Decreto federale Disegno concernente l'iniziativa popolare «Sì all'abolizione del canone radiotelevisivo (Abolizione del canone Billag)» del ...
L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto l'articolo 139 capoverso 5 della Costituzione federale1; esaminata l'iniziativa popolare «Sì all'abolizione del canone radiotelevisivo (Abolizione del canone Billag)», depositata l'11 dicembre 20152; visto il messaggio del Consiglio federale del 19 ottobre 20163, decreta:
Art. 1 L'iniziativa popolare dell'11 dicembre 2015 «Sì all'abolizione del canone radiotelevisivo (Abolizione del canone Billag)» è valida ed è sottoposta al voto del Popolo e dei Cantoni.
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L'iniziativa ha il tenore seguente:
La Costituzione federale è modificata come segue: Art. 93 cpv. 26 2
Ex capoverso 3.
La Confederazione mette periodicamente all'asta concessioni per la radio e la televisione.
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La Confederazione non sovvenziona alcuna emittente radiofonica o televisiva. Può remunerare la diffusione di comunicazioni ufficiali urgenti.
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La Confederazione o terzi da essa incaricati non possono riscuotere canoni.
In tempo di pace la Confederazione non gestisce emittenti radiofoniche e televisive proprie.
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RS 101 FF 2016 322 FF 2016 7359
2016-1695
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Iniziativa popolare «Sì all'abolizione del canone radiotelevisivo (Abolizione del canone Billag)». DF
FF 2016
Art. 197 n. 124 12. Disposizione transitoria dell'art. 93 cpv. 36 Se l'entrata in vigore delle disposizioni legali è successiva al 1° gennaio 2018, entro tale data il Consiglio federale emana le necessarie disposizioni d'esecuzione.
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Se l'articolo 93 capoversi 36 è accettato dopo il 1° gennaio 2018, le disposizioni d'esecuzione entrano in vigore il 1° gennaio dell'anno successivo alla votazione.
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Alla data d'entrata in vigore delle disposizioni legali le concessioni con partecipazione al canone sono revocate senza indennizzo. Sono fatte salve le pretese di indennizzo per i diritti acquisiti coperti dalla garanzia della proprietà.
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Art. 2 L'Assemblea federale raccomanda al Popolo e ai Cantoni di respingere l'iniziativa.
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Il numero definitivo della presente disposizione transitoria sarà stabilito dalla Cancelleria federale dopo la votazione popolare.
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