Istruzioni sull'imbandieramento degli edifici della Confederazione del 20 aprile 2016
Il Consiglio federale svizzero, d'intesa con la Delegazione amministrativa dell'Assemblea federale, emana le istruzioni seguenti:
Sezione 1: Disposizioni generali Art. 1
Oggetto e campo d'applicazione
Le presenti istruzioni disciplinano l'imbandieramento degli edifici nonché dei loro dintorni (edifici della Confederazione).
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Per edifici della Confederazione si intendono: a.
il Palazzo del Parlamento;
b.
tutti gli immobili utilizzati dall'Amministrazione federale centrale ai sensi dell'articolo 7 capoverso 1 dell'ordinanza del 25 novembre 19981 sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione (OLOGA);
c.
tutti gli immobili utilizzati dall'Amministrazione federale decentralizzata ai sensi dell'articolo 7a capoverso 1 OLOGA.
Art. 2
Esecuzione
L'Ufficio federale delle costruzioni e della logistica (UFCL) è responsabile dell'imbandieramento degli edifici amministrativi nell'agglomerato di Berna.
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I singoli servizi sono responsabili dell'imbandieramento degli edifici della Confederazione di loro competenza situati al di fuori dell'agglomerato di Berna.
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RS 172.010.1
2016-0486
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Istruzioni sull'imbandieramento degli edifici della Confederazione
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Sezione 2: Disciplinamento Art. 3
Imbandieramento permanente
Le due cupole sud del Palazzo del Parlamento sono imbandierate tutto l'anno con la bandiera svizzera.
Art. 4
Festa nazionale (1° agosto)
Il giorno della Festa nazionale la bandiera svizzera è issata, nell'intero Paese, su tutti gli edifici della Confederazione provvisti dell'apposita asta. Se sono disponibili più aste, l'imbandieramento viene effettuato secondo il capitolo 5 del Regolamento sulle bandiere del 30 ottobre 20072. Quando gli equipaggiamenti lo permettono, occorre pure issare bandiere dai colori nazionali.
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Tutte le bandiere cantonali vanno issate sul balcone della facciata nord del Palazzo del Parlamento.
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Le bandiere e gli stendardi pensili sono issati l'ultimo giorno lavorativo che precede il 1° agosto e ammainati il primo giorno lavorativo che segue il 1° agosto.
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Art. 5
Festività pubbliche importanti
Gli avvisi per l'imbandieramento in occasione di festività pubbliche importanti emanati dalle autorità cantonali o comunali competenti, valgono per analogia anche per quanto concerne gli edifici della Confederazione.
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I dipartimenti sono competenti per ordinare l'imbandieramento in occasione di avvenimenti inerenti ai loro settori.
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Art. 6
Sessioni delle Camere federali
Durante lo svolgimento delle sessioni delle Camere federali, il Palazzo del Parlamento è imbandierato con una bandiera svizzera sul balcone della facciata nord sopra l'entrata principale.
Art. 7
Visite e ricevimenti ufficiali
In occasione di visite e ricevimenti ufficiali, il genere, l'ampiezza e la durata dell'imbandieramento sono fissati caso per caso dal Protocollo del Dipartimento federale degli affari esteri (DFAE) e dall'UFCL, d'intesa con i servizi interessati.
1
In occasione di visite e di ricevimenti ufficiali su invito del Parlamento, i Servizi del Parlamento hanno la competenza di ordinare l'imbandieramento del Palazzo del Parlamento.
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In occasione di visite che riguardano unicamente il Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport (DDPS), il Protocollo militare assume i compiti del Protocollo del DFAE.
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Regolamento 51.340 d; www.vtg.admin.ch > Themen > Internationale Beziehungen > Militärprotokoll > Militärisches Zeremoniell (disponibile in ted. e franc.)
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Se in occasione di una visita o di un ricevimento ufficiali viene ordinato l'imbandieramento del Palazzo del Parlamento con il vessillo corrispondente di un Paese, durante l'intero periodo il Palazzo del Parlamento è imbandierato anche con una bandiera svizzera sul balcone della facciata nord sopra l'ingresso principale.
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Art. 8
Giornata dell'Europa e dell'ONU
La bandiera del Consiglio d'Europa è issata in occasione della Giornata dell'Europa (5 maggio) sul Palazzo federale Ovest.
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La bandiera delle Nazioni Unite è issata in occasione della Giornata dell'ONU (24 ottobre) sul Palazzo federale Ovest.
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Se i Cantoni o i Comuni ordinano di issare la bandiera del Consiglio d'Europa o dell'ONU sugli edifici pubblici, ciò vale anche per gli edifici della Confederazione che si trovano sul loro territorio, sempreché siano provvisti dell'apposita asta.
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L'articolo 4 capoverso 3 si applica per analogia.
Art. 9
Imbandieramento a mezz'asta
In caso di decesso del presidente in carica del Consiglio nazionale o del Consiglio degli Stati, la bandiera svizzera è issata a mezz'asta sugli edifici della Confederazione in tutta la Svizzera provvisti dell'apposita asta dal giorno del decesso fino a quello del funerale. L'avviso per l'imbandieramento incombe ai Servizi del Parlamento.
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In caso di decesso di un consigliere federale in carica, la bandiera svizzera è issata a mezz'asta sugli edifici della Confederazione in tutta la Svizzera provvisti dell'apposita asta dal giorno del decesso fino a quello del funerale. L'avviso per l'imbandieramento incombe alla Cancelleria federale.
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In caso di decesso del cancelliere della Confederazione in carica, la bandiera svizzera del Palazzo federale Ovest è issata a mezz'asta il giorno del decesso e quello del funerale. L'avviso per l'imbandieramento incombe alla Cancelleria federale.
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In caso di decesso del capo di Stato in carica di un Paese con il quale la Svizzera intrattiene relazioni diplomatiche, di un ambasciatore accreditato in Svizzera o di un segretario generale o di un direttore esecutivo di un'organizzazione intergovernativa, la bandiera svizzera del Palazzo federale Ovest è issata a mezz'asta il giorno del decesso e quello del funerale. L'avviso per l'imbandieramento incombe al Protocollo del DFAE.
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In caso di catastrofi o di eventi di particolare importanza, l'ampiezza e la durata dell'imbandieramento a mezz'asta sugli edifici della Confederazione provvisti dell'apposita asta sono ordinati dal presidente della Confederazione. In caso di catastrofi o di eventi di portata internazionale, il presidente della Confederazione consulta preventivamente, se il tempo a disposizione lo permette, il capo del DFAE.
L'avviso per l'imbandieramento incombe alla Cancelleria federale.
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In caso di decesso di membri dell'esercito, le autorità militari competenti decidono dell'imbandieramento (a mezz'asta) degli edifici da loro utilizzati.
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Se in un edificio sono disponibili più aste, in caso di imbandieramento a mezz'asta tutte le bandiere devono essere issate a mezz'asta conformemente al capitolo 5 del Regolamento sull'imbandieramento del 30 ottobre 20073.
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Se per motivi tecnici non è possibile esporre la bandiera a mezz'asta, l'imbandieramento in segno di lutto deve avvenire in un'altra forma.
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Art. 10
Disciplinamenti sull'imbandieramento dei dipartimenti
I disciplinamenti dipartimentali che prevedono un imbandieramento non contemplato dalle presenti istruzioni necessitano dell'approvazione del Consiglio federale.
Sezione 3: Disposizioni finali Art. 11
Abrogazione di altre istruzioni
Le istruzioni del 4 novembre 20154 sull'imbandieramento degli edifici della Confederazione sono abrogate.
Art. 12
Entrata in vigore
Le presenti istruzioni entrano in vigore il 1° maggio 2016.
20 aprile 2016
In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Johann N. Schneider-Ammann Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr
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Regolamento 51.340 d; www.vtg.admin.ch > Themen > Internationale Beziehungen > Militärprotokoll > Militärisches Zeremoniell (disponibile in ted. e franc.)
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