Decisione generale concernente lo stralcio di un prodotto fitosanitario dalla lista dei prodotti fitosanitari non sottoposti ad autorizzazione del 16 novembre 2016

L'Ufficio federale dell'agricoltura, visto l'articolo 38 dell'ordinanza del 12 maggio 20101 sui prodotti fitosanitari e appurato che le esigenze di tale articolo sono adempiute, decide: 1. I seguenti prodotti fitosanitari in passato omologati o omologati all'estero sono stralciati dalla lista dei prodotti fitosanitari non sottoposti ad autorizzazione: Aramo

Numero di omologazione svizzero: I-5378 Paese di origine: Italia Numero di omologazione straniero: 12953 Distributore: BASF Italia SpA, I-20031 Cesano Maderno, Italia

Aramo

Numero di omologazione svizzero: D-5227 Paese di origine: Germania Numero di omologazione straniero: PI 024662-00/031 Distributore: Star Agro Analyse und Handels GmbH, 8412 Allerheiligen, Austria

Aramo

Numero di omologazione svizzero: D-5377 paese di origine: Germania numero di omologazione straniero: 024662-00 distributore: BASF AG, D-67117 Limburgerhof, Germania

Aramo

Numero di omologazione svizzero: B-4597 Paese di origine: Belgio Numero di omologazione straniero: 9281/B Distributore: BASF Belgium S.A., 1170 Bruxelles, Belgio

1

RS 916.161

7854

2016-3260

FF 2016

Trioflex

Numero di omologazione svizzero: D-5310 Paese di origine: Germania Numero di omologazione straniero: 005946-00 dDistributore: Cheminova Deutschland GmbH, D-21683 Stade, Germania

2. Il termine per l'immissione sul mercato delle scorte disponibili scade il 1°novembre 2017.

3. Il termine per l'utilizzo dei prodotti scade il 1° novembre 2018.

Indicazione dei rimedi giuridici La presente decisione puņ essere impugnata mediante ricorso presso il Tribunale amministrativo federale, Casella postale, 9023 San Gallo entro 30 giorni dalla notifica. Il ricorso deve essere inoltrato in duplice esemplare, firmato dal ricorrente o dal suo rappresentante legale e corredato della decisione impugnata, e contenere le conclusioni e i motivi con l'indicazione dei mezzi di prova. Dovranno inoltre essere allegati i documenti addotti quali mezzi di prova, sempre che siano a disposizione del ricorrente.

16 novembre 2016

Ufficio federale dell'agricoltura: Il direttore, Bernard Lehmann

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