Decreto del Consiglio federale che conferisce obbligatorietà generale al contratto collettivo di lavoro per il ramo dei servizi di sicurezza privati Modifica dell'8 aprile 2016 Il Consiglio federale svizzero decreta: I Il decreto del Consiglio federale del 17 giugno 2014 che conferisce carattere obbligatorio generale al contratto collettivo di lavoro per il ramo dei servizi di sicurezza privati è modificato come segue: Art. 3 Per quanto riguarda l'incasso e l'impiego dei contributi per i costi di applicazione e di formazione continua (art. 6 CCL) occorre presentare annualmente alla Direzione del lavoro della SECO un conteggio annuale dettagliato, nonché il relativo budget per l'anno successivo al conteggio. Quest'ultimo va corredato del rapporto di revisione, nonché di altri documenti che in singoli casi la SECO richiede. La gestione delle rispettive casse deve essere conforme alle direttive stabilite dalla SECO e protrarsi oltre la fine dell'obbligatorietà generale, quando lo richieda il disbrigo delle pendenze o di altri avvenimenti che rientrano nella durata di validità dell'obbligatorietà generale. La SECO può inoltre richiedere ulteriori informazioni, altri documenti da visionare e far eseguire controlli a carico delle parti contraenti.

II Le disposizioni modificate qui di seguito, menzionate nel contratto collettivo di lavoro (CCL) per il ramo dei servizi di sicurezza privati, allegato al decreto del Consiglio federale del 17 giugno 20141, sono dichiarate di obbligatorietà generale: Art. 18 1.

1

Rimborso spese Ogni datore di lavoro è tenuto a rimborsare ai propri collaboratori le spese necessarie, sostenute durante il lavoro fuori sede. Il rimborso spese com-

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prende in particolare l'indennità per le spese di viaggio effettivamente sostenute, il tempo di viaggio supplementare che non rientra nella fattispecie di cui all'articolo 12 cifra 3 ed altre eventuali spese sorte in caso di lavoro fuori sede.

2.

Per contratto possono essere stabiliti al massimo due luoghi di assunzione.

Questi possono trovarsi presso la sede principale dell'azienda (sede) / una filiale dell'azienda (succursale) / il luogo di servizio, il domicilio del collaboratore o un luogo in cui il collaboratore presta servizio regolarmente. Se nel contratto si stabiliscono due luoghi di assunzione, occorrerà designare chiaramente il luogo di assunzione principale (LAP) ed il luogo di assunzione secondario (LAS). Il rimborso per il tempo di viaggio supplementare non viene computato al tempo di lavoro conformemente al presente CCL e si basa su un'indennità oraria di 22.20 franchi e su una presunta media di 40 km percorsi in 1 ora (zone forfettarie 1 e 2), rispettivamente 70 km percorsi in un'ora (zona di regia e luoghi distanti di assunzione secondaria). Il criterio di calcolo applicabile è sempre il seguente: tragitto effettivo più corto dal luogo di assunzione principale al luogo di servizio concreto: andata e ritorno secondo «Google Maps».

3.

Ai collaboratori vengono rimborsati il tempo di viaggio supplementare e le spese di viaggio effettivamente sostenute, tenendo conto dei tre scenari seguenti:

3.1.

Se il collaboratore ha un solo luogo di assunzione, si applicano i seguenti criteri di calcolo per le spese e il tempo di viaggio:

3.1.1

Zona di assunzione (il luogo di servizio si trova in un raggio di 0.01 km 10 km di distanza dal luogo di assunzione)
in generale:

3.1.2

3.1.3

3.1.4

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nessuna indennità

Zona forfettaria 1 (il luogo di servizio si trova in un raggio di 10.01 km 20 km di distanza dal luogo di assunzione)
spese di viaggio

forfait 7.00 franchi

tempo di viaggio

forfait 5.60 franchi

Zona forfettaria 2 (il luogo di servizio si trova in un raggio di 20.01 km 30 km di distanza dal luogo di assunzione)
spese di viaggio

forfait 21.00 franchi

tempo di viaggio

forfait 16.80 franchi

Zona di regia: rimborso degli oneri effettivi (il luogo di servizio si situa oltre i confini della zona 2, a più di 30.01 km dal luogo di assunzione):
spese di viaggio
10 km)] x 0.70 franchi

[(2 × km dal LAP al luogo di servizio) - (2 x

tempo di viaggio
10 km)] x 0.32 franchi

[(2 × km dal LAP al luogo di servizio) - (2 x

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3.2.

Se il collaboratore ha un luogo di assunzione principale (LAP) ed un luogo di assunzione secondario (LAS), che distano a meno di 40 km l'uno dall'altro, si applicano i seguenti criteri:

3.2.1

Luogo di assunzione principale: (il luogo di servizio si trova in un raggio di 0.01 km - 10 km di distanza dal luogo di assunzione principale LAP)
in generale:

3.2.2

3.2.3

3.2.4

3.2.5

nessuna indennità

Zona forfettaria 1: (il luogo di servizio si trova in un raggio di 10.01 km 20 km di distanza dal LAP)
spese di viaggio

forfait 7.00 franchi

tempo di viaggio

forfait 5.60 franchi

Zona forfettaria 2: (il luogo di servizio si trova in un raggio di 20.01 km 30 km di distanza dal LAP)
spese di viaggio

forfait 21.00 franchi

tempo di viaggio

forfait 16.80 franchi

Zona di regia rimborso spese in base agli oneri effettivi (il luogo di servizio si situa oltre i confini della zona 2, a più di 30.01 km di tragitto dal luogo di assunzione principale):
spese di viaggio
10 km) x 0.70 franchi

[(2 × km dal LAP -> luogo di servizio) - 2 x

tempo di viaggio
10 km)] x 0.32 franchi

[(2 × km dal LAP -> luogo di servizio) - (2 x

Zona di assunzione secondaria (il luogo di servizio si trova in un raggio di 0.01 km - 10 km di distanza dal luogo di assunzione secondario)
in generale:

nessuna indennità

La zona di assunzione secondaria è da considerarsi prioritaria rispetto a tutte le zone forfettarie e rispetto alla zona di regia.

3.3.

Se il collaboratore ha un luogo di assunzione principale (LAP) ed un luogo di assunzione secondario (LAS), i quali distano ad almeno 40 km l'uno dall'altro, si applicano i seguenti criteri:

3.3.1

Zona di assunzione principale (il luogo di servizio si trova in un raggio di 0.01 km - 10 km di distanza dal luogo di assunzione principale LAP)
in generale:

3.3.2

nessuna indennità

Zona forfettaria 1 (il luogo di servizio si trova in un raggio di 10.01 km 20 km di distanza dal luogo di assunzione principale)
spese di viaggio forfait 7.00 franchi tempo di viaggio forfait 5.60 franchi

3.3.3

Zona forfettaria 2 (il luogo di servizio si trova in un raggio di 20.01 km 30 km di distanza dal luogo di assunzione principale)
spese di viaggio forfait 21.00 franchi
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tempo di viaggio forfait 16.80 franchi
3.3.4

Zona di regia (il luogo di servizio si situa oltre i confini della zona 2, a più di 30.01 km dal luogo di assunzione principale): Rimborso spese in base agli oneri effettivi

3.3.5

spese di viaggio
10 km)] .X 0.70 franchi

[(2 × km dal LAP -> luogo di servizio) ­ (2 x

tempo di viaggio
10 km)] .X 0.32 franchi

[(2 × km dal LAP -> luogo di servizio) ­ (2 x

Zona di assunzione secondaria (il luogo di servizio si trova in un raggio di 0.01 km - 10 km di distanza dal luogo di assunzione secondario) Rimborsi a forfait
forfait per spese di viaggio Base: [(2 x km LAP >LAS) - (2 x 40 km)] x
0.70 franchi
forfait per tempo di viaggio Base: [(2 x km LAP >LAS) - (2 x 40 km)] x
0.32 franchi La zona di assunzione secondaria è da considerarsi prioritaria rispetto alla zona di regia.

4.

Le disposizioni di cui sopra si applicano nella misura in cui il collaboratore stesso conduca un'autovettura o un ciclomotore privati. Ad eventuali passeggeri o conducenti di veicoli aziendali viene rimborsata unicamente l'indennità per il tempo di viaggio. Se il collaboratore utilizza i mezzi pubblici, viene rimborsato il prezzo del biglietto necessario, di seconda classe.

5.

Qualora i collaboratori utilizzino l'auto privata su espressa disposizione del datore di lavoro o con il suo consenso, essi hanno diritto a un rimborso pari ad almeno 70 centesimi per ogni chilometro percorso. ... Se il datore di lavoro mette a disposizione del collaboratore un veicolo di servizio o organizza altrimenti il trasporto e si fa carico della totalità dei costi, non è dovuto alcun rimborso per le spese di viaggio.

6.

Se prima o dopo l'orario di servizio effettivo, un collaboratore deve eseguire trasporti su espressa disposizione del datore di lavoro (p.es. trasporto di persone, ritiro, consegna o restituzione di materiale ecc.) e quindi può raggiungere il suo luogo di servizio solo dal momento e dal luogo della consegna, il tempo di viaggio dal luogo di consegna/ritiro al luogo di servizio è considerato tempo di lavoro.

7.

Se, nell'ambito di un incarico fuori sede chiaramente definito, il datore di lavoro mette a disposizione dei collaboratori un alloggio gratuito o un mezzo di trasporto collettivo (p.es. un servizio professionale di trasporto persone), i rappresentanti dei lavoratori e il datore di lavoro hanno la facoltà di applicare soluzioni a forfait in deroga alla presente regolamentazione, secondo la legge sulla partecipazione. Tali deroghe vanno notificate preventivamente alla CoPa indicandone il contenuto.

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8.

Al giorno, è possibile conteggiare a forfait un solo tragitto di andata e ritorno verso e dal luogo di servizio. Altri incarichi devono essere conteggiati in base all'articolo 12 cifra 3.

9.

Se il luogo di assunzione viene modificato più di una volta nel corso di un anno civile, è necessario informare la CoPa precedentemente, motivando la modifica. Se ciò avviene più di due volte nel corso di un anno civile, è necessario il nullaosta della CoPa.

10.

Per ogni mese in cui viene corrisposto un rimborso spese, il datore di lavoro consegna per iscritto ai collaboratori un conteggio verificabile delle spese.

Esso comprende le indicazioni relative alla data ed al luogo dell'intervento, alla zona forfettaria o zona di regia per l'indennità del tempo di viaggio, nonché eventualmente alle spese di viaggio o ad altri costi occasionati dal lavoro fuori sede.

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Allegato 1

Salari minimi Categoria di assunzione A: Anni di servizio

Salario minimo con un orario di lavoro annuale di 2 000 ore



Fr. 51 850.--



Fr. 53 495.--



Fr. 55 120.--



Fr. 56 545.--



Fr. 57 655.--



Fr. 58 230.--



Fr. 58 600.--



Fr. 58 980.--



Fr. 59 360.--

10°

Fr. 59 720.--

11°

Fr. 60 100.--

dal 12°

Fr. 60 480.--

1. I salari minimi annuali vengono adeguati in rapporto al tempo di lavoro che può essere compreso tra 1'801 e 2 300 ore.

2. I salari dei collaboratori di età inferiore ai 25 anni possono risultare inferiori al massimo di 150 franchi rispetto ai salari minimi sopraindicati.

Categoria di assunzione B: Anni di servizio

Salario minimo con un orario di lavoro annuale di 1 400 ore



Fr. 33 950.--



Fr. 34 860.--



Fr. 35 770.--



Fr. 36 680.--



Fr. 37 100.--

1. I salari minimi annuali vengono adeguati in rapporto al tempo di lavoro che può essere compreso tra 901 e 1 800 ore.

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Contratto collettivo di lavoro per il ramo dei servizi di sicurezza privati. DCF

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Categoria di assunzione C: Salario minimo senza indennità di vacanza

Salario minimo senza indennità di vacanza

Salario minimo senza indennità di vacanza

Cantoni

1° anno di servizio

dal 2° anno di servizio

dal 3° anno di servizio

ZH

Fr. 23.20

Fr. 23.55

Fr. 23.90

BS,BL,GE

Fr. 22.70

Fr. 23.05

Fr. 23.40

Altri

Fr. 22.20

Fr. 22.50

Fr. 22.85

Salari minimi trasporto di denaro (CIT) / valori Categoria di assunzione A: Anni di servizio

Salario minimo con un orario di lavoro annuale di 2 000 ore



Fr. 51 850.--



Fr. 53 495.--



Fr. 54 915.--



Fr. 56 020.--



Fr. 57 100.--



Fr. 57 470.--



Fr. 57 840.--



Fr. 58 205.--



Fr. 58 575.--

10°

Fr. 58 940.--

11°

Fr. 59 305.--

dal 12°

Fr. 59 665.--

1. I salari minimi annuali vengono adeguati in rapporto al tempo di lavoro che può essere compreso tra 1 801 e 2 300 ore.

2. I salari dei collaboratori di età inferiore ai 25 anni possono risultare inferiori al massimo di 150 franchi rispetto ai salari minimi sopraindicati.

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Contratto collettivo di lavoro per il ramo dei servizi di sicurezza privati. DCF

FF 2016

Categoria di assunzione B: Anni di servizio

Salario minimo con un orario di lavoro annuale di 1 400 ore



Fr. 33 600.--



Fr. 34 510.--



Fr. 35 420.--



Fr. 36 330.--

1. I salari minimi annuali vengono adeguati in rapporto al tempo di lavoro che può essere compreso tra 901 e 1 800 ore.

Categoria di assunzione C: Salario minimo senza indennità di vacanza

Salario minimo senza indennità di vacanza

Cantoni

1° anno di servizio

2° anno di servizio

ZH

Fr. 23.20

Fr. 23.55

BS, BL, GE

Fr. 22.70

Fr. 23.05

Altri

Fr. 22.20

Fr. 22.50

III Il presente decreto entra in vigore il 1° maggio 2016 e ha effetto sino al 31 dicembre 2016.

8 aprile 2016

In nome del Consiglio federale svizzero: La vicepresidente della Confederazione, Doris Leuthard Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr

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