Decreto federale Disegno concernente l'iniziativa popolare «Sì all'abolizione del canone radiotelevisivo (Abolizione del canone Billag)» del ...

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto l'articolo 139 capoverso 5 della Costituzione federale1; esaminata l'iniziativa popolare «Sì all'abolizione del canone radiotelevisivo (Abolizione del canone Billag)», depositata l'11 dicembre 20152; visto il messaggio del Consiglio federale del 19 ottobre 20163, decreta:

Art. 1 L'iniziativa popolare dell'11 dicembre 2015 «Sì all'abolizione del canone radiotelevisivo (Abolizione del canone Billag)» è valida ed è sottoposta al voto del Popolo e dei Cantoni.

1

2

L'iniziativa ha il tenore seguente:

La Costituzione federale è modificata come segue: Art. 93 cpv. 2­6 2

Ex capoverso 3.

La Confederazione mette periodicamente all'asta concessioni per la radio e la televisione.

3

La Confederazione non sovvenziona alcuna emittente radiofonica o televisiva. Può remunerare la diffusione di comunicazioni ufficiali urgenti.

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5

La Confederazione o terzi da essa incaricati non possono riscuotere canoni.

In tempo di pace la Confederazione non gestisce emittenti radiofoniche e televisive proprie.

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1 2 3

RS 101 FF 2016 322 FF 2016 7359

2016-1695

7397

Iniziativa popolare «Sì all'abolizione del canone radiotelevisivo (Abolizione del canone Billag)». DF

FF 2016

Art. 197 n. 124 12. Disposizione transitoria dell'art. 93 cpv. 3­6 Se l'entrata in vigore delle disposizioni legali è successiva al 1° gennaio 2018, entro tale data il Consiglio federale emana le necessarie disposizioni d'esecuzione.

1

Se l'articolo 93 capoversi 3­6 è accettato dopo il 1° gennaio 2018, le disposizioni d'esecuzione entrano in vigore il 1° gennaio dell'anno successivo alla votazione.

2

Alla data d'entrata in vigore delle disposizioni legali le concessioni con partecipazione al canone sono revocate senza indennizzo. Sono fatte salve le pretese di indennizzo per i diritti acquisiti coperti dalla garanzia della proprietà.

3

Art. 2 L'Assemblea federale raccomanda al Popolo e ai Cantoni di respingere l'iniziativa.

4

Il numero definitivo della presente disposizione transitoria sarà stabilito dalla Cancelleria federale dopo la votazione popolare.

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