Decreto federale che approva e traspone nel diritto svizzero il Protocollo sulla protezione ambientale relativo al Trattato sull'Antartide con gli allegati I­V

Disegno

del ...

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visti gli articoli 54 capoverso 1 e 166 capoverso 2 della Costituzione federale (Cost.)1; visto il messaggio del Consiglio federale del 4 marzo 20162, decreta:

Art. 1 Il Protocollo del 4 ottobre 19913 sulla protezione ambientale relativo al Trattato del 1° dicembre 19594 sull'Antartide e gli allegati I­V al Protocollo sono approvati.

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Il Consiglio federale è autorizzato a notificare l'adesione della Svizzera.

Art. 2 All'atto dell'adesione, il Consiglio federale formula una dichiarazione secondo l'articolo 19 del Protocollo con la quale sceglie la Corte internazionale di giustizia come organo competente per la soluzione delle controversie tra le Parti.

Art. 3 La legge federale sull'attuazione del Protocollo sulla protezione ambientale relativo al Trattato sull'Antartide è adottata nella versione qui allegata.

Art. 4 Il presente decreto sottostà a referendum facoltativo (art. 141 cpv. 1 lett. d n. 3 e 141a cpv. 2 Cost.).

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RS 101 FF 2016 1827 RS ...; RU ...

RS 0.121

2016-0038

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Approvazione e trasposizione nel diritto svizzero del Protocollo sulla protezione ambientale relativo al Trattato sull'Antartide con gli allegati I­V. DF

FF 2016

Il Consiglio federale determina l'entrata in vigore della legge federale di cui all'allegato.

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Approvazione e trasposizione nel diritto svizzero del Protocollo sulla protezione ambientale relativo al Trattato sull'Antartide con gli allegati I­V. DF

FF 2016

Allegato

Legge federale sull'attuazione del Protocollo sulla protezione ambientale relativo al Trattato sull'Antartide del ...

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto l'articolo 74 capoverso 1 della Costituzione federale5; in esecuzione del Protocollo del 4 ottobre 19916 sulla protezione ambientale relativo al Trattato del 1° dicembre 19597 sull'Antartide e degli allegati I­V al Protocollo; visto il messaggio del Consiglio federale del 4 marzo 20168, decreta:

Art. 1

Campo d'applicazione

La presente legge si applica alle attività condotte nella regione del Trattato sull'Antartide (Antartide; art. VI del Trattato del 1° dicembre 1959 sull'Antartide), quali le spedizioni, i viaggi, i trasporti per l'approvvigionamento (via mare, via terra o via aria), la costruzione, la trasformazione, lo smantellamento o la gestione di stazioni di ricerca scientifica e di altre installazioni.

Art. 2

Valutazione dell'impatto ambientale

Chi intende svolgere un'attività in Antartide deve garantire a proprie spese che preliminarmente sia effettuata la valutazione dell'impatto ambientale prevista dal Protocollo.

Art. 3

Piani di emergenza e contromisure

Di fronte a un evento avente potenziali effetti negativi sull'ambiente, chi conduce un'attività in Antartide deve adottare a proprie spese le contromisure di cui all'articolo 15 paragrafo 1 lettera a del Protocollo.

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Per le attività governative, i piani di emergenza di cui all'articolo 15 paragrafo 1 lettera b del Protocollo sono elaborati dal Dipartimento federale degli affari esteri (DFAE).

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RS 101 RS ...; RU ...

RS 0.121 FF 2016 1827

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Approvazione e trasposizione nel diritto svizzero del Protocollo sulla protezione ambientale relativo al Trattato sull'Antartide con gli allegati I­V. DF

FF 2016

Per le attività non governative, i piani di emergenza sono elaborati dalla Parte che svolge tali attività.

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Art. 4

Autorizzazione per attività in Antartide

Le attività in Antartide sottostanno a un'autorizzazione del DFAE, se per esse deve essere effettuata una valutazione dell'impatto ambientale secondo l'articolo 8 del Protocollo e se: 1

a.

sono svolte da cittadini svizzeri;

b.

sono svolte da persone fisiche o giuridiche, di diritto privato o pubblico, domiciliate o con sede in Svizzera;

c.

sono organizzate in Svizzera; oppure

d.

sono dirette a partire dalla Svizzera.

La richiesta di autorizzazione deve essere presentata almeno cinque mesi prima dello svolgimento dell'attività pianificata.

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3

L'autorizzazione è accordata alle seguenti condizioni: a.

l'impatto delle attività pianificate è tutt'al più minore o transitorio;

b.

la valutazione dell'impatto ambientale prevista dal Protocollo è stata effettuata ed è stato presentato il relativo rapporto;

c.

dal rapporto risulta che, nello svolgimento delle attività pianificate, le disposizioni del Protocollo possono essere rispettate;

d.

sono stati presentati i piani di emergenza previsti dall'articolo 15 paragrafo 1 lettera b del Protocollo.

Se dalla valutazione preliminare dell'impatto ambientale (art. 2 dell'allegato I al Protocollo) risulta probabile più di un impatto minore o transitorio, il DFAE decide tenendo conto dei risultati dell'esame della valutazione globale dell'impatto ambientale da parte del comitato competente della riunione consultiva del Trattato sull'Antartide.

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Art. 5

Autorità competente secondo gli allegati II e V

Il DFAE autorizza le seguenti attività: a.

accesso a un'area antartica specialmente protetta e conduzione di attività all'interno di tale area (art. 7 dell'allegato V al Protocollo);

b.

prelievo di campioni di fauna e flora indigene o interferenze nocive per la fauna e la flora (art. 3 dell'allegato II al Protocollo);

c.

introduzione di specie non indigene, di parassiti o di malattie (art. 4 par. 1 dell'allegato II al Protocollo).

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Approvazione e trasposizione nel diritto svizzero del Protocollo sulla protezione ambientale relativo al Trattato sull'Antartide con gli allegati I­V. DF

Art. 6

FF 2016

Disposizioni penali

È punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria chi intenzionalmente: 1

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a.

conduce senza autorizzazione un'attività per la quale è prescritta una valutazione dell'impatto ambientale;

b.

senza autorizzazione, interferisce in modo nocivo con la fauna e la flora antartiche oppure preleva animali o piante dall'Antartide (art. 3 dell'allegato II al Protocollo);

c.

introduce senza autorizzazione specie non indigene, parassiti o malattie in Antartide (art. 4 dell'allegato II al Protocollo);

d.

infrange le disposizioni sulla gestione dei rifiuti di cui agli articoli 2­7 dell'allegato III al Protocollo;

e.

scarica in mare idrocarburi o miscele di idrocarburi, se ciò non è consentito in base all'allegato I della Convenzione internazionale del 2 novembre 1973 per la prevenzione dell'inquinamento da parte delle navi, nella versione del Protocollo del 17 febbraio 19789 relativo a tale Convenzione (MARPOL 73/78) (art. 3 par. 1 dell'allegato IV al Protocollo);

f.

scarica in mare sostanze liquide nocive ai sensi dell'allegato II a MARPOL 73/78 oppure prodotti chimici o altre sostanze dannose per l'ambiente marino (art. 4 dell'allegato IV al Protocollo);

g.

in violazione dell'articolo 5 paragrafi 1 e 2 dell'allegato IV al Protocollo smaltisce oggetti in mare;

h.

smaltisce in mare, a una distanza inferiore alle 12 miglia nautiche dalla terra o dal tavolato glaciale più vicini, rifiuti alimentari di diametro superiore a 25 millimetri (art. 5 par. 3 dell'allegato IV al Protocollo);

i.

in violazione dell'articolo 6 dell'allegato IV al Protocollo scarica in mare, a una distanza inferiore alle 12 miglia nautiche dalla terra o dai tavolati glaciali, acque di scarico non trattate;

j.

entra senza autorizzazione in un'area antartica specialmente protetta (art. 3 par. 4 dell'allegato V al Protocollo);

k.

danneggia, rimuove o distrugge siti e monumenti storici (art. 8 par. 4 dell'allegato V al Protocollo).

Se l'autore ha agito per negligenza, è punito con una pena pecuniaria.

È punibile anche chi commette il reato all'estero, si trova in Svizzera e non è estradato. L'articolo 7 capoversi 4 e 5 del Codice penale svizzero10 è applicabile.

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RS 0.814.288.2 RS 311.0

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Approvazione e trasposizione nel diritto svizzero del Protocollo sulla protezione ambientale relativo al Trattato sull'Antartide con gli allegati I­V. DF

Art. 7

FF 2016

Giurisdizione penale

I reati punibili secondo la presente legge devono essere perseguiti e giudicati dalle autorità del Cantone di Basilea Città. Il Cantone di Basilea Città dispone di quanto ricavato dalle pene pecuniarie inflitte in virtù della presente legge.

Art. 8

Disposizioni d'esecuzione

Il Consiglio federale può emanare disposizioni d'esecuzione per la presente legge e per l'attuazione del Protocollo.

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