Progetto informatico INSIEME dell'Amministrazione federale delle contribuzioni (AFC) Rapporto delle Commissioni delle finanze e delle Commissioni della gestione delle Camere federali sul parere del Consiglio federale del 25 febbraio 2015 e sul parere del Controllo federale delle finanze del 24 febbraio 2015 del 24 giugno 2015

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Rapporto 1

Introduzione

Il 21 novembre 2014, le Commissioni delle Finanze (CdF) e le Commissioni di gestione (CdG) hanno pubblicato il rapporto d'inchiesta sul progetto informatico INSIEME dell'Amministrazione federale delle contribuzioni (AFC)1. In tale rapporto esse hanno formulato le proprie conclusioni, rivolgendo 18 raccomandazioni al Consiglio federale e quattro al Controllo federale delle finanze (CDF).

Il 25 febbraio 20152, il Consiglio federale ha reso il suo parere all'attenzione delle CdF e delle CdG; altrettanto ha fatto il CDF il 24 febbraio 20153. Inoltre il 25 marzo 2015, in occasione della riunione del gruppo di lavoro INSIEME (GLI), il direttore del CDF è stato invitato a fornire delucidazioni sul parere in forma scritta espresso dal CDF.

Le CdF e le CdG ringraziano il Consiglio federale e il CDF dei pareri forniti e il direttore del CDF per la sua presenza alla riunione menzionata.

Il 22 ottobre 2014, nell'ambito della procedura di consultazione ai sensi dell'articolo 157 della legge sul Parlamento4, il Consiglio federale si era già espresso sia sulla presenza di eventuali errori nel progetto di rapporto sia sulla presenza di informazioni confidenziali che esigevano l'osservanza del segreto. Sempre nella stessa sede il Consiglio federale aveva già emesso un giudizio parziale sulle valutazioni contenute nel rapporto delle Commissioni. Come da prassi, prima di pubblicare il rapporto, le Commissioni di alta vigilanza non sono entrate in materia sulla presa di posizione espressa dal Consiglio federale nell'ambito della procedura di consultazione5. Nel suo parere del 25 febbraio 2015, il Consiglio federale ha fatto riferimento a tale presa di posizione. Gli elementi di quest'ultima che si riferiscono alle raccomandazioni delle Commissioni sono stati integrati nel presente rapporto.

Nelle seguenti pagine, le CdF e le CdG si esprimono sui pareri del Consiglio federale e della CDF concentrandosi sui punti che considerano più salienti.

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Progetto informatico INSIEME dell'Amministrazione federale delle contribuzioni (AFC), Rapporto delle Commissioni delle Finanze e delle Commissioni di gestione delle Camere federali del 21 novembre 2014 (Rapporto delle CdF e delle GdG del 21 novembre 2014) Rapporto delle Commissioni delle Finanze e delle Commissioni di gestione delle Camere federali del 21 novembre 2014 concernente il progetto informatico INSIEME dell'Amministrazione federale delle contribuzioni (AFC), parere del Consiglio federale del 25 febbraio 2015 Parere del CDF del 24 febbraio 2015 sul Rapporto delle Commissioni delle Finanze e delle Commissioni di gestione delle Camere federali del 21 novembre 2014 concernente il progetto informatico INSIEME dell'Amministrazione federale delle contribuzioni (AFC).

Legge federale del 13 dicembre 2002 sull'Assemblea federale (LParl; RS 171.10) I rapporti d'inchiesta dell'alta vigilanza parlamentare prevedono due consultazioni: ai sensi dell'art. 157 LParl, la consultazione dell'autorità coinvolta in un'inchiesta avviene prima dell'adozione e della pubblicazione del rapporto, ciò per consentirle di fornire indicazioni su errori inerenti ai fatti o di opporre riserve alla pubblicazione. Ai sensi dell'art. 158 LParl, dopo che il rapporto è stato adottato dall'organo parlamentare competente l'autorità responsabile è chiamata a esprimersi sulle raccomandazioni.

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Osservazioni generali

2.1

Parere del Consiglio federale

Il Consiglio federale introduce il suo parere descrivendo la situazione di partenza.

Comunica al riguardo di aver ricevuto, in data 21 novembre 2014, il rapporto del GLI e di essere stato invitato per scritto dallo stesso a esprimersi nel merito delle constatazioni e delle raccomandazioni contenute nel documento. Nelle pagine successive il Consiglio federale parla anche delle «Raccomandazioni del GLI». Le CdF e le CdG ricordano che il rapporto d'inchiesta su INSIEME è stato adottato dalle Commissioni di alta vigilanza delle Camere federali, le quali hanno inviato al Consiglio federale e al CDF le loro raccomandazioni, e non quelle del GLI.

Le CdF e le CdG prendono atto con soddisfazione della disponibilità del Consiglio federale di accogliere gran parte delle loro raccomandazioni e di volerne mettere in pratica il potenziale di miglioramento. Ritengono tuttavia le indicazioni sulla loro attuazione spesso soltanto parzialmente soddisfacenti. In particolare, nel suo parere il Consiglio federale fa costantemente riferimento a direttive, attuali o nuove, senza tuttavia esprimersi nel merito della loro applicazione. Eppure, l'inchiesta delle CdF e delle CdG su INSIEME ha dimostrato che i difetti riscontrati erano riconducibili principalmente non a basi legali o a direttive mancanti o insufficienti, bensì a lacune nell'attuazione delle disposizioni vigenti. Le CdF e le CdG invitano pertanto nuovamente il Consiglio federale ad adoperarsi anche in favore dell'applicazione sia delle regole attualmente in vigore sia di quelle che dovranno essere introdotte in futuro.

Nel loro rapporto le Commissioni sono inoltre giunte alla conclusione che nell'ambito del progetto INSIEME le informazioni ampiamente diffuse non tenevano conto del ruolo dei relativi destinatari, ed è stato proprio questo uno dei motivi che hanno portato al fallimento del progetto. Nel suo parere, il Consiglio federale non ha fatto alcun riferimento a tale aspetto. Le CdF e le CdG partono pertanto dal presupposto che in futuro esso sarà preso in debita considerazione (direttive specifiche al riguardo si trovano anche in HERMES).

2.2

Parere del CDF

In merito al parere emesso dal CDF, le Commissioni constatano che le loro raccomandazioni sono state ampiamente accolte, e che il CDF fornisce informazioni soddisfacenti sulle relative modalità di attuazione passate e future.

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Osservazioni sulle raccomandazioni

3.1

Raccomandazione 1: gestione e archiviazione dei documenti6

Le CdF e le CdG prendono atto che, con l'approvazione dell'ordinanza GEVER del 30 novembre 20127, il Consiglio federale ritiene di aver creato le basi giuridiche necessarie a consentire l'elaborazione dei documenti pertinenti a un affare dell'Amministrazione federale mediante sistemi di gestione elettronica degli affari (sistemi GEVER). Esse prendono altresì atto che il Consiglio federale prevede di introdurre nell'Amministrazione federale i sistemi GEVER in modo capillare entro il 30 giugno 2018.

Secondo l'opinione delle CdF e delle CdG invece, non è sufficiente limitarsi a creare i presupposti tecnico-giuridici per la gestione e l'archiviazione degli atti senza prevederne un'attuazione coerente e monitorata. Il progetto INSIEME ha infatti dimostrato che il problema non risiedeva nelle basi legali (già chiare e sufficienti prima dell'entrata in vigore dell'ordinanza GEVER, il 1° gennaio 2013), ma in un'esecuzione lacunosa e in una vigilanza insufficiente 8. Su questo aspetto il Consiglio federale non ha tuttavia preso alcuna posizione.

Le CdF e le CdG ritengono che il Consiglio federale non abbia ravvisato pienamente l'entità della problematica; per il futuro lo invitano pertanto a dare un'adeguata attenzione all'attuazione delle regole. Verificheranno al riguardo, nell'ambito di successive indagini, l'effettivo adempimento dei suoi obblighi di gestione e di archiviazione degli atti e di vigilanza.

3.2

Raccomandazione 2: ripartizione dei compiti tra i beneficiari e i fornitori di prestazioni9

Nel loro rapporto le Commissioni hanno dimostrato che, a livello sia delle direzioni degli uffici sia del Dipartimento federale delle finanze (DFF), le aspettative inerenti alla ripartizione dei compiti tra beneficiari e fornitori di prestazioni erano assai diverse. Al riguardo, le interpretazioni dei ruoli date dagli attori coinvolti erano in parte estremamente divergenti e non hanno potuto essere né chiarite né appianate 10.

Le disposizioni sui processi TIC e quelle di HERMES sono molto esaustive e con6

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10

Raccomandazione 1: «Le CdF e le CdG invitano il Consiglio federale a garantire e sorvegliare l'esecuzione delle disposizioni giuridiche relative alla gestione e all'archiviazione dei documenti. In particolare deve garantire che i documenti permettano di tracciare e comprovare in un secondo momento le attività delle unità amministrative» Ordinanza del 30 novembre 2012 sulla gestione elettronica degli affari nell'Amministrazione federale (Ordinanza GEVER; RS 172.010.441) Rapporto delle CdF e delle CdG del 21 novembre 2014, n. 1.4.1, pagg. 36­37 e n. 3.4.4.1, pag. 64 Raccomandazione 2: «Le CdF e le CdG invitano il Consiglio federale a definire in modo chiaro e unitario nonché ad attuare la ripartizione dei compiti tra i beneficiari e i fornitori di prestazioni nell'Amministrazione federale.» Rapporto delle CdF e delle CdG del 21 novembre 2014, n. 3.5.4.2, pagg. 88­91, n. 3.7.4.4, pagg. 107­108 e n. 4.4.3.5, pagg. 173­177

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sentono di stabilire sul piano operativo una definizione dei processi dettagliata e una procedura sistematica. Tuttavia, nel caso di INSIEME, esse non hanno contribuito a chiarire i ruoli a livello direzionale e dipartimentale delle unità amministrative coinvolte. L'inchiesta delle CdF e delle CdG ha dimostrato chiaramente che tali regolamenti formali da soli non sono sufficienti a garantire la ripartizione dei compiti tra beneficiari e fornitori di prestazioni.

Le CdF e le CdG prendono atto che il Consiglio federale accoglie la raccomandazione 2. Anch'esse sono del parere che in presenza di grandi progetti sia necessario concordare regolamenti aggiuntivi e ad hoc tra beneficiari e fornitori di prestazioni.

Salutano inoltre favorevolmente la riformulazione in tal senso delle istruzioni per progetti chiave TIC nonché l'elaborazione, sulla base di tali istruzioni, di prescrizioni dettagliate da parte dell'Organo direzione informatica della Confederazione (ODIC). Queste disposizioni saranno tuttavia valide esclusivamente per progetti chiave TIC. Al riguardo, le Commissioni ricordano che la necessità di definire una chiara ripartizione dei compiti tra beneficiari e fornitori di prestazioni rappresenta un elemento imprescindibile anche al di fuori del contesto dei progetti. Alla luce di ciò, incoraggiano il Consiglio federale a definire e ad attuare in maniera chiara e univoca la ripartizione dei compiti tra beneficiari e fornitori di prestazioni anche in materia di progetti chiave non TIC e, per lo svolgimento dei compiti, in seno all'organizza­ zione permanente.

3.3

Raccomandazione 3: direzione di progetto11

Il Consiglio federale considera largamente adempiute o in via di attuazione le richieste formulate nella raccomandazione 3, inerenti alla necessità di tenere conto, nell'ambito delle funzioni di direzione dei progetti, dei collaboratori interni dotati di adeguato know-how. A tale riguardo, nell'aprile 2014 il Consiglio federale ha incaricato l'ODIC di istituire un gruppo di esperti responsabili di progetti informatici. I primi bandi sono stati pubblicati all'inizio del 2015. Inoltre, il Consiglio federale sottolinea che l'offerta formativa e la certificazione delle competenze per la gestione dei progetti sono state costantemente ampliate e rielaborate in maniera mirata per il nuovo programma dei corsi 2015. L'offerta comprende corsi di formazione per tutti i principali ruoli nell'ambito della gestione dei progetti.

Le CdF e le CdG salutano con favore il cammino intrapreso con queste misure e sono consapevoli che l'istituzione del gruppo di esperti richiederà un certo periodo di tempo. In merito alla certificazione ribadiscono tuttavia espressamente che lo standard nell'Amministrazione federale è costituito da HERMES, il quale ha di conseguenza la priorità sugli altri sistemi di certificazione. Al riguardo le CdF e le CdG rimandano anche al rapporto della Commissione della gestione del Consiglio 11

Raccomandazione 3: «Le CdF e le CdG invitano il Consiglio federale a provvedere affinché i progetti specifici e i progetti di sviluppo dell'organizzazione siano diretti da collaboratori dell'Amministrazione federale e che le conoscenze in ambito di direzione di progetti nell'Amministrazione federale siano rafforzate. La pressione esercitata sui crediti per il personale non deve portare a un'imputazione di tali funzioni direttive sui crediti per beni e servizi.»

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degli Stati (CdG-S) del 7 ottobre 2014, «Collaboratori esterni dell'Amministrazione federale»12. Molte delle raccomandazioni presenti in tale rapporto e accettate dal Consiglio federale vanno nella stessa direzione.

3.4

Raccomandazione 4: controllo della conformità con il diritto da parte dei servizi centrali di acquisto 13

Le Commissioni prendono atto che il Consiglio federale accoglie la raccomandazione 4. Esprimono anche soddisfazione nell'apprendere la sua volontà di precisare ulteriormente gli obblighi di controllo dei servizi centrali di acquisto, nonché di inasprire le disposizioni concernenti la ripartizione delle deleghe nell'ambito della revisione totale dell'ordinanza concernente l'organizzazione degli acquisti pubblici dell'Amministrazione federale14.

Le CdF e le CdG deducono che accogliendo la raccomandazione il Consiglio federale, contrariamente a quanto comunicato alla Delegazione delle finanze (DelFin), nel quadro di provvedimenti finalizzati ad accelerare la procedura d'acquisto rinuncerà a delegare la competenza degli acquisti IT che superano il valore soglia OMC.

3.5

Raccomandazione 5: separazione tra l'organizzazione permanente e l'organizzazione del progetto15

Il Consiglio federale accoglie in linea di principio la raccomandazione 5, riconoscendo la necessità di operare una chiara distinzione tra organizzazione permanente e organizzazione del progetto. Riguardo alla richiesta di evitare di nominare i direttori degli uffici quali committenti di progetti o programmi, obietta tuttavia che in determinati casi, a seconda dell'importanza di un progetto o del numero delle unità amministrative coinvolte, è possibile che la doppia funzione direttore/committente si riveli necessaria.

Le CdF e le CdG sono del parere che, in linea di massima, la chiara separazione tra organizzazione permanente e organizzazione del progetto, nonché la rinuncia alla doppia funzione direttore/committente siano opzioni praticabili e ragionevoli. Esse 12 13

14 15

FF 2015 2905 Raccomandazione 4: «Le CdF e le CdG invitano il Consiglio federale a garantire che i servizi centrali di acquisto assolvano i loro compiti di controllo per quanto concerne il rispetto delle disposizioni giuridiche sugli acquisti pubblici e applichino in maniera restrittiva la delega della competenza in materia di acquisti riguardanti le prestazioni informatiche.» Ordinanza del 24 ottobre 2012 concernente l'organizzazione degli acquisti pubblici dell'Amministrazione federale (OOAPub; RS 172.056.15) Raccomandazione 5: «Le CdF e le CdG invitano il Consiglio federale a fare in modo che vi sia una separazione tra l'organizzazione permanente e l'organizzazione del progetto, per quanto concerne la gestione e la vigilanza dei progetti nell'Amministrazione federale.

Le CdF e le CdG raccomandano al Consiglio federale in particolare di non designare i direttori di uffici come committenti (conformemente a HERMES) di progetti o di programmi.»

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riconoscono tuttavia l'esistenza di situazioni d'eccezione nelle quali è consigliabile designare in qualità di committente il massimo grado gerarchico di un ufficio. Ciò riguarda in particolare i grandi progetti di riorganizzazione, ma anche altri importanti progetti strategici, o quelli che prevedono il coinvolgimento dei Cantoni. In questi casi una doppia funzione può rivelarsi efficace a determinate condizioni16. Se pertanto, in casi eccezionali, il direttore di un ufficio si trova a ricoprire contemporaneamente anche la carica di committente, secondo le CdF e le CdG il Dipartimento, nell'ambito della sua funzione di vigilanza, è chiamato a dedicare ai relativi progetti un'attenzione particolare.

3.6

Raccomandazione 6: funzione di vigilanza delle segreterie generali17

Le CdF e le CdG prendono atto che il Consiglio federale non accoglie né respinge la raccomandazione. Anziché prendere posizione, esso si limita a riportare il parere dei dipartimenti. Le Commissioni ritengono tuttavia che in tale ambito una visione al di sopra delle parti come quella del Consiglio federale sarebbe stata più opportuna dell'opinione dei singoli dipartimenti.

Riguardo agli strumenti di vigilanza ­ che i dipartimenti giudicano sufficientemente efficaci ­ si menziona unicamente HERMES. Tuttavia, prendere a riferimento HERMES per definire la funzione di vigilanza delle segreterie generali non appare un elemento sufficientemente valido; anche perché, a detta dello stesso Consiglio federale, HERMES non attribuisce alle segreterie generali alcun ruolo. Inoltre esso è per definizione un metodo di gestione di progetti e pertanto uno strumento di regolamentazione valido soltanto nell'ambito di questi ultimi.

La funzione di vigilanza dei dipartimenti si concentra sulla gestione degli affari delle unità amministrative a loro sottoposte. Tale funzione è demandata alle segreterie generali in base alle disposizioni dei rispettivi capidipartimento. Per la funzione di vigilanza è irrilevante in quale forma organizzativa siano esercitate le attività amministrative. Il fatto che le figure dei capidipartimento e delle segreterie generali non 16

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Le CdF e le CdG sono del parere che nel caso di INSIEME, il direttore dell'AFC non avrebbe dovuto essere al contempo anche committente. Il progetto INSIEME assumeva in determinate fasi le caratteristiche di un progetto di riorganizzazione (in particolare in riferimento ai progetti parziali «INSIEME progetto preliminare», «INSIEME base» e «Fitin 1­3»). Tuttavia, tali progetti parziali si sono conclusi nell'arco della prima fase del progetto (fino a fine 2007). Dopodiché INSIEME è proseguito caratterizzandosi in tutto e per tutto come un progetto IT. Per tale motivo, l'incarico di committente avrebbe dovuto essere affidato a una carica dirigenziale immediatamente sotto a quella del direttore, per esempio quella di direttore supplente. Evitare la doppia funzione direttore/committente porta con sé il vantaggio di creare all'interno dell'ufficio una posizione capace di prendere decisioni in autonomia rispetto alla gerarchia interna e alla quale rivolgersi in caso di necessità.

Raccomandazione 6: «Le CdF e le CdG invitano il Consiglio federale a fare in modo che i dipartimenti elaborino e applichino un piano comune di vigilanza basato su strumenti standard. In particolare si tratta di definire i criteri sui quali i dipartimenti si baseranno per decidere se una segreteria generale sarà rappresentata o meno nei comitati di progetto o di programma. Inoltre si tratta di definire il ruolo dei rappresentanti delle segreterie generali nei comitati di progetto o di programma.»

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siano menzionate in HERMES non le esime dalle loro responsabilità di vigilanza.

Per consentire loro tale esercizio non è quindi necessario modificare HERMES. La presenza delle segreterie generali nei comitati di progetto o di programma può rivelarsi un efficace mezzo di vigilanza dipartimentale, se in questo modo viene garantito il flusso d'informazioni. Ciò non deve tuttavia portare al coinvolgimento diretto delle segreterie generali nella responsabilità del progetto. Per evitare l'insorgere di difficoltà nella delimitazione dei ruoli, le CdF e le CdG invitano il Consiglio federale ad adoperarsi per far sì che il flusso d'informazioni sia garantito da un canale alternativo a quello della presenza delle segreterie in seno ai comitati.

Le Commissioni di alta vigilanza non intendono assolutamente mettere in questione il fatto che per un determinato progetto sia ragionevole assegnare un ruolo HERMES ai rappresentanti della segreteria generale coinvolta. In questi casi però la responsabilità del progetto deve essere assunta da tali rappresentanti, fermo restando che la responsabilità di vigilanza è sempre e comunque del dipartimento competente.

Nel suo parere, il Consiglio federale dichiara di essere consapevole della necessità di intervenire in materia di vigilanza costante e sistematica ai sensi dell'articolo 8 capoverso 3 della legge sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione (LOGA)18 e di aver già avviato azioni al riguardo. Le CdF e le CdG partono dal presupposto che dietro alla nozione di «vigilanza esercitata dal Consiglio federale» si intenda anche la funzione di vigilanza dei dipartimenti, compresa la funzione di vigilanza che i capidipartimento delegano alle segreterie generali 19.

Le CdF e le CdG sostengono il Consiglio federale nella sua volontà di affrontare in maniera approfondita la questione della vigilanza sistematica e convengono con esso la necessità di regolamentare in maniera chiara compiti, competenze e responsabilità. Molte delle raccomandazioni elaborate dalle Commissioni mirano infatti a fare chiarezza in tale ambito. Al riguardo, le CdF e le CdG ritengono che nell'attuare la raccomandazione 6, il Consiglio federale debba garantire anche la disponibilità delle risorse necessarie all'esercizio della vigilanza. Ribadiscono inoltre che, in base al principio menzionato
nel rapporto INSIEME, il segretario o la segretaria generale non debba esercitare alcuna responsabilità gerarchica sugli uffici federali20.

Nella sua risposta alla consultazione amministrativa del 22 ottobre 2014, il Consiglio federale constata una certa tendenza ad assegnare a tutti gli attori coinvolti ampie responsabilità e obblighi in materia di vigilanza. Ciò comporterebbe tuttavia il rischio che ciascuno addossi le responsabilità ad altri e che le persone coinvolte siano tentate di tenersi fuori dai progetti21. Le spiegazioni delle CdF e delle CdG nel rapporto INSIEME sono in linea con gli obblighi di responsabilità e di vigilanza previsti per legge. È pertanto esclusa la possibilità di apportare modifiche in materia di responsabilità o di ampliare gli obblighi di vigilanza.

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Legge del 31 marzo 1997 sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione (LOGA; RS 172.010) Le CdF e le CdG partono dal principio che l'elaborazione di una direttiva interna del DFF concernente la vigilanza, menzionata dal direttore Risorse del DFF (dal 2008) al GLI, faccia parte dei lavori summenzionati (verbale del GLI del 14 marzo 2014, pag. 17 [direttore Risorse DFF dal 2008]).

Rapporto delle CdF e delle CdG del 21 novembre 2014, n. 4.4.1.1, pag. 145 Risposta del Consiglio federale del 22 ottobre 2014 alla consultazione amministrativa, pag. 9

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Le CdF e le CdG invitano il Consiglio federale a informarle circa le attività di vigilanza che esso è tenuto ad esercitare.

3.7

Raccomandazione 7: controllo dell'attuazione delle raccomandazioni del CDF a livello dipartimentale 22

Le CdF e le CdG prendono atto che il Consiglio federale si dichiara disponibile a instaurare a livello dipartimentale un controllo dell'attuazione delle raccomandazioni formulate dal CDF. Tuttavia, nel suo parere indica che tale controllo dovrà garantire ai servizi competenti di esaminare le raccomandazioni e decidere se attuare determinate misure. Questa interpretazione non corrisponde agli obiettivi previsti dalle CdF e dalle CdG.

A tale riguardo è necessario ricordare che, contrariamente a quanto concordato con il CDF e all'insaputa del Dipartimento, la maggior parte delle raccomandazioni accolte dalla direzione dell'AFC e relative a INSIEME non sono state attuate23.

Il sistema di controllo dell'attuazione delle raccomandazioni del CDF a livello dipartimentale auspicato dalle CdF e dalle CdG si basa sulle raccomandazioni del CDF accolte dall'unità amministrativa interessata24. Questo sistema di controllo a livello dipartimentale è uno strumento di vigilanza sulle raccomandazioni accolte e consente una visione d'insieme sul relativo stato di attuazione. Le raccomandazioni respinte non sono invece prese in considerazione.

Le Commissioni prendono atto che nell'ambito del progetto «Empfehlungscontrolling-plus (EC+)», il CDF è in contatto con l'Amministrazione e con la DelFin per sviluppare un sistema comune accessibile a tutti gli attori coinvolti. Le Commissioni potranno emettere una valutazione finale al riguardo soltanto in un momento successivo (cfr. anche le considerazioni relative alla raccomandazione 17).

3.8

Raccomandazione 8: trasferimento delle conoscenze in caso di passaggio delle consegne25

Le CdF e le CdG accoglie con favore la decisione di corredare il «promemoria destinato ai membri del Consiglio federale e al cancelliere della Confederazione» con una regolamentazione e una lista di controllo in grado di garantire la continuità delle attività al momento del passaggio delle consegne. Ciò costituisce a loro avviso 22 23 24

25

Raccomandazione 7: «Le CdF e le CdG invitano il Consiglio federale a instaurare un controllo dell'attuazione delle raccomandazioni del CDF a livello dipartimentale.» Rapporto delle CdF e delle CdG del 21 novembre 2014, n. 4.4.2.5, pagg. 156­158 A tale riguardo, le CdF e le CdG rimandano alla procedura menzionata nel rapporto INSIEME relativa all'accoglimento o al rigetto delle raccomandazioni del CDF. Cfr. rapporto delle CdF e delle CdG del 21 novembre 2014, n. 6.2.2, pag. 220 Raccomandazione 8: «Le CdF e le CdG invitano il Consiglio federale a fare in modo che in caso di cambiamento della direzione del dipartimento abbia luogo un passaggio delle consegne che garantisca la continuità delle attività. Il trasferimento delle conoscenze deve essere garantito in particolare grazie a una documentazione completa degli affari centrali.»

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uno strumento adeguato. Sottolineano tuttavia che la presenza di una direttiva non basta da sola a garantire la sua applicazione.

3.9

Raccomandazione 9: collaborazione e coordinamento tra i dipartimenti e all'interno degli stessi26

Le CdF e le CdG prendono atto che il Consiglio federale si è dichiarato disponibile ad accogliere la raccomandazione 9 e ad attribuire una maggiore importanza alla collaborazione e al coordinamento tra i dipartimenti e all'interno degli stessi. Esse approvano anche la direzione intrapresa dal Consiglio federale con le misure menzionate, in particolare nell'ambito della formazione dei quadri e della collaborazione tra le unità. Concordano inoltre con l'opinione del Consiglio federale sul fatto che lo sviluppo di una cultura della collaborazione non possa essere imposto. È necessario tuttavia incoraggiare attivamente la cooperazione, creando o fornendo un quadro istituzionale alle strutture necessarie allo sviluppo di tale cooperazione, anche nel settore IT (cfr. al riguardo anche la raccomandazione 10).

3.10

Raccomandazione 10: definizione delle competenze in materia di TIC 27

Il Consiglio federale è dell'avviso che la ripartizione dei compiti e delle competenze nella vigente ordinanza sull'informatica nell'Amministrazione federale (OIAF) 28 sia già chiaramente disciplinata e giudica non necessario procedere a una sua verifica generale. Oltretutto il CDF starebbe attualmente esaminando l'efficacia dell'OIAF; in tal senso le richieste della raccomandazione sarebbero già prese in considerazione. Le Commissioni di vigilanza ritengono che, nonostante il Consiglio federale abbia respinto la raccomandazione, con ogni probabilità il suo obiettivo sarà raggiunto grazie alle verifiche condotte attualmente dal CDF.

Le Commissioni di vigilanza prendono inoltre atto che il Consiglio federale è pronto a intervenire qualora il CDF rilevasse delle criticità. Condurranno un'analisi dei risultati della verifica di efficacia del CDF e li utilizzeranno come base per i controlli successivi inerenti all'attuazione delle loro raccomandazioni.

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Raccomandazione 9: «Le CdF e le CdG invitano il Consiglio federale a fare in modo che la collaborazione e il coordinamento tra i dipartimenti e all'interno degli stessi diventino una priorità. In particolare occorre migliorare la collaborazione tra gli uffici specialistici e quelli che assumono attività interdipartimentali e conferire maggiore importanza alla cultura della collaborazione in seno all'Amministrazione federale. Le CdF e le CdG esortano il Consiglio federale a sottoporre loro un elenco delle misure previste in questo ambito.» Raccomandazione 10: «Le CdF e le CdG invitano il Consiglio federale a verificare se la nuova ordinanza sull'informatica nell'Amministrazione federale ha portato nei fatti una ripartizione sufficientemente chiara dei compiti e delle competenze di tutti gli organi implicati nella gestione, nella direzione o nella vigilanza dei progetti TIC e, se del caso, a prendere le misure necessarie per assicurarsi che queste competenze siano ben definite.» Ordinanza del 9 dicembre 2011 concernente l'informatica e la telecomunicazione nell'Amministrazione federale (OIAF; RS 172.010.58)

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3.11

Raccomandazione 11: informazione del Consiglio federale da parte del CDF29

Nel suo parere il Consiglio federale riconosce l'esistenza di un potenziale di miglioramento nell'ambito delle attuali relazioni con il CDF e presenta alle Commissioni di vigilanza due opzioni per l'attuazione della raccomandazione.

Le CdF e le CdG ringraziano il Consiglio federale per le sue costruttive proposte di miglioramento e salutano con favore l'accoglimento della loro raccomandazione.

Le Commissioni non esprimono alcuna preferenza per le opzioni proposte, in quanto entrambe vanno nella direzione da loro auspicata. Chiedono tuttavia al Consiglio federale di essere informate in merito alla scelta che opererà.

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Raccomandazione 12: competenze dell'ODIC 30

Il Consiglio federale ha respinto la raccomandazione. È infatti del parere che l'ODIC disponga già in linea di principio delle competenze necessarie per espletare i propri compiti. Inoltre, gli strumenti e i processi introdotti dopo l'abbandono del progetto INSIEME garantirebbero un migliore svolgimento dei progetti TIC31.

Le Commissioni prendono atto che il Consiglio federale ha avviato misure che vanno nella giusta direzione. Ritengono tuttavia che i nuovi strumenti e processi sono ancora troppo recenti per poter essere valutati. Constatano inoltre che il Consiglio federale non ha preso posizione sulle modalità con cui garantire che le informazioni inoltrate all'ODIC, e in seconda battuta al Consiglio federale, siano affidabili e complete e possano consentire all'ODIC di assolvere in maniera ottimale il proprio compito (preparare gli affari TIC del Consiglio federale)32. In seguito all'audizione del direttore del CDF da parte del GLI, le Commissioni di vigilanza hanno potuto accertare che questo argomento è anche oggetto della verifica sull'efficacia dell'OIAF attualmente condotta dal CDF (cfr. raccomandazione 10)33. Esse analizzeranno in maniera dettagliata i risultati di tale verifica.

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Raccomandazione 11: «Le CdF e le CdG invitano il Consiglio federale a incontrarsi periodicamente con la direzione del CDF per informarsi sulle raccomandazioni del massimo grado di importanza che non sono ancora state attuate (pendenze importanti). Prende le misure necessarie affinché il CDF abbia, se del caso, un accesso privilegiato ad esso o alle sue delegazioni.» Raccomandazione 12: «Le CdF e le CdG invitano il Consiglio federale a provvedere affinché l'ODIC benefici delle competenze necessarie all'adempimento dei suoi compiti.» Nel suo parere, il Consiglio federale ha affrontato la questione del decentramento delle competenze in ambito TIC. Le Commissioni di vigilanza desiderano sottolineare che questo tema non è mai stato oggetto delle ispezioni inerenti al progetto INSIEME. Esse non prendono pertanto posizione su questo punto.

Rapporto delle CdF e delle CdG del 21 novembre 2014, n. 5.4.1.3, pagg. 199/200 Verbale del GLI del 25 marzo 2015, pag. 17

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3.13

Raccomandazione 13: competenza per l'autorizzazione di deroghe a prescrizioni informatiche34

L'ispezione INSIEME ha dimostrato che la procedura di deroga a standard obbligatori come HERMES non è sempre stata applicata in maniera corretta. Le Commissioni di vigilanza prendono atto che il Consiglio federale considera la raccomandazione 13 già adempiuta con l'entrata in vigore delle istruzioni del DFF concernenti l'attuazione dell'ordinanza del 19 febbraio 2013 sull'informatica nell'Amministrazione federale (IaOIAF).

Le Commissioni interpretano le istruzioni summenzionate come segue.

Le deroghe a standard definiti dall'ODIC devono essere sottoposte per decisione direttamente a quest'ultimo (art. 17 cpv. 1 lett. e OIAF), a meno che l'ODIC non abbia delegato tale competenza decisionale ai sensi dell'articolo 17 cpv. 4 OIAF. In tale caso, a decidere nel merito della deroga è l'unità alla quale è stata delegata tale competenza. Le unità amministrative sono tenute a presentare al rispettivo dipartimento, o alla Cancelleria federale se aggregate a quest'ultima, le domande di deroga alle direttive sottoposte alla strategia TIC della Confederazione, emanate cioè dall'ODIC. Una volta presentate le domande, corredate con tutti i documenti necessari, l'ufficio competente decide se inoltrarle all'ODIC (n. 4.3 IaOIAF).

Il Consiglio federale decide nel merito delle deroghe alle proprie direttive (art. 14 lett. h OIAF). Le domande di deroga alle direttive emanate dal Consiglio federale vanno presentate direttamente a quest'ultimo.

3.14

Raccomandazione 14: raggruppamento di norme e standard 35

Nel suo parere del 25 febbraio 2015, il Consiglio federale ha comunicato di essere disponibile ad accogliere la raccomandazione. A suo avviso essa è già parzialmente adempiuta, in particolare attraverso il lavoro di rielaborazione delle norme e degli standard coordinati dall'ODIC, che dovrebbe essere concluso nel 2015. Le Commissioni accolgono con favore questa misura e si augurano che essa possa condurre ad un'armonizzazione nella gestione delle TIC in seno alla Confederazione.

Tuttavia, le Commissioni di vigilanza si dichiarano soltanto parzialmente soddisfatte della risposta del Consiglio federale, non essendo quest'ultimo entrato nel merito della seconda parte della raccomandazione. Non si è infatti espresso su come intende 34

35

Raccomandazione 13: «Le CdF e le CdG invitano il Consiglio federale a chiarire le diverse competenze nell'ambito della procedura di domanda di deroga a prescrizioni informatiche e a definire le norme e gli standard secondo i quali le domande devono essere indirizzate all'ODIC o al Consiglio federale. L'obiettivo è la semplificazione della procedura.» Raccomandazione 14: «Le CdF e le CdG invitano il Consiglio federale a raggruppare i diversi standard e norme in materia informatica garantendo la loro corrispondenza alle norme di altri settori (p. es. quelle in materia di acquisti pubblici). Il Consiglio federale provvede affinché questi standard e norme siano noti e applicati nell'Amministrazione federale.»

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garantire l'applicazione delle norme e degli standard a livello dell'intera Amministrazione federale, tenuto conto che le lacune emerse dall'ispezione su INSIEME erano incentrate proprio su tale problematica36. Le CdF e le CdG invitano pertanto nuovamente il Consiglio federale a provvedere affinché le varie norme e gli standard informatici vengano resi noti e applicati in seno all'Amministrazione federale.

3.15

Raccomandazione 15: autorizzazione dei crediti TIC37

Nella loro ispezione, le Commissioni di vigilanza hanno constatato che gli organi incaricati dell'assegnazione dei crediti per i progetti TIC non sempre disponevano di tutte le informazioni necessarie. Hanno quindi raccomandato al Consiglio federale di esigere tutte le informazioni necessarie a valutare le domande di crediti TIC38.

Nel suo parere del 25 febbraio, il Consiglio federale si dichiara disposto ad accogliere in parte tale raccomandazione. Per migliorare la situazione ha annunciato di voler prendere, entro la metà del 2015, una serie di misure al riguardo (aggiornamento delle direttive attuali e introduzione di nuove istruzioni).

Le Commissioni di vigilanza sono dell'avviso che con l'attuazione delle nuove istruzioni, il Consiglio federale beneficerà di una migliore informazione sui crediti per i progetti TIC gestiti a livello centrale; la loro richiesta a tale riguardo potrà così essere soddisfatta.

Riguardo ai crediti non gestiti a livello centrale, il Consiglio federale si esprime solamente in merito ai crediti richiesti mediante preventivo o relative aggiunte. Non fornisce invece alcuna indicazione sui crediti d'impegno sottoposti al Parlamento mediante l'adozione di appositi messaggi. Tali crediti, anche se gestiti a livello decentrato, dovrebbero essere oggetto di un'informazione più precisa da parte del Consiglio federale, prima che esso adotti i relativi messaggi all'attenzione del Parlamento. Le CdF e le CdG attendono quindi che il Consiglio federale esiga anche in tale ambito tutte le informazioni necessarie alla valutazione delle domande di credito.

Per le future domande di credito, le CdF esamineranno sistematicamente lo stato delle informazioni a disposizione del Consiglio federale.

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38

Rapporto delle CdF e delle CdG del 21 novembre 2014, n. 5.4.3.2, pagg. 210­212 Raccomandazione 15: «Le CdF e le CdG invitano il Consiglio federale a esigere tutte le informazioni sulle domande di crediti TIC necessarie per la valutazione delle domande di credito.» Rapporto delle CdF e delle CdG del 21 novembre 2014, n. 5.4.3.2, pag. 213

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3.16

Raccomandazione 16: criteri per la selezione dei rischi39

Nel corso della loro ispezione, le Commissioni di alta vigilanza hanno constatato che gli uffici federali non hanno preso sufficientemente sul serio la gestione dei rischi e che i relativi criteri di selezione non venivano sempre adottati in maniera adeguata 40.

Il Consiglio federale si è dichiarato disposto ad accogliere la raccomandazione delle CdF e delle CdG, pur considerandola già adempiuta.

Le Commissioni di alta vigilanza accolgono con favore le nuove istruzioni sulla gestione dei rischi concernenti i progetti chiave; si rammaricano tuttavia del fatto che per i progetti che non rientrano in questa categoria non è stata prevista alcuna misura. Sottolineano inoltre che il Consiglio federale non ha affrontato diverse questioni concernenti la gestione dei rischi. In particolare, non ha preso posizione sul comportamento assunto dagli uffici federali nel progetto INSIEME, i quali non hanno preso sufficientemente in considerazione il rischio di danni alla reputazione o ai processi operativi.

In futuro, le Commissioni di alta vigilanza rivolgeranno un'attenzione particolare a questa tematica. Segnatamente, il gruppo di lavoro «Reporting sui rischi Consiglio federale» della CdG verificherà se i rischi TIC saranno tenuti maggiormente in considerazione.

3.17

Raccomandazione 17: ponderazione delle raccomandazioni del CDF41

Le CdF e le CdG prendono atto che il CDF condivide la raccomandazione, la cui attuazione è prevista nel progetto in corso «Empfehlungscontrolling-plus (EC+)» del CDF.

Nel suo parere, il CDF ha sottolineato di voler limitare l'ambito d'applicazione della raccomandazione delle Commissioni alle sue raccomandazioni importanti. Nella riunione del GLI del 25 marzo 2015, il direttore del CDF è entrato ulteriormente nel merito di tale osservazione: il CDF intende mantenere l'attuale sistema di ponderazione delle sue raccomandazioni basato sulle proprie verifiche, integrandolo con il sistema di ponderazione di raccomandazioni e contestazioni proposto dalle CdF e dalle CdG basato su criteri di verifica indipendenti. Ciò consentirà al CDF di distinguere specificatamente le raccomandazioni a cui il Consiglio federale, gli organi di

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40 41

Raccomandazione 16: «Le CdF e le CdG invitano il Consiglio federale a garantire che le tematiche legate alle TIC siano ben integrate nella gestione dei rischi della Confederazione. Dovrà inoltre provvedere affinché nel selezionare i rischi siano prese in considerazione anche l'importanza e le conseguenze dei progetti e non soltanto il loro costo.» Rapporto delle CdF e delle CdG del 21 novembre 2014, n. 5.4.4.2, pagg. 214­216 Raccomandazione 17: «Le CdF e le CdG raccomandano al CDF di definire, in collaborazione con i rappresentanti degli uffici, dei dipartimenti e della DelFin, un sistema di ponderazione delle sue raccomandazioni e delle sue contestazioni che si basi su criteri uniformi e indipendenti dei diversi controlli e di applicare questo sistema in maniera rigorosa.»

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vigilanza e gli organi di alta vigilanza parlamentare dovranno prestare particolare attenzione42.

Il modo di procedere del direttore del CDF è perfettamente in linea con le richieste della raccomandazione. Le CdF e le CdG sostengono questa modalità di attuazione.

La DelFin, rappresentata nel gruppo di lavoro del progetto «Empfehlungscontrolling-plus (EC+)» dal suo presidente, provvederà a valutare l'esito dell'attuazione e informerà al riguardo le Commissioni.

3.18

Raccomandazione 18: informazioni più frequenti del CDF secondo l'articolo 15 capoverso 3 LCF43, 44

Le CdF e le CdG prendono atto che il CDF ha dichiarato di aver attuato completamente la raccomandazione 18 e di aver applicato l'articolo 15 capoverso 3 LCF cinque volte nel 201445, con una frequenza nettamente superiore rispetto agli anni passati46.

Secondo quanto dichiarato oralmente dal direttore del CDF nella riunione del GLI del 25 marzo 2015, il CDF, come raccomandato, applica attualmente l'articolo 15 capoverso 3 LCF indipendentemente dal fattore urgenza47 e segnatamente anche in caso di constatazione di importanti lacune nella gestione degli affari 48. In tal modo rispetta pienamente la raccomandazione 18 delle CdF e delle CdG.

3.19

Raccomandazione 19: menzione sistematica delle pendenze importanti nei rapporti annuali del CDF 49

Le CdF e le CdG prendono atto che il CDF accoglie la raccomandazione e che intende attuarla per la prima volta nel rapporto annuale 2015.

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Verbale del GLI del 25 marzo 2015, pag. 8 Legge federale del 28 giugno 1967 sul controllo delle finanze (Legge sul controllo delle finanze; RS 614.0) Raccomandazione 18: «Le CdF e le CdG raccomandano al CDF di modificare la sua prassi sancita nell'articolo 15 capoverso 3 LCF in modo da applicare sistematicamente questo articolo quando constata lacune sostanziali non soltanto nella gestione finanziaria, ma anche nella gestione degli affari, a prescindere dall'urgenza della situazione.» Nel 2014, le segnalazioni trasmesse dal CDF secondo l'art. 15, cpv. 3 LCF hanno riguardato gravi difetti constatati nell'ambito dell'Ufficio centrale di compensazione, dell'Amministrazione centrale delle contribuzioni, della Commissione per la tecnologia e l'innovazione, del Fondo di disattivazione e di smaltimento per gli impianti nucleari e dell'Ufficio federale della migrazione (Rapporto annuale del CDF 2014, pag. 57).

Tra il 2001 e il 2013 il CDF ha applicato l'art. 15 cpv. 3 LCF soltanto due volte (Rapporto delle CdF e delle CdG del 21 novembre 2014, pag. 256; Rapporto annuale del CDF 2013, pag. 41).

Verbale del GLI del 25 marzo 2015, pag. 9 Verbale del GLI del 25 marzo 2015, pag. 11 Raccomandazione 19: «Le CdF e le CdG raccomandano al CDF di menzionare sistematicamente le pendenze importanti ­ vale a dire tutte le raccomandazioni del massimo grado di importanza che non sono state ancora attuate ­ nell'ambito dei suoi rapporti annuali (art. 14 cpv. 3 LCF).»

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Le Commissioni di alta vigilanza chiedono che il CDF attui la raccomandazione conformemente alle spiegazioni contenute nel loro rapporto del 21 novembre 201450. Tuttavia, dalle spiegazioni orali del direttore del CDF in occasione della riunione del GLI del 25 marzo 2015, non appare chiaro se il CDF interpreti la nozione di raccomandazione del massimo grado d'importanza («pendenza importante») allo stesso modo delle CdF e delle CdG51. Le Commissioni di alta vigilanza indicano al riguardo che per pendenza importante non si intende soltanto una raccomandazione importante il cui termine è già scaduto ma, in linea di principio, ogni raccomandazione importante pendente. In conseguenza, nei suoi rapporti annuali il CDF è tenuto a indicare come pendenze importanti tutte le raccomandazioni pendenti del massimo grado d'importanza, indipendentemente dai relativi termini di attuazione52.

Le CdF e le CdG ritengono che il presupposto per attuare coerentemente la loro raccomandazione consista in un'applicazione adeguata del quinto punto delle loro mozioni del 21 novembre 201453. Nel loro rapporto, le CdF e le CdG hanno chiesto che in futuro il CDF accerti la plausibilità delle informazioni inerenti allo stato di attuazione delle raccomandazioni del massimo grado d'importanza ricevute dagli uffici su base annuale o allo scadere dei relativi termini di attuazione. Su questa richiesta, il CDF si è espresso criticamente in occasione della consultazione amministrativa del 20 ottobre 2014. Secondo il suo parere infatti, ciò porterebbe sistematicamente a dover procedere ogni anno a controlli successivi 54. Le CdF e le CdG sottolineano tuttavia che al riguardo non si tratta di istituire sistematicamente controlli successivi ogni anno, ma di garantire la plausibilità delle informazioni ottenute.

Esse esortano il CDF a proseguire nella ricerca di una modalità appropriata di verifica della plausibilità delle indicazioni ottenute.

In qualità di destinataria dei rapporti annuali del CDF55, la DelFin verificherà l'attuazione della raccomandazione e informerà le CdF e le CdG riguardo alle proprie constatazioni.

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Cfr. rapporto delle CdF e delle CdG del 21 novembre 2014, pagg. 275­276, e quinto punto delle mozioni CdF-N/S e CdG-N/S «Vigilanza esercitata dal Controllo federale delle finanze. Modifica della LCF» del 21 novembre 2014 (14.4009 e 14.4010) Cfr. verbale del GLI del 25 marzo 2015, pag. 14: «Per il futuro il CDF redigerà ogni anno in autunno una lettera all'attenzione del capodipartimento o del Consiglio federale, nella quale li informerà circa le raccomandazioni pendenti e comunicherà loro che, qualora entro la fine dell'anno non venga intrapresa nessuna iniziativa circa la loro attuazione, tali raccomandazioni saranno inserite nel successivo rapporto annuale.» (direttore del CDF) trad.

Cfr. rapporto delle CdF e delle CdG del 21 novembre 2014, n. 6.6.10, pag. 274 Quinto punto delle mozioni CdF-N/S e GdG-N/S «Vigilanza esercitata dal Controllo federale delle finanze. Modifica della LCF» del 21 novembre 2014 (14.4009 e 14.4010): «Il Consiglio federale è incaricato di presentare all'Assemblea federale un progetto di revisione della LCF, in base al quale ogni anno e allo scadere del termine impartito, le unità amministrative devono riferire al CDF le raccomandazioni del massimo grado di importanza che non sono state ancora attuate (le cosiddette pendenze importanti); nella versione francese della LCF l'espressione «révisions en suspens» che figura nell'articolo 14 capoversi 3 e 4 LCF deve essere adeguata.

Lettera del CDF al GLI del 20 ottobre 2014, n. 6.6.9.1, pag. 4 Art. 14 cpv. 3 LCF

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3.20

Raccomandazione 20: considerazione delle pendenze nell'attuazione importanti nell'ambito della gestione dei rischi della Confederazione56

Le CdF e le CdG prendono atto che il Consiglio federale è disposto ad attuare la raccomandazione. Salutano inoltre con favore la collaborazione tra l'Ufficio di coordinamento per la gestione dei rischi e il CDF, volta a elaborare una procedura concreta al riguardo nel corso dell'estate 2015.

Le CdF e le CdG condividono l'interpretazione che le raccomandazioni del CDF respinte dal Consiglio federale non debbano essere integrate nella gestione dei rischi della Confederazione. Le Commissioni partono dal principio che il Consiglio federale, nel momento in cui accoglie o respinge le raccomandazioni del CDF, tenga in debita considerazione il fattore «rischio» delle proprie decisioni e che si impegni affinché le raccomandazioni volte a ridurre i rischi essenziali per la Confederazione57 non siano respinte.

Le CdF e le CdG condividono inoltre l'opinione del Consiglio federale che le raccomandazioni pendenti non debbano essere automaticamente considerate come rischi.

3.21

Raccomandazione 21: parere ed esame del CDF 58

Le CdF e le CdG prendono atto del fatto che il CDF respinge la raccomandazione 21.

Nella riunione del GLI del 25 marzo 2015, il direttore del CDF ha motivato il mancato accoglimento della raccomandazione con il notevole impegno che comporterebbe una sua attuazione. Il CDF dovrebbe infatti passare sistematicamente in rassegna tutti gli oggetti in fase di consultazione degli uffici per identificare quelli direttamente legati a raccomandazioni del massimo grado d'importanza. Il CDF giudica antieconomica una simile procedura59.

In base alla prassi attuale, il CDF partecipa alla consultazione degli uffici a seconda dei casi. Nel 2013 per esempio ha espresso un parere su 18 oggetti 60. Il CDF intende proseguire tale approccio anche in futuro61.

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Raccomandazione 20: «Le CdF e le CdG invitano il Consiglio federale a provvedere affinché il rapporto annuale del CDF su pendenze nell'attuazione importanti («pendenze») ­ vale a dire su tutte le raccomandazioni pendenti del massimo grado di importanza ­ confluiscano nella gestione dei rischi della Confederazione e nel rapporto annuale sui rischi che il Consiglio federale sottopone alle CdG.» «Rischi essenziali» ai sensi del n. 5 cpv. 2 lett. a delle istruzioni del 24 settembre 2010 sulla politica dei rischi della Confederazione.

Raccomandazione 21: «Le CdF e le CdG raccomandano al CDF di pronunciarsi sistematicamente sulle pendenze importanti ­ vale a dire tutte le raccomandazioni del massimo grado di importanza che non sono state ancora attuate ­ nell'ambito della consultazione degli uffici. Le pendenze importanti devono essere presentate alle CdF e alla DelFin in occasione dell'esame delle domande di credito e del preventivo.» Verbale del GLI del 25 marzo 2015, pagg. 14­16 Rapporto annuale CDF 2013, pag. 42 Verbale del GLI del 25 marzo 2015, pag. 15

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Nella riunione del GLI del 25 marzo 2015, il direttore del CDF ha proposto di inserire in futuro, tra gli oggetti sottoposti alla consultazione degli uffici e le richieste dei dipartimenti al Consiglio federale, un capitolo standard «Raccomandazioni pendenti del CDF». In tale capitolo ciascun ufficio dovrebbe elencare e valutare le raccomandazioni del massimo grado d'importanza collegate all'oggetto in consultazione. Il CDF ritiene tale soluzione più efficiente62.

La CdF e le CdG concordano con la proposta del CDF, ritenendola un'alternativa fattibile, economica e adeguata alla loro raccomandazione. Esse propongono che il Consiglio federale ne verifichi l'attuabilità e, in coordinamento con il CDF, si adoperi per realizzarla (cfr. raccomandazione 22).

3.22

Raccomandazione 22: indicazione dei pareri pronunciati dal CDF nell'ambito della consultazione degli uffici63

Le CdF e le CdG accolgono favorevolmente il fatto che il Consiglio federale abbia incaricato la Cancelleria federale di adeguare le direttive sugli affari del Consiglio federale in modo che menzionino specificamente l'articolo 4 capoverso 2 dell'ordinanza sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione (OLOGA) 64.

Come espresso nella raccomandazione 21, le CdF e le CdG sostengono la proposta del CDF di inserire in futuro tra gli oggetti sottoposti alla procedura di consultazione degli uffici e le richieste dei dipartimenti al Consiglio federale un capitolo standard intitolato «Raccomandazioni pendenti del CDF». Invitano pertanto il Consiglio federale ad attuare in tal senso la raccomandazione 22 in coordinamento con il CDF.

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Verbale del GLI del 25 marzo 2015, pag. 16 (cfr. al riguardo anche la lettera del CDF al GLI del 20 ottobre 2014, n. 6.6.11.1, pagg. 4­5) Raccomandazione 22: «Le CdF e le CdG invitano il Consiglio federale a fare in modo che tutti i pareri pronunciati dal CDF nell'ambito della consultazione degli uffici figurino sistematicamente nelle proposte che i dipartimenti presentano al Consiglio federale.» Art. 4 cpv. 2 dell'ordinanza del 25 novembre 1998 sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione (OLOGA; RS 172.010.1): «Le divergenze vengono appianate nella misura del possibile nella consultazione degli uffici; il dipartimento responsabile riferisce in merito al Consiglio federale.»

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4

Conclusioni

Con il presente rapporto, le CdF e le CdG considerano conclusa la loro ispezione; il gruppo di lavoro INSIEME sarà pertanto sciolto. Se lo riterranno opportuno, gli organismi di vigilanza provvederanno a ricontrollare lo stato di attuazione delle loro raccomandazioni tra circa due anni.

Gradite, onorevole presidente della Confederazione, onorevoli consiglieri federali, l'espressione della nostra alta considerazione.

24 giugno 2015

In nome delle Commissioni delle finanze e delle Commissioni di gestione delle Camere federali Il presidente della CdF-N: Leo Müller, consigliere nazionale Il presidente della CdF-S: Hans Altherr, consigliere agli Stati Il presidente della CdG -N: Rudolf Joder, consigliere nazionale Il presidente della CdG-S: Hans Hess, consigliere agli Stati Il presidente del gruppo di lavoro INSIEME: Paul Niederberger, consigliere agli Stati La vice-presidente del gruppo di lavoro INSIEME: Barbara Gysi, consigliera nazionale Il segretario delle CdF: Stefan Koller La segretaria delle CdG: Beatrice Meli Andres

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Elenco delle abbreviazioni AFF CaF CDF CdF CdF-N CdF-S CdG CdG-N CdG-S CIC DelFin DFF FF FISCAL-IT GEVER GLI IaOIAF INSIEME LCF LOGA LParl ODIC

OIAF OLOGA OOAPub

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Amministrazione federale delle finanze Cancelleria federale Controllo federale delle finanze Commissioni delle finanze Commissione delle finanze del Consiglio nazionale Commissione delle finanze del Consiglio degli Stati Commissioni della gestione Commissioni della gestione del Consiglio nazionale Commissioni della gestione del Consiglio degli Stati Consiglio informatico della Confederazione Delegazione delle finanze Dipartimento federale delle finanze Foglio federale Programma successore del progetto INSIEME Gestione elettronica degli affari nell'Amministrazione federale Gruppo di lavoro INSIEME delle CdG-N/-S e delle CdF-N/-S Istruzioni del DFF concernenti l'attuazione dell'Ordinanza del 19 febbraio 2013 sull'informatica nell'Amministrazione federale Designazione del progetto «Gemeinsame IT-Systeme ESTV» (Sistemi IT comuni dell'AFC) Legge federale del 28 giugno 1967 sul Controllo federale delle finanze (Legge sul Controllo delle finanze; RS 614.0) Legge del 21 marzo 1997 sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione (RS 172.010) Legge federale del 13 dicembre 2002 sull'Assemblea federale (Legge sul Parlamento; RS 171.10) Organo direzione informatica della Confederazione (dal 1° gennaio 2012) Organo strategia informatica della Confederazione (fino al 31 dicembre 2011) Ordinanza del 9 dicembre 2011 concernente l'informatica e la telecomunicazione nell'Amministrazione federale (Ordinanza sull'informatica nell'Amministrazione federale; RS 172.010.58) Ordinanza del 25 novembre 1998 sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione (RS 172.010.1) Ordinanza del 24 ottobre 2012 concernente l'organizzazione degli acquisti pubblici dell'Amministrazione federale (RS 172.056.15)

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RS SG DFF TIC UFCL UFIT

Raccolta sistematica Segreteria generale del Dipartimento federale delle finanze Tecnologie dell'informazione e della comunicazione Ufficio federale delle costruzioni e della logistica Ufficio federale dell'informatica e della telecomunicazione

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