Legge federale concernente i provvedimenti in materia di lotta contro il lavoro nero

Disegno

(Legge contro il lavoro nero, LLN) Modifica del ...

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale del 18 dicembre 20151, decreta: I La legge del 17 giugno 20052 contro il lavoro nero è modificata come segue: Art. 2, frase introduttiva nonché lett. b e c Per le persone occupate nella sua economia domestica il datore di lavoro può conteggiare gli stipendi secondo l'articolo 3, purché: b.

la somma totale annua dei salari di tutti i lavoratori non superi il doppio della rendita annua massima di vecchiaia dell'AVS; e

c.

i salari di tutti i lavoratori siano conteggiati in procedura semplificata.

Art. 3 cpv. 1 Il datore di lavoro annuncia i lavoratori alla cassa di compensazione AVS per quanto concerne l'assicurazione vecchiaia, superstiti e invalidità, l'ordinamento delle indennità di perdita di guadagno, l'assicurazione contro la disoccupazione, gli assegni familiari, l'assicurazione contro gli infortuni e le imposte conformemente all'articolo 37a della legge federale del 14 dicembre 19903 sull'imposta federale diretta (LIFD) e all'articolo 11 capoverso 4 della legge federale del 14 dicembre 19904 sull'armonizzazione delle imposte dirette dei Cantoni e dei Comuni (LAID).

1

1 2 3 4

FF 2016 125 RS 822.41 RS 642.11 RS 642.14

2015-0289

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Art. 7 cpv. 1 lett. a 1

Le persone incaricate dei controlli possono: a.

Art. 9

accedere alle aziende e ad altri luoghi di lavoro durante l'orario di lavoro delle persone che vi sono occupate; Verbali

Le persone incaricate dei controlli annotano in un verbale gli accertamenti fatti. A verbale sono riportati solo gli accertamenti fatti in relazione all'oggetto del controllo secondo l'articolo 6. Le eventuali riproduzioni di documenti sono allegate al verbale.

1

Le persone incaricate dei controlli fanno firmare il verbale seduta stante alle persone controllate.

2

3

Le persone incaricate dei controlli: a.

trasmettono il verbale alle autorità e organizzazioni che sono competenti per indagare e decidere in merito agli indizi di infrazione accertati nell'ambito dei controlli;

b.

inviano su richiesta copia del verbale alle persone e aziende controllate;

c.

inviano su richiesta un estratto del verbale, con le loro deposizioni, alle persone che hanno fornito informazioni.

Le persone incaricate dei controlli informano le persone e le aziende interessate sul loro diritto di ricevere una copia o un estratto del verbale.

4

Art. 10 Le autorità competenti per le sanzioni e i provvedimenti amministrativi in relazione con l'oggetto dei controlli (art. 6) informano delle loro decisioni e sentenze passate in giudicato le seguenti autorità: a.

l'autorità cantonale competente secondo l'articolo 13 capoverso 1;

b.

l'organo cantonale di controllo, se questo ha partecipato all'accertamento dei fatti.

Art. 11 cpv. 1 e 3 Le autorità comunali, cantonali o federali competenti in materia d'ispezione del lavoro, di mercato del lavoro e assicurazione contro la disoccupazione, di occupazione, di assistenza sociale, di polizia, di rifugiati, di polizia degli stranieri, di controllo degli abitanti, di stato civile come pure in materia fiscale e il Corpo delle guardie di confine collaborano con gli organi cantonali di controllo; lo stesso vale per le autorità cantonali o federali e le organizzazioni private incaricate di applicare la legislazione in materia di assicurazioni sociali.

1

Le autorità e le organizzazioni di cui al capoverso 1 e l'organo cantonale di controllo si informano a vicenda sul seguito della procedura.

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Art. 12 cpv. 2 lett. a, 4 lett. a nonché 6 e 7 Le autorità cantonali e federali competenti in materia d'assicurazione contro la disoccupazione o per l'esecuzione della legislazione in materia di assicurazioni sociali e le organizzazioni private competenti in tali materie comunicano i risultati dei loro controlli alle autorità competenti in materia d'asilo e di stranieri se: 2

a.

4

la persona scoperta nell'ambito dei controlli ha ottenuto un reddito da un'attività lucrativa dipendente o indipendente sul quale non sono stati pagati i contributi sociali all'AVS, all'AI, all'IPG, all'AD oppure gli assegni familiari; e

Per autorità eventualmente interessate nel caso specifico s'intendono: a.

le casse di compensazione AVS e le casse di compensazione familiare;

L'organo cantonale di controllo o terzi ai quali i Cantoni hanno delegato attività di controllo informano le autorità o gli organi competenti se nell'ambito dei controlli secondo l'articolo 6 risultano indizi d'infrazione: 6

7

a.

alla legge del 12 giugno 20095 sull'IVA;

b.

alla legge dell'8 ottobre 19996 sui lavoratori distaccati;

c.

alla legge del 13 marzo 19647 sul lavoro;

d.

al diritto cantonale in materia di assistenza sociale;

e.

alla LIFD8, alla LAID9 o a una legge cantonale sulle imposte dirette; o

f.

a un contratto collettivo di lavoro di obbligatorietà generale.

L'autorità o l'organo competente svolge un'inchiesta e prende una decisione.

Art. 16 cpv. 2 e 3, primo periodo La parte delle spese salariali occasionate dagli ispettori non coperta da emolumenti secondo il capoverso 1 né compensata dalle multe è a carico per metà della Confederazione e per metà dei Cantoni.

2

La Confederazione può porre a carico del fondo di compensazione dell'AVS, del fondo dell'assicurazione contro la disoccupazione, dell'Istituto nazionale svizzero di assicurazione contro gli infortuni e della cassa suppletiva secondo la legge del 20 marzo 198110 sull'assicurazione contro gli infortuni (LAINF) una parte delle spese che deve assumere. ...

3

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RS 641.20 RS 823.20 RS 822.11 RS 642.11 RS 642.14 RS 832.20

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Titolo prima dell'art. 16a

Sezione 10a: Conclusione di accordi di prestazioni e vigilanza sull'esecuzione Art. 16a Il Dipartimento federale dell'economia, della formazione e della ricerca o l'ufficio federale da esso designato può concludere con i Cantoni accordi di prestazioni che possono contenere istruzioni qualitative, quantitative e strategiche. Le diverse caratteristiche cantonali devono essere prese in considerazione.

1

La SECO vigila sull'esecuzione della presente legge. Essa può impartire istruzioni agli organi cantonali di controllo (art. 4).

2

Art. 18, rubrica Violazione degli obblighi di collaborazione Art. 18a

Violazione degli obblighi di annuncio e di annotazione

È punito con una multa fino a 1000 franchi e, in caso di recidiva, fino a 5000 franchi chiunque viola uno dei seguenti obblighi: 1

a.

obbligo di annunciare nuovi lavoratori assoggettati all'imposta alla fonte alle autorità fiscali cantonali;

b.

obbligo di annunciare l'azienda a un assicuratore contro gli infortuni;

c.

obbligo di annotazione conformemente all'articolo 93 capoverso 1 LAINF11.

Il perseguimento delle violazioni dei seguenti obblighi spetta all'organo cantonale di controllo: 2

a.

obbligo di annunciare l'azienda a un assicuratore contro gli infortuni;

b.

obbligo di annotazione conformemente all'articolo 93 capoverso 1 LAINF.

Il perseguimento delle violazioni all'obbligo di annunciare alle autorità fiscali cantonali nuovi lavoratori assoggettati all'imposta alla fonte spetta all'autorità fiscale del Cantone in cui ha sede il datore di lavoro.

3

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RS 832.20

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FF 2016

II Gli atti normativi qui appresso sono modificati come segue:

1. Legge federale del 20 dicembre 194612 su l'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti Art. 87, nuovo comma, da inserire tra il secondo e il terzo comma ...

chiunque, nella sua qualità di datore di lavoro, disattende l'obbligo di affiliarsi a una cassa di compensazione e di conteggiare i salari soggetti a contribuzione dei suoi lavoratori entro il termine fissato dal Consiglio federale conformemente all'articolo 14, ...

2. Legge federale del 24 marzo 200613 sugli assegni familiari Art. 25, frase introduttiva (concerne soltanto il testo francese) nonché lett. ebis ed eter Le disposizioni della legislazione sull'AVS, con le loro eventuali deroghe alla LPGA14, si applicano per analogia: ebis. alla riduzione e al condono dei contributi (art. 11 LAVS); eter. alla riscossione dei contributi (art. 14­16 LAVS); III 1

La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

2

Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

12 13 14

RS 831.10 RS 836.2 RS 830.1

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