Legge federale sugli stranieri

Disegno

(LStr) (Regolazione dell'immigrazione e miglioramenti nell'esecuzione degli accordi sulla libera circolazione) Modifica del ...

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale del 4 marzo 20161, decreta: I La legge federale del 16 dicembre 20052 sugli stranieri è modificata come segue: Art. 2 cpv. 2 e 3 Ai cittadini degli Stati membri dell'Unione europea (UE) e ai loro familiari, nonché ai lavoratori distaccati in Svizzera da un datore di lavoro con domicilio o sede in uno di questi Stati, la presente legge si applica solo se l'Accordo del 21 giugno 19993 tra la Confederazione Svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone (ALC) non contiene disposizioni derogatorie o se la presente legge prevede disposizioni più favorevoli.

Sono fatte salve le misure volte a regolare l'immigrazione di cui agli articoli 17c e 17d.

2

Ai cittadini degli Stati membri dell'Associazione europea di libero scambio (AELS) e ai loro familiari, nonché ai lavoratori distaccati in Svizzera da un datore di lavoro con domicilio o sede in uno di questi Stati, la presente legge si applica solo se la Convenzione del 4 gennaio 19604 istitutiva dell'Associazione europea di libero scambio (Convenzione AELS) non contiene disposizioni derogatorie o se la presente legge prevede disposizioni più favorevoli. Sono fatte salve le misure volte a regolare l'immigrazione di cui agli articoli 17c e 17d.

3

1 2 3 4

FF 2016 2621 RS 142.20 RS 0.142.112.681 RS 0.632.31

2016-0015

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LF sugli stranieri (Regolazione dell'immigrazione e miglioramenti nell'esecuzione degli accordi sulla libera circolazione)

FF 2016

Titolo prima dell'articolo 17a

Capitolo 5: Condizioni d'ammissione Sezione 1: Misure limitative Art. 17a

Tetti massimi

Il Consiglio federale limita mediante tetti massimi annuali il numero di permessi rilasciati per il soggiorno di stranieri in Svizzera. Se necessario, può adeguare i tetti massimi in ogni momento.

1

2

I tetti massimi si applicano al rilascio di: a.

permessi di soggiorno di breve durata (art. 32) con validità superiore ai quattro mesi per l'esercizio di un'attività lucrativa;

b.

permessi di dimora (art. 33);

c.

permessi di domicilio (art. 34).

I tetti massimi si applicano inoltre alla decisione d'ammissione provvisoria (art. 83) disposta per una durata superiore a un anno e alla concessione della protezione provvisoria (art. 66 della legge del 26 giugno 19985 sull'asilo; LAsi).

3

4

I tetti massimi non si applicano: a.

alla proroga di un permesso, fatta salva la proroga di un permesso di soggiorno di breve durata con validità superiore ai quattro mesi per gli stranieri che esercitano un'attività lucrativa o con validità superiore a un anno per gli stranieri senza attività lucrativa;

b.

al rilascio di un permesso di domicilio in seguito a un permesso di dimora (art. 34);

c.

al rilascio di un permesso di dimora agli stranieri ammessi provvisoriamente (art. 84 cpv. 5).

Il Consiglio federale può fissare i tetti massimi di cui ai capoversi 2­4 per determinati scopi di soggiorno.

5

Art. 17b

Ripartizione dei tetti massimi in contingenti cantonali

Il Consiglio federale può prevedere che i tetti massimi siano ripartiti in contingenti cantonali.

1

Può incaricare i Cantoni di fissare tali contingenti. In questo caso i Cantoni si accordano sui contingenti.

2

Se definisce da sé i contingenti o se i Cantoni non raggiungono un accordo, il Consiglio federale fissa in un'ordinanza i contingenti dopo avere consultato i Cantoni.

3

5

RS 142.31

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Art. 17c

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Valore limite per la regolazione dell'immigrazione dei cittadini di uno Stato UE/AELS

Se l'immigrazione dei cittadini di uno Stato UE/AELS e dei loro familiari supera una determinata quota (valore limite), il Consiglio federale limita mediante tetti massimi il numero di permessi rilasciati per il soggiorno di queste persone e adotta misure volte a promuovere, in particolare, il potenziale di forza lavoro indigeno e l'integrazione degli stranieri nonché a modificare, se necessario, l'esecuzione del diritto degli stranieri.

1

2

Il Consiglio federale fissa il valore limite.

Prima di fissare il valore limite e i tetti massimi, il Consiglio federale sente le commissioni parlamentari competenti.

3

Fintantoché il valore limite non è superato, alle persone di cui al capoverso 1 si applica la libera circolazione delle persone. Se esercitano un'attività lucrativa, si può presumere che adempiono le condizioni d'ammissione. Sono fatti salvi i casi di abuso evidente.

4

Art. 17d

Tetti massimi e contingenti in caso di superamento del valore limite

Il Consiglio federale può prevedere la ripartizione dei tetti massimi di cui all'articolo 17c in contingenti cantonali.

1

I tetti massimi e i contingenti si applicano per un anno civile; il Consiglio federale può prorogarli di un ulteriore anno civile.

2

Il Consiglio federale stabilisce a quali tipi di permessi e scopi di soggiorno sono applicabili i tetti massimi e i contingenti.

3

Il Consiglio federale può prevedere tetti massimi e contingenti per i permessi per frontalieri superiori ai quattro mesi. I tetti massimi e i contingenti si applicano anche ai cittadini di uno Stato terzo.

4

5

Per il resto, gli articoli 17a e 17b si applicano per analogia.

Art. 17e

Criteri per la fissazione dei tetti massimi e dei contingenti nonché del valore limite

Nel fissare i tetti massimi e il valore limite (art. 17a­17d), il Consiglio federale tiene conto in particolare: 1

a.

degli interessi globali dell'economia e degli impegni internazionali della Svizzera nonché degli altri principi dell'ammissione (art. 3);

b.

dello sviluppo dell'economia e del mercato del lavoro, segnatamente dello sviluppo del prodotto interno lordo, dell'occupazione e della disoccupazione;

c.

della priorità dei lavoratori indigeni;

d.

dei bisogni dei Cantoni;

e.

delle raccomandazioni della Commissione dell'immigrazione.

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Nel fissare i contingenti, il Consiglio federale e i Cantoni tengono conto, oltre ai criteri di cui al capoverso 1, delle differenze regionali sul piano economico, sociale e demografico.

2

Art. 17f

Commissione dell'immigrazione

Il Consiglio federale istituisce una commissione composta da rappresentanti delle autorità federali e cantonali in materia di migrazione e di mercato del lavoro nonché delle parti sociali.

1

La Commissione funge da consulente del Consiglio federale per le questioni di fondo concernenti l'ammissione degli stranieri. Elabora raccomandazioni per la fissazione dei tetti massimi e dei contingenti nonché del valore limite (art. 17a­d). A tal fine sente, se necessario, altre cerchie interessate e tiene conto degli sviluppi nazionali e internazionali nel settore della migrazione.

2

3

Il Consiglio federale può attribuire altri compiti alla Commissione.

Il Consiglio federale disciplina le modalità di decisione della Commissione. In tale contesto, tiene conto della funzione sovrana delle autorità federali e cantonali in materia di migrazione e di mercato del lavoro.

4

Titolo prima dell'art. 18

Sezione 1a: Ammissione per un soggiorno con attività lucrativa Art. 18 lett. c e d Lo straniero può essere ammesso in Svizzera per esercitare un'attività lucrativa dipendente se: c.

sono adempite le condizioni di cui agli articoli 21-25; e

d.

sono rispettati i tetti massimi e i contingenti (art. 17a e 17b).

Art. 19 lett. c-e Lo straniero può essere ammesso in Svizzera per esercitare un'attività lucrativa indipendente se: c.

dispone di una base esistenziale sufficiente e autonoma;

d.

sono adempite le condizioni di cui agli articoli 23-25; e

e.

sono rispettati i tetti massimi e i contingenti (art. 17a e 17b).

Art. 20 Abrogato

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Art. 21 cpv. 2 lett. d ed e 2

Sono considerati lavoratori indigeni: d.

le persone ammesse provvisoriamente;

e.

le persone alle quali è stata concessa protezione provvisoria.

Art. 25

Ammissione di frontalieri

Lo straniero può essere ammesso in Svizzera per esercitare un'attività lucrativa come frontaliero unicamente se: 1

2

a.

fruisce di un diritto di soggiorno duraturo in uno Stato limitrofo e il suo luogo di residenza si trova da almeno sei mesi nella vicina zona di frontiera;

b.

lavora in Svizzera entro la zona di frontiera; e

c.

sono rispettati gli eventuali tetti massimi e contingenti di cui all'articolo 17d capoverso 4.

Gli articoli 23 e 24 non sono applicabili.

Art. 26

Ammissione di servizi transfrontalieri

Lo straniero può essere ammesso in Svizzera per prestare servizi transfrontalieri temporanei unicamente se: 1

2

a.

la sua attività è nell'interesse dell'economia svizzera; e

b.

sono rispettati i tetti massimi e i contingenti (art. 17a e 17b).

Le condizioni previste agli articoli 22 e 23 si applicano per analogia.

Art. 27 cpv. 1bis In caso di soggiorno di durata superiore a un anno devono essere inoltre rispettati i tetti massimi e i contingenti (art. 17a e 17b).

1bis

Art. 28 cpv. 2 In caso di soggiorno di durata superiore a un anno devono essere inoltre rispettati i tetti massimi e i contingenti (art. 17a e 17b).

2

Art. 29 cpv. 2 In caso di soggiorno di durata superiore a un anno devono essere inoltre rispettati i tetti massimi e i contingenti (art. 17a e 17b).

2

Art. 29a

Ricerca di un impiego

Lo straniero che soggiorna in Svizzera ai soli fini della ricerca di un impiego e i suoi familiari non hanno diritto all'aiuto sociale.

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Art. 30 cpv. 1, frase introduttiva e lett. l Nel rispetto dei tetti massimi e dei contingenti (art. 17a e 17b) è possibile derogare alle condizioni d'ammissione di cui agli articoli 18­29 al fine di: 1

l.

disciplinare l'attività lucrativa e la partecipazione a programmi occupazionali da parte di richiedenti l'asilo (art. 43 LAsi6), stranieri ammessi provvisoriamente (art. 85) e persone bisognose di protezione (art. 75 LAsi).

Art. 40 cpv. 1 I permessi di cui agli articoli 32­35 e 37­39 sono rilasciati dai Cantoni. È fatta salva la competenza dell'autorità federale negli ambiti delle misure limitative (art. 17a­17d), delle deroghe alle condizioni d'ammissione (art. 30) e della procedura d'approvazione (art. 99).

1

Art. 42 cpv. 2bis In caso di soggiorno di durata superiore a un anno devono essere inoltre rispettati i tetti massimi e i contingenti (art. 17a e 17b).

2bis

Art. 43 cpv. 1bis In caso di soggiorno di durata superiore a un anno devono essere inoltre rispettati i tetti massimi e i contingenti (art. 17a e 17b).

1bis

Art. 44 cpv. 2 In caso di soggiorno di durata superiore a un anno devono essere inoltre rispettati i tetti massimi e i contingenti (art. 17a e 17b).

2

Art. 45 cpv. 2 In caso di soggiorno di durata superiore a un anno devono essere inoltre rispettati i tetti massimi e i contingenti (art. 17a e 17b).

2

Art. 48 cpv. 1bis In caso di soggiorno di durata superiore a un anno devono essere inoltre rispettati i tetti massimi e i contingenti (art. 17a e 17b).

1bis

6

RS 142.31

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FF 2016

Titolo prima dell'articolo 61

Sezione 2: Decadenza e revoca dei permessi ed estinzione del diritto di soggiorno Art. 61a

Estinzione del diritto di soggiorno dei cittadini di uno Stato UE/AELS

Il diritto di soggiorno dei cittadini di uno Stato UE/AELS titolari di un permesso di soggiorno di breve durata si estingue sei mesi dopo la cessazione involontaria del rapporto di lavoro. Il diritto di soggiorno dei cittadini di uno Stato UE/AELS titolari di un permesso di dimora si estingue sei mesi dopo la cessazione involontaria del rapporto di lavoro, laddove esso cessi durante i primi dodici mesi di soggiorno.

1

Se il versamento dell'indennità di disoccupazione si protrae oltre il termine dei sei mesi di cui al capoverso 1, il diritto di soggiorno si estingue al termine del versamento dell'indennità.

2

Durante il periodo che intercorre tra la cessazione del rapporto di lavoro e l'estinzione del diritto di soggiorno di cui ai capoversi 1 e 2 non sussiste il diritto all'aiuto sociale.

3

In caso di cessazione involontaria del rapporto di lavoro dopo i primi dodici mesi di soggiorno, il diritto di soggiorno dei cittadini di uno Stato UE/AELS titolari di un permesso di dimora si estingue sei mesi dopo la cessazione del rapporto di lavoro.

Se il versamento dell'indennità di disoccupazione si protrae oltre il termine dei sei mesi, il diritto di soggiorno si estingue sei mesi dopo il termine del versamento dell'indennità.

4

I capoversi 1­4 non si applicano in caso di cessazione del rapporto di lavoro a causa di incapacità temporanea di lavoro dovuta a malattia, infortunio o invalidità e agli stranieri che possono appellarsi al diritto di rimanere conformemente all'ALC 7 e alla Convenzione AELS8.

5

Art. 83 cpv. 1 Se l'esecuzione dell'allontanamento o dell'espulsione non è possibile, ammissibile o ragionevolmente esigibile, la SEM dispone l'ammissione provvisoria; in tale contesto i tetti massimi devono essere rispettati (art. 17a).

1

Art. 85 cpv. 7 lett. d I coniugi e i figli non coniugati d'età inferiore ai 18 anni degli stranieri ammessi provvisoriamente, rifugiati compresi, possono raggiungere queste persone ed essere inclusi nell'ammissione provvisoria il più presto dopo tre anni se: 7

d.

7 8

in caso di soggiorno di durata superiore a un anno, sono rispettati i tetti massimi e i contingenti (art. 17a e 17b).

RS 0.142.112.681 RS 0.632.31

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FF 2016

Art. 97 cpv. 3 lett. f e 4 Il Consiglio federale determina quali dati vanno comunicati alle autorità menzionate nel capoverso 1 concernenti: 3

f.

il versamento di prestazioni complementari secondo la legge federale del 6 ottobre 20069 sulle prestazioni complementari all'assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (LPC).

Se, in applicazione dell'articolo 26a LPC, una delle autorità menzionate nel capoverso 1 ottiene informazioni riguardanti il versamento di una prestazione complementare, comunica spontaneamente l'eventuale mancata proroga o l'eventuale revoca del permesso di dimora all'organo incaricato di determinare e versare la prestazione complementare.

4

Art. 103a cpv. 2 lett. b 2

Alla procedura di controllo automatizzata possono partecipare esclusivamente: b.

le persone che possono avvalersi dell'ALC10 o della Convenzione AELS11.

Art. 109d

Scambio d'informazioni con gli Stati membri dell'UE per i quali non è ancora entrato in vigore il regolamento (CE) n. 767/2008

Gli Stati membri dell'UE per i quali non è ancora entrato in vigore il regolamento (CE) n. 767/200812 possono chiedere informazioni alle autorità di cui all'articolo 109a capoverso 3.

II La modifica di altri atti normativi è disciplinata nell'allegato.

III 1

La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

2

Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

9 10 11 12

RS 831.30 RS 0.142.112.681 RS 0.632.31 Cfr. nota a piè di pagina relativa all'art. 109a cpv. 1.

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Allegato (n. II)

Modifica di altri atti normativi Gli atti normativi qui appresso sono modificati come segue:

1. Legge del 26 giugno 199813 sull'asilo Art. 60 cpv. 1 Le persone a cui la Svizzera ha accordato asilo hanno diritto, nel rispetto dei tetti massimi e dei contingenti (art 17a e 17b LStr14), a un permesso di dimora nel Cantone in cui risiedono legalmente.

1

Art. 66 cpv. 1 Il Consiglio federale decide se e secondo quali criteri la Svizzera accorda, nel rispetto dei tetti massimi e dei contingenti (art 17a e 17b LStr15), protezione provvisoria a gruppi di persone bisognose di protezione ai sensi dell'articolo 4.

1

2. Legge federale del 6 ottobre 200616 sulle prestazioni complementari all'assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità Art. 5 cpv. 1 Gli stranieri hanno diritto alle prestazioni complementari solamente se dimorano legalmente in Svizzera. Devono inoltre aver dimorato ininterrottamente in Svizzera durante dieci anni immediatamente prima della data a partire dalla quale è chiesta la prestazione complementare (termine d'attesa).

1

Art. 26a

Comunicazione di dati alle autorità di migrazione

Allo scopo di accertare il diritto di soggiorno, gli organi incaricati di determinare e versare le prestazioni complementari, in conformità all'articolo 97 capoverso 3 della legge federale del 16 dicembre 200517 sugli stranieri e in deroga all'articolo 33 LPGA18, comunicano spontaneamente alle autorità competenti nel settore della migrazione i dati riguardanti il versamento a cittadini stranieri di una prestazione 13 14 15 16 17 18

RS 142.31 RS 142.20 RS 142.20 RS 831.30 RS 142.20 RS 830.1

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FF 2016

complementare annua secondo l'articolo 3 capoverso 1 lettera a. Se sono rimborsate solamente le spese di malattia e d'invalidità di cui all'articolo 3 capoverso 1 lettera b, comunicano alle autorità competenti nel settore della migrazione i casi di rimborsi di una certa entità.

Art. 26b Ex art. 26a

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