Traduzione1

Accordo tra la Confederazione Svizzera e il Regno di Norvegia riguardante le misure doganali di sicurezza Firmato a Berna, il 12 novembre 2015 Approvato dall'Assemblea federale il ...2 Entrato in vigore il ...

La Confederazione Svizzera, da una parte, e il Regno di Norvegia, dall'altra, di seguito denominate rispettivamente «Svizzera» e «Norvegia» e, insieme, «Parti contraenti», considerando la Convenzione del 4 gennaio 19603 istitutiva dell'Associazione europea di libero scambio (AELS); considerando l'Accordo di libero scambio concluso il 22 luglio 19724 tra la Confederazione Svizzera e la Comunità economica europea; considerando la Dichiarazione comune adottata dai ministri dei Paesi dell'AELS, dai ministri degli Stati membri della Comunità e dalla Commissione delle Comunità europee a Lussemburgo, il 9 aprile 1984, nonché la dichiarazione dei ministri dei Paesi dell'AELS e dei ministri degli Stati membri della Comunità fatta a Bruxelles il 2 febbraio 1988, intese a creare uno spazio economico europeo dinamico, che vada a vantaggio dei rispettivi Paesi; considerando l'Accordo del 2 maggio 1992 sullo Spazio economico europeo (di seguito denominato «accordo SEE»); considerando che le Parti contraenti hanno ratificato la Convenzione internazionale per l'armonizzazione dei controlli delle merci alle frontiere5; visti il capitolo III e gli allegati I e II dell'Accordo del 25 giugno 20096 tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea riguardante l'agevolazione dei controlli e

1 2 3 4 5 6

Dal testo originale tedesco.

FF 2016 3795 RS 0.632.31 RS 0.632.401 RS 0.631.122 RS 0.631.242.05

2013-2158

3797

Misure doganali di sicurezza. Acc. con la Norvegia

FF 2016

delle formalità nei trasporti di merci e le misure doganali di sicurezza (di seguito denominato «accordo Svizzera-CE»); considerando che l'accordo Svizzera-CE definisce l'equivalenza nell'ambito delle misure doganali di sicurezza tra la Svizzera e l'Unione europea (di seguito «UE»); visti il capitolo IIa e gli allegati I e II del Protocollo 10 dell'Accordo SEE sulla semplificazione dei controlli e delle formalità in materia di trasporto di merci (di seguito denominato «accordo Norvegia-CE»); considerando che l'accordo Norvegia-CE definisce l'equivalenza nell'ambito delle misure doganali di sicurezza tra la Norvegia e l'UE; considerando che le Parti contraenti si sono dichiarate disposte a introdurre e applicare alle merci che entrano o escono dal loro territorio doganale in provenienza o a destinazione di Paesi terzi le misure doganali di sicurezza disciplinate nel rispettivo accordo con l'UE, allo scopo di garantire in tal modo un livello di sicurezza equivalente alle frontiere esterne; considerando che le Parti contraenti hanno deciso di applicare l'accordo SvizzeraCE e l'accordo Norvegia-CE per mantenere il livello esistente di agevolazione dei controlli e delle formalità nei trasporti di merci alle frontiere tra la Svizzera e la Norvegia e di garantire così la fluidità degli scambi commerciali tra le due Parti contraenti; considerando che una tale agevolazione dovrebbe avvenire gradualmente; riconoscendo che è possibile armonizzare in ampia misura le condizioni per l'espletamento dei controlli e delle formalità, senza con ciò nuocere alla loro finalità nonché alla loro buona esecuzione ed efficacia; considerando che nessuna disposizione del presente accordo può essere interpretata in senso tale da esentare le Parti contraenti dagli obblighi assunti nell'ambito di altri accordi internazionali; considerando che le Parti contraenti si impegnano a garantire, nel rispettivo territorio doganale, un livello di sicurezza equivalente mediante misure fondate su quelle applicate dagli Stati membri dell'UE; considerando che le Parti contraenti sono decise a migliorare la sicurezza negli scambi di merci che entrano o escono dal loro territorio doganale senza ostacolare la fluidità di tali scambi; considerando che è opportuno, nell'interesse delle Parti contraenti, istituire misure doganali di sicurezza
equivalenti nei trasporti di merci in provenienza da o a destinazione di Paesi con i quali non è stato concluso un accordo sulle misure doganali di sicurezza; considerando che le misure doganali di sicurezza in questione riguardano la dichiarazione di dati di sicurezza inerenti alle merci prima della loro entrata o uscita, la gestione dei rischi in materia di sicurezza e i relativi controlli doganali nonché l'attribuzione della qualifica di operatore economico autorizzato in materia di sicurezza riconosciuta reciprocamente;

3798

Misure doganali di sicurezza. Acc. con la Norvegia

FF 2016

considerando che la Svizzera e la Norvegia dispongono di un livello di protezione adeguato dei dati personali; considerando che, trattandosi di misure doganali di sicurezza, è opportuno prevedere misure compensative appropriate, fra cui la sospensione delle disposizioni pertinenti, qualora l'equivalenza delle misure doganali di sicurezza non sia più assicurata, hanno deciso di concludere il presente accordo:

Art. 1

Scopo

Il presente accordo è inteso ad agevolare il traffico merci tra la Svizzera e la Norvegia attraverso la creazione di un meccanismo per il riconoscimento dell'equivalenza delle misure doganali di sicurezza mantenute dalle Parti contraenti nonché a migliorare la comunicazione e la collaborazione in materia di misure doganali di sicurezza.

Art. 2

Campo di applicazione

1. A prescindere dalle disposizioni specifiche del presente accordo, per garantire reciprocamente un livello equivalente per il trattamento delle misure doganali di sicurezza, le Parti contraenti applicano i seguenti accordi conclusi dalla Svizzera e dalla Norvegia con l'UE: ­

capitolo III e allegati I e II dell'Accordo del 25 giugno 2009 tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea riguardante l'agevolazione dei controlli e delle formalità nei trasporti di merci e le misure doganali di sicurezza (di seguito denominato «accordo Svizzera-CE»);

­

capitolo IIa e allegati I e II del Protocollo 10 dell'Accordo SEE sulla semplificazione dei controlli e delle formalità in materia di trasporto di merci (di seguito denominato «accordo Norvegia-CE»).

2. I diritti e gli obblighi per le Parti contraenti derivanti dagli accordi succitati con l'UE sussistono anche nelle relazioni tra le Parti contraenti, a condizione che tali Stati abbiano gli stessi diritti e obblighi nelle loro relazioni con l'UE.

Art. 3

Territori interessati

1. Il presente accordo si applica, da una parte, al territorio doganale svizzero e alle sue enclavi doganali e, dall'altra, al territorio doganale norvegese.

2. Il presente accordo si applica anche al Principato del Liechtenstein finché esso rimane vincolato alla Svizzera dal Trattato di unione doganale del 29 marzo 19237.

Art. 4

Disposizioni generali in materia di sicurezza

1. Le Parti contraenti non applicano le misure doganali di sicurezza definite negli accordi con l'UE di cui all'articolo 2 ai trasporti di merci fra i rispettivi territori 7

RS 0.631.112.514

3799

Misure doganali di sicurezza. Acc. con la Norvegia

FF 2016

doganali. Questo vale anche per i trasporti di merci fra i territori doganali delle Parti contraenti attraverso il territorio doganale dell'UE.

2. La qualifica di operatore economico autorizzato riconosciuta da una Parte contraente è riconosciuta anche dall'altra Parte, sempre che siano adempiute le disposizioni e le condizioni in vigore a tenore del rispettivo accordo con l'UE. Nell'ambito dei controlli doganali rilevanti per la sicurezza, agli operatori economici autorizzati sono concesse le stesse agevolazioni di quelle contemplate dai rispettivi accordi che le Parti contraenti hanno concluso con l'UE.

3. Prima di concludere un accordo con Paesi terzi nei settori disciplinati dal presente accordo, le Parti contraenti si concertano per garantire la coerenza di un tale accordo con le disposizioni del presente accordo, in particolare se l'accordo previsto contiene disposizioni che derogano alle misure doganali di sicurezza contemplate dal presente accordo.

Art. 5

Protezione del segreto professionale e dei dati personali

1. Le Parti contraenti si scambiano lo stesso tipo di informazioni come stabilito nel rispettivo accordo con l'UE.

2. Tali informazioni godono della tutela del segreto professionale e della protezione dei dati personali definite dalle leggi vigenti nel territorio della Parte contraente che le riceve.

3. Le informazioni non possono essere rese accessibili a persone diverse dalle autorità competenti della Parte contraente né essere utilizzate da queste ultime per fini diversi da quelli previsti dal presente accordo.

Art. 6

Comitato misto

1. È istituito un comitato misto nel quale sono rappresentate le Parti contraenti.

2. Il comitato misto delibera di comune accordo.

3. Il comitato misto si riunisce secondo le necessità. Ciascuna Parte contraente può chiedere la convocazione di una riunione.

4. Il comitato misto elabora il proprio regolamento interno che contiene, tra l'altro, disposizioni riguardanti la convocazione delle riunioni, la nomina del presidente e la definizione del suo mandato.

5. Il comitato misto può decidere di istituire sottocomitati o gruppi di lavoro che lo assistano nell'esercizio delle sue funzioni.

Art. 7

Competenze del comitato misto

1. Il comitato misto ha il compito di gestire il presente accordo e di garantirne la corretta applicazione. A tal fine formula raccomandazioni e adotta decisioni.

2. Se desidera modificare il presente accordo, una Parte contraente sottopone una proposta in tal senso al comitato misto. Attraverso le proprie decisioni il comitato

3800

Misure doganali di sicurezza. Acc. con la Norvegia

FF 2016

misto può modificare il presente accordo dopo che le Parti contraenti hanno espletato le rispettive procedure nazionali.

3. Le Parti contraenti applicano le decisioni in conformità con le proprie prescrizioni giuridiche nazionali.

4. Ai fini di una corretta esecuzione dell'accordo, il comitato misto è regolarmente informato dalle Parti contraenti sull'esperienza acquisita nell'applicazione del presente accordo; le Parti contraenti, su richiesta di una di esse, si consultano nell'ambito del comitato misto.

5. Il comitato misto si adopera per risolvere tutte le questioni derivanti dagli impegni correlati al presente accordo, se del caso in stretta collaborazione con l'UE.

6. Il comitato misto compone per via diplomatica le controversie tra le Parti contraenti riguardanti l'interpretazione o l'esecuzione del presente accordo.

Art. 8

Clausola arbitrale

1. Le controversie riguardanti l'interpretazione o l'esecuzione delle disposizioni del presente accordo che non possono essere composte in seno al comitato misto per via diplomatica entro tre mesi dal momento in cui vengono presentate con nota diplomatica a una Parte contraente sono sottoposte a procedura di arbitrato, su richiesta dell'una o dell'altra Parte contraente.

2. Il tribunale arbitrale è composto di tre membri, nominati conformemente alle norme opzionali per le controversie arbitrali tra due Stati della Corte Permanente di Arbitrato (di seguito denominate «norme opzionali»). Se del caso, il segretario generale della Corte Permanente di Arbitrato funge da istanza tecnica associata.

3. Salvo diversamente stabilito nel presente accordo o convenuto dalle parti, la procedura di arbitrato è retta dalle norme opzionali.

4. Le decisioni del tribunale arbitrale sono definitive e vincolanti per entrambe le Parti contraenti.

Art. 9

Esecuzione dell'accordo

Ciascuna Parte contraente adotta le misure atte a garantire un'applicazione efficace ed equilibrata delle disposizioni del presente accordo, tenendo conto della necessità di agevolare il passaggio delle merci alle frontiere e di risolvere, con reciproca soddisfazione, le eventuali difficoltà che possono manifestarsi nell'applicazione di dette disposizioni.

Art. 10

Evoluzione del diritto

1. Se l'UE introduce nuove norme giuridiche che rientrano nel campo di applicazione dell'accordo secondo l'articolo 2, le Parti contraenti possono condurre consultazioni informali in seno al comitato misto sul recepimento di disposizioni analoghe nel presente accordo.

3801

Misure doganali di sicurezza. Acc. con la Norvegia

FF 2016

2. Le Parti contraenti collaborano affinché le modifiche del presente accordo trovino applicazione contemporaneamente alle nuove prescrizioni dell'UE nel rispetto delle procedure interne delle Parti contraenti.

3. Qualora non fosse possibile garantire un'applicazione contemporanea, le modifiche previste nel progetto di decisione sottoposto all'approvazione delle Parti contraenti sono applicate in via provvisoria, ove possibile nel rispetto delle procedure interne delle Parti contraenti.

Art. 11

Misure di protezione e sospensione delle disposizioni dell'articolo 4

1. Se una parte contraente non rispetta le disposizioni definite nell'accordo con l'UE o se non è più garantita l'equivalenza delle misure doganali di sicurezza delle Parti contraenti, previa consultazione in seno al comitato misto e solo per la portata e la durata assolutamente necessarie per chiarire il caso, l'altra Parte può sospendere, del tutto o in parte, l'applicazione delle disposizioni dell'articolo 4 o adottare misure adeguate.

2. Nel caso in cui un eventuale ritardo rischi di compromettere l'efficacia delle misure doganali di sicurezza, si possono stabilire misure cautelari provvisorie senza consultazione preliminare, purché siano immediatamente avviate consultazioni in seno al comitato misto dopo l'adozione di dette misure.

3. Le Parti contraenti possono chiedere al comitato misto di condurre consultazioni sulla proporzionalità di tali misure e, se del caso, invitarlo a decidere di sottoporre la controversia alla procedura di arbitrato di cui all'articolo 8.

Art. 12

Divieti e restrizioni all'importazione, all'esportazione o al transito di merci

Le disposizioni del presente accordo lasciano impregiudicati i divieti e le restrizioni all'importazione, all'esportazione o al transito di merci, stabiliti dalle Parti contraenti e giustificati da motivi di ordine pubblico, di pubblica sicurezza, di moralità pubblica, di tutela della salute e della vita delle persone, degli animali, dei vegetali o di preservazione dell'ambiente, di protezione del patrimonio artistico, storico o archeologico nazionale o di tutela della proprietà industriale o commerciale.

Art. 13

Denuncia

1. Ciascuna Parte contraente può denunciare il presente accordo mediante notifica all'altra Parte. L'accordo cessa di avere effetto 12 mesi dopo la data di tale notifica.

2. Se uno degli accordi citati all'articolo 2 cessa di avere effetto, il presente accordo cessa di avere effetto lo stesso giorno in cui non è più in vigore l'accordo con l'UE.

Art. 14

Ratifica

Il presente accordo è approvato dalle Parti contraenti secondo le rispettive procedure interne. Le Parti contraenti si notificano reciprocamente la conclusione delle procedure necessarie. Il presente accordo entra in vigore il primo giorno del secondo mese successivo all'ultima notifica.

3802

Misure doganali di sicurezza. Acc. con la Norvegia

Art. 15

FF 2016

Lingue

1. Il presente accordo è redatto in duplice copia nelle lingue tedesca, norvegese e inglese.

2. In caso di divergenze nell'interpretazione fa fede la versione inglese.

Fatto a Berna, il 12 novembre 2015

Per la Confederazione Svizzera:

Per il Regno di Norvegia:

Rudolf Dietrich

Thomas Hauff

3803

Misure doganali di sicurezza. Acc. con la Norvegia

3804

FF 2016