Ordinanza sulla navigazione nelle acque svizzere (Ordinanza sulla navigazione interna, ONI)

Norme tecniche per imbarcazioni sportive, imbarcazioni sportive parzialmente completate e componenti Ai sensi dell'articolo 148g capoverso 3 dell'ordinanza dell'8 novembre 1978 sulla navigazione interna (ONI, RS 747.201.1) l'Ufficio federale dei trasporti determina, d'intesa con la Segreteria di Stato dell'economia (SECO), le norme tecniche atte a concretizzare i requisiti essenziali relativi alla progettazione e alla costruzione di imbarcazioni sportive nonché alle emissioni acustiche per ­

le imbarcazioni sportive,

­

le imbarcazioni sportive parzialmente completate,

­

le imbarcazioni sportive sottoposte a una trasformazione rilevante, e

­

i loro componenti.

Le norme sono state elaborate in seno a comitati tecnici per conto della Commissione europea e dell'AELS e sono state pubblicate dal Comitato europeo di normazione (CEN). Le norme designate sono indicate nella tabella in allegato. L'elenco è esaustivo.

­

Rispetto alla nona pubblicazione nel Foglio federale (FF 2015 3183) vengono pubblicate tre norme supplementari (n. 51, 54, 55).

­

Con la presente pubblicazione quattro norme già pubblicate in precedenza sono sostituite da nuove versioni (n. 38, 39, 40, 61). Ai fini di una migliore reperibilità, le righe interessate e gli eventuali adeguamenti sono evidenziati in grigio rispetto alla nona pubblicazione.

­

I testi delle note alle norme si trovano in calce alla tabella.

­

Come nella nona pubblicazione, cinque norme contengono una prefazione con riferimenti alla prevalenza della legislazione svizzera (nota 5).

­

La presente pubblicazione sostituisce tutte le pubblicazioni precedenti nel Foglio federale.

Le norme elencate sono consultabili e ottenibili presso l'Associazione Svizzera di Normazione (SNV), Bürglistrasse 29, 8400 Winterthur (www.snv.ch).

2016-1613

4489

FF 2016

Indicazioni importanti sulla presente pubblicazione Nuove disposizioni per le imbarcazioni sportive nell'ONI Le disposizioni dell'ONI riprese dalla direttiva 2013/53/UE sono in vigore dal 15 febbraio 2016. Durante il periodo transitorio di un anno, che si concluderà il 17 gennaio 2017, sono applicabili sia questa nuova direttiva sia la vecchia direttiva 94/25/CE. Questa circostanza ha sulla presente pubblicazione delle norme i seguenti effetti: 1. Utilizzatori (p. es. costruttori nautici) che nel periodo transitorio fino al 17 gennaio 2017 immettono sul mercato o verificano imbarcazioni sportive conformemente alla vecchia direttiva 94/25/CE Se nella dichiarazione di conformità per i prodotti sono indicate norme dichiarate applicabili nella presente pubblicazione, si deve presumere che nei relativi ambiti di applicazione i requisiti essenziali stabiliti dalla direttiva 94/25/CE siano adempiuti.

Vi sono tuttavia due (2) eccezioni: si tratta delle norme EN ISO 18854:2015 (n. 54) e EN ISO 19009:2015 (n. 55). La ragione è che queste due norme sono state pubblicate come ulteriori norme armonizzate solo nell'ambito della nuova direttiva 2013/53/UE e non possono quindi essere collegate alla direttiva 94/25/CE.

2. Utilizzatori che immettono sul mercato o verificano imbarcazioni sportive conformemente alla nuova direttiva 2013/53/UE Se nella dichiarazione di conformità per i prodotti sono indicate norme dichiarate applicabili nella presente pubblicazione, si deve presumere che nei relativi ambiti di applicazione i requisiti essenziali stabiliti dalla direttiva 2013/53/UE siano adempiuti. Vi sono tuttavia nove (9) eccezioni, riportate nell'elenco seguente: l'UE dichiarerà applicabili queste nove norme in seguito. Vogliate considerare a questo riguardo anche le osservazioni ai numeri 3 e 4.

N. d'ord. Norme non ancora armonizzate nell'ambito della direttiva 2013/53/UE

6.

­ EN ISO 8099:2000 Unità di piccole dimensioni ­ Sistemi di ritenzione degli scarichi igienici (requisiti essenziali, allegato I, punto 5.8)

14.

­ EN ISO 9094-1:2003 Unità di piccole dimensioni ­ Protezione antincendio ­ Parte 1: Unità con lunghezza dello scafo fino a 15 m inclusi (requisiti essenziali, allegato I, punto 3.8)

15.

­ EN ISO 9094-2:2002 Unità di piccole dimensioni ­ Protezione antincendio ­ Parte 2: Unità con lunghezza dello scafo maggiore di 15 m (requisiti essenziali, allegato I, punto 3.8)

17.

­ EN ISO 10087:2006 Unità di piccole dimensioni: identificazione dell'unità da diporto ­ Sistema di codificazione (requisiti essenziali, allegato I, punto 2.1)

21.

­ EN ISO 10240:2004 Unità di piccole dimensioni ­ Manuale del proprietario (requisiti essenziali, allegato I, punto 2.5)

4490

FF 2016

N. d'ord. Norme non ancora armonizzate nell'ambito della direttiva 2013/53/UE

26.

­ EN ISO 11591:2011 Unità di piccole dimensioni ­ Propulsione a motore ­ Campo visivo dalla posizione di governo (requisiti essenziali, allegato I, punto 2.4)

42.

­ EN ISO 13929:2001 Unità di piccole dimensioni ­ Agghiaccio timone ­ Sistemi di trasmissione ad ingranaggi (requisiti essenziali, allegato I, punto 5.4.1)

44.

­ EN ISO 14945:2004 Unità di piccole dimensioni ­ Targhetta del costruttore (requisiti essenziali, allegato I, punto 2.2)

48.

­ EN ISO 15085:2003 Unità di piccole dimensioni ­ Prevenzione contro le cadute in mare e mezzi di rientro a bordo (requisiti essenziali, allegato I, punto 2.3)

Nella presente pubblicazione le nove norme summenzionate sono contrassegnate da una stella.

3. Prova della conformità Poiché le norme indicate al numero 2 non prevedono ancora la presunzione di conformità con la nuova direttiva 2013/53/UE, desideriamo far presente quanto segue: la citazione delle norme armonizzate ai fini della prova della conformità di un prodotto con la direttiva 2013/53/UE non è vincolante. La conformità con la direttiva può essere dimostrata ad esempio con calcoli, test, fotografie, disegni o altre norme, anche non armonizzate. Il costruttore deve tuttavia poter dimostrare che con il metodo utilizzato il suo prodotto è conforme ai requisiti essenziali di cui all'allegato I della direttiva 2013/53/UE.

4. Fasi successive Quando la Commissione UE avrà armonizzato le norme di cui al numero 2, l'UFT le esaminerà e, se del caso, le pubblicherà nel Foglio federale.

28 giugno 2016

Ufficio federale dei trasporti: Peter Füglistaler

4491

FF 2016

Allegato N.

d'ord .

Riferimento della norma armonizzata

Titolo

1.

SN EN ISO 6185-1: 2001

Battelli pneumatici ­ 1 Parte 1: Battelli con un motore di potenza massima di 4,5 kW

C 91/2002

2.

SN EN ISO 6185-2: 2001

Battelli pneumatici ­ 2 Parte 2: Battelli con un motore di potenza massima compresa tra 4,5 kW e 15 kW inclusi

C 91/2002

3.

SN EN ISO 6185-3: 2014

Battelli pneumatici ­ 3 Parte 3: Battelli con lunghezza dello scafo minore di 8 m con una potenza del motore maggiore o uguale a 15 kW

4.

SN EN ISO 6185-4:2011

Battelli pneumatici ­ 4 Parte 4: Battelli con lunghezza dello scafo compresa tra 8 m e 24 m con una potenza del motore maggiore o uguale a 15 kW

5.

SN EN ISO 7840: 2013

Unità di piccole dimen5 SN EN ISO sioni ­ Tubi per combu- 7840:2004 stibile resistenti al fuoco Nota 2.1

6.

SN EN ISO 8099: 2000

Unità di piccole dimen6 sioni ­ Sistemi di ritenzione degli scarichi igienici

7.

SN EN ISO 8469: 2013

Unità di piccole dimen7 SN EN ISO sioni ­ Tubi per combu- 8469:2006 stibile non resistenti al Nota 2.1 fuoco

24.7.2014

C 174/3 2016

8.

SN EN ISO 8665: 2006

Unità di piccole dimen8 SN EN ISO sioni ­ Motori marini di 8665:1995 propulsione alternativi Nota 2.1 a combustione interna ­ Misurazione e dichiarazioni di potenza

31.12.2006

C 174/3 2016

9.

SN EN ISO 8666: 2002

Unità di piccole dimen9 sioni ­ Dati principali

4492

Norma sostituita

Data di cessazione della presunzione di conformità della norma sostituita (Nota 1)

SN EN ISO 31.8.2016 6185-3: 2001 Nota 2.1

Riferimento nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 87/1 2015

C 197/6 2013

24.7.2014

C 174/3 2016 C 138/ 2001

C 118/ 2003

FF 2016

N.

d'ord .

Riferimento della norma armonizzata

Titolo

10.

SN EN 1 ISO 8847:2004 SN EN ISO 8847:2004/ AC:2005

11.

Norma sostituita

Data di cessazione della presunzione di conformità della norma sostituita (Nota 1)

Riferimento nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

Unità di piccole dimen- SN EN sioni ­ Apparecchio di 28847:1989 governo ­ Sistema del Nota 2.1 tipo a frenello (cavi, settore e puleggia)

30.11.2004

C 174/3 2016 C 61/2006

SN EN ISO 8849: 2003

Unità di piccole dimen1 SN EN sioni ­ Pompe di 28849:1993 sentina azionate elettri- Nota 2.1 camente a corrente continua

30.4.2004

C 174/3 2016

12.

SN EN ISO 9093-1: 1997

Unità di piccole dimen1 sioni ­ Valvole a scafo e passascafi ­ Parte 1: Costruzione metallica

C 138/ 2001

13.

SN EN ISO 9093-2: 2002

Unità di piccole dimen1 sioni ­ Valvole a scafo e passascafi ­ Parte 2: Costruzione non metallica

C 80/ 2003

14.

EN ISO 1 9094-1: 2003 Nota 5 Nota 6

Unità di piccole dimensioni ­ Protezione antincendio ­ Parte 1: Unità con lunghezza dello scafo fino a 15 m inclusi

C 163/ 2003

15.

EN ISO 1 9094-2: 2002 Nota 5 Nota 6

Unità di piccole dimensioni ­ Protezione antincendio ­ Parte 2: Unità con lunghezza dello scafo maggiore di 15 m

C 118/ 2003

16.

SN EN 1 ISO 9097: 1994 SN EN ISO 9097: 1994/ A1:2000

Unità di piccole dimensioni ­ Ventilatori elettrici Nota 3

C 165/ 232007 C 174/3 2016

17.

SN EN ISO 10087: 2006

Unità di piccole dimen1 SN EN ISO sioni: identificazione 10087:1996 dell'unità da diporto ­ Nota 2.1 Sistema di codificazione

30.9.2006

C 174/3 2016

18.

SN EN 8 ISO 10088:2013 Nota 5

Unità di piccole dimen- SN EN ISO sioni ­ Impianti perma- 10088:2009 nenti del combustibile Nota 2.1

28.8.2014

C 174/3 2016

31.3.2001

4493

FF 2016

N.

d'ord .

Riferimento della norma armonizzata

Titolo

19.

SN EN ISO 10133:2012

20.

Data di cessazione della presunzione di conformità della norma sostituita (Nota 1)

Riferimento nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

Unità di piccole dimen1 SN EN ISO sioni ­ Sistemi elettrici 10133:2012 ­ Impianti a bassissima Nota 2.1 tensione in corrente continua

30.6.2013

C 174/3 2016

SN EN ISO 10239: 2014

Unità di piccole dimen0 SN EN ISO sioni ­ Impianti a gas di 10239: 2008 petrolio liquefatto Nota 2.1 (GPL)

31.12.2015

C 14/102 2016 C 174/3 2016

21.

SN EN ISO 10240: 2004

Unità di piccole dimen2 SN EN ISO sioni ­ Manuale del 10240:1996 proprietario Nota 2.1

30.4.2005

C 174/3 2016

22.

SN EN 2 ISO 10592: 1995 SN EN ISO 10592:1995/ A1: 2000

Unità di piccole dimensioni ­ Sistemi idraulici di governo Nota 3

23.

SN EN ISO 11105: 1997

Unità di piccole dimen2 sioni ­ Ventilazione dei locali apparato motore benzina e/o dei locali serbatoio benzina

C 384/ 1997

24.

SN EN ISO 11192:2005

Unità di piccole dimen2 sioni ­ Simboli grafici

C 61/03 2006

25.

SN EN 2 ISO 11547: 1995 SN EN ISO 11547: 1995/A1: 2000

Unità di piccole dimensioni ­ Dispositivo di protezione contro Nota 3 l'avviamento con asse in presa

C 165/23 2007 C 174/3 2016

26.

SN EN ISO 11591:2011

Unità di piccole dimen2 SN EN ISO sioni ­ Propulsione a 11591:2000 motore ­ Campo visivo Nota 2.1 dalla posizione di governo

27.

SN EN ISO 11592: 2001

Unità di piccole dimen2 sioni con scafo di lunghezza minore di 8 m ­ Determinazione della massima potenza di propulsione

C 59/2002

28.

SN EN ISO 11812: 2001

Unità di piccole dimen2 sioni ­ Pozzetti stagni e pozzetti ad autosvuotamento rapido

C 91/2002

4494

Norma sostituita

31.3.2001

31.3.2001

31.3.2012

C 165/23 2007 C 174/3 2016

C 174/3 2016

FF 2016

N.

d'ord .

Riferimento della norma armonizzata

Titolo

29.

SN EN ISO 12215-1: 2000

Unità di piccole dimen2 sioni ­ Costruzione dello scafo e dimensionamento ­ Parte 1: Materiali: Resine termoindurenti, rinforzi di fibra di vetro, laminato di riferimento

C 138/ 2001

30.

SN EN ISO 12215-2: 2002

Unità di piccole dimen3 sioni ­ Costruzione dello scafo e dimensionamento ­ Parte 2: Materiali: Materiale dell'anima per costruzioni a sandwich, materiali per fissaggio

C 235/ 2002

31.

SN EN ISO 12215-3: 2002

Unità di piccole dimen3 sioni ­ Costruzione dello scafo e dimensionamento ­ Parte 3: Materiali: Acciaio, leghe di alluminio, legno, altri materiali

C 235/ 2002

32.

SN EN ISO 12215-4: 2002

Unità di piccole dimen3 sioni ­ Costruzione dello scafo e dimensionamento ­ Parte 4: Cantieri e fabbricazione

C 235/ 2002

33.

SN EN ISO 12215-5:2008 SN EN ISO 12215-5:2008/ A1:2014

Unità di piccole dimen3 sioni ­ Costruzione dello scafo e dimensio- Nota 3 namento ­ Parte 5: Pressioni di progetto per unità monoscafo, sollecitazioni di progetto, determinazione del dimensionamento

C 308/05/ 2008 C 174/3 2016

SN EN ISO 12215-6:2008

Unità di piccole dimen3 sioni ­ Costruzione dello scafo e dimensionamento ­ Parte 6: Disposizioni e dettagli di costruzione

34.

Norma sostituita

Data di cessazione della presunzione di conformità della norma sostituita (Nota 1)

28.2.2015

Riferimento nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 308/05/ 2008

4495

FF 2016

N.

d'ord .

Riferimento della norma armonizzata

Titolo

35.

SN EN 3 ISO 12215-8:2009 SN EN ISO 12215-8:2009/ AC:2010

Unità di piccole dimensioni ­ Costruzione dello scafo e dimensionamento ­ Parte 8: Timoni

C 197/6 2013 C 197/6 2013

36.

SN EN ISO 12215-9:2012

Unità di piccole dimen3 sioni ­ Costruzione dello scafo e dimensionamento ­ Parte 9: Appendici di imbarcazioni a vela

C 197/6 2013

37.

SN EN ISO 12216: 2002

Unità di piccole dimen3 sioni ­ Finestre, oblò, osteriggi, corazzette e porte ­ Requisiti di resistenza e di tenuta

C 318/ 2002

38.

SN EN ISO 12217-1: 2015

Unità di piccole dimen3 sioni ­ Valutazione e classificazione della stabilità e del galleggiamento ­ Parte 1: Imbarcazioni non a vela con lunghezza dello scafo maggiore o uguale a 6 m

EN ISO 12217-1: 2013 Nota 2.1

17.1.2017

Unità di piccole dimen3 sioni ­ Valutazione e classificazione della stabilità e del galleggiamento ­ Parte 2: Imbarcazioni a vela con lunghezza dello scafo maggiore o uguale a 6 m

EN ISO 12217-2: 2013 Nota 2.1

17.1.2017

EN ISO 12217-3: 2013 Nota 2.1

17.1.2017

C 14/102 2016 C 174/3 2016

30.6.2015

C 14/102 2016 C 174/3 2016

39.

SN EN ISO 12217-2: 2015

Norma sostituita

40.

SN EN ISO 12217-3: 2015

Unità di piccole dimen4 sioni ­ Valutazione e classificazione della stabilità e del galleggiamento ­ Parte 3: Imbarcazioni con lunghezza dello scafo minore di 6 m

41.

SN EN ISO 13297:2014

Unità di piccole dimen4 SN EN ISO sioni ­ Sistemi elettrici 13297:2012 ­ Impianti a corrente Nota 2.1 alternata

4496

Data di cessazione della presunzione di conformità della norma sostituita (Nota 1)

Riferimento nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 14/102 2016 C 174/3 2016

C 14/102 2016 C 174/3 2016

FF 2016

N.

d'ord .

Riferimento della norma armonizzata

Titolo

42.

SN EN ISO 13929: 2001

Unità di piccole dimen4 sioni ­ Agghiaccio timone ­ Sistemi di trasmissione ad ingranaggi

C 59/2002

43.

SN EN ISO 14895: 2003

Unità di piccole dimen4 sioni ­ Fornelli da cucina alimentati con carburante liquido

C 261/ 2003

44.

SN EN 4 ISO 14945: 2004 SN EN ISO 14945: 2004/ AC:2005

Unità di piccole dimensioni ­ Targhetta del costruttore

C 165/23 2007

45.

SN EN ISO 14946: 2001

Unità di piccole dimen4 sioni ­ Capacità di massimo carico

C 165/23 2007

SN EN ISO 14946: 2001/ AC:2005

Norma sostituita

Data di cessazione della presunzione di conformità della norma sostituita (Nota 1)

Riferimento nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

46.

SN EN ISO 15083: 2003

Unità di piccole dimen4 sioni ­ Impianti di pompaggio di sentina

C 261/ 2003

47.

SN EN ISO 15084: 2003

Unità di piccole dimen4 sioni ­ Ancoraggio, ormeggio e rimorchio ­ Punti di forza

C 163/ 2003

48.

SN EN 4 ISO 15085: 2003 SN EN ISO 15085: 2003/ A1:2009

Unità di piccole dimensioni ­ Prevenzione contro le cadute in mare Nota 3 e mezzi di rientro a bordo

C 261/ 2003 C 174/3 2016

49.

SN EN ISO 15584: 2001

Unità di piccole dimen4 sioni ­ Motori a benzina entrobordo ­ Impianti del combustibile e componenti elettriche installate sul motore

50.

SN EN 15609:2012

Attrezzature e accessori 5 SN EN per GPL ­ Sistemi di 15609:2008 propulsione a GPL per Nota 2.1 imbarcazioni, yacht e altre unità

30.11.2009

C 59/2002

30.11.2012

C 174/3 2016

4497

FF 2016

N.

d'ord .

Riferimento della norma armonizzata

Titolo

51.

SN EN ISO 15652:2005

Unità di piccole dimensioni ­ Sistemi di governo comandati a distanza per imbarcazioni entrobordo a idrogetto (ISO 15652:2003)

C 54/1 2016

52.

SN EN 5 ISO 16147: 2002 SN EN ISO 16147:2002/ A1:2013

Unità di piccole dimensioni ­ Motori diesel entrobordo ­ Impianti Nota 3 del combustibile e componenti elettrici installati sul motore

C 80/2003

53.

SN EN 5 ISO 16180:2013 Nota 5

Unità di piccole dimensioni ­ Luci di navigazione ­ Installazione, posizionamento e visibilità

C 197/6 2013

54.

EN ISO 18854:2015

Unità di piccole dimensioni ­ Misurazione delle emissioni di gas di scarico dei motori alternativi a combustione interna ­ Banchi di prova per la misurazione delle emissioni di scarico gassose e del particolato (ISO 18854:2015)

C 54/1 2016

55.

EN ISO 19009:2015

Unità di piccole dimensioni ­ Luci di navigazione elettriche ­ Prestazioni delle luci a LED (ISO 19009:2015)

C 54/1 2016

56.

EN ISO 3 21487:2012 EN ISO 21487:2012/ A1:2014 Nota 5 Nota 7

Unità di piccole dimen- SN EN ISO sioni ­ Serbatoi per 21487:2006 combustibile fissi a Nota 2.1 bordo per gasolio e benzina

SN EN ISO 25197:2012 SN EN ISO 25197:2012 A1:2014

Unità di piccole dimen5 sioni ­ Sistemi elettrici/elettronici per il Nota 3 controllo di direzione, invertitore e acceleratore

57.

4498

Norma sostituita

Data di cessazione della presunzione di conformità della norma sostituita (Nota 1)

31.8.2013

31.05.2013

Riferimento nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 174/3 2016

C 174/3 2016

30.6.2015

Nota 3

C 87/6 2015

30.6.2015

C 197/6 2013 C87/7 2015

FF 2016

N.

d'ord .

Riferimento della norma armonizzata

Titolo

58.

SN EN 5 28846: 1993 SN EN 28846: 1993/ A1: 2000

Unità di piccole dimensioni ­ Dispositivi elettrici ­ Protezione Nota 3 contro l'accensione di gas infiammabili nell'ambiente circostante

SN EN 5 28848:1993 SN EN 28848:1993/ A1:2000

Unità di piccole dimensioni ­ Sistemi di governo comandati a Nota 3 distanza

SN EN 5 29775:1993 SN EN 29775:1993/ A1:2000

Unità di piccole dimensioni ­ Sistemi di governo comandati a Nota 3 distanza per motori fuoribordo singoli con potenza compresa tra 15 kW e 40 kW

SN EN 60092-507: 2015

Impianti elettrici a 5 bordo di navi ­ Parte 507: Imbarcazioni da diporto IEC 60092507:2014

59.

60.

61.

Norma sostituita

Data di cessazione della presunzione di conformità della norma sostituita (Nota 1)

31.3.2001

31.3.2001

31.3.2001

Riferimento nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 255/ 1995 C 174/3 2016 C 255/ 1993 C 174/3 2016 C 255/ 1995 C 174/3 2016

C 54/1 2016

Nota 1 In genere la data di cessazione della presunzione di conformità coincide con la data di ritiro della norma («dow»), fissata dal Comitato Europeo di Normazione (CEN). Si richiama l'attenzione di coloro che utilizzano queste norme sul fatto che in alcuni casi eccezionali può avvenire diversamente.

Nota 2.1 La norma nuova (o modificata) ha lo stesso campo di applicazione della norma sostituita: alla data in cui cessa la presunzione di conformità, per i prodotti fabbricati conformemente alla norma sostituita non è più valida la presunzione di conformità ai requisiti essenziali e agli altri requisiti previsti dalla normativa pertinente.

Alle imbarcazioni sportive e ai componenti immatricolati sulla base della direttiva 94/25/CE si applica la seguente disposizione dell'articolo 166c cpv. 4 ONI: le relative dichiarazioni di conformità rimangono valide finché l'imbarcazione sportiva non viene sottoposta a trasformazioni rilevanti ai sensi dell'articolo 2 capoverso 1 lettera d numero 5 ONI.

Nota 2.2 La nuova norma ha un campo di applicazione più ampio della norma sostituita: alla data in cui cessa la presunzione di conformità, per i prodotti fabbricati conformemente alla norma sostituita non è più valida la presunzione di conformità ai requisiti essenziali e agli altri requisiti previsti dalla normativa pertinente.

Alle imbarcazioni sportive e ai componenti immatricolati sulla base della direttiva 94/25/CE si applica la seguente disposizione dell'articolo 166c capoverso 4 ONI: le relative dichiarazioni di

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conformità rimangono valide finché le imbarcazioni sportive non sono sottoposte a trasformazioni rilevanti ai sensi dell'articolo 2 capoverso 1 lettera d numero 5 ONI.

Nota 2.3 La nuova norma ha un campo di applicazione più limitato della norma sostituita: a partire dalla data di sostituzione della norma, per i prodotti fabbricati conformemente alla norma (parzialmente) sostituita, non è più valida la presunzione di conformità ai requisiti essenziali e agli altri requisiti previsti dalla normativa pertinente sui prodotti o i servizi che rientrano nell'ambito di applicazione della nuova norma.

Per i prodotti fabbricati conformemente alla norma (parzialmente) sostituita, rimane valida la presunzione di conformità ai requisiti essenziali e agli altri requisiti previsti dalla normativa pertinente sui prodotti o i servizi che rientrano ancora nell'ambito di applicazione della norma (parzialmente) sostituita, ma non in quello della nuova norma.

Alle imbarcazioni sportive e ai componenti immatricolati sulla base della direttiva 94/25/CE si applica la seguente disposizione dell'articolo 166c capoverso 4 ONI: le relative dichiarazioni di conformità rimangono valide finché le imbarcazioni sportive non sono sottoposte a trasformazioni rilevanti ai sensi dell'articolo 2 capoverso 1 lettera d numero 5 ONI.

Nota 3 In caso di modifiche, la denominazione della rispettiva (nuova) norma è composta da EN CCCCC:YYYY (comprensiva delle sue precedenti eventuali modifiche) e dalla nuova modifica. La denominazione della (vecchia) norma sostituita rimane composta da EN CCCCC:YYYY (comprensiva delle sue precedenti eventuali modifiche), senza la nuova modifica.

A partire dalla data di sostituzione della norma, per i prodotti fabbricati conformemente alla norma (parzialmente) sostituita, non è più valida la presunzione di conformità ai requisiti essenziali e agli altri requisiti previsti dalla normativa pertinente.

Alle imbarcazioni sportive e ai componenti immatricolati sulla base della direttiva 94/25/CE si applica la seguente disposizione dell'articolo 166c capoverso 4 ONI: le relative dichiarazioni di conformità rimangono valide finché le imbarcazioni sportive non sono sottoposte a trasformazioni rilevanti ai sensi dell'articolo 2 capoverso 1 lettera d numero 5 ONI.

Nota 4 In caso di emendamenti, il CEN utilizza
abbreviazioni diverse. Le abbreviazioni «AC» e «A1» indicano emendamenti concernenti rispettivamente la forma e il contenuto.

Nota 5 Per questa norma esiste una prefazione nazionale con riferimenti alla prevalenza delle disposizioni della legislazione svizzera.

Nota 6 La SN EN ISO 9094-1:2010 e la SN EN ISO 9094-2:2010 sono le nuove edizioni, pubblicate in Svizzera nel 2010, della EN ISO 9094-1:2003 rispettivamente della EN ISO 9094-2:2002.

L'unica modifica che le versioni svizzere contengono è costituita dalla prefazione nazionale.

Le norme europee EN ISO 9094-1:2003 e SN EN ISO 9094-2:2002, non interessate da questa modifica, rimangono in vigore invariate.

Nota 7 La SN EN ISO 21487:2013 costituisce il recepimento nella normativa svizzera, avvenuto nel 2013, della EN ISO 21487:2012 edita a dicembre 2012 dal CEN e pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

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