Decisione generale concernente l'omologazione di un prodotto fitosanitario in casi particolari del 15 dicembre 2016

L'Ufficio federale dell'agricoltura, visto l'articolo 40 dell'ordinanza del 12 maggio 20101 sui prodotti fitosanitari, decide: Il prodotto fitosanitario PMV-01, ceppo CH2, isolato 1906, della ditta Andermatt Biocontrol è omologato, a tempo determinato fino al 31 marzo 2017, per un uso limitato alle seguenti condizioni.

Applicazione autorizzata Campo d'applicazione

Orticoltura Pomodoro

Indicazione

Applicazione

Condizioni

Virus del mosaico del pepino

4 l/ha Applicazione: su piante giovani al più tardi entro la fioritura del secondo grappolo

1, 2, 3, 4

Condizioni d'uso 1 Soltanto per uso in serra.

2 Applicare unicamente su piante indenni dal virus del mosaico del pepino. Verificare l'assenza d'infezione prima dell'applicazione attenendosi alle istruzioni del fornitore.

3 Gli utilizzatori di PMV-01 che forniscono pomodori a un altro stabilimento di produzione sono tenuti a informarlo prima dell'utilizzo di tale prodotto.

4. Gli utilizzatori di PMV-01 sono tenuti a prendere misure adeguate per evitare la sua disseminazione all'esterno delle serre (disinfezione delle calzature e del materiale utilizzato, trattamento dei resti d'acqua d'irrigazione, eliminazione delle piante, ...).

Indicazioni relative ai pericoli

1

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Non respirare gli aerosol.

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Evitare il contatto con la pelle.

RS 916.161

8014

2016-3377

FF 2016

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Può provocare sensibilizzazione per inalazione e per contatto con la pelle.

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Durante la preparazione della poltiglia usare guanti e indumenti di protezione adatti.

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Conservare fuori della portata dei bambini.

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EUH 401 Per evitare rischi per la salute umana e per l'ambiente, seguire le istruzioni per l'uso.

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SP 1 Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo imballaggio.

Rimedi giuridici La presente decisione può essere impugnata mediante ricorso al Tribunale amministrativo federale, casella postale, 9023 San Gallo, entro 30 giorni dalla notifica. Il ricorso deve essere presentato in duplice esemplare, firmato dal ricorrente o dal suo rappresentante legale e corredato della decisione impugnata, e contenere le conclusioni e i motivi con l'indicazione dei mezzi di prova. Dovranno inoltre essere allegati i documenti addotti quali mezzi di prova, sempre che siano a disposizione del ricorrente.

28 dicembre 2016

Ufficio federale dell'agricoltura: Il direttore, Bernard Lehmann

8015

FF 2016

8016