Legge federale sulle bevande distillate

Disegno

(Legge sull'alcool) Modifica del ...

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale del 6 aprile 20161, decreta: I La legge del 21 giugno 19322 sull'alcool è modificata come segue: Titolo Legge federale sulle bevande distillate (Legge sull'alcool, LAlc) Ingresso visti gli articoli 105 e 131 capoverso 1 lettera b della Costituzione federale3, Sostituzione di espressioni Nell'articolo 4 capoverso 1 «Regìa federale degli alcool (Regìa)» è sostituito con «Amministrazione federale delle dogane (Amministrazione delle dogane)».

1

Negli articoli 5 capoverso 5, 6 capoversi 1 e 3, 7 capoversi 3 e 4, 10 capoversi 1 e 4, 11 capoversi 1­3, 12 capoverso 2, 14 capoversi 2 e 6, 17 capoverso 1, 18 capoverso 1, 19 capoversi 3 e 6, 23 capoverso 4, 25, 36 capoverso 3, titolo del capo quarto, 43, 43a capoverso 2, 62 capoversi 1 e 2, 69 capoversi 2, 3 e 6, 70 capoverso 2, 73 capoversi 1 e 2, «Regìa federale degli alcool» è sostituito con «Amministrazione delle dogane».

2

1 2 3

FF 2016 3217 RS 680 RS 101

2016-0343

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FF 2016

Art. 7 cpv. 1 Le distillerie date in concessione sono poste sotto il controllo dell'Amministrazione delle dogane. Questa può avvalersi della collaborazione delle autorità cantonali e comunali.

1

Art. 11 cpv. 6 Il prezzo pagato alle distillerie industriali e alle fabbriche d'alcool deve, di regola, corrispondere al prezzo medio di costo dell'etanolo della stessa qualità importato dall'Amministrazione delle dogane. Per fissare questo prezzo, si potrà tenere equamente conto delle spese effettive di produzione, comprendendo l'interesse e l'ammortamento del capitale investito.

6

Art. 15 cpv. 1 e 2 La distilleria domestica è posta sotto la vigilanza dell'Amministrazione delle dogane. Questa può avvalersi della collaborazione delle autorità cantonali e comunali.

1

Il distillatore non può fare alcuna trasformazione senza aver fornito all'Amministrazione delle dogane tutte le indicazioni prescritte.

2

Art. 20 cpv. 3 3

Abrogato

Art. 21 cpv. 1 L'acquavite ottenuta nelle distillerie di specialità date in concessione è assoggettata all'imposta secondo il quantitativo prodotto.

1

Art. 23 cpv. 1, 1bis e 3 L'Amministrazione delle dogane può prescrivere la forma della notifica della quantità di alcool prodotta o uscita dai depositi fiscali e può in particolare ordinare che si ricorra all'elaborazione elettronica dei dati, previo esame del sistema informatico utilizzato.

1

Il Consiglio federale disciplina la procedura di tassazione mediante ordinanza.

1bis

Gli agenti di controllo competenti possono eseguire controlli in ogni momento e senza preavviso. A tal fine, il titolare di una distilleria deve accordare loro il libero accesso ai locali di vendita e ai magazzini, fornire ogni informazione necessaria, mostrare le scorte e permettere di ispezionare i libri di commercio e i documenti giustificativi.

3

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FF 2016

Art. 27 I. ...

Abrogato Art. 28

II. Importazione 1. Oggetto a. Bevande distillate

Le bevande distillate possono essere importate dietro pagamento di un'imposta pari all'imposta sulle acquaviti di specialità.

Art. 29 b. Prodotti alcoolici

I generi alimentari contenenti alcool sono imposti all'aliquota del prodotto alcoolico in essi contenuto. Per il rimanente, le imposte gravanti l'importazione di prodotti alcoolici destinati all'uso come bevande o generi voluttuari sono disciplinate all'articolo 23bis.

Art. 31

d. Prodotti alcoolici impropri al consumo come bevande o generi voluttuari

Le bevande distillate e i prodotti alcoolici impropri al consumo come bevande o generi voluttuari sono esenti dall'imposta.

1

2

3

Il Consiglio federale stabilisce: a.

in quali casi occorre effettuare una denaturazione;

b.

le persone abilitate ad effettuare la denaturazione.

L'Amministrazione delle dogane disciplina la denaturazione.

Art. 32 2. Autorizzazione d'impiego

Chiunque vuole impiegare etanolo non tassato e non denaturato per la fabbricazione di prodotti impropri al consumo come bevande o generi voluttuari oppure in processi commerciali non finalizzati alla produzione di bevande o generi voluttuari deve, per motivi di controllo, ottenere un'autorizzazione d'impiego dall'Amministrazione delle dogane.

1

Il Consiglio federale definisce le condizioni per il rilascio dell'autorizzazione d'impiego. L'Amministrazione delle dogane stabilisce nell'autorizzazione i vincoli per i prodotti e i processi di cui al capoverso 1.

2

3

Il titolare dell'autorizzazione può: a.

consegnare etanolo non tassato e non denaturato ad aziende che possiedono un'autorizzazione per gestire un deposito fiscale o un'autorizzazione d'impiego; e

b.

senza la prestazione di una garanzia, impiegare etanolo non tassato e non denaturato fino a una quantità annua di 2000 litri di alcool puro per uno scopo imponibile con una notifica per 3261

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l'imposizione o consegnarlo per un impiego assoggettato all'imposta.

Art. 34 3. Riscossione dell'imposta; deposito fiscale

1

Abrogato

Per il calcolo, la riscossione e la garanzia dell'imposta pagabile al confine si applicano le norme della legislazione doganale.

2

Il Consiglio federale può autorizzare le aziende che offrono le garanzie necessarie a fabbricare, trasportare, gestire e depositare bevande distillate in sospensione d'imposta in un deposito fiscale.

3

Esso disciplina le condizioni per l'autorizzazione di un deposito fiscale e per la sua gestione.

4

Art. 34a 4. Controllo

L'Amministrazione delle dogane sorveglia l'impiego delle bevande distillate.

1

Gli agenti di controllo competenti possono eseguire controlli in ogni momento e senza preavviso. A tal fine, il titolare di una distilleria deve accordare loro il libero accesso ai locali di vendita e ai magazzini, fornire ogni informazione necessaria, mostrare le scorte e permettere di ispezionare i libri di commercio e i documenti giustificativi.

2

Art. 35 Abrogato Capo quarto (art. 37 e 38) Abrogato Art. 39a, 40 e 40a Abrogati Art. 44 I. Prodotto netto 1. Ripartizione

Sono considerati prodotto netto i proventi dell'imposta previa deduzione di un forfait d'esecuzione. Il Consiglio federale stabilisce le spese previste dalla legge e le spese d'esercizio necessarie che sono coperte dal forfait d'esecuzione.

1

Il prodotto netto è devoluto per il 10 per cento ai Cantoni e per il 90 per cento alla Confederazione.

2

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La ripartizione tra i Cantoni avviene sulla base della popolazione residente. Sono determinanti le cifre dell'ultimo rilevamento dell'Ufficio federale di statistica sulla popolazione residente media.

3

Titolo prima dell'art. 46

Capo sestoa: Pegno fiscale Art. 46 I. Diritto di pegno

La Confederazione ha un diritto di pegno legale su tutti i prodotti assoggettati all'imposta secondo la presente legge, fabbricati o depositati sul territorio svizzero, se il pagamento dell'imposta appare compromesso, segnatamente quando la persona assoggettata allimposta: 1

a.

prende disposizioni per abbandonare il suo domicilio, la sua sede sociale o il suo stabilimento d'impresa sul territorio svizzero o per farsi cancellare dal registro di commercio svizzero; o

b.

è in ritardo con il pagamento.

Il pegno fiscale si applica anche ai prodotti assoggettati all'imposta secondo la presente legge per i quali non è ancora sorto il credito fiscale; esso ha la precedenza su tutti gli altri diritti reali sulla cosa.

2

Titolo prima dell'art. 47 Abrogato Art. 47 II. Sequestro

L'Amministrazione delle dogane fa valere il pegno fiscale sequestrando la merce.

1

2

Procede al sequestro della merce: a.

prendendone possesso; o

b.

diffidando il possessore dal disporne.

Può liberare la merce sequestrata e consegnarla all'avente diritto contro la prestazione di una garanzia.

3

Art. 48 III. Realizzazione del pegno fiscale

1

Un pegno fiscale può essere realizzato quando: a.

il credito fiscale così garantito è diventato esigibile; e

b.

il termine di pagamento impartito alla persona assoggettata all'imposta è scaduto infruttuosamente.

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Il pegno è realizzato mediante incanto pubblico o vendita a trattative private.

2

L'Amministrazione delle dogane può vendere il pegno a trattative private soltanto con il consenso del proprietario, salvo se: 3

a.

il pegno non ha potuto essere realizzato mediante incanto pubblico; o

b.

il valore del pegno non supera 1000 franchi e il proprietario del pegno non è noto.

Il Consiglio federale può stabilire principi relativi alla procedura di realizzazione.

4

5

Esso disciplina: a.

le condizioni supplementari alle quali l'Amministrazione delle dogane può vendere il pegno a trattative private;

b.

i casi in cui l'Amministrazione delle dogane può rinunciare alla realizzazione di un pegno doganale.

Titolo prima dell'art. 49

Capo settimo: Rimedi giuridici Art. 49 I. Decisioni della Direzione generale delle dogane 1. In generale

Le decisioni di prima istanza della Direzione generale delle dogane possono essere impugnate con reclamo entro trenta giorni dalla notificazione.

1

Il reclamo deve essere presentato per scritto alla Direzione generale delle dogane; esso deve contenere delle conclusioni e indicare i fatti sui quali si fondano. I mezzi di prova devono essere indicati sul reclamo e, se possibile, vi saranno allegati.

2

Se il reclamo è ammissibile, la Direzione generale delle dogane riesamina la decisione senza essere vincolata alle conclusioni presentate.

3

La procedura di reclamo è continuata, anche se il reclamo è stato ritirato, quando degli indizi facciano supporre che la decisione impugnata non sia conforme alla legge.

4

La decisione sul reclamo deve essere motivata e indicare i rimedi giuridici.

5

Art. 50 2. Decisioni concernenti la limitazione della pubblicità

3264

Le decisioni emanate in virtù dell'articolo 42b possono essere impugnate entro 30 giorni, senza reclamo, davanti al Tribunale amministrativo federale.

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Art. 51 II. Decisioni degli uffici doganali o delle direzioni di circondario

I rimedi giuridici per le decisioni degli uffici doganali nell'ambito della procedura d'imposizione doganale sono rette dalla legge del 18 marzo 20054 sulle dogane.

1

Le altre decisioni emanate dagli uffici doganali o dalle direzioni di circondario in virtù della presente legge possono essere impugnate entro 30 giorni presentando ricorso alla Direzione generale delle dogane.

2

Art. 52 A. Infrazioni I. Contro le prerogative della Confederazione 1. Violazione

È punito con la multa fino al quintuplo della perdita fiscale, in quanto non si applichi l'articolo 14 della legge federale del 22 marzo 19745 sul diritto penale amministrativo, chiunque: 1

a.

senza averne il diritto, fabbrica o rettifica bevande distillate;

b.

impiega bevande distillate o prodotti di queste per usi contrari alle prescrizioni;

c.

si procura illecitamente una concessione, una licenza, un permesso di distillare o un'altra autorizzazione; o

d.

viola in altro modo le prerogative della Confederazione.

Se l'infrazione è commessa per mestiere o per abitudine, il massimo della multa è aumentato della metà. Può inoltre essere pronunciata una pena detentiva fino a un anno.

2

Se l'autore ha agito per negligenza, la pena è della multa fino al triplo della perdita fiscale.

3

Art. 53 1. Messa in pericolo

È punito con la multa fino a 20 000 franchi chiunque intenzionalmente: 1

2

4 5

a.

contravviene alle condizioni delle concessioni o agli obblighi imposti alle distillerie domestiche;

b.

senza averne il diritto acquista, installa, mantiene o modifica un apparecchio per distillare; o

c.

compromette altrimenti le prerogative della Confederazione.

Se l'autore ha agito per negligenza, la pena è della multa.

RS 631.0 RS 313.0

3265

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Art. 54 II. Sottrazione e messa in pericolo dell'imposta

Chiunque intenzionalmente sottrae un'imposta prevista dalla legislazione sull'alcool, o procaccia a sé o a un terzo un altro profitto fiscale indebito (condono, restituzione dell'imposta e simili), è punito con la multa fino al quintuplo dell'imposta sottratta o del profitto ottenuto.

1

Se l'infrazione è commessa per mestiere o per abitudine, il massimo della multa è aumentato della metà. Può inoltre essere pronunciata una pena detentiva fino a un anno.

2

Se l'autore ha agito per negligenza, la pena è della multa fino al triplo dell'imposta sottratta o del profitto ottenuto.

3

Chiunque intenzionalmente compromette la riscossione di una tassa, ovvero tenta di procacciare a sé o a un terzo un altro profitto fiscale indebito, segnatamente mediante registrazioni inesatte, omettendo le registrazioni o le notificazioni prescritte o mediante false informazioni è punito con la multa fino al triplo dell'imposta messa in pericolo.

4

Se l'autore ha agito per negligenza, la pena è della multa fino all'importo dell'imposta messa in pericolo.

5

I capoversi 1­5 si applicano soltanto in quanto non si applichi l'articolo 14 della legge federale del 22 marzo 19746 sul diritto penale amministrativo.

6

Art. 56 IV. Ricettazione

Chiunque acquista, riceve in dono, in pegno o comunque in consegna, occulta, aiuta a spacciare o mette in circolazione bevande distillate è punito con la pena applicabile all'autore, se sa o deve presumere che: a.

sono state illecitamente fabbricate o rettificate; o

b.

l'imposta cui sottostanno è stata sottratta.

Art. 57 V. Inosservanza 1 È punito con la multa fino a 20 000 franchi chiunque delle prescrizioni intenzionalmente le prescrizioni di controllo.

concernenti il commercio e la 2 Se l'autore ha agito per negligenza, la pena è della multa.

pubblicità

disattende

Infrazioni di poca entità possono essere punite con un ammonimento, se del caso con spese a carico del contravventore.

È punito con la multa fino a 40 000 franchi chiunque intenzionalmente: 3

a.

6

RS 313.0

3266

contravviene alle prescrizioni concernenti la limitazione della pubblicità;

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b.

disattende, nel commercio al minuto, i divieti previsti all'articolo 41.

Se l'autore ha agito per negligenza, la pena è della multa fino a 20 000 franchi.

4

L'emanazione di disposizioni penali per infrazioni ai disposti dell'articolo 41a capoversi 1 e 2, come anche il perseguimento e il giudizio per siffatte infrazioni e per le violazioni, nel commercio al minuto esercitato entro i confini cantonali, dei divieti di commercio previsti all'articolo 41 incombono ai Cantoni.

5

Art. 58a VII. Distrazione del pegno fiscale

È punito con la multa fino a 100 000 franchi chiunque, lasciato in possesso di bevande spiritose o di etanolo sequestrati dall'Amministrazione delle dogane a titolo di pegno fiscale, li distrugge o ne dispone senza il consenso dell'autorità. Se l'autore ha agito per negligenza, la pena è della multa fino a 30 000 franchi.

Art. 59

B. Rapporto con la legge federale sul diritto penale amministrativo I. Applicabilità

1 La

legge federale del 22 marzo 19747 sul diritto penale amministrativo è applicabile in quanto gli articoli 59a­63 non vi deroghino.

2 Riservato

l'articolo 57 capoverso 5, l'Amministrazione delle dogane è l'autorità amministrativa incaricata del perseguimento e del giudizio.

Art. 59a

II. Infrazioni commesse nell'azienda

Se la multa applicabile non supera i 50 000 franchi e se le persone punibili secondo l'articolo 6 della legge federale del 22 marzo 19748 sul diritto penale amministrativo non possono essere determinate o possono esserlo soltanto con provvedimenti d'inchiesta sproporzionati, l'Amministrazione delle dogane può prescindere dal procedere contro dette persone e, in loro vece, condannare l'azienda al pagamento della multa.

Art. 59b

III. Concorso di infrazioni

7 8

Se un atto realizza in pari tempo una o più fattispecie penali secondo la presente legge o secondo un'altra legge e tali infrazioni sono tutte perseguite e giudicate dall'Amministrazione delle dogane, si applica la pena prevista per l'infrazione più grave; tale pena può essere adeguatamente aumentata.

RS 313.0 RS 313.0

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Art. 60 IV. Prescrizione dell'azione penale

La prescrizione dell'azione penale conformemente all'articolo 11 capoverso 2 della legge federale del 22 marzo 19749 sul diritto penale amministrativo è parimenti applicabile alle infrazioni previste negli articoli 52, 53 e 56.

Art. 63

D. Risarcimento

Chiunque procura all'Amministrazione delle dogane un danno patrimoniale con un'infrazione, pur senza essersi sottratto al pagamento di un'imposta dovuta, né aver causato una perdita fiscale o aver ottenuto un contributo indebito, è tenuto, indipendentemente dal perseguimento penale, a risarcirla in modo equo. L'ammontare del risarcimento è stabilito dall'Amministrazione delle dogane.

Art. 67

III. Ordine di prestare garanzia

LAmministrazione delle dogane può esigere garanzie per le imposte e altri crediti pecuniari, anche se non sono né accertati con decisione passata in giudicato né esigibili, quando: 1

a.

i crediti non sono garantiti mediante un pegno fiscale sufficiente e realizzabile; e

b.

il pagamento appare compromesso, segnatamente quando il debitore: 1. prende disposizioni per abbandonare il suo domicilio, la sua sede sociale o il suo stabilimento d'impresa sul territorio svizzero o per farsi cancellare dal registro di commercio svizzero, o 2. è in ritardo con il pagamento.

2 La

garanzia può essere prestata sotto forma di deposito di contanti, di titoli, di una garanzia bancaria o di una fideiussione solidale.

L'ordine di prestare garanzia è equiparato a una decisione giudiziaria ai sensi dell'articolo 80 LEF10.

3

Esso costituisce un decreto di sequestro ai sensi dell'articolo 274 LEF.

4

5

L'opposizione al decreto di sequestro è esclusa.

Il ricorso contro l'ordine di prestare garanzia non ha effetto sospensivo.

6

9 10

RS 313.0 RS 281.1

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Art. 71 2. Amministrazione delle dogane e Ufficio federale dell'agricoltura

All'Amministrazione delle dogane è affidata la gestione degli affari attinenti all'esecuzione della legislazione sull'alcool.

1

All'Ufficio federale dell'agricoltura è affidata la gestione degli affari attinenti alla valorizzazione analcolica delle materie prime distillabili.

2

3, 4

e 6 Abrogati

Art. 72 3. Registro delletanolo

L'Amministrazione delle dogane tiene un registro pubblico dei titolari di un'autorizzazione ai sensi degli articoli 31 e 34.

Art. 76b

Ib. Disposizioni transitorie della modifica del ...

1. Scioglimentodella RFA

La Regìa federale degli alcool (RFA) è sciolta. La sua personalità giuridica si estingue.

1

Con l'estinzione della personalità giuridica della RFA, tutti i diritti e gli obblighi e i relativi contratti passano alla Confederazione.

2

Art. 76c 2. Privatizzazione de centro di profitto Alcosuisse della RFA

Il Consiglio federale trasferisce in «alcosuisse SA» le parti della RFA aggregate al centro di profitto e vende la partecipazione della RFA in «alcosuisse SA» al più tardi 18 mesi dopo il trasferimento.

1

Il Consiglio federale disciplina i dettagli e adotta le decisioni necessarie per il trasferimento e la vendita, segnatamente: 2

a.

determina il momento del trasferimento;

b.

designa i fondi e i diritti reali limitati nonché le convenzioni obbligatorie, altri diritti, obblighi e valori che nell'ambito del trasferimento di cui al capoverso 1 sono apportati in «alcosuisse SA» conformemente ai principi di valutazione riconosciuti;

c.

decide in merito al bilancio di trasferimento di «alcosuisse SA»;

d.

approva, con l'entrata in vigore dell'articolo 76b, l'ultimo conto e l'ultimo rapporto di gestione della RFA, disciplina il trasferimento alla Confederazione dei rimanenti diritti e obblighi e dei relativi contratti e adegua il consuntivo della Confederazione;

e.

può trasferire direttamente a terzi i valori patrimoniali che non sono apportati in «alcosuisse SA».

3269

L sull'alcool

FF 2016

Le disposizioni della legge del 3 ottobre 200311 sulla fusione non si applicano al trasferimento di cui al capoverso 1. I rapporti di diritto privato interessati dal trasferimento non sono modificati.

3

I negozi giuridici secondo i capoversi 1 e 2 lettera e nonché secondo l'articolo 76b capoverso 2 sono esentati da qualsiasi imposta diretta e indiretta della Confederazione, dei Cantoni e dei Comuni.

4

Le iscrizioni nel registro fondiario, nel registro di commercio e in altri registri pubblici in relazione all'attuazione del progetto secondo i capoversi 1 e 2 sono esenti da imposte ed emolumenti.

5

6 In

vista delle uscite per la chiusura e lo smantellamento di elementi non venduti degli attivi, la RFA può costituire accantonamenti adeguati.

Art. 76d 3. Trasformazione dei rapporti di lavoro di diritto pubblico in rapporti di lavoro di dritto privato

I rapporti di lavoro di diritto pubblico del personale del centro di profitto sono trasferiti a «alcosuisse SA» il giorno in cui l'azienda è rilevata, se in tale momento non risultano disdetti. Nel momento del rilevamento essi sono trasformati in rapporti di lavoro di diritto privato e sottostanno alle disposizioni sul personale applicabili al nuovo datore di lavoro.

1

Durante un anno dal rilevamento dell'azienda sussiste il diritto al mantenimento del salario precedente. I nuovi contratti di lavoro non possono essere rescissi dal nuovo datore di lavoro prima che sia trascorso un anno.

2

Gli anni di servizio prestati ininterrottamente presso la RFA e le unità amministrative secondo l'articolo 2 capoverso 1 lettera a della legge del 24 marzo 200012 sul personale federale prima del rilevamento del rapporto di lavoro sono computati.

3

Gli altri rapporti di lavoro non rescissi al momento dell'estinzione della personalità giuridica della RFA sono trasferiti all'unità amministrativa della Confederazione che li rileva.

4

5 Gli

impiegati il cui rapporto di lavoro è trasferito secondo i capoversi 1 e 4 non hanno diritto al mantenimento della funzione attuale e della classificazione organizzativa. Il loro nuovo contratto di lavoro non può prevedere un periodo di prova.

11 12

RS 221.301 RS 172.220.1

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4. Beneficiari di rendite del centro di profitto Alcosuisse della RFA

FF 2016

Art. 76e Il Consiglio federale ha la facoltà di finanziare mediante il patrimonio della RFA gli obblighi del datore di lavoro nei confronti dei beneficiari di rendite del centro di profitto che hanno diritto a prestazioni della cassa di previdenza della Confederazione, se l'istituto di previdenza di «alcosuisse SA» non riprende i beneficiari di rendite o se la loro permanenza nella cassa di previdenza della Confederazione è nell'interesse finanziario della Confederazione.

Art. 76f

II. Adeguamento 1 I titolari di una licenza per utilizzare etanolo esente dall'onere fiscale delle licenze per utilizzare etanolo secondo il diritto anteriore devono richiedere all'Amministrazione esente dall'onere delle dogane una nuova autorizzazione d'impiego al più tardi tre mesi fiscale secondo il dopo l'entrata in vigore della modifica del ....

diritto anteriore

Al momento del rilascio dell'autorizzazione d'impiego i titolari sono iscritti nel registro dell'etanolo di cui all'articolo 72.

2

Art. 77 III. Diritto applicabile ai procedimenti in corso

Nell'ambito della procedura di ricorso, i procedimenti pendenti al momento dell'entrata in vigore della presente legge che hanno per oggetto la fissazione dell'imposta e alla base dei quali vi è una decisione pronunciata in virtù del diritto anteriore sono portati a termine secondo il diritto anteriore.

1

Agli altri procedimenti nell'ambito della procedura di ricorso si applica il nuovo diritto.

2

Art. 78, titolo marginale IV. Entrata in vigore e esecuzione

II Gli atti normativi qui appresso sono modificati come segue:

1. Legge federale del 16 dicembre 199413 sugli acquisti pubblici Art. 2 cpv. 1 lett. b Abrogata

13

RS 172.056.1

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L sull'alcool

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2. Legge del 9 ottobre 198614 sulla tariffa delle dogane Allegato 1 parte 1a capitolo 22 L'aliquota di dazio per le voci tariffali 2207.1000, 2207.2000 e 2208.9010 ammonta a 0 franchi.

III 1

La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

2

Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

Può disporre l'entrata in vigore degli articoli 76c­76e con effetto retroattivo al 1° gennaio 2017 al più presto.

3

L'abrogazione dell'articolo 27 e la modifica degli articoli 28, 31, 32, 34, 34a, 52, 56, 72 e 76f entrano in vigore al più tardi sei mesi dopo la data in cui ha venduto la partecipazione secondo l'articolo 76c capoverso 1.

4

14

RS 632.10

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