Decreto federale

Disegno

concernente la continuazione del finanziamento dei provvedimenti di politica economica e commerciale nell'ambito della cooperazione allo sviluppo nel periodo 2017­2020 del ...

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto l'articolo 167 della Costituzione federale1; visto l'articolo 9 capoverso 1 della legge federale del 19 marzo 1976 2 su la cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali; visto il messaggio del Consiglio federale del 17 febbraio 20163, decreta:

Art. 1 Per assicurare la continuazione del finanziamento dei provvedimenti di politica economica e commerciale nell'ambito della cooperazione allo sviluppo č stanziato un credito quadro di 1,14 miliardi di franchi con scadenza al 31 dicembre 2020.

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Il periodo di credito inizia il 1° gennaio 2017. A tale data, il saldo residuo del credito quadro corrente per la continuazione del finanziamento dei provvedimenti di politica economica e commerciale nell'ambito della cooperazione allo sviluppo č annullato.

2

Art. 2 Il presente decreto non sottostā a referendum.

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RS 101 RS 974.0 FF 2016 2005

2015-2420

2445

Continuazione del finanziamento dei provvedimenti di politica economica e commerciale nell'ambito della cooperazione allo sviluppo nel periodo 2017­2020. DF

2446

FF 2016