Legge federale sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invaliditā

Progetto

(LPP) Modifica del ...

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il rapporto della Commissione della sicurezza sociale e della sanitā del Consiglio nazionale del 7 luglio 20161; visto il parere del Consiglio federale del ...2, decreta: I La legge federale del 25 giugno 19823 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invaliditā č modificata come segue: Art. 64c cpv. 2 lett. a e cpv. 4 2

La tassa di vigilanza annuale č riscossa: a.

presso le autoritā di vigilanza, in funzione del numero di istituti di previdenza soggetti alla vigilanza, del numero di assicurati e del numero di rendite versate;

Le autoritā di vigilanza possono trasferire sugli istituti di previdenza soggetti alla loro vigilanza le tasse dovute secondo il capoverso 2 lettera a.

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II 1

La presente legge sottostā a referendum facoltativo.

2

Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

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FF 2016 6149 FF 2016 ...

RS 831.40

2016-2132

6155

Previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invaliditā. LF

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FF 2016