Decreto del Consiglio federale che conferisce obbligatorietà generale al contratto collettivo di lavoro per il pensionamento anticipato nel settore dell'edilizia principale (CCL PEAN) Proroga e modifica del 14 giugno 2016 Il Consiglio federale svizzero decreta: I La validità dei decreti del Consiglio federale del 5 giugno 2003, del 8 agosto 2006, del 26 ottobre 2006, del 1° novembre 2007, del 6 dicembre 2012 e del 10 novembre 20151 che conferiscono carattere obbligatorio generale al contratto collettivo di lavoro per il pensionamento anticipato (CCL PEAN) nel settore dell'edilizia prinicipale é prorogata.
II Le disposizioni modificate qui di seguito, menzionate nel contratto collettivo di lavoro per il pensionamento anticipato nel settore dell'edilizia prinicipale, allegato ai decreti del Consiglio federale menzionati alla cifra I, sono dichiarate d'obbligatorietà generale: Art. 8, cpv. 1 et 2
(Contributi)
Il contributo dei lavoratori corrisponde all'1,5 % del salario determinante. Il contributo è dedotto mensilmente dal salario, sempre che non venga prelevato in altro modo.
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1
Il contributo dei datori di lavoro corrisponde al 5,5 % del salario determinante.
FF 2003 3464, 2006 6191 8149, 2007 7107, 2012 8589, 2015 6821
2016-1475
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Contratto collettivo di lavoro per il pensionamento anticipato nel settore dell'edilizia principale (CCL PEAN). DCF
FF 2016
III Il presente decreto entra in vigore il 1° luglio 2016 e ha effetto sino al 31 dicembre 2021.
14 giugno 2016
In nome del Consiglio federale svizzero: La vice-presidente della Confederazione, Doris Leuthard Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr
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