Decreto del Consiglio federale che conferisce obbligatorietà generale al contratto collettivo di lavoro per la posa di ponteggi Modifica dell'11 aprile 2016 Il Consiglio federale svizzero decreta: I Le disposizioni modificate qui di seguito, menzionate nel contratto collettivo di lavoro (CCL) per la posa di ponteggi, allegato ai decreti del Consiglio federale del 20 giugno 2013, del 20 agosto 2013, del 23 giugno 2014 e del 12 febbraio 20151, sono dichiarate d'obbligatorietà generale: Art. 13 cpv. 1 e 2

Retribuzioni (salari base, classi salariali, versamento del salario, tredicesima mensilità, adeguamenti salariali, casi particolari)

Salari base: per le classi salariali elencate qui di seguito valgono i seguenti salari base cui il lavoratore ha diritto come salario minimo. Restano riservati casi particolari ai sensi dell'articolo 13 capoverso 6 del presente contratto. In tutta la Svizzera i salari base per ogni classe salariale, espressi in franchi svizzeri, ammontano al mese a: 1

Classe salariali Q

A

B1

B2

C

mese

mese

mese

mese

mese

5273.­

5059.­

4747.­

4391.­

4170.­

Il salario orario (solo ... in ... casi giustificati) viene calcolato come segue: salario mensile diviso per 182,5 = salario orario.

Adeguamenti salariali: i salari effettivamente versati in tutte le classi salariali verranno aumentati, a livello generale, di 25 franchi svizzeri al mese (14 centesimi all'ora).

2

1

FF 2013 5355 6061, 2014 4919, 2015 1663

2016-0985

3193

Contratto collettivo di lavoro per la posa di ponteggi. DCF

FF 2016

II I datori di lavoro che hanno concesso, a decorrere dal 1° aprile 2016, un aumento generale del salario possono computarlo sull'aumento salariale conformemente all'articolo 13 capoverso 2 del contratto collettivo di lavoro.

III Il presente decreto entra in vigore il 1° maggio 2016 e ha effetto sino al 31 marzo 2017.

11 aprile 2016

In nome del Consiglio federale svizzero: La vice-presidente della Confederazione, Doris Leuthard Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr

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