Decreto del Consiglio federale che indice la votazione popolare del 5 giugno 2016 del 1° marzo 2016

Il Consiglio federale svizzero, visto l'articolo 10 capoverso 1 della legge federale del 17 dicembre 19761 sui diritti politici, decreta:

Art. 1 La votazione popolare sugli oggetti seguenti avrà luogo il 5 giugno 2016 e i giorni precedenti, in conformità alle disposizioni legali: ­

l'iniziativa popolare del 30 maggio 20132 «A favore del servizio pubblico»;

­

l'iniziativa popolare del 4 ottobre 20133 «Per un reddito di base incondizionato»;

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l'iniziativa popolare del 10 marzo 20144 «Per un equo finanziamento dei trasporti»;

­

la modifica del 12 dicembre 20145 della legge federale concernente la procreazione con assistenza medica (Legge sulla medicina della procreazione, LPAM);

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la modifica del 25 settembre 20156 della legge sull'asilo (LAsi).

Art. 2 La Cancelleria federale è incaricata di adottare, conformemente alle prescrizioni legali, i provvedimenti necessari per lo svolgimento della votazione.

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RS 161.1 FF 2015 5843, 2014 3233 FF 2015 7899, 2014 5577 FF 2015 3933, 2014 8305 FF 2015 5151, 2013 5041 FF 2015 5895, 2014 6917

2016-0615

1371

Votazione popolare del 5 giugno 2016. DCF

FF2016

Art. 3 Il presente decreto è comunicato ai Cantoni e pubblicato nel Foglio federale.

1° marzo 2016

In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Johann N. Schneider-Ammann Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr

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