennaio 2018.

3

Art. 23

Abrogazione e modifica di altri atti normativi

L'abrogazione e la modifica di altri atti normativi sono disciplinate nell'allegato.

Art. 24

Referendum ed entrata in vigore

1

La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

2

Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

13

RS 831.20

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L sui fondi di compensazione

FF 2016

Allegato (art. 23)

Abrogazione e modifica di altri atti normativi I La legge federale del 13 giugno 200814 sul risanamento dell'assicurazione invalidità è abrogata.

II Gli atti normativi qui appresso sono modificati come segue:

1. Legge federale del 16 dicembre 199415 sugli acquisti pubblici Art. 2 cpv. 1 lett. h 1

Alla presente legge sottostanno: h.

l'istituto di cui alla legge del ...16 sui fondi di compensazione, fatta eccezione per l'amministrazione del patrimonio ai sensi dell'articolo 3 di detta legge.

2. Legge del 24 marzo 200017 sul personale federale Art. 27

Gestione del personale

I datori di lavoro trattano in forma cartacea e in uno o più sistemi d'informazione i dati dei loro impiegati necessari per lo svolgimento dei compiti previsti dalla presente legge, in particolare per: 1

a.

determinare il fabbisogno di personale;

b.

garantire l'organico necessario mediante il reclutamento di collaboratori;

c.

conteggiare i salari e gli stipendi, tenere fascicoli personali ed effettuare comunicazioni alle assicurazioni sociali;

d.

stimolare i collaboratori e fidelizzarli;

e.

mantenere e migliorare le qualifiche dei collaboratori;

14 15 16 17

306

RU 2010 3835 3839 RS 172.056.1 RS ...; FF 2016 297 RS 172.220.1

L sui fondi di compensazione

f.

FF 2016

provvedere alla pianificazione, alla gestione strategica e al controllo mediante analisi di dati, confronti, rendiconti e la pianificazione di misure.

Possono trattare i seguenti dati sul loro personale necessari per lo svolgimento dei compiti di cui al capoverso 1, inclusi dati particolarmente degni di protezione e profili della personalità: 2

3

a.

dati personali;

b.

dati sullo stato di salute inerenti alla capacità al lavoro;

c.

dati sulle prestazioni, sulle potenzialità e sullo sviluppo personale e professionale;

d.

dati necessari riguardanti la collaborazione all'attuazione del diritto delle assicurazioni sociali;

e.

atti procedurali e decisioni di autorità attinenti al lavoro.

Sono responsabili per la protezione e la sicurezza dei dati.

Possono comunicare dati a terzi soltanto se una base legale lo prevede oppure se la persona interessata vi acconsente per scritto.

4

5

Emanano disposizioni di esecuzione concernenti: a.

l'architettura, l'organizzazione e la gestione del sistema o dei sistemi d'informazione;

b.

il trattamento dei dati, in particolare la raccolta, la conservazione, l'archiviazione e la distruzione degli stessi;

c.

le autorizzazioni al trattamento dei dati;

d.

le categorie di dati di cui al capoverso 2;

e.

la protezione e la sicurezza dei dati.

Possono prevedere la comunicazione di dati non degni di particolare protezione mediante procedura di richiamo. Emanano le disposizioni di esecuzione necessarie.

6

Art. 27a­27c Abrogati Art. 32d cpv. 1 terzo periodo, cpv. 2 secondo e terzo periodo e cpv. 2bis ... Il Consiglio federale può prescrivere l'affiliazione di più datori di lavoro a una cassa di previdenza comune.

1

... Con l'accordo del Consiglio federale possono affiliarsi alla cassa di previdenza della Confederazione anche le unità amministrative federali decentralizzate di cui all'articolo 32a capoverso 2. Ogni datore di lavoro della cassa di previdenza della Confederazione è parte contraente nel contratto comune di affiliazione.

2

Se per motivi di tecnica attuariale o previdenziale, in particolare a causa delle dimensioni, della struttura o dei compiti di un datore di lavoro, appare indicata una sua affiliazione secondo il capoverso 1 oppure un'affiliazione alla cassa di previ2bis

307

L sui fondi di compensazione

FF 2016

denza della Confederazione, il Consiglio federale può ordinare l'affiliazione o accogliere una richiesta di affiliazione.

3. Legge del 17 giugno 200518 sul Tribunale amministrativo federale Art. 33 lett. b n. 7 Il ricorso è ammissibile contro le decisioni: b.

del Consiglio federale concernenti: 7. la revoca di un membro del consiglio di amministrazione dell'istituto ai sensi della legge del ...19 sui fondi di compensazione;

4. Legge federale del 20 dicembre 194620 su l'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti Art. 71 cpv. 1bis L'Ufficio centrale di compensazione è responsabile di tenere la contabilità dell'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti, dell'assicurazione per l'invalidità e delle indennità di perdita di guadagno. Tiene conti separati per le tre assicurazioni sociali e redige bilanci e conti economici mensili e annuali.

1bis

Art. 107 cpv. 1 Sotto la designazione «Fondo di compensazione dell'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti» (Fondo di compensazione AVS), è costituito un fondo cui vanno accreditate tutte le entrate di cui all'articolo 102 e addebitate tutte le prestazioni in conformità della parte prima, capo terzo, e i sussidi di cui all'articolo 69 capoverso 2 della presente legge nonché le uscite da regressi secondo gli articoli 72­75 LPGA21.

1

Art. 108 Abrogato Art. 109

Amministrazione

L'amministrazione del Fondo è retta dalla legge del ...22 sui fondi di compensazione.

18 19 20 21 22

308

RS 173.32 RS ...; FF 2016 297 RS 831.10 RS 830.1 RS ...; FF 2016 297

L sui fondi di compensazione

FF 2016

Art. 110 Abrogato

5. Legge federale del 19 giugno 195923 su l'assicurazione per l'invalidità Art. 77 cpv. 1 lett. c I mezzi finanziari occorrenti per le prestazioni a norma della presente legge sono forniti: 1

c.

dagli interessi del Fondo di compensazione dell'assicurazione invalidità secondo l'articolo 79;

Art. 79

Costituzione

Sotto la designazione «Fondo di compensazione dell'assicurazione invalidità» (Fondo di compensazione AI), è costituito un fondo cui vanno accreditate tutte le entrate di cui all'articolo 77 e addebitate tutte le uscite di cui agli articoli 4­51, 66­68quater e 73­75 della presente legge nonché le uscite da regressi secondo gli articoli 72­75 LPGA24.

1

Le liquidità e gli investimenti del Fondo di compensazione non devono, di regola, scendere sotto un importo pari al 50 per cento delle uscite di un anno.

2

Art. 79a

Amministrazione

L'amministrazione del Fondo è retta dalla legge del ...25 sui fondi di compensazione.

6. Legge del 25 settembre 195226 sulle indennità di perdita di guadagno

Art. 28

Fondo di compensazione dell'ordinamento delle indennità per perdita di guadagno

Sotto la designazione «Fondo di compensazione dell'ordinamento delle indennità per perdita di guadagno» (Fondo di compensazione IPG), è costituito un fondo al quale sono accreditate o addebitate tutte le entrate e prestazioni a norma della presente legge.

1

23 24 25 26

RS 831.20 RS 830.1 RS ...; FF 2016 297 RS 834.1

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L sui fondi di compensazione

FF 2016

Le liquidità e gli investimenti del Fondo di compensazione non devono, di regola, scendere sotto un importo pari al 50 per cento delle uscite di un anno.

2

L'amministrazione del Fondo è retta dalla legge del ...27 sui fondi di compensazione.

3

27

310

RS ...; FF 2016 297