16.032 Messaggio che approva l'Accordo con il Brasile sullo scambio di informazioni in materia fiscale del 23 marzo 2016

Onorevoli presidenti e consiglieri, con il presente messaggio vi sottoponiamo, per approvazione, il disegno di decreto federale che approva l'Accordo tra la Svizzera e il Brasile sullo scambio di informazioni in materia fiscale.

Gradite, onorevoli presidenti e consiglieri, l'espressione della nostra alta considerazione.

23 marzo 2016

In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Johann N. Schneider-Ammann Il cancelliere federale, Walter Thurnherr

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Compendio L'Accordo sullo scambio di informazioni in materia fiscale (Tax Information Exchange Agreement, TIEA) qui in esame mira a disciplinare lo scambio di informazioni a fini fiscali su domanda tra Svizzera e Brasile.

Situazione iniziale Tra Svizzera e Brasile non esiste una convenzione per evitare le doppie imposizioni (CDI). Nel mese di giugno del 2010 il Brasile ha inserito la Svizzera nella lista nazionale dei Paesi che presentano una bassa imposizione e un accesso insufficiente alle informazioni riguardanti i titolari di partecipazioni in persone giuridiche (cosiddetta lista nera). Grazie a ripetuti interventi presso le autorità brasiliane è stato possibile ottenere una sospensione della Svizzera dalla lista nera e riattivare i contatti a livello tecnico. Nel quadro di questi colloqui il Brasile ha espresso il suo interesse a convenire dapprima un'assistenza amministrativa in materia fiscale in un TIEA.

Il progetto Il TIEA in esame disciplina in modo dettagliato lo scambio di informazioni su domanda in materia fiscale. Come tutti i TIEA conclusi dalla Svizzera, esso non prevede lo scambio di informazioni spontaneo o automatico. Mediante la sua conclusione la Svizzera sarà tolta definitivamente dalla lista nera, cosa che rappresenta un traguardo importante per le imprese svizzere attive in Brasile. L'Accordo consente di tutelare la reputazione e l'integrità della piazza finanziaria svizzera e di attuare la raccomandazione del Forum globale sulla trasparenza e sullo scambio di informazioni a fini fiscali (Forum globale) a concludere con gli Stati e i territori interessati TIEA conformi allo standard.

Il TIEA con il Brasile è stato firmato il 23 novembre 2015.

La conclusione di questo Accordo è stata accolta positivamente nell'ambito dell'indagine conoscitiva.

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Messaggio 1

Situazione iniziale

1.1

Andamento e risultato dei negoziati

Da quando, nella primavera del 2009, il nostro Collegio ha deciso di adottare lo standard riconosciuto a livello internazionale sullo scambio di informazioni in materia fiscale secondo l'articolo 26 del Modello di convenzione dell'OCSE (Modello OCSE), la Svizzera ha riveduto numerose convenzioni per evitare le doppie imposizioni (CDI) e ne ha concluse nuove che includono una clausola sullo scambio di informazioni conforme allo standard. Essa prosegue gli sforzi volti a consolidare la nuova politica in materia di assistenza amministrativa concludendo con altri Stati nuove CDI o adeguando quelle esistenti.

Diversi Stati e territori hanno chiesto alla Svizzera di avviare negoziati al fine di stipulare un accordo sullo scambio di informazioni in materia fiscale (Tax Information Exchange Agreement, TIEA). Tuttavia, nell'ambito dell'attuazione dell'assistenza amministrativa in materia fiscale su domanda, inizialmente la Svizzera considerava prioritaria la revisione delle sue CDI. Nel rapporto del mese di giugno del 2011 della valutazione tra pari (peer review), il Forum globale sulla trasparenza e sullo scambio di informazioni a fini fiscali (Forum globale) ha tuttavia raccomandato alla Svizzera di concludere TIEA conformi allo standard con i territori e gli Stati interessati. Il 4 aprile 2012 abbiamo preso tale decisione. L'esecuzione dei TIEA viene disciplinata nella legge del 28 settembre 20121 sull'assistenza amministrativa fiscale (LAAF), entrata in vigore il 1° febbraio 2013 (cfr. art. 1 cpv. 1 lett. b LAAF).

Tra Svizzera e Brasile non è stata conclusa una CDI. Benché quest'ultima sarebbe auspicabile per la Svizzera, i colloqui tecnici esplorativi condotti dai due Stati durante molti anni hanno mostrato come non sia possibile raggiungere rapidamente una soluzione accettabile per entrambe le Parti a causa delle rispettive politiche divergenti in materia di convenzioni per evitare le doppie imposizioni. Con la messa in vigore dell'istruzione normativa 1.0372 nel mese di giugno 2010, la Svizzera figura inoltre nella lista interna dei Paesi che presentano una bassa imposizione e un accesso insufficiente alle informazioni sui titolari di partecipazioni in persone giuridiche (cosiddetta lista nera). Grazie a ripetuti interventi presso le autorità brasiliane è stato possibile ottenere una sospensione
della Svizzera dalla lista nera e riattivare i contatti a livello tecnico. Nel quadro di questi colloqui il Brasile ha espresso il suo interesse a convenire dapprima l'assistenza amministrativa in materia fiscale con un TIEA.

I due Paesi hanno dunque avviato nel dicembre 2013 negoziati volti alla conclusione di un TIEA. Nella primavera del 2014 essi hanno deciso di comune accordo di mantenere valida la sospensione della Svizzera dalla lista nera durante i negoziati concernenti il TIEA e di procedere alla cancellazione definitiva una volta concluso 1 2

RS 651.1 Un'istruzione normativa è un atto amministrativo delle istanze amministrative superiori e serve all'interpretazione della legge. Le istruzioni amministrative sono pubblicate ufficialmente e sono vincolanti.

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lo stesso. Nel giugno 2014 il Brasile ha stralciato la Svizzera dalla sua lista nera e con l'istruzione normativa 1.474 ha inserito singoli regimi fiscali cantonali nella lista dei regimi fiscali privilegiati (lista grigia). Le imprese brasiliane interessate da questa lista e in relazioni d'affari con imprese svizzere devono sottostare in Brasile a norme specifiche concernenti i prezzi di trasferimento (anche quando non fanno parte dello stesso gruppo) e la sottocapitalizzazione.

La Svizzera mantiene di principio la sua preferenza per la conclusione di una CDI. Il Brasile si è già dichiarato disposto ad avviare i relativi colloqui, sebbene importanti punti della sua politica in materia di convenzioni si scostino dal Modello OCSE.

In linea di principio, la CDI e il TIEA sono strumenti equivalenti per convenire una disposizione sullo scambio di informazioni su domanda conforme allo standard.

Rispetto a una CDI, un TIEA disciplina le modalità dell'assistenza amministrativa in modo più dettagliato. Il TIEA qui in esame, come tutti gli altri accordi di questo tipo conclusi dalla Svizzera, non prevede lo scambio di informazioni spontaneo o automatico.

La Svizzera ha già concluso diversi TIEA, fra cui sono in vigore e applicabili dal 1° gennaio 2015 gli accordi con l'Isola di Man, Guernsey e Jersey, mentre i TIEA con Andorra, Groenlandia, San Marino e le Seychelles sono in vigore e applicabili dal 1° gennaio 2016. La Svizzera ha inoltre firmato TIEA con Belize e Grenada; tali accordi sono stati sottoposti al Parlamento per approvazione con il messaggio del 7 ottobre 20153.

Tenuti per corrispondenza durante quasi due anni, i negoziati con il Brasile relativi all'Accordo in esame si sono conclusi l'11 agosto 2015 con la parafatura di un progetto di accordo.

Tale progetto di accordo con il Brasile è stato oggetto di un'indagine conoscitiva svoltasi dal 28 settembre al 16 ottobre 2015 presso i Cantoni e gli ambienti economici interessati. La conclusione del TIEA ha raccolto vasti consensi; per il futuro i partecipanti hanno auspicato anche la conclusione di una CDI.

L'Accordo con il Brasile in esame è stato firmato il 23 novembre 2015.

1.2

Valutazione dell'Accordo

L'Accordo disciplina lo scambio reciproco di informazioni fiscali su domanda.

L'esecuzione dell'assistenza amministrativa avviene sulla base della LAAF. La conclusione di TIEA consente di attuare la politica svizzera in materia di assistenza amministrativa internazionale ed è conforme alla decisione del nostro Collegio del 4 aprile 2012 di convenire accordi di assistenza amministrativa conformi allo standard in forma non solo di CDI bensì anche di TIEA. Con la conclusione dell'Accordo la Svizzera sarà stralciata definitivamente dalla lista nera, cosa che rappresenta un traguardo importante per le imprese svizzere attive in Brasile. Sarebbe auspicabile anche lo stralcio dalla lista grigia brasiliana; grazie alla Riforma III dell'imposizione delle imprese, i regimi fiscali cantonali attualmente figuranti nella 3

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lista grigia potrebbero essere soppressi. In futuro gli svantaggi derivanti dalla lista grigia brasiliana dovrebbero di conseguenza attenuarsi. Con l'Accordo è possibile tutelare contemporaneamente la reputazione e l'integrità della piazza finanziaria svizzera e attuare la raccomandazione del Forum globale di concludere con gli Stati e i territori interessati TIEA conformi allo standard.

Rispetto al Modello OCSE del 2002 sullo scambio di informazioni in ambito fiscale (Modello TIEA), l'Accordo considera due peculiarità del diritto svizzero: l'esclusione di una disposizione inerente ai controlli fiscali all'estero e dell'entrata in vigore retroattiva per le informazioni concernenti le fattispecie di diritto penale fiscale.

I Terms of Reference del Forum globale prevedono che le informazioni debbano essere scambiate con tutti i partner interessati. Per tale motivo le richieste concernenti la conclusione di accordi sullo scambio di informazioni fiscali vanno accolte indipendentemente dal fatto che uno Stato partner intenda disciplinare tale scambio unicamente con un TIEA. La Svizzera non può pertanto respingere richieste specifiche riguardanti la conclusione di un TIEA. La Convenzione del 25 gennaio 1988 dell'OCSE e del Consiglio d'Europa sulla reciproca assistenza amministrativa in materia fiscale nella versione riveduta in vigore dal 1° giugno 20114 (Convenzione sull'assistenza amministrativa) e firmata dal nostro Paese nel 2013, ha ampliato nuovamente la rete della Svizzera per quanto concerne lo scambio di informazioni in materia fiscale. Dopo la ratifica della Convenzione sull'assistenza amministrativa, la Svizzera potrà scambiare informazioni fiscali anche su tale base. Benché tale Convenzione costituisca uno strumento centrale nella collaborazione fiscale tra gli Stati, il TIEA con il Brasile mantiene la propria importanza.

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Commento ai singoli articoli

L'Accordo è conforme allo standard a livello sia formale sia materiale; esso riprende in larga misura il Modello TIEA e corrisponde alla politica svizzera in materia di convenzioni in ambito di assistenza amministrativa. Le singole disposizioni dell'Accordo sono esaminate qui di seguito.

Preambolo Secondo il preambolo l'Accordo ha lo scopo generale di agevolare lo scambio di informazioni in materia fiscale tra le Parti contraenti.

Art. 1

Oggetto e campo di applicazione dell'Accordo

Le Parti contraenti si accordano assistenza tramite lo scambio di informazioni che sono verosimilmente rilevanti per l'esecuzione e l'applicazione della legislazione interna relativa alle imposte considerate nell'Accordo. Il riferimento alla verosimile rilevanza delle informazioni richieste consente di garantire uno scambio per quanto possibile ampio di informazioni in materia fiscale. Nel contempo la disposizione 4

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disciplina chiaramente il divieto di intraprendere fishing expedition (ricerca generalizzata e indiscriminata di informazioni) o di chiedere informazioni la cui rilevanza in merito agli affari fiscali di un determinato contribuente non è verosimile.

I diritti e le protezioni di cui beneficiano le persone in virtù di disposizioni legislative o prassi amministrative della Parte richiesta rimangono applicabili nella misura in cui non ostacolino o ritardino indebitamente lo scambio effettivo di informazioni.

Per la Svizzera ciò significa in particolare che permangono assicurati il diritto d'essere sentiti, nonché la garanzia della via giudiziaria conformemente alle disposizioni di legge.

Art. 2

Competenza

Questo articolo stabilisce che la Parte richiesta non è tenuta a fornire informazioni che non sono detenute dalle proprie autorità o che non sono in possesso o sotto il controllo di persone sotto la sua giurisdizione. Le espressioni «in possesso» o «controllo» sono da interpretare in senso ampio.

L'obbligo di fornire informazioni non è limitato dalla residenza o dalla cittadinanza della persona a cui le informazioni si riferiscono o della persona in possesso delle informazioni richieste o che ha il controllo su quest'ultime. Ciò significa che per l'applicazione dell'Accordo non è necessario che la persona interessata sia residente ad esempio in Svizzera o in Brasile. È sufficiente un collegamento commerciale nella Parte richiedente per poter presentare una domanda.

Art. 3

Imposte considerate

Tale disposizione prevede che la Svizzera possa richiedere informazioni concernenti imposte sul reddito e sul patrimonio nonché relative a imposte su successioni e donazioni.

Il Brasile può richiedere lo scambio di informazioni a livello federale per le seguenti imposte: l'imposta sul reddito e l'imposta sull'utile (IRPF e IRPJ), l'imposta sui prodotti industriali (IPI), l'imposta sulle transazioni finanziarie (IOF), l'imposta fondiaria sulle tenute rurali (ITR), la tassa per l'integrazione sociale (PIS), la tassa per il finanziamento sociale (CO-FINS), la tassa sociale sull'utile netto (CSLL) e altre imposte gestite dalla Segreteria per le finanze federali. Si tratta in concreto di imposte o tasse in relazione al sistema di previdenza e concernenti determinate attività economiche (canoni transfrontalieri e determinate prestazioni tecniche, amministrative e scientifiche). La CSLL, formalmente designata come tassa, è materialmente un'imposta sull'utile e viene riscossa con un'aliquota del 9 per cento sull'utile netto delle imprese. PIS e COFINS sono due tasse per programmi sociali dipendenti dalla cifra d'affari e vengono riscosse sulla cifra d'affari lorda.

Art. 4

Definizioni

L'articolo 4 definisce le nozioni contenute nell'Accordo. Al riguardo sono state essenzialmente riprese le definizioni del Modello TIEA. Su richiesta del Brasile, la definizione di «cittadino», normalmente prevista all'articolo 6 paragrafo 6 dell'Accordo, è stata introdotta in questa disposizione. La definizione di cittadino della 3082

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Svizzera corrisponde a quella delle CDI svizzere. La nozione di «reato», contenuta nell'articolo 5 paragrafo 1 dell'Accordo, figura parimenti in questo articolo, in riferimento al Modello di accordo TIEA. Diversamente da quanto prevede lo stesso, il TIEA qui in esame ­ come tutti gli accordi di questo tipo conclusi dalla Svizzera (cfr. art. 11) ­ esclude una sua applicazione retroattiva per le fattispecie di diritto fiscale penale.

Art. 5

Scambio di informazioni su domanda

Par. 1 Lo scambio di informazioni conformemente agli scopi di cui all'articolo 1 avviene esclusivamente su domanda. L'Accordo non prevede lo scambio automatico o spontaneo di informazioni. La Convenzione sull'assistenza amministrativa, l'Accordo multilaterale del 29 ottobre 20145 tra autorità competenti sullo scambio automatico di informazioni relative a conti finanziari (Multilateral Competent Authority Agreement; MCAA) e la legge federale del 18 dicembre 20156 sullo scambio automatico internazionale di informazioni a fini fiscali (LSAI) sono state approvate dall'Assemblea federale il 18 dicembre 2015. Questi atti legislativi costituiscono le basi giuridiche per lo scambio automatico e per lo scambio spontaneo di informazioni. Nel caso in cui la Svizzera e il Brasile volessero estendere la loro cooperazione in ambito fiscale allo scambio automatico di informazioni, dovrebbero tener conto di questi strumenti e attivarli a livello bilaterale.

Secondo l'Accordo, le informazioni vengono scambiate a prescindere dal fatto che l'atto oggetto dell'inchiesta costituisca o meno un reato secondo il diritto della Parte richiesta. La Parte richiedente formula una domanda soltanto se ha esaurito i propri mezzi d'indagine; sono fatti salvi i casi in cui l'ottenimento di tali informazioni comporta difficoltà sproporzionate.

Par. 2 La Parte richiesta non può semplicemente appellarsi a informazioni che si trovano in possesso dell'autorità competente, ma deve adottare tutte le misure necessarie per fornire alla Parte richiedente le informazioni richieste, anche se la Parte richiesta non ha bisogno di queste informazioni a fini fiscali propri. Lo scambio di informazioni non si limita pertanto alle informazioni che possono essere utili anche all'autorità competente della Parte richiesta.

Par. 4 Ciascuna Parte contraente garantisce che la propria autorità competente abbia il diritto di ottenere e fornire informazioni che si trovano presso banche o altri intermediari finanziari o che concernono i rapporti di proprietà di una persona. I rapporti di proprietà includono, in tal senso, sia la proprietà legale, sia la proprietà economica. Questa precisazione, contenuta in molti TIEA brasiliani, corrisponde allo standard internazionale. La Parte richiesta deve dunque ottenere e scambiare le relative informazioni anche se queste non sarebbero ottenibili secondo il proprio diritto o la 5 6

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propria prassi amministrativa. Di conseguenza la Svizzera non può rifiutare lo scambio di informazioni adducendo la motivazione del segreto bancario svizzero. Il TIEA e l'articolo 8 capoverso 2 LAAF in combinato disposto con l'articolo 13 capoverso 1 LAAF costituiscono le basi legali affinché alle autorità competenti svizzere siano conferiti i poteri procedurali necessari per ottenere le informazioni richieste. In relazione alle informazioni concernenti i proprietari sono applicabili le disposizioni della legge del 12 dicembre 20147 concernente l'attuazione delle Raccomandazioni del Gruppo d'azione finanziaria rivedute nel 2012, entrata in vigore il 1° luglio 2015. Queste disposizioni migliorano la trasparenza delle persone giuridiche grazie a misure che disciplinano le società non quotate che emettono azioni al portatore e l'accertamento degli aventi economicamente diritto.

Par. 5 Il paragrafo 5 contiene le indicazioni che la Parte richiedente deve fornire per scritto al fine di attestare la verosimile rilevanza delle informazioni. La domanda di assistenza amministrativa deve essere il più possibile dettagliata e contenere il maggior numero possibile di informazioni. Con le indicazioni di cui al paragrafo 5 devono essere evitate le fishing expedition. Tuttavia la disposizione deve essere interpretata in senso lato affinché non sia ostacolato uno scambio efficace di informazioni. Come per l'articolo 26 del Modello OCSE, secondo il TIEA lo scambio di informazioni è limitato alle domande concrete. Secondo il riveduto standard dell'OCSE sono ora autorizzate anche le domande concrete riguardanti gruppi chiaramente individuabili di contribuenti che si suppone non abbiano adempiuto ai loro obblighi fiscali nella Parte richiedente. In questo modo il TIEA permette di dare seguito alle domande raggruppate. L'Accordo richiede l'identificazione della persona interessata. Secondo il commentario del 2002 del Modello TIEA, questa identificazione può ad esempio avvenire mediante un numero di conto o tramite altre informazioni che permettono di identificare la persona interessata (cfr. le spiegazioni all'art. 5 par. 5 in combinato disposto con l'art. 1 del Modello TIEA). Per l'interpretazione è possibile riferirsi al vigente commentario dell'articolo 26 del Modello OCSE. La procedura per le domande raggruppate
è retta dalla LAAF.

Par. 6 Il paragrafo 6 stabilisce la procedura e le scadenze al fine di garantire una rapida trasmissione delle informazioni. La Parte richiesta deve informare immediatamente la Parte richiedente indicando le ragioni per cui non è stata in grado di procurarsi e fornire le informazioni entro il termine previsto. La procedura e le scadenze contenute nell'Accordo sono le stesse di quelle figuranti nel Modello TIEA.

Art. 6

Possibilità di rifiutare una domanda

Par. 1 La Parte richiesta non è tenuta a ottenere o fornire informazioni che la Parte richiedente non potrebbe ottenere secondo il proprio diritto interno. La Parte richiesta può rifiutarsi di rispondere se la domanda non è effettuata conformemente al TIEA.

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Par. 2, 3 e 4 L'Accordo stabilisce che le Parti contraenti non sono obbligate a fornire informazioni che potrebbero rivelare segreti commerciali o d'affari, industriali o professionali nonché metodi commerciali (par. 2) oppure se la divulgazione delle informazioni è contraria all'ordine pubblico (par. 4).

Il paragrafo 3 prevede inoltre che le disposizioni dell'Accordo non obbligano una Parte contraente a ottenere o fornire informazioni che potrebbero rivelare comunicazioni riservate tra un cliente e un rappresentante legale, qualora tali informazioni siano prodotte al fine di chiedere o fornire consulenza legale o per essere utilizzate in procedimenti giudiziari in corso o previsti.

Par. 5 Una domanda di informazioni non può essere respinta per il fatto che il credito fiscale oggetto della domanda è contestato.

Par. 6 La Parte richiesta può respingere una domanda di informazioni se le informazioni chieste dalla Parte richiedente svantaggiano, a pari circostanze, cittadini della Parte richiesta rispetto a cittadini della Parte richiedente.

Art. 7

Confidenzialità

Qualsiasi informazione ricevuta dall'altra Parte contraente è da trattare in modo confidenziale. Tale protezione è indispensabile in relazione allo scambio di informazioni a fini fiscali. In questa disposizione rientrano sia le indicazioni fornite dalla Parte richiedente (cfr. art. 5 par. 5) sia le informazioni fornite dalla Parte richiesta.

Le informazioni possono essere utilizzate solo per gli scopi del TIEA. Esse possono essere divulgate soltanto a persone o autorità che si occupano dell'accertamento o della riscossione delle imposte alle quali si riferisce il TIEA in esame, o del perseguimento oppure della decisione di ricorrere inerenti a queste imposte.

La Parte richiedente non ha il diritto di mettere a disposizione di terzi le informazioni senza espressa autorizzazione della Parte richiesta. La Parte richiedente non è nemmeno autorizzata a comunicare le informazioni ricevute a un altro Stato o a un'altra giurisdizione. Se uno Stato terzo vuole ottenere informazioni da una Parte contraente, può farlo inoltrando una domanda di assistenza amministrativa sulla base di una CDI o di un TIEA che ha concluso direttamente con la Parte contraente. In tal modo è garantita la confidenzialità delle informazioni.

Art. 8

Spese

Secondo l'Accordo la ripartizione delle spese per l'assistenza amministrativa è stabilita di comune accordo tra le Parti contraenti. Con il Brasile non è stato ancora concluso un accordo in tal senso.

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Art. 9

Disposizioni di applicazione

Le Parti contraenti adottano le disposizioni necessarie per adempiere ed eseguire l'Accordo. Grazie alla LAAF, la Svizzera dispone della necessaria base legale.

Art. 10

Procedura amichevole

Per risolvere difficoltà nell'interpretazione o nell'applicazione dell'Accordo è prevista una procedura amichevole. Al riguardo le Parti contraenti possono convenire anche altre forme di risoluzione delle controversie.

Art. 11

Entrata in vigore

L'Accordo con il Brasile entra in vigore nella data di ricezione dell'ultima notifica concernente l'adempimento delle necessarie procedure interne. Le sue disposizioni si applicano alle informazioni concernenti gli anni fiscali a partire dal 1° gennaio dell'anno civile seguente l'entrata in vigore del TIEA o dopo tale data, oppure ­ in mancanza di un periodo fiscale, come ad esempio nel caso delle imposte sulle successioni e sulle donazioni ­ per tutti i crediti fiscali sorti il 1° gennaio dell'anno civile seguente l'entrata in vigore dell'Accordo, o dopo tale data.

Art. 12

Denuncia

Ciascuna Parte contraente può denunciare per scritto in ogni momento l'Accordo. La denuncia ha effetto dal primo giorno del settimo mese successivo alla data di ricezione della notifica di denuncia da parte dell'altra Parte contraente.

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Ripercussioni finanziarie

Dato che i TIEA, contrariamente alle CDI, non disciplinano la reciproca imposizione ma soltanto lo scambio di informazioni in materia fiscale, l'Accordo con il Brasile non comporta alcuna diminuzione delle entrate fiscali. Al contrario, esso potrebbe generare entrate fiscali supplementari poiché permette alla Svizzera di presentare domande di assistenza amministrativa al Brasile. Non è tuttavia possibile effettuare stime al riguardo. L'Accordo può invece aumentare l'onere amministrativo legato al trattamento delle domande presentate; in base alle conoscenze attuali si può tuttavia prevedere che gli oneri amministrativi supplementari potranno essere fronteggiati mediante il personale già disponibile.

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Costituzionalità

Il nuovo Accordo si fonda sull'articolo 54 della Costituzione federale8 (Cost.) che attribuisce alla Confederazione la competenza in materia di affari esteri. Conformemente all'articolo 166 capoverso 2 Cost., spetta all'Assemblea federale approvare 8

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l'Accordo. Il nuovo Accordo è stato concluso per un periodo indeterminato, ma è denunciabile per la fine di ogni anno civile con preavviso di almeno sei mesi. Esso non prevede l'adesione a un'organizzazione internazionale. Sottostanno al referendum facoltativo secondo l'articolo 141 capoverso 1 lettera d numero 3 Cost. i trattati che contengono importanti norme di diritto o la cui attuazione richiede l'emanazione di leggi federali. Secondo l'articolo 22 capoverso 4 della legge federale del 13 dicembre 20029 sul Parlamento contengono norme di diritto le disposizioni che, in forma direttamente vincolante e in termini generali ed astratti, impongono obblighi, conferiscono diritti o determinano competenze.

Il nuovo Accordo disciplina l'obbligo di assistenza amministrativa nei confronti del Brasile. Tale assistenza amministrativa è ampiamente assicurata conformemente allo standard internazionale e alla politica svizzera in materia di convenzioni. L'Accordo contiene nuove importanti norme di diritto ai sensi dell'articolo 141 capoverso 1 lettera d numero 3 Cost. che sarebbero emanate in forma di legge qualora fossero integrate nel diritto interno. Il decreto federale che approva l'Accordo con il Brasile sullo scambio di informazioni in materia fiscale sottostà dunque a referendum facoltativo.

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