9 Decreto federale sui crediti per le strutture di ricerca di importanza nazionale negli anni 2017­2020

Disegno

del ...

L'Assemblea federale della Confederazione svizzera, visto l'articolo 167 della Costituzione federale1; visto l'articolo 36 lettera b della legge federale del 14 dicembre 20122 sulla promozione della ricerca e dell'innovazione (LPRI); visto il messaggio del Consiglio federale del 24 febbraio 20163, decreta:

Art. 1 Per gli anni 2017­2020 è stanziato un limite di spesa di 382 milioni di franchi per sostenere le strutture di ricerca di importanza nazionale di cui all'articolo 15 LPRI.

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Al massimo 40 milioni del limite di spesa possono essere utilizzati per l'iniziativa di promozione nazionale «Medicina personalizzata» (infrastruttura di ricerca) secondo l'articolo 41 capoverso 5 LPRI.

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Art. 2 Il presente decreto non sottostà a referendum.

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RS 101 RS 420.1 FF 2016 2701

2015-2549

2969

Crediti per le strutture di ricerca di importanza nazionale negli anni 2017­2020. DF

2970

FF 2016