10.2.1

Messaggio relativo all'approvazione dei protocolli che modificano gli accordi di libero scambio tra gli Stati dell'AELS e la Serbia e tra gli Stati dell'AELS e l'Albania del 13 gennaio 2016

1

Punti essenziali del progetto

1.1

Situazione iniziale

Nel 2010 gli Stati dell'AELS (Islanda, Liechtenstein, Norvegia e Svizzera) hanno rafforzato il loro approccio finalizzato a tenere conto dello sviluppo sostenibile negli accordi di libero scambio (ALS). A tal fine hanno sviluppato alcune disposizioni modello sulla protezione dell'ambiente e sugli standard di lavoro, compresi gli elementi fondamentali della protezione dei diritti dell'uomo, sotto forma di un nuovo capitolo denominato «Commercio e sviluppo sostenibile». Queste disposizioni confermano tra le altre cose l'obbligo delle Parti di rispettare e attuare in modo efficiente gli accordi multilaterali sull'ambiente e le convenzioni dell'Organizzazione internazionale del lavoro (OIL) ratificate dalle Parti e fanno riferimento agli strumenti internazionali che disciplinano i diritti dell'uomo e ai principi di responsabilità sociale delle imprese. Questo nuovo approccio è volto a contribuire a un'applicazione degli ALS in conformità con gli obiettivi dello sviluppo sostenibile. Dal 2010 la Svizzera e i suoi partner dell'AELS propongono l'inclusione di queste disposizioni modello a ogni nuovo partner di negoziazione e ai partner di libero scambio esistenti i cui ALS non contengono ancora questo genere di disposizioni.

Gli ALS dell'AELS con la Serbia1 e l'Albania2, entrambi conclusi a Ginevra il 17 dicembre 2009 e in vigore rispettivamente dal 1° ottobre 2010 e dal 1° novembre 2010, non contengono le disposizioni modello sul commercio e lo sviluppo sostenibile, dal momento che allora non erano ancora disponibili. Di conseguenza questi ALS devono essere aggiornati con l'inserimento di tali disposizioni.

1 2

RS 0.632.316.821 RS 0.632.311.231

2015-2173

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1.2

Svolgimento dei negoziati

In occasione delle prime riunioni dei comitati misti istituiti in base ai due accordi, tenutesi il 25 ottobre 2012 per la Serbia e il 6 febbraio 2013 per l'Albania, gli Stati dell'AELS hanno proposto ai loro due partner di integrare le nuove disposizioni in ognuno degli ALS. La Serbia e l'Albania hanno risposto favorevolmente alla proposta, per cui le Parti hanno avviato i lavori necessari che hanno portato alla conclusione di due protocolli relativi all'integrazione delle nuove disposizioni sul commercio e lo sviluppo sostenibile nei rispettivi ALS. Il nostro Consiglio ha approvato il necessario mandato di negoziazione nel giugno 2014.

La Serbia e l'Albania hanno accettato entrambe di riprendere integralmente le disposizioni proposte dall'AELS in materia di commercio e sviluppo sostenibile: i negoziati con l'Albania si sono svolti mediante corrispondenza, quelli con la Serbia sono avvenuti il 3 dicembre 2014 a Belgrado nel quadro di una riunione degli esperti AELS-Serbia.

Il protocollo che modifica l'ALS AELS-Serbia è stato firmato il 20 maggio 2015 a Belgrado in occasione della seconda riunione del Comitato misto istituito dall'ALS.

Il protocollo che modifica l'ALS AELS-Albania è stato firmato il 18 settembre 2015 nell'ambito di una riunione ad hoc a Ginevra.

1.3

Sintesi del contenuto degli emendamenti

Le modifiche principali apportate agli ALS con la Serbia e l'Albania sono l'inserimento di un nuovo capitolo sul commercio e lo sviluppo sostenibile e la revisione del preambolo. A parte queste modifiche materiali, le disposizioni dell'articolo 1 relativo agli «Obiettivi» contenuto nei due ALS sono state riformulate e la numerazione dei capitoli e degli articoli successivi al nuovo capitolo «Commercio e sviluppo sostenibile», compresi i rinvii negli accordi agricoli bilaterali, è stata adeguata di conseguenza.

Il contenuto dei due protocolli di modifica è materialmente simile, visto che la Serbia e l'Albania riprendono in sostanza tutte le disposizioni proposte dall'AELS, sia il nuovo capitolo «Commercio e sviluppo sostenibile» sia le clausole corrispondenti nel preambolo e i capitoli settoriali dell'ALS interessato. La struttura dei due protocolli è però leggermente diversa: mentre nel protocollo con l'Albania il preambolo riveduto e il nuovo capitolo «Commercio e sviluppo sostenibile» sono contenuti nei due allegati (I e II), nel protocollo con la Serbia queste disposizioni sono integrate in due articoli. Questa diversità deriva dal fatto che la Serbia ha manifestato la sua preferenza per un protocollo di modifica privo di allegati.

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1.4

Valutazione

La conclusione dei protocolli di modifica agli ALS tra gli Stati dell'AELS e la Serbia e l'Albania rientra direttamente nell'impegno della Svizzera a favore di un'applicazione coerente della sua politica economica, sociale e ambientale, elementi interdipendenti di una politica di sviluppo sostenibile. I protocolli di modifica conclusi con la Serbia e l'Albania permetteranno anche di rafforzare in generale le condizioni quadro della Svizzera nel settore del commercio e dello sviluppo sostenibile con questi due partner di libero scambio.

1.5

Consultazione

Secondo l'articolo 3 capoversi 1 e 2 della legge del 18 marzo 20053 sulla consultazione (LCo), nel caso di un trattato internazionale che non sottostà a referendum e che non riguarda interessi essenziali dei Cantoni, in linea di principio non viene effettuata una procedura di consultazione, tranne quando si tratta di un progetto di ampia portata politica, finanziaria, economica, ecologica, sociale o culturale o la cui esecuzione sarà affidata in gran parte a organi esterni all'Amministrazione federale.

I presenti protocolli di modifica non sottostanno a referendum (cfr. n. 5.3) e non riguardano interessi essenziali dei Cantoni. Gli emendamenti agli ALS con la Serbia e l'Albania corrispondono, per il contenuto e per la loro importanza finanziaria, politica ed economica, alle disposizioni sul commercio e lo sviluppo sostenibile contenute negli ALS conclusi dagli Stati dell'AELS dal 2010 e non sono di ampia portata secondo la LCo. I Cantoni si sono associati alla preparazione del mandato di negoziazione relativo allo sviluppo e all'approfondimento degli ALS esistenti. Dal momento che l'esecuzione degli emendamenti non è affidata in gran parte a organi esterni all'Amministrazione federale, non è stato necessario organizzare una consultazione esterna.

2

Commento alle disposizioni dei due protocolli

Il contenuto dei due protocolli di modifica è simile dal punto di vista materiale, dal momento che la Serbia e l'Albania hanno accettato entrambe di riprendere in sostanza tutte le disposizioni proposte dagli Stati dell'AELS, sia quelle del capitolo «Commercio e sviluppo sostenibile» sia le clausole corrispondenti nel preambolo e i capitoli settoriali degli ALS in questione.

Articolo 1 del protocollo di modifica con la Serbia nonché articolo I e allegato I del protocollo di modifica con l'Albania relativi al «Preambolo» degli ALS con la Serbia e l'Albania L'articolo 1 del protocollo di modifica con la Serbia e l'articolo I e l'allegato I di quello con l'Albania contengono il preambolo riveduto di ogni ALS e sostituiscono 3

805

RS 172.061

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l'attuale preambolo di questi accordi. Le clausole rivedute del preambolo rinviano al nuovo capitolo «Commercio e sviluppo sostenibile». Le Parti vi riaffermano anche il loro impegno in materia di rispetto dei diritti dei lavoratori e di protezione dell'ambiente. Incoraggiano inoltre le loro imprese al rispetto delle linee guida e dei principi internazionali riconosciuti concernenti il buon governo societario e la responsabilità sociale d'impresa.

Articolo 2 del protocollo di modifica con la Serbia e articolo II del protocollo di modifica con l'Albania relativi all'articolo 1 (Obiettivi) degli ALS con la Serbia e l'Albania Anche le modifiche apportate all'articolo 1 precisano che gli obiettivi da raggiungere mediante gli ALS con la Serbia e l'Albania, in particolare la liberalizzazione del commercio, la promozione degli investimenti e della concorrenza e lo sviluppo armonioso del commercio internazionale, contribuiscono al raggiungimento dell'obiettivo dello sviluppo sostenibile.

Articolo 3 del protocollo di modifica con la Serbia e articolo III e allegato II del protocollo di modifica con l'Albania relativi al nuovo capitolo 6 «Commercio e sviluppo sostenibile» degli ALS con la Serbia e l'Albania Articolo 31 (Contesto e obiettivi) dell'allegato II del protocollo con l'Albania e articolo 32 dell'articolo 3 del protocollo con la Serbia Il paragrafo 1 elenca una serie di accordi multilaterali sull'ambiente e sulle norme del lavoro sottoscritti dagli Stati dell'AELS e dalla Serbia e l'Albania e a cui fanno riferimento. Conformemente al paragrafo 2, le Parti riconoscono il principio secondo cui lo sviluppo economico, lo sviluppo sociale e la protezione ambientale sono componenti interdipendenti e di reciproco supporto per lo sviluppo sostenibile. Nel paragrafo 3 le Parti riaffermano inoltre il loro impegno a promuovere lo sviluppo del commercio internazionale e bilaterale in modo conforme agli obiettivi con l'obiettivo dello sviluppo sostenibile.

Articolo 32 (Campo d'applicazione) dell'allegato II del protocollo con l'Albania e articolo 33 dell'articolo 3 del protocollo con la Serbia Questa disposizione precisa che il capitolo si applica alle misure adottate o mantenute dalle Parti che incidono su questioni ambientali e del lavoro legate al commercio e agli investimenti.

Articoli 33 e 34 (Diritto
di regolamentare e livelli di protezione, Mantenimento dei livelli di protezione nell'applicazione e nell'attuazione di leggi, regolamentazioni o norme) dell'allegato II del protocollo con l'Albania e articoli 34 e 35 dell'articolo 3 del protocollo con la Serbia Le Parti si impegnano a promuovere e inserire nelle loro legislazioni nazionali norme rigorose in materia di lavoro e di protezione ambientale (Albania: art. 33 par. 2; Serbia: art. 34 par. 2) e si adoperano per applicarle in maniera efficiente. Le 806

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Parti si impegnano inoltre a non ridurre e non derogare al livello di protezione ambientale e di standard di lavoro previsto dalle loro legislazioni nazionali al solo fine di attrarre investimenti o di incrementare un vantaggio competitivo dal punto di vista commerciale (Albania: art. 34 par. 2; Serbia: art. 35 par. 2).

Articolo 35 (Norme e accordi internazionali sul lavoro) dell'allegato II del protocollo con l'Albania e articolo 36 dell'articolo 3 del protocollo con la Serbia In aggiunta alle disposizioni degli articoli 33 e 34 per il protocollo con l'Albania e degli articoli 34 e 35 per il protocollo con la Serbia, le Parti ribadiscono il loro impegno a rispettare i principi e i diritti fondamentali in materia di lavoro in virtù della loro appartenenza all'OIL (libertà di associazione, abolizione del lavoro forzato e del lavoro minorile e parità di trattamento) (Albania: art. 35 par. 1 lett. a­d; Serbia: art. 36 par. 1 lett. a­d). Esse si impegnano anche ad attuare in modo efficace le convenzioni dell'OIL che sono loro applicabili e si adoperano per ratificare le convenzioni classificate come convenzioni «aggiornate» secondo la lista di strumenti aggiornati dell'OIL (Albania: art. 35 par. 3; Serbia: art. 36 par. 3). Le Parti si adoperano inoltre a perseguire gli obiettivi della Dichiarazione ministeriale del Consiglio economico e sociale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite (ECOSOC) sull'occupazione piena e produttiva e un lavoro dignitoso per tutti, nonché gli obiettivi della Dichiarazione dell'OIL in merito alla giustizia sociale per un'equa globalizzazione.

Articolo 36 (Accordi multilaterali sull'ambiente e principi ambientali) dell'allegato II del protocollo con l'Albania e articolo 37 dell'articolo 3 del protocollo con la Serbia Le Parti riaffermano il loro impegno per un'integrazione effettiva, nelle proprie legislazioni e pratiche nazionali, degli accordi multilaterali sull'ambiente di cui sono firmatarie. Esse riaffermano la loro adesione ai principi ambientali ai quali hanno aderito e che sono previsti dagli strumenti internazionali di cui all'articolo 31 paragrafo 1 del protocollo con l'Albania e di cui all'articolo 32 paragrafo 1 del protocollo con la Serbia, quali la Dichiarazione di Stoccolma sull'ambiente umano del 1972, la Dichiarazione di Rio sull'ambiente e lo sviluppo del
1992, l'Agenda 21 sull'ambiente e lo sviluppo del 1992 e il Piano d'azione di Johannesburg sullo sviluppo sostenibile del 2002.

Articoli 37 e 38 (Promozione del commercio e degli investimenti a favore dello sviluppo sostenibile, Cooperazione nell'ambito di consessi internazionali) dell'allegato II del protocollo con l'Albania e articoli 38 e 39 dell'articolo 3 del protocollo con la Serbia Ai sensi di queste due disposizioni, le Parti si impegnano ad agevolare e a promuovere gli investimenti esteri, il commercio e la distribuzione di merci e servizi favorevoli all'ambiente e allo sviluppo sostenibile (Albania: art. 37; Serbia: art. 38) e a rafforzare la loro cooperazione in materia di sviluppo sostenibile nell'ambito di consessi internazionali (Albania: art. 38; Serbia: art. 39).

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Articoli 39 e 40 (Attuazione e consultazioni, Riesame) dell'allegato II del protocollo con l'Albania e articolo 40 e 41 dell'articolo 3 del protocollo con la Serbia A livello istituzionale il Comitato misto dell'ALS ha la facoltà di trattare e discutere tutte le disposizioni coperte dal capitolo di riferimento e procedere a consultazioni su domanda di una delle Parti (Albania: art. 39 par. 2; Serbia: art. 40 par. 2). Sono altresì previsti organi di contatto specifici (Albania: art. 39 par. 1; Serbia: art. 40 par. 1). In caso di controversia in merito all'interpretazione e all'applicazione delle disposizioni del capitolo, le Parti hanno la facoltà di ricorrere a consultazioni per comporre delle controversie, ma non alla procedura di arbitrato (Albania: art. 39 par. 3; Serbia: art. 40 par. 3). In virtù di una clausola di riesame, una Parte può chiedere di analizzare il grado di raggiungimento degli obiettivi del presente capitolo e di valutare eventuali provvedimenti futuri alla luce degli sviluppi internazionali in materia di commercio e di sviluppo sostenibile (Albania: art. 40; Serbia: art. 41).

Articoli 4­6 del protocollo di modifica con la Serbia e articolo IV­VI del protocollo di modifica con l'Albania Questi articoli modificano i rimandi ad alcuni articoli o capitoli dei due ALS esistenti in seguito all'inserimento del nuovo capitolo 6 «Commercio e sviluppo sostenibile».

Articolo 7 del protocollo di modifica con la Serbia e articolo VII del protocollo di modifica con l'Albania Secondo l'articolo 7 del protocollo di modifica tra gli Stati dell'AELS e la Serbia e l'articolo VII del protocollo di modifica tra gli Stati dell'AELS e l'Albania, i protocolli di modifica entreranno in vigore il primo giorno del terzo mese successivo al deposito degli strumenti di ratifica, accettazione o approvazione presso il Depositario da parte di tutte le Parti.

3

Ripercussioni

3.1

Ripercussioni per la Confederazione

3.1.1

Ripercussioni finanziarie

Le modifiche apportate agli ALS tra gli Stati dell'AELS e la Serbia e tra gli Stati dell'AELS e l'Albania non hanno alcuna ripercussione sulle finanze della Confederazione.

3.1.2

Ripercussioni sull'effettivo del personale

La conclusione dei presenti protocolli di modifica non ha alcuna ripercussione sull'effettivo del personale della Confederazione. Per il periodo 2015­2019 sono state sbloccate le risorse necessarie per la gestione degli ALS esistenti, la negoziazione di nuovi accordi, la loro attuazione e lo sviluppo di quelli esistenti.

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3.2

Ripercussioni per i Cantoni e i Comuni, per le città, gli agglomerati e le regioni di montagna

La conclusione dei presenti protocolli di modifica non ha alcuna ripercussione sulle finanze e sul personale dei Cantoni e dei Comuni, così come non ha ripercussioni per i centri urbani, gli agglomerati e le regioni di montagna.

3.3

Ripercussioni per l'economia

Le modifiche apportate agli ALS tra gli Stati dell'AELS e la Serbia e l'Albania non determinano ripercussioni economiche.

3.4

Ripercussioni per l'ambiente e la società

Il concetto di sostenibilità esige che vengano prese in debita considerazione tre dimensioni: la capacità economica, la responsabilità ecologica e la solidarietà sociale4. Benché l'obiettivo prioritario degli ALS quale strumento di politica economica esterna sia la dimensione economica, questi accordi tengono conto della dimensione sociale e ambientale.

L'attività economica richiede risorse e manodopera, il che determina ripercussioni sull'ambiente e la società. L'idea di sostenibilità implica il rafforzamento della capacità economica e l'accrescimento del benessere badando però a mantenere, a lungo termine, le ripercussioni sull'ambiente e il consumo delle risorse a un livello ragionevole o a raggiungere tale livello, nonché a garantire o a migliorare la coesione sociale5. La portata dell'influenza del commercio e degli investimenti sugli standard ambientali nei Paesi contraenti è determinata dalle legislazioni nazionali e dai settori in cui avvengono gli scambi bilaterali e gli investimenti, a seconda che si tratti di attività commerciali o di investimenti in metodi di produzione più rispettosi dell'ambiente o in settori ad alto impatto ambientale. Favorendo il commercio e il trasferimento di capitale, di tecnologia e di know-how nei Paesi in sviluppo e nei Paesi emergenti, si creano posti di lavoro. Ciò agisce positivamente sull'economia locale e favorisce lo sviluppo sostenibile.

I presenti protocolli di modifica agli ALS con la Serbia e con l'Albania contengono disposizioni per l'attuazione coerente della dimensione economica di questi accordi e degli obiettivi sociali e ambientali di sviluppo sostenibile. L'inclusione del capitolo sul commercio e lo sviluppo sostenibile in ognuno dei due ALS mira anche a garantire il rispetto degli standard internazionali in materia di lavoro e di ambiente e a migliorare i livelli di protezione esistenti, pur lasciando alle Parti la libertà di fissare i propri obiettivi in materia. Le Parti riconoscono inoltre che è inappropriato 4 5

809

Cfr. rapporto del Consiglio federale del 13 gennaio 2010 sulla politica economica esterna 2009, n. 1.5; FF 2010 393, in particolare pag. 429 Cfr. rapporto del Consiglio federale del 13 gennaio 2010 sulla politica economica esterna 2009; FF 2010 393, in particolare pag. 406

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indebolire o abbassare il livello di protezione previsto dalle proprie leggi, regolamentazioni e norme in materia di standard di lavoro o il livello di protezione dell'ambiente al fine di attrarre investimenti. Sono agevolati anche gli investimenti e la diffusione di prodotti, servizi e tecnologie efficienti sul piano energetico (Albania: art. 37 dell'allegato II del protocollo; Serbia: art. 38 dell'art. 3 del protocollo).

L'inclusione di queste disposizioni mediante i due protocolli di modifica degli ALS con la Serbia e l'Albania permette di rafforzare la coerenza con gli obiettivi dello sviluppo sostenibile.

4

Programma di legislatura e strategie nazionali del Consiglio federale

4.1

Rapporto con il programma di legislatura

Gli emendamenti degli ALS dell'AELS con la Serbia e con l'Albania rientrano nella misura «Sviluppo e rafforzamento della rete degli accordi di libero scambio» annunciata nel messaggio del 25 gennaio 20126 sul programma di legislatura 2011­2015 e nel decreto federale del 15 giugno 20127 sul programma di legislatura 2011­2015.

4.2

Rapporto con le strategie nazionali del Consiglio federale

Le disposizioni convenute con la Serbia e con l'Albania sulla sostenibilità corrispondono alla strategia per lo sviluppo sostenibile 2012­20158, adottata dal nostro Consiglio il 25 gennaio 2012 (cfr. in particolare il cap. 3, misura 8b).

5

Aspetti giuridici

5.1

Costituzionalità

Il presente progetto si fonda sull'articolo 54 capoverso 1 della Costituzione federale (Cost.)9, secondo cui gli affari esteri competono alla Confederazione. L'articolo 184 capoverso 2 Cost. autorizza il Consiglio federale a firmare e ratificare trattati internazionali. Secondo l'articolo 166 capoverso 2 Cost. l'approvazione dei trattati internazionali compete all'Assemblea federale, ad eccezione di quelli la cui conclusione è di competenza del Consiglio federale in virtù di una legge o di un trattato internazionale, circostanza che non si presenta nel caso dei presenti protocolli di modifica (cfr. anche gli art. 24 cpv. 2 della legge del 13 dicembre 200210 sul Parla-

6 7 8 9 10

810

FF 2012 305, in particolare pag. 375 FF 2012 6413, in particolare pag. 6417 www.are.admin.ch > Temi > Sviluppo sostenibile > Strategia per uno sviluppo sostenibile RS 101 RS 171.10

FF 2016

mento [LParl] e 7a cpv. 1 della legge del 21 marzo 199711 sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione).

5.2

Compatibilità con gli impegni internazionali della Svizzera

Gli emendamenti apportati agli ALS dell'AELS con la Serbia e l'Albania sono conformi agli obblighi derivanti dagli accordi dell'OMC. Inoltre, i protocolli di modifica, così come la conclusione di ALS con Stati terzi, non contravvengono né agli impegni internazionali della Svizzera né ai suoi impegni nei confronti dell'Unione europea.

5.3

Forma dell'atto

Secondo l'articolo 141 capoverso 1 lettera d n. 1­3 Cost., i trattati internazionali sottostanno a referendum se sono di durata indeterminata o indenunciabili, se comprendono disposizioni importanti che contengono norme di diritto o se la loro attuazione richiede l'emanazione di leggi federali. Ai sensi dell'articolo 22 capoverso 4 LParl, contengono norme di diritto le disposizioni che, in forma direttamente vincolante e in termini generali ed astratti, impongono obblighi, conferiscono diritti o determinano competenze. Sono considerate importanti le disposizioni che devono essere emanate sotto forma di legge federale conformemente all'articolo 164 capoverso 1 Cost.

Gli ALS dell'AELS con la Serbia e l'Albania possono essere denunciati in qualsiasi momento con un preavviso di sei mesi (Serbia: art. 43 dell'ALS12 / Albania: art. 41 dell'ALS13). I due accordi e i rispettivi protocolli di modifica non prevedono l'adesione a un'organizzazione internazionale. La loro attuazione non richiede l'adozione di leggi federali. Resta da esaminare se i protocolli di modifica contengano disposizioni importanti che contengono norme di diritto ai sensi dell'articolo 141 capoverso 1 lettera d numero 3 Cost. Per analogia con l'articolo 22 capoverso 4 LParl contengono norme di diritto le disposizioni che, in forma direttamente vincolante e in termini generali ed astratti, impongono obblighi, conferiscono diritti o determinano competenze.

I protocolli di modifica contengono disposizioni che contengono norme di diritto ai sensi dell'articolo 22 capoverso 4 LParl. Per quanto riguarda la loro importanza va precisato da una parte che le disposizioni relative a «Commercio e sviluppo sostenibile», inclusi il preambolo riveduto, contenute nei protocolli di modifica non fissano nuove norme di diritto per le Parti. Dall'altra parte, queste disposizioni non devono essere considerate fondamentali, dato che non sostituiscono disposizioni di diritto nazionale né contengono decisioni di principio in merito alla legislazione nazionale.

Le disposizioni in materia di commercio e di sviluppo sostenibile che figurano nei 11 12 13

811

RS 172.010 RS 0.632.316.821 RS 0.632.311.231

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protocolli di modifica con la Serbia e l'Albania rientrano nel quadro di altri trattati internazionali conclusi negli ultimi anni dalla Svizzera e corrispondono in sostanza a quelle contenute in altri ALS stipulati dall'AELS, in particolare in quelli con la Bosnia ed Erzegovina, il Montenegro e gli Stati dell'America centrale (Costa Rica e Panama). In occasione dei dibattiti sulla mozione 04.3203 del 22 aprile 2004 della Commissione delle istituzioni politiche del Consiglio nazionale e sui messaggi concernenti gli accordi di libero scambio conclusi da allora, le vostre Camere hanno sostenuto la nostra posizione, secondo cui gli accordi internazionali che rispondono a questi criteri non sottostanno a referendum, conformemente all'articolo 141 capoverso 1 lettera d numero 3 Cost. La portata economica, giuridica e politica di questi protocolli di modifica con la Serbia et l'Albania è simile a quella delle disposizioni corrispondenti contenute negli ALS conclusi negli ultimi anni dalla Svizzera in materia di commercio e di sviluppo sostenibile e non determinano nuovi impegni importanti per la Svizzera.

Il nostro Collegio sta tuttavia riesaminando la pratica attuale in base alla quale gli accordi «standard» non sono sottoposti a referendum per accertarsi che sia conforme all'articolo 141 capoverso 1 lettera d numero 3 Cost. Occorre infatti esaminare, tra le altre cose, l'opportunità di aderire alla nuova pratica che abbiamo adottato in materia di accordi contro le doppie imposizioni che sottostanno a referendum.

Visto che i presenti protocolli di modifica soddisfano i criteri della pratica attuale per non essere sottoposti a referendum, proponiamo che il decreto federale che approva questi protocolli di modifica agli ALS dell'AELS con la Serbia e con l'Albania non sia soggetto a referendum facoltativo in materia di trattati internazionali ai sensi dell'articolo 141 capoverso 1 lettera d numero 3 Cost. Di conseguenza, il decreto che approva i protocolli di modifica agli ALS dell'AELS con la Serbia e l'Albania è emanato sotto forma di decreto federale semplice.

5.4

Lingua e pubblicazione

I protocolli di modifica non sono stati redatti in una delle lingue ufficiali della Svizzera, bensì in inglese, lingua di lavoro ufficiale dell'AELS. Questa scelta riflette la pratica costante che la Svizzera adotta da diversi anni nei negoziati e nella conclusione di ALS e nel loro sviluppo. Tale prassi è conforme all'articolo 5 capoverso 1 lettera c dell'ordinanza del 4 giugno 201014 sulle lingue (cfr. rapporto esplicativo15).

Infine, redigere versioni originali nella o nelle lingue ufficiali di tutte le Parti sarebbe stato molto dispendioso. La mancanza di una versione originale dei testi dei protocolli di modifica in una delle lingue ufficiali della Svizzera richiede tuttavia la loro traduzione in tedesco, francese e italiano in vista della pubblicazione nella Raccolta ufficiale delle leggi federali.

14 15

812

RS 441.11 Il rapporto esplicativo è consultabile sul sito dell'Ufficio federale della cultura al seguente indirizzo: www.bak.admin.ch > Temi > Leggi e ordinanze sulle lingue