Decreto del Consiglio federale che conferisce obbligatorietà generale al contratto collettivo di lavoro per il ramo involucro edilizio svizzera Modifica del 16 febbraio 2016 Il Consiglio federale svizzero decreta: I Il decreto del Consiglio federale del 19 agosto 20141 che conferisce carattere obbligatorio generale al contratto collettivo di lavoro per il ramo involucro edilizio svizzera sono modificati come segue: Art. 3 Per quanto riguarda l'incasso e l'impiego dei contributi di spese di applicazione nonché dei contributi alla formazione e al perfezionamento (art. 20 CCL) occorre presentare annualmente alla Direzione del lavoro della SECO un conteggio annuale dettagliato, nonché il relativo budget per l'anno successivo al conteggio. Quest'ultimo va corredato del rapporto di revisione, nonché di altri documenti che in singoli casi, la SECO richiede. La gestione delle rispettive casse deve essere conforme alle direttive stabilite dalla SECO e protrarsi oltre la fine dell'obbligatorietà generale, quando lo richieda il disbrigo delle pendenze o di altri avvenimenti che rientrano nella durata di validità dell'obbligatorietà generale. La SECO può inoltre richiedere ulteriori informazioni, altri documenti da visionare e far eseguire controlli a carico delle parti contraenti.

II Le disposizioni modificate qui di seguito, menzionate nel contratto collettivo di lavoro (CCL) per il ramo involucro edilizio svizzera, allegato al decreto del Consiglio federale del 19 agosto 2014, sono dichiarate d'obbligatorietà generale:

1

FF 2014 5545

2016-0321

1377

Contratto collettivo di lavoro per il ramo involucro edilizio svizzera. DCF

FF 2016

Art. 20 titolo e 20.5 Contributo di spese di applicazione, contributo alla formazione e al perfezionamento ...

20.5

a)

Contributi dei lavoratori Tutti i lavoratori sottoposti ... versano un contributo ... di spese di applicazione di 20 franchi al mese e un contributo al perfezionamento di 5 franchi al mese, per un totale di 25 franchi al mese.

La deduzione viene effettuata mensilmente, direttamente dal salario del lavoratore, e deve figurare chiaramente sul conteggio del salario (contributi delle persone in formazione: cfr. Appendice 2 CCL).

b)

Contributi dei datori di lavoro Tutti i datori di lavoro sottoposti ... versano a loro volta, per ogni lavoratore assoggettato, un contributo ... di spese di applicazione di 20 franchi al mese e un contributo al perfezionamento di 5 franchi al mese, per un totale di 25 franchi al mese.

Questo contributo, così come quelli pagati dai lavoratori, va versato periodicamente secondo il conteggio all'ufficio della CPN (in osservanza delle disposizioni all'articolo 20.2 CCL).

...

Appendice 2

Regolamento aggiuntivo per le persone in formazione ... Le disposizioni stabilite nel CCL, nonché i diritti e doveri ivi definiti, fanno stato anche per le persone in formazione delle aziende sottoposte ... . Le disposizioni sono applicabili anche ai lavoratori che svolgono un tirocinio supplementare.

...

Per l'assoggettamento delle persone in formazione ... sono dovuti dei contributi alle spese di applicazione. L'utilizzo di tali contributi viene definito nelle disposizioni del CCL. Il contributo alle spese di applicazione per le persone in formazione ammonta mensilmente a 4 franchi. Mensilmente viene inoltre dedotto 1 franchi per la formazione. I contributi delle persone in formazione ammontano complessivamente a 5 franchi al mese. Il contributo alle spese di applicazione per i datori di lavoro ammonta mensilmente a 4 franchi. Viene inoltre dedotto 1 franchi al mese per la formazione. I contributi per i datori di lavoro ammontano complessivamente a 5 franchi al mese.L'obbligo di contribuzione è disciplinato dalle disposizioni di cui all'articolo 20.5 e 20.6.

...

1378

Contratto collettivo di lavoro per il ramo involucro edilizio svizzera. DCF

FF 2016

III Il presente decreto entra in vigore il 1° aprile 2016 e ha effetto sino al 31 dicembre 2018.

16 febbraio 2016

In nome del Consiglio federale svizzero: La vice-presidente della Confederazione, Doris Leuthard Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr

1379

Contratto collettivo di lavoro per il ramo involucro edilizio svizzera. DCF

1380

FF 2016