Termine di referendum: 6 ottobre 2016

Legge federale sul casellario giudiziale informatizzato VOSTRA (Legge sul casellario giudiziale, LCaGi) del 17 giugno 2016

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto l'articolo 123 della Costituzione federale (Cost.)1; visto il messaggio del Consiglio federale del 20 giugno 20142, decreta:

Titolo primo: Oggetto e definizioni Art. 1

Oggetto

La presente legge disciplina il trattamento dei dati concernenti persone fisiche nel casellario giudiziale informatizzato VOSTRA.

1

2

1 2

Disciplina segnatamente: a.

i compiti e le competenze delle autorità che gestiscono VOSTRA;

b.

la cooperazione delle autorità che gestiscono VOSTRA con le autorità che vi iscrivono direttamente i propri dati, trasmettono dati per iscrizione o sono tenute a fornire informazioni alle autorità che iscrivono i dati;

c.

gli obblighi di diligenza in materia di trattamento dei dati;

d.

i contenuti di VOSTRA;

e.

i termini per l'iscrizione dei dati, il periodo durante il quale gli stessi figurano negli estratti del casellario giudiziale e la loro eliminazione da VOSTRA;

f.

le categorie di dati che devono figurare nei singoli estratti del casellario giudiziale;

RS 101 FF 2014 4929

2014-0501

4315

L sul casellario giudiziale

FF 2016

g.

i diritti e gli obblighi delle autorità che hanno diritto di consultare dati di VOSTRA in linea o su richiesta scritta o alle quali dati di VOSTRA sono comunicati automaticamente;

h.

le interfacce con altre banche dati;

i.

i diritti di consultazione e i diritti di accesso delle persone interessate;

j.

i requisiti in materia di sicurezza dei dati e infrastruttura tecnica;

k.

l'utilizzazione di dati anonimizzati di VOSTRA a fini di ricerca, pianificazione e statistica.

Art. 2

Definizioni

Nella presente legge s'intende per: a.

sentenza originaria: decisione penale di merito in cui si accerta che è stato commesso un determinato reato;

b.

decisione successiva: decisione penale di un'autorità giudiziaria o di un'autorità d'esecuzione avente per oggetto il riesame (modifica, complemento, soppressione o conferma) di una sanzione passata in giudicato e dei suoi effetti senza nuovo giudizio dei reati per i quali la sanzione è stata inflitta;

c.

autorità collegata: autorità che dispone di un diritto operativo di consultazione o iscrizione in linea;

d.

dati penali: dati delle sentenze originarie e delle decisioni successive, nonché dati sui procedimenti penali pendenti;

e.

sistema di gestione dei dati penali: parte centrale di VOSTRA nella quale sono gestiti i dati penali inerenti a persone e che consente di allestire gli estratti.

Titolo secondo: Compiti delle autorità che gestiscono VOSTRA Art. 3

Ufficio federale di giustizia

L'Ufficio federale di giustizia è responsabile di VOSTRA quale titolare della collezione di dati.

1

Il servizio dell'Ufficio federale di giustizia che gestisce il casellario giudiziale (Servizio del casellario giudiziale) ha i compiti seguenti: 2

a.

coordina le attività delle autorità collegate;

b.

concede e revoca ai singoli utenti i diritti di consultazione o iscrizione in linea dei dati;

c.

tiene corsi per gli utenti delle autorità collegate;

d.

aiuta gli utenti a risolvere problemi inerenti all'utilizzazione del sistema;

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L sul casellario giudiziale

FF 2016

e.

provvede affinché VOSTRA sia di facile utilizzazione e la sua funzionalità sia costantemente migliorata;

f.

emana istruzioni concernenti la gestione e l'utilizzazione di VOSTRA, segnatamente un regolamento sul trattamento dei dati;

g.

controlla, d'ufficio o su richiesta di una persona interessata, se i dati sono trattati conformemente alle prescrizioni e sono completi, esatti e aggiornati; a tal fine ha diritto di consultare i verbali previsti nella legislazione sulla protezione dei dati e i dati automaticamente verbalizzati di cui all'articolo 25;

h.

rettifica le iscrizioni errate in VOSTRA o invita i servizi responsabili a rettificarle;

i.

prende provvedimenti adeguati nei confronti degli utenti che violano le prescrizioni sul trattamento dei dati, rivolgendo loro un avvertimento, obbligandoli a frequentare un corso o revocando loro determinati diritti di consultazione o iscrizione in linea; informa inoltre il superiore gerarchico dell'utente e i competenti organi di protezione dei dati; se sospetta che sia stato commesso un reato, denuncia il caso alle autorità di perseguimento penale competenti;

j.

iscrive in VOSTRA i dati seguenti: 1. le sentenze originarie e decisioni successive aventi per oggetto un'interdizione di esercitare un'attività o un divieto di avere contatti e di accedere ad aree determinate (art. 6 cpv. 3), 2. i dati trasmessigli da autorità federali o estere (art. 6 cpv. 2 e 7 cpv. 1);

k.

esegue controlli d'identità su richiesta delle autorità tenute a iscrivere dati (art. 10 cpv. 3 lett. b) o delle autorità che hanno diritto di consultarli (art. 10 cpv. 6);

l.

chiede all'Ufficio centrale di compensazione di assegnare un numero d'assicurato secondo l'articolo 50c della legge federale del 20 dicembre 19463 sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (numero d'assicurato) alle persone registrate in VOSTRA (art. 10 cpv. 4) e inserisce il numero d'assicurato e i relativi dati identificativi in VOSTRA;

m. allestisce estratti del casellario giudiziale per le autorità federali non collegate, le autorità estere e i privati;

3

n.

provvede affinché i dati di VOSTRA di cui agli articoli 58­64 siano automaticamente comunicati alle autorità competenti;

o.

tratta le richieste di estratti di un casellario giudiziale estero presentate da autorità svizzere (art. 26 e 49);

p.

comunica alle autorità competenti gli avvisi di recidiva e di controllo generati dal sistema.

RS 831.10

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Art. 4

FF 2016

Servizi di coordinamento cantonali

Ciascun Cantone designa un servizio di coordinamento (SERCO) per il trattamento dei dati in VOSTRA.

1

2

Il SERCO ha i compiti seguenti: a.

iscrive in VOSTRA i dati trasmessigli dalle autorità cantonali (art. 6 cpv. 2 e 7 cpv. 2);

b.

allestisce estratti del casellario giudiziale per le autorità cantonali non collegate;

c.

funge da interlocutore cantonale del Servizio del casellario giudiziale per quanto concerne l'osservanza delle disposizioni della presente legge, dell'ordinanza di esecuzione e delle istruzioni emanate in virtù delle stesse;

d.

assiste il Servizio del casellario giudiziale nel controllo del trattamento dei dati;

e.

comunica alle autorità competenti gli avvisi di recidiva e di controllo generati dal sistema;

f.

aiuta gli utenti del Cantone a risolvere problemi inerenti all'utilizzazione del sistema.

Art. 5

Servizio di coordinamento della giustizia militare

Il Servizio di coordinamento della giustizia militare ha i compiti seguenti: a.

iscrive in VOSTRA i dati trasmessigli dalle autorità della giustizia militare (art. 7 cpv. 3);

b.

allestisce estratti del casellario giudiziale per le autorità della giustizia militare;

c.

funge, presso la giustizia militare, da interlocutore del Servizio del casellario giudiziale per quanto concerne l'osservanza delle disposizioni della presente legge, dell'ordinanza di esecuzione e delle istruzioni emanate in virtù delle stesse;

d.

assiste il Servizio del casellario giudiziale nel controllo del trattamento dei dati;

e.

comunica alle autorità competenti gli avvisi di recidiva e di controllo generati dal sistema.

Titolo terzo: Autorità tenute a iscrivere o trasmettere dati o a fornire informazioni Art. 6

Autorità tenute a iscrivere dati

Le autorità seguenti iscrivono i loro dati in VOSTRA, se la Confederazione o il Cantone lo prevede: 1

4318

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FF 2016

a.

le autorità giudicanti penali, i pubblici ministeri cantonali, le autorità penali minorili ai sensi degli articoli 6 capoverso 1 lettere b e c e 7 della procedura penale minorile del 20 marzo 20094 (PPMin), il Ministero pubblico della Confederazione e le autorità penali delle contravvenzioni ai sensi dell'articolo 12 lettera c del Codice di procedura penale (CPP)5;

b.

le autorità amministrative della Confederazione e dei Cantoni che svolgono procedimenti penali o pronunciano decisioni penali;

c.

le autorità preposte all'esecuzione delle pene e delle misure;

d.

le autorità cantonali competenti in materia di stranieri, nella misura in cui siano competenti per l'esecuzione dell'espulsione.

Le autorità di cui al capoverso 1 per le quali la Confederazione o il Cantone non prevede un obbligo di iscrizione trasmettono i loro dati al Servizio del casellario giudiziale o al SERCO.

2

Le autorità di cui al capoverso 1 lettere a e c trasmettono al Servizio del casellario giudiziale le sentenze originarie e decisioni successive aventi per oggetto un'interdizione di esercitare un'attività o un divieto di avere contatti e di accedere ad aree determinate.

3

Art. 7 1

Autorità tenute a trasmettere dati

Le autorità seguenti trasmettono i loro dati al Servizio del casellario giudiziale: a.

le autorità federali competenti in materia di grazia o di amnistia;

b.

le autorità estere competenti per le comunicazioni allo Stato di origine in virtù dei pertinenti trattati internazionali;

c.

le ambasciate e i consolati svizzeri in possesso di sentenze originarie straniere ai sensi dell'articolo 19.

Le autorità cantonali competenti in materia di grazia o di amnistia trasmettono i loro dati al SERCO.

2

Le autorità giudicanti militari, gli uditori e i giudici istruttori militari trasmettono i loro dati al Servizio di coordinamento della giustizia militare. Sono fatti salvi i casi di cui all'articolo 6 capoverso 3.

3

Art. 8

Obbligo d'informazione degli uffici dello stato civile, degli uffici del controllo degli abitanti, delle autorità competenti in materia di stranieri e dell'Ufficio centrale di compensazione

Gli uffici dello stato civile, gli uffici del controllo degli abitanti, le autorità competenti in materia di stranieri e l'Ufficio centrale di compensazione informano gratuitamente le autorità che gestiscono VOSTRA e le autorità tenute a iscrivere dati (art. 3­6) per consentire loro di verificare i dati identificativi da trattare.

4 5

RS 312.1 RS 312.0

4319

L sul casellario giudiziale

Art. 9

FF 2016

Obbligo d'informazione delle autorità tenute a iscrivere o trasmettere dati e delle autorità con diritto di consultazione

Le autorità tenute a iscrivere o trasmettere dati e le autorità con diritto di consultazione forniscono al Servizio del casellario giudiziale le informazioni occorrenti e gli consentono di consultare i documenti sui quali si fonda l'iscrizione di dati in VOSTRA o la comunicazione di dati dello stesso, nella misura in cui ciò sia necessario per effettuare i controlli previsti nell'articolo 3 capoverso 2 lettera g e non vi si oppongano interessi pubblici preponderanti.

Titolo quarto: Principi in materia di trattamento dei dati Art. 10

Regole di diligenza in materia di iscrizione, di consultazione e di trasmissione dei dati

Le autorità che iscrivono dati in VOSTRA o che li trasmettono per iscrizione si accertano che i dati siano completi, esatti e aggiornati.

1

Se dubita dell'esattezza dei dati o se questi sono incompleti, l'autorità che procede alla loro iscrizione li rinvia per verifica all'autorità che li ha trasmessi o si procura le informazioni complementari necessarie. Può stampare l'estratto del casellario giudiziale per controllare un'iscrizione; il documento stampato è distrutto non appena il controllo dei dati iscritti è terminato.

2

Se ha dubbi sul fatto che la persona di cui deve iscrivere dati in VOSTRA corrisponda a una persona già registrata nello stesso, prima di procedere all'iscrizione dei dati l'autorità: 3

a.

compie una verifica completa dell'identità, confronta le generalità da iscrivere con i dati degli uffici dello stato civile, degli uffici del controllo degli abitanti, delle autorità competenti in materia di stranieri e dell'Ufficio centrale di compensazione e, se del caso, rettifica o completa i dati identificativi in VOSTRA; o

b.

trasmette il caso per accertamenti al Servizio del casellario giudiziale.

L'iscrizione dei dati è effettuata anche se all'interessato non è ancora stato assegnato un numero d'assicurato.

4

Il Servizio del casellario giudiziale verifica periodicamente l'esattezza di tutti i numeri d'assicurato registrati in VOSTRA e dei relativi dati identificativi. A tal fine utilizza i servizi web messi a disposizione dall'Ufficio centrale di compensazione.

5

Se ha dubbi sul fatto che la persona cercata corrisponda a una persona già registrata in VOSTRA, l'autorità collegata che consulta dati dello stesso può chiedere al Servizio del casellario giudiziale di procedere a una verifica dell'identità.

6

Art. 11

Regole di diligenza in materia di modifica dei dati

Un'autorità può modificare o eliminare in VOSTRA soltanto i dati iscritti da essa stessa o a suo nome.

1

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L sul casellario giudiziale

2

FF 2016

Sono ammesse deroghe al capoverso 1 nei casi seguenti: a.

se un'istruzione penale è rimessa a un'altra autorità, questa può modificare o eliminare i dati concernenti il procedimento penale pendente;

b.

le autorità che gestiscono VOSTRA (art. 3­5) possono modificare o eliminare tutti i dati.

Il Consiglio federale può prevedere altre eccezioni riguardo alla modifica o all'eliminazione dei dati identificativi.

3

Art. 12

Regole di diligenza in materia di consultazione, di conservazione e di comunicazione a terzi dei dati

Le autorità che hanno diritto di consultare VOSTRA possono trattare soltanto i dati necessari all'adempimento dei loro compiti legali.

1

I dati penali di VOSTRA non possono essere conservati in una nuova collezione di dati, salvo che ciò sia necessario per motivare una decisione presa o un passo procedurale intrapreso.

2

Le autorità possono comunicare a terzi dati di VOSTRA soltanto in virtù di un'esplicita base legale formale e per il medesimo scopo per il quale hanno consultato i dati.

3

Art. 13

Utilizzazione sistematica del numero d'assicurato

Le autorità collegate hanno diritto di utilizzare sistematicamente il numero d'assicurato per adempiere i compiti loro assegnati dalla presente legge.

1

In VOSTRA il numero d'assicurato è utilizzato soltanto per i seguenti fini interni al casellario giudiziale: 2

a.

per l'identificazione delle persone prima dell'iscrizione e della consultazione di dati;

b.

per lo scambio elettronico di dati con altre banche dati nelle quali è pure utilizzato sistematicamente il numero d'assicurato, purché un siffatto scambio di dati poggi su una base legale formale.

La ricerca di una persona nella banca dati «Unique Personal Identifier Database» (UPI) dell'Ufficio centrale di compensazione è lanciata a partire da VOSTRA.

3

Il numero d'assicurato è visibile soltanto per le autorità collegate e non può essere comunicato ad altre autorità o a privati. Non figura negli estratti del casellario giudiziale.

4

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L sul casellario giudiziale

FF 2016

Titolo quinto: Sicurezza dei dati, requisiti tecnici, comunicazione di dati anonimizzati Art. 14

Sicurezza dei dati e requisiti tecnici

Il Consiglio federale definisce i requisiti in materia di sicurezza dei dati e i requisiti tecnici che deve soddisfare VOSTRA.

Art. 15

Comunicazione di dati anonimizzati per scopi di ricerca

Il Consiglio federale disciplina la comunicazione di dati anonimizzati di VOSTRA per scopi di ricerca.

Titolo sesto: Contenuto di VOSTRA Capitolo 1: Dati iscritti nel sistema di gestione dei dati penali Art. 16 1

2

a.

è stata pronunciata una sentenza originaria da iscrivere (art. 18 cpv. 1 e 19 lett. d n. 1); o

b.

è pendente in Svizzera un procedimento penale per un crimine o un delitto previsto dal diritto federale; la presente disposizione si applica anche ai procedimenti penali minorili ancora pendenti dopo che l'autore ha compiuto i 18 anni.

Un minore è registrato in VOSTRA se nei suoi confronti: a.

è stata pronunciata una sentenza originaria da iscrivere (art. 18 cpv. 2 e 3 e 19 lett. d n. 2); o

b.

è pendente in Svizzera un procedimento penale per un crimine o un delitto previsto dal diritto federale ed egli non dimora abitualmente in Svizzera.

Art. 17 1

Persone registrate

Un adulto è registrato in VOSTRA se nei suoi confronti:

Dati identificativi della persona

I dati identificativi di una persona comprendono segnatamente: a.

il numero d'assicurato e il numero progressivo attribuito dal sistema;

b.

i nomi e la data di nascita;

c.

il sesso;

d.

l'origine;

e.

i nomi dei genitori;

f.

il domicilio;

g.

lo statuto di soggiorno;

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L sul casellario giudiziale

2

h.

le note ad uso interno destinate all'identificazione di persone;

i.

le false generalità.

FF 2016

Il Consiglio federale definisce i dati da iscrivere e la loro forma.

Art. 18

Condizioni per l'iscrizione delle sentenze originarie svizzere

Le sentenze originarie svizzere concernenti un reato previsto dal diritto federale commesso da un adulto sono iscritte se: 1

6 7

a.

sono passate in giudicato;

b.

sono state pronunciate da un'autorità penale ordinaria o militare o da un'autorità penale amministrativa; e

c.

è adempiuta una delle condizioni seguenti: 1. l'autore è stato riconosciuto colpevole di un crimine o di un delitto; sono eccettuate le sentenze che prevedono l'obbligo di prestare un lavoro di pubblico interesse secondo l'articolo 81 capoverso 3 o 4 del Codice penale militare del 13 giugno 19276 (CPM) o una pena disciplinare secondo il CPM, nonché quelle in cui si prescinde dalla punizione in virtù dell'articolo 52 del Codice penale (CP)7, 2. l'autore è stato giudicato per un crimine o un delitto e riconosciuto penalmente incapace ma è stata pronunciata una delle misure seguenti: ­ una misura terapeutica o un internamento (art. 59­61, 63 e 64 CP; art. 47 CPM) ­ un'interdizione di esercitare un'attività (art. 67 CP; art. 50 CPM) o un divieto di avere contatti e di accedere ad aree determinate (art. 67b CP; art. 50b CPM) ­ un divieto di condurre (art. 67e CP; art. 50e CPM) ­ un'esclusione dall'esercito (art. 48 e 49 CPM), 3. l'autore è stato riconosciuto colpevole di una contravvenzione e: ­ è stata inflitta una multa superiore a 5000 franchi o è stato ordinato un lavoro di pubblica utilità di durata superiore a 180 ore ­ la pertinente legge autorizza od obbliga espressamente l'autorità giudicante a inasprire la pena in caso di recidiva ­ la contravvenzione è oggetto di una sentenza concernente altri reati che devono essere iscritti ­ è stata pronunciata un'interdizione di esercitare un'attività (art. 67 CP; art. 50 CPM) o ­ è stato pronunciato un divieto di avere contatti e di accedere ad aree determinate (art. 67b CP; art. 50b CPM), 4. l'autore è stato giudicato per una contravvenzione e riconosciuto penalmente incapace ma sono stati pronunciati un'interdizione di esercitare un'attività (art. 67 CP; art. 50 CPM) o un divieto di avere contatti e di accedere ad aree determinate (art. 67b CP; art. 50b CPM).

RS 321.0 RS 311.0

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L sul casellario giudiziale

FF 2016

Le sentenze originarie svizzere concernenti un crimine o un delitto previsto dal diritto federale commesso da un minore sono iscritte se: 2

a.

sono passate in giudicato;

b.

sono state pronunciate da un'autorità penale ordinaria; e

c.

è stata inflitta una delle sanzioni seguenti: 1. una privazione della libertà (art. 25 del diritto penale minorile del 20 giugno 20038 [DPMin]), 2. un collocamento (art. 15 DPMin), 3. un trattamento ambulatoriale (art. 14 DPMin), 4. un'interdizione di esercitare un'attività (art. 16a cpv. 1 DPMin), 5. un divieto di avere contatti e di accedere ad aree determinate (art. 16a cpv. 2 DPMin).

Le sentenze originarie svizzere concernenti una contravvenzione prevista dal diritto federale commessa da un minore sono iscritte se la sanzione inflitta è un'interdizione di esercitare un'attività (art. 16a cpv. 1 DPMin) o un divieto di avere contatti e di accedere ad aree determinate (art. 16a cpv. 2 DPMin).

3

Art. 19

Condizioni per l'iscrizione delle sentenze originarie straniere

Le sentenze originarie straniere concernenti un reato commesso da un cittadino svizzero sono iscritte se:

8 9 10 11

a.

sono state comunicate al Servizio del casellario giudiziale in virtù della Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale del 20 aprile 19599 o di un trattato internazionale bilaterale oppure da una rappresentanza svizzera all'estero;

b.

sono passate in giudicato;

c.

concernono un reato di natura non puramente militare; e

d.

è stata inflitta una delle sanzioni seguenti: 1. per gli adulti: ­ una pena detentiva di almeno 30 giorni (analoga alle pene di cui agli art. 40­43 CP10), una pena pecuniaria di almeno 30 aliquote giornaliere (analoga alle pene di cui agli art. 34, 42 e 43 CP) o un lavoro di pubblica utilità di almeno 120 ore (analogo alle pene di cui agli art. 37, 42, 43 e 107 CP) ­ un trattamento terapeutico stazionario (analogo alle misure di cui agli art. 59­61 CP) o un internamento (analogo alle misure di cui all'art. 64 cpv. 1 e 1bis CP) ­ un'interdizione di esercitare un'attività (analoga alle misure di cui all'art. 67 CP e all'art. 50 CPM11) o un divieto di avere contatti e

RS 311.1 RS 0.351.1 RS 311.0 RS 321.0

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L sul casellario giudiziale

2.

FF 2016

di accedere ad aree determinate (analogo alle misure di cui all'art. 67b CP e all'art. 50b CPM), per i minori: ­ una privazione della libertà (analoga alla pena di cui all'art. 25 DPMin12) ­ un collocamento (analogo alle misure di cui all'art. 15 DPMin) o un trattamento ambulatoriale (analogo alla misura di cui all'art. 14 DPMin) ­ un'interdizione di esercitare un'attività (analoga alla misura di cui all'art. 16a cpv. 1 DPMin) o un divieto di avere contatti e di accedere ad aree determinate (analogo alle misure di cui all'art. 16a cpv. 2 DPMin).

Art. 20

Dati relativi alle sentenze originarie da iscrivere

Se una sentenza originaria dev'essere iscritta (art. 16 cpv. 1 lett. a e 2 lett. a), sono iscritti in VOSTRA i dati seguenti del dispositivo della stessa: 1

a.

i dati identificativi della persona (art. 17);

b.

informazioni generali quali segnatamente la data della sentenza originaria e l'autorità giudicante;

c.

informazioni sul tipo di sentenza, segnatamente se è stata pronunciata una pena complementare o una pena unica;

d.

informazioni sul tipo di procedura;

e.

informazioni sul reato; per quanto concerne le sentenze originarie straniere il Consiglio federale può prevedere una forma semplificata di iscrizione;

f.

informazioni sulla sanzione.

Se una sentenza originaria dev'essere iscritta (art. 16 cpv. 1 lett. a e 2 lett. a), la data dell'inizio e della fine dell'esecuzione di ogni pena detentiva o misura privativa della libertà è iscritta in VOSTRA qualora nei confronti dell'interessato siano stati pronunciati in Svizzera un'interdizione di esercitare un'attività o un divieto di avere contatti e di accedere ad aree determinate ai sensi del CP13 o del CPM14.

2

Se una sentenza originaria svizzera che prevede l'espulsione dev'essere iscritta, sono iscritti in VOSTRA i dati seguenti: 3

12 13 14

a.

per il computo del termine di cui all'articolo 38 capoverso 4 lettera d, la data in cui l'interessato ha lasciato la Svizzera o, se questa non è nota, quella in cui avrebbe dovuto lasciarla;

b.

per il computo del termine di cui all'articolo 30 capoverso 2 lettera n seconda frase, l'accoglimento della richiesta di una persona naturalizzata in Svizzera da oltre otto anni di eliminare la sentenza secondo i termini di cui all'articolo 30 capoverso 2 lettere a­m.

RS 311.1 RS 311.0 RS 321.0

4325

L sul casellario giudiziale

FF 2016

Ai fini dell'iscrizione nel casellario giudiziale, le sentenze che prevedono una pena complementare, una pena parzialmente complementare o una pena unica sono considerate sentenze distinte. È ammesso il rinvio a decisioni già eliminate o che non devono essere iscritte.

4

Il Consiglio federale definisce i dati da iscrivere e la loro forma, nonché le categorie di riferimento per l'iscrizione delle sentenze originarie straniere.

5

Art. 21

Decisioni successive

Le decisioni successive passate in giudicato inerenti a una sentenza originaria da iscrivere sono iscritte in VOSTRA se concernono: 1

2

a.

la liberazione dall'esecuzione di una pena, di una misura terapeutica o di un internamento;

b.

l'insuccesso del periodo di prova in caso di sospensione condizionale totale o parziale di una pena;

c.

la soppressione, la modifica o la pronuncia a posteriori di una misura terapeutica, di un internamento, di un collocamento o di un trattamento ambulatoriale;

d.

la soppressione, la modifica, o la pronuncia a posteriori di un'interdizione di esercitare un'attività o di un divieto di avere contatti e di accedere ad aree determinate;

e.

una grazia, un'amnistia o un exequatur;

f.

altri casi stabiliti dal Consiglio federale.

Il Consiglio federale definisce i dati da iscrivere e la loro forma.

Art. 22

Copie elettroniche delle sentenze originarie, delle decisioni successive e dei moduli di comunicazione

È memorizzata in VOSTRA una copia elettronica del testo originale integrale delle sentenze originarie (art. 18) e decisioni successive (art. 21) pronunciate in Svizzera contro un adulto.

1

In caso di sentenze originarie e decisioni successive straniere (art. 19 e 21), è memorizzata in VOSTRA una copia elettronica del relativo modulo di comunicazione.

Se è trasmesso soltanto l'originale della sentenza originaria o della decisione successiva, non viene allestita una copia elettronica.

2

Art. 23

Dati generati automaticamente dal sistema di gestione dei dati penali

Se una persona è registrata in VOSTRA, il sistema di gestione dei dati penali genera automaticamente dati di sistema, in particolare: 1

a.

indicazioni sull'autore della prima iscrizione di dati e della loro modifica;

b.

gli avvisi di recidiva destinati alle competenti autorità giudiziarie penali o d'esecuzione in caso di insuccesso del periodo di prova;

4326

L sul casellario giudiziale

FF 2016

c.

alla scadenza di determinati termini, gli avvisi di controllo per la verifica di eventi che possono influire sulla durata di conservazione dei dati;

d.

gli avvisi di controllo concernenti la mancata assegnazione di un numero d'assicurato;

e.

gli avvisi di controllo per l'iscrizione delle date di esecuzione di cui all'articolo 20 capoverso 2;

f.

l'indicazione del periodo durante il quale le iscrizioni figureranno negli estratti del casellario giudiziale;

g.

l'indicazione della data prevista della fine di un'interdizione di esercitare un'attività, di un divieto di avere contatti e di accedere ad aree determinate o di un'espulsione.

Il Consiglio federale definisce il contenuto esatto degli avvisi, nonché i dati di sistema e la loro forma.

2

Art. 24

Procedimenti penali pendenti

I procedimenti penali di cui all'articolo 16 capoversi 1 lettera b e 2 lettera b sono iscritti in VOSTRA come pendenti non appena: 1

2

a.

chi dirige il procedimento apre l'istruzione (art. 309 cpv. 1 CPP15, art. 103 cpv. 1 della procedura penale militare del 23 marzo 197916, art. 38 cpv. 1 della legge federale del 22 marzo 197417 sul diritto penale amministrativo);

b.

un decreto d'accusa è emanato senza apertura di un'istruzione; o

c.

un procedimento penale minorile è continuato nei confronti di un autore che ha compiuto i 18 anni e dimora abitualmente in Svizzera.

Sono iscritti i dati seguenti: a.

i dati identificativi dell'imputato (art. 17);

b.

la data di apertura dell'istruzione o la data in cui il decreto d'accusa è stato emanato senza apertura di un'istruzione (art. 309 cpv. 4 CPP);

c.

l'autorità cui compete la direzione del procedimento;

d.

il reato contestato all'imputato;

e.

le modifiche rilevanti dei fatti di cui alle lettere a­d, in particolare la rimessione del procedimento o la modifica dell'imputazione.

Il Consiglio federale definisce i dati da iscrivere e la loro forma, nonché l'autorità competente per iscrivere la rimessione di un procedimento.

3

15 16 17

RS 312.0 RS 322.1 RS 313.0

4327

L sul casellario giudiziale

FF 2016

Capitolo 2: Dati iscritti al di fuori del sistema di gestione dei dati penali Art. 25

Verbalizzazione automatica delle consultazioni effettuate dalle autorità

Se un'autorità consulta in linea dati penali di VOSTRA, sono automaticamente verbalizzati nello stesso il nome di tale autorità, la data, l'ora e lo scopo della consultazione, i dati penali consultati e le generalità della persona interessata.

1

Le consultazioni effettuate dalle autorità che gestiscono VOSTRA sono automaticamente verbalizzate nello stesso soltanto se servono alla prima iscrizione di dati penali o all'allestimento di un estratto su richiesta scritta di un'autorità.

2

3

Il Consiglio federale definisce i dati da verbalizzare e la loro forma.

I dati verbalizzati possono essere utilizzati soltanto nell'ambito dell'esercizio del diritto di accesso (art. 57) o per l'esecuzione di controlli da parte del Servizio del casellario giudiziale (art. 3 cpv. 2 lett. g).

4

Art. 26

Dati relativi alle richieste in linea di estratti di un casellario giudiziale estero

I dati relativi alle richieste in linea di estratti di un casellario giudiziale estero sono iscritti e trattati in VOSTRA.

1

2

Il Consiglio federale definisce i dati da iscrivere e la loro forma.

Art. 27

Dati relativi alle richieste di estratti per privati ed estratti specifici per privati

I dati personali relativi alle richieste di estratti per privati (art. 41) e di estratti specifici per privati (art. 42) sono iscritti e trattati in VOSTRA e in una banca dati ausiliaria separata.

1

Nella banca dati ausiliaria non sono iscritti dati personali degni di particolare protezione. Essa serve soltanto al disbrigo delle richieste di estratti; contiene i dati necessari all'identificazione e alla localizzazione del richiedente, alla richiesta e al suo trattamento, al pagamento degli emolumenti, all'invio degli estratti e alla dichiarazione di cui all'articolo 55 capoverso 4. Il Consiglio federale definisce i dati da iscrivere e la loro forma.

2

Determinati dati della banca dati ausiliaria sono trasferiti in VOSTRA mediante un'interfaccia nell'ambito dell'elaborazione dell'estratto. Il Consiglio federale determina i dati da trasferire e definisce in dettaglio le modalità del processo di trasferimento.

3

In VOSTRA è inoltre memorizzata una copia elettronica dell'estratto rilasciato; la copia può contenere anche dati penali. Essa serve a verificare l'autenticità dell'estratto rilasciato.

4

4328

L sul casellario giudiziale

FF 2016

Capitolo 3: Termini per l'iscrizione dei dati in VOSTRA Art. 28 Il Consiglio federale stabilisce i termini entro i quali ciascuna categoria di dati dev'essere iscritta in VOSTRA.

Capitolo 4: Eliminazione dei dati da VOSTRA e divieto di archiviazione Art. 29

Eliminazione in caso di decesso

Tutti i dati concernenti una persona sono eliminati da VOSTRA non appena il decesso della stessa è comunicato da un'autorità o accertato dal Servizio del casellario giudiziale.

1

Per le comunicazioni di decesso possono essere predisposte interfacce con il registro dello stato civile (art. 66) e il sistema d'informazione centrale sulla migrazione (SIMIC; art. 65).

2

Quando una persona compie 80 anni secondo le sue generalità iscritte in VOSTRA, il Servizio del casellario giudiziale verifica se la stessa è ancora in vita. In seguito ripete la verifica ogni cinque anni.

3

Quando uno straniero che non dimora in Svizzera compie 100 anni secondo le sue generalità iscritte in VOSTRA, tutti i dati concernenti lo stesso sono eliminati da VOSTRA.

4

Art. 30

Eliminazione delle sentenze originarie

Le sentenze originarie svizzere e straniere sono eliminate da VOSTRA non appena i termini previsti per tutte le sentenze originarie concernenti la stessa persona sono scaduti. È fatto salvo il capoverso 5.

1

2

Si applicano i termini seguenti:

18

a.

le sentenze originarie che prevedono una pena detentiva senza condizionale, o una pena detentiva con la condizionale totale o parziale successivamente revocata, sono eliminate se, oltre alla durata della pena commisurata dal giudice, sono trascorsi: 1. 25 anni in caso di pena detentiva di cinque o più anni, 2. 20 anni in caso di pena detentiva da uno a meno di cinque anni, 3. 15 anni in caso di pena detentiva inferiore a un anno, 4. 12 anni in caso di privazione della libertà secondo l'articolo 25 DPMin18;

b.

i termini di cui alla lettera a sono protratti della durata di una pena detentiva o di una privazione della libertà già iscritte in VOSTRA;

RS 311.1

4329

L sul casellario giudiziale

19 20

FF 2016

c.

indipendentemente dagli altri termini di cui al presente capoverso, le sentenze originarie che prevedono una pena detentiva a vita o nelle quali è stata riconosciuta la colpevolezza dell'autore di uno dei reati di cui alle disposizioni seguenti sono eliminate alla morte dell'interessato: 1. CP19: articoli 111, 112, 122, 140 numero 4, 182 capoverso 2, 185 numeri 2 e 3, 187 numero 1, 189 capoverso 3, 190, 191, 221 capoverso 2 e 264­264j, 2. CPM20: articoli 108­114, 115, 116, 121, 132 numero 4, 151c numeri 2 e 3, 153 capoverso 2, 154, 155, 156 numero 1 e 160 capoverso 2;

d.

le sentenze originarie che prevedono una pena detentiva con la condizionale totale o parziale successivamente non revocata, una pena pecuniaria, un lavoro di pubblica utilità o una multa inflitta a un adulto sono eliminate dopo 15 anni;

e.

le sentenze originarie che prevedono una privazione della libertà secondo l'articolo 25 DPMin con la condizionale totale o parziale successivamente non revocata sono eliminate dopo dieci anni;

f.

le sentenze originarie nelle quali è stata riconosciuta la colpevolezza dell'autore del reato ma si prescinde dalla punizione sono eliminate dopo 15 anni;

g.

le sentenze originarie che prevedono una pena cumulata con una misura stazionaria, una misura stazionaria soltanto o una misura commutata a posteriori in misura stazionaria, nonché le sentenze originarie che hanno dato luogo a una misura stazionaria ordinata a posteriori (art. 65 CP), sono eliminate dopo: 1. 20 anni in caso di misure secondo gli articoli 59­61 e 64 CP, 2. 12 anni in caso di collocamento in un istituto chiuso secondo l'articolo 15 capoverso 2 DPMin, 3. 10 anni in caso di collocamento in un istituto aperto o presso privati secondo l'articolo 15 capoverso 1 DPMin;

h.

i termini di cui alla lettera g sono protratti della durata di un resto di pena, indipendentemente dal fatto che questo sia scontato o meno;

i.

le sentenze originarie che prevedono unicamente un trattamento ambulatoriale secondo l'articolo 63 CP cumulato con una delle misure di cui alla lettera k, o soltanto un siffatto trattamento ambulatoriale, sono eliminate dopo 15 anni; è fatta salva la lettera g;

j.

le sentenze originarie che prevedono un trattamento ambulatoriale secondo l'articolo 14 DPMin sono eliminate dopo otto anni se non è possibile calcolare il termine conformemente alle lettere a­h;

k.

le sentenze originarie che prevedono soltanto una cauzione preventiva, un'interdizione di esercitare un'attività secondo l'articolo 67 capoverso 1 CP

RS 311.0 RS 321.0

4330

L sul casellario giudiziale

FF 2016

o l'articolo 50 capoverso 1 CPM, un divieto di condurre o un'esclusione dall'esercito secondo l'articolo 48 CPM sono eliminate dopo 15 anni; l.

se la decisione svizzera di exequatur concernente una sentenza originaria straniera prevede una sanzione più lieve di quella inflitta nella sentenza straniera, per il computo del termine è determinante la sanzione prevista nella decisione svizzera;

m. le sentenze originarie che prevedono un'interdizione di esercitare un'attività secondo l'articolo 67 capoverso 2, 3 o 4 CP, l'articolo 50 capoverso 2, 3 o 4 CPM o l'articolo 16a capoverso 1 DPMin o un divieto di avere contatti e di accedere ad aree determinate, nonché le sentenze originarie che hanno dato luogo a una tale misura ordinata a posteriori sono eliminate dopo 15 anni; se più lunghi, si applicano i termini di cui alle lettere a­l e n; n.

3

le sentenze originarie che prevedono un'espulsione sono eliminate alla morte dell'interessato; se acquista la cittadinanza svizzera, otto anni dopo la naturalizzazione questi può chiedere al Servizio del casellario giudiziale di eliminare la sentenza originaria secondo i termini di cui alle lettere a­m.

I termini di cui al capoverso 2 decorrono: a.

per le sentenze originarie di cui al capoverso 2 lettere a, c­f e k, dal giorno in cui la sentenza passa in giudicato;

b.

per le sentenze originarie di cui al capoverso 2 lettere g, i e j, dal giorno della soppressione della misura ordinata nella sentenza originaria, della liberazione definitiva dalla misura o della rinuncia all'esecuzione della stessa (art. 64 cpv. 3 e 64c cpv. 6 CP); se la misura ordinata nella sentenza originaria è commutata in misura stazionaria, il termine decorre dalla fine dell'ultima misura stazionaria ordinata;

c.

per le sentenze originarie di cui al capoverso 2 lettera m prima frase, dal giorno in cui prende fine l'ultima interdizione o l'ultimo divieto.

Se una nuova sentenza è pronunciata in seguito a revisione, a nuovo giudizio nell'ambito di una procedura contumaciale o a riapertura del procedimento, il termine decorre come se la nuova sentenza fosse stata pronunciata alla data in cui lo è stata la sentenza annullata.

4

Le sentenze originarie annullate sono eliminate senza indugio. In caso di annullamento in seguito a revisione o a nuovo giudizio nell'ambito di una procedura contumaciale, è ammesso il rinvio alla sentenza annullata se necessario per calcolare il termine di eliminazione della nuova sentenza.

5

Art. 31

Eliminazione delle decisioni successive, dei dati di sistema generati automaticamente e delle copie elettroniche

I dati concernenti le decisioni successive (art. 21), i dati di sistema generati automaticamente (art. 23) e le copie elettroniche (art. 22) sono eliminati da VOSTRA appena lo sono i dati di cui all'articolo 16 ai quali si riferiscono.

1

Una decisione successiva annullata è eliminata, unitamente alla sua copia elettronica, anche se la sentenza originaria cui si riferisce non lo è ancora.

2

4331

L sul casellario giudiziale

FF 2016

I dati di sistema che generano una richiesta automatica a un'altra autorità sono eliminati appena tale autorità risponde.

3

Art. 32

Eliminazione dei procedimenti penali pendenti

I dati concernenti un procedimento penale pendente (art. 24) sono eliminati da VOSTRA non appena il procedimento si conclude con una decisione passata in giudicato.

1

Se un procedimento penale è sospeso, la relativa iscrizione è mantenuta in VOSTRA sino all'abbandono del procedimento.

2

L'autorità giudicante che pronuncia una decisione definitiva ai sensi del capoverso 1 si assicura che l'iscrizione concernente il procedimento penale pendente sia eliminata da VOSTRA.

3

Art. 33

Eliminazione degli altri dati

Gli altri dati sono eliminati da VOSTRA come segue: a.

i dati verbalizzati automaticamente all'atto delle consultazioni effettuate dalle autorità (art. 25), due anni dopo la consultazione;

b.

i dati relativi alle richieste in linea di estratti di un casellario giudiziale estero (art. 26), non appena l'autorità estera risponde, ma al più tardi un anno dopo l'iscrizione della richiesta in VOSTRA;

c.

i dati relativi alle richieste di estratti per privati ed estratti specifici per privati (art. 27), due anni dopo la presentazione della richiesta.

Art. 34

Distruzione dei dati eliminati e divieto di archiviazione

I dati del casellario giudiziale eliminati da VOSTRA secondo gli articoli 29­33 sono distrutti e non sono archiviati.

1

I dati eliminati da VOSTRA non devono poter essere ricostruiti. I dati verbalizzati ai sensi dell'articolo 25 possono essere conservati sino alla loro eliminazione secondo l'articolo 33 lettera a anche se i dati a cui si riferiscono sono stati eliminati dal sistema di gestione dei dati penali.

2

Titolo settimo: Comunicazione di dati di VOSTRA Capitolo 1: Profili di consultazione e categorie di estratti nel sistema di gestione dei dati penali Sezione 1: Disposizioni generali Art. 35

Corrispondenza tra profilo di consultazione e categoria d'estratto

La consultazione dei dati di VOSTRA da parte delle autorità e dei privati (art. 43­56) si fonda su profili di consultazione predefiniti (art. 37­42).

1

4332

L sul casellario giudiziale

FF 2016

A ciascun profilo di consultazione del sistema di gestione dei dati penali corrisponde un estratto del casellario giudiziale che può essere visualizzato in linea o stampato. Il Consiglio federale stabilisce in che misura l'estratto stampato differisce dall'estratto consultato in linea.

2

Le autorità che dispongono di un diritto di consultazione in linea non operativo possono chiedere per scritto un estratto del casellario giudiziale corrispondente al loro profilo di consultazione.

3

Art. 36

Computo dei termini per le sanzioni previste nelle sentenze pronunciate in base al diritto anteriore e nelle sentenze straniere

I termini alla cui scadenza un'iscrizione cessa di figurare nell'estratto del casellario giudiziale in virtù degli articoli 37­42 si applicano per analogia alle sanzioni previste nelle sentenze pronunciate in base al diritto anteriore e nelle sentenze straniere.

1

In caso di sentenze originarie straniere, è considerata durata dell'interdizione di esercitare un'attività o del divieto di avere contatti e di accedere ad aree determinate quella indicata nella sentenza originaria.

2

Le espulsioni pronunciate nelle sentenze originarie straniere sono ininfluenti ai fini del computo dei termini.

3

Sezione 2: Profili di consultazione Art. 37 1

Estratto 1 per autorità

L'estratto 1 per autorità consente di consultare i dati seguenti: a.

i dati identificativi della persona (art. 17);

b.

le sentenze originarie (art. 18­20);

c.

le decisioni successive (art. 21);

d.

se disponibili, le copie elettroniche delle sentenze originarie, delle decisioni successive e dei moduli di comunicazione (art. 22); sono fatte salve le eccezioni previste negli articoli 45 capoverso 2 e 52 capoverso 3 riguardo alla trasmissione di informazioni all'estero;

e.

i procedimenti penali pendenti (art. 24).

Il Consiglio federale stabilisce quali dati di sistema generati automaticamente (art. 23) possono essere consultati.

2

I dati di cui ai capoversi 1 e 2 cessano di figurare nell'estratto 1 per autorità una volta scaduti i termini stabiliti negli articoli 29­32.

3

4333

L sul casellario giudiziale

Art. 38

FF 2016

Estratto 2 per autorità

L'estratto 2 per autorità consente di consultare i dati che figurano nell'estratto 1 per autorità (art. 37 cpv. 1), eccettuate le copie elettroniche delle sentenze originarie e delle decisioni successive di cui all'articolo 22 capoverso 1.

1

Il Consiglio federale stabilisce quali dati di sistema generati automaticamente (art. 23) possono essere consultati.

2

Le iscrizioni inerenti a una sentenza originaria cessano di figurare nell'estratto 2 per autorità alla scadenza dei termini seguenti: 3

21 22

a.

le sentenze originarie che prevedono una pena detentiva senza condizionale, o una pena detentiva con la condizionale totale o parziale successivamente revocata, cessano di figurare nell'estratto se, oltre alla durata della pena commisurata dal giudice, sono trascorsi: 1. 20 anni in caso di pena detentiva di cinque o più anni, 2. 15 anni in caso di pena detentiva da uno a meno di cinque anni, 3. 10 anni in caso di pena detentiva inferiore a un anno, 4. 10 anni in caso di privazione della libertà secondo l'articolo 25 DPMin21;

b.

i termini di cui alla lettera a sono protratti della durata di una pena detentiva o di una privazione della libertà già iscritte in VOSTRA;

c.

le sentenze originarie che prevedono una pena detentiva a vita figurano nell'estratto sino alla morte dell'interessato;

d.

le sentenze originarie che prevedono una pena detentiva con la condizionale totale o parziale successivamente non revocata, una pena pecuniaria, un lavoro di pubblica utilità o una multa inflitta a un adulto cessano di figurare nell'estratto dopo dieci anni;

e.

le sentenze originarie che prevedono una privazione della libertà secondo l'articolo 25 DPMin con la condizionale totale o parziale successivamente non revocata cessano di figurare nell'estratto dopo sette anni;

f.

le sentenze originarie nelle quali è stata riconosciuta la colpevolezza dell'autore del reato ma si prescinde dalla punizione cessano di figurare nell'estratto dopo dieci anni;

g.

le sentenze originarie che prevedono una pena cumulata con una misura stazionaria, una misura stazionaria soltanto o una misura commutata a posteriori in misura stazionaria, nonché le sentenze originarie che hanno dato luogo a una misura stazionaria ordinata a posteriori (art. 65 CP22), cessano di figurare nell'estratto dopo: 1. 15 anni in caso di misure secondo gli articoli 59­61 e 64 CP, 2. 10 anni in caso di collocamento in un istituto chiuso secondo l'articolo 15 capoverso 2 DPMin,

RS 311.1 RS 311.0

4334

L sul casellario giudiziale

3.

FF 2016

7 anni in caso di collocamento in un istituto aperto o presso privati secondo l'articolo 15 capoverso 1 DPMin;

h.

i termini di cui alla lettera g sono protratti della durata di un resto di pena, indipendentemente dal fatto che questo sia scontato o meno;

i.

le sentenze originarie che prevedono unicamente un trattamento ambulatoriale secondo l'articolo 63 CP cumulato con una delle misure di cui alla lettera k, o soltanto un siffatto trattamento ambulatoriale, cessano di figurare nell'estratto dopo dieci anni; è fatta salva la lettera g;

j.

le sentenze originarie che prevedono un trattamento ambulatoriale secondo l'articolo 14 DPMin cessano di figurare nell'estratto dopo cinque anni se non è possibile calcolare il termine conformemente alle lettere a­h;

k.

le sentenze originarie che prevedono soltanto una cauzione preventiva, un'interdizione di esercitare un'attività secondo l'articolo 67 capoverso 1 CP o l'articolo 50 capoverso 1 CPM23, un divieto di condurre o un'esclusione dall'esercito secondo l'articolo 48 CPM cessano di figurare nell'estratto dopo dieci anni;

l.

se la decisione svizzera di exequatur concernente una sentenza originaria straniera prevede una sanzione più lieve di quella inflitta nella sentenza straniera, per il computo del termine è determinante la sanzione prevista nella decisione svizzera;

m. le sentenze originarie che prevedono un'interdizione di esercitare un'attività secondo l'articolo 67 capoverso 2, 3 o 4 CP, l'articolo 50 capoverso 2, 3 o 4 CPM o l'articolo 16a capoverso 1 DPMin o un divieto di avere contatti e di accedere ad aree determinate, nonché le sentenze originarie che hanno dato luogo a una tale misura ordinata a posteriori, cessano di figurare nell'estratto dopo dieci anni; se più lunghi, si applicano i termini di cui alle lettere a­l e n; n.

4

le sentenze originarie che prevedono un'espulsione figurano nell'estratto finché l'interessato è soggetto a quest'ultima; se più lunghi, si applicano i termini di cui alle lettere a­m.

I termini di cui al capoverso 3 decorrono:

23

a.

per le sentenze originarie di cui al capoverso 3 lettere a, c­f e k, dal giorno in cui la sentenza passa in giudicato;

b.

per le sentenze originarie di cui al capoverso 3 lettere g, i e j, dal giorno della soppressione della misura ordinata nella sentenza originaria, della liberazione definitiva dalla misura o della rinuncia all'esecuzione della stessa (art. 64 cpv. 3 e 64c cpv. 6 CP); se la misura ordinata nella sentenza originaria è commutata in misura stazionaria, il termine decorre dalla fine dell'ultima misura stazionaria ordinata;

c.

per le sentenze originarie di cui al capoverso 3 lettera m prima frase, dal giorno in cui prende fine l'ultima interdizione o l'ultimo divieto; RS 321.0

4335

L sul casellario giudiziale

d.

FF 2016

per le sentenze originarie di cui al capoverso 3 lettera n, dal giorno in cui l'interessato ha lasciato la Svizzera o, se tale giorno non è noto, da quello in cui avrebbe dovuto lasciarla.

Se una nuova sentenza o una nuova decisione è pronunciata in seguito a revisione, a nuovo giudizio nell'ambito di una procedura contumaciale o a riapertura del procedimento, il termine decorre come se la nuova sentenza o decisione fosse stata pronunciata alla data in cui lo è stata la sentenza o decisione annullata.

5

Art. 39

Estratto 3 per autorità

L'estratto 3 per autorità consente di consultare i dati che figurano nell'estratto 2 per autorità (art. 38), eccettuati i dati concernenti i procedimenti penali pendenti.

Art. 40 1

Estratto 4 per autorità

L'estratto 4 per autorità consente di consultare i dati seguenti: a.

i dati identificativi della persona (art. 17);

b.

le sentenze originarie svizzere contro adulti (art. 18 cpv. 1) se: 1. è stata inflitta una sanzione per un crimine o un delitto, 2. in caso di contravvenzione, sono stati pronunciati un'interdizione di esercitare un'attività o un divieto di avere contatti e di accedere ad aree determinate;

c.

le sentenze originarie straniere contro adulti (art. 19 lett. d n. 1);

d.

le sentenze originarie svizzere e straniere contro minori (art. 18 cpv. 2 e 3 e 19 lett. d n. 2), se in età adulta l'interessato è stato condannato per altri reati che figurano nell'estratto 4 per autorità; la presente disposizione si applica anche alle sentenze miste ai sensi dell'articolo 3 capoverso 2 DPMin24;

e.

le decisioni successive (art. 21) e copie elettroniche dei moduli di comunicazione (art. 22 cpv. 2) relative a una sentenza originaria che figura nell'estratto 4 per autorità;

f.

i procedimenti penali pendenti (art. 24).

Il Consiglio federale stabilisce quali dati di sistema generati automaticamente (art. 23) possono essere consultati.

2

Le iscrizioni inerenti a una sentenza originaria cessano di figurare nell'estratto 4 per autorità alla scadenza dei termini seguenti: 3

a.

24 25

le sentenze originarie che prevedono una sanzione cessano di figurare nell'estratto se sono trascorsi due terzi della durata determinante secondo l'articolo 38 capoverso 3 lettere a­l; vi figurano tuttavia almeno sino alla fine di un'espulsione pronunciata nella sentenza originaria e di un'interdizione di esercitare un'attività secondo l'articolo 67 capoverso 1 CP25 RS 311.1 RS 311.0

4336

L sul casellario giudiziale

FF 2016

o l'articolo 50 capoverso 1 CPM26 pronunciata in tale sentenza o a posteriori; in caso di pena detentiva a vita, la sentenza figura nell'estratto sino alla morte dell'interessato;

26

b.

le sentenze originarie che prevedono una pena con la condizionale totale o parziale, successivamente non revocata, senza che sia stata ordinata simultaneamente o a posteriori una misura stazionaria, cessano di figurare nell'estratto se il condannato ha superato con successo il periodo di prova; vi figurano tuttavia almeno sino alla fine di un'espulsione pronunciata nella sentenza originaria e di un'interdizione di esercitare un'attività secondo l'articolo 67 capoverso 1 CP o l'articolo 50 capoverso 1 CPM pronunciata in tale sentenza o a posteriori; vi è insuccesso del periodo di prova non appena è iscritta in VOSTRA una relativa decisione successiva (art. 46 CP);

c.

le sentenze originarie svizzere che prevedono soltanto una multa per un crimine o un delitto cessano di figurare nell'estratto se il condannato ha superato con successo un periodo di prova di due anni; vi figurano tuttavia almeno sino alla fine di un'espulsione pronunciata nella sentenza originaria e di un'interdizione di esercitare un'attività secondo l'articolo 67 capoverso 1 CP o l'articolo 50 capoverso 1 CPM pronunciata in tale sentenza o a posteriori; il periodo di prova decorre dalla comunicazione della sentenza ed è superato con successo se non è commesso un nuovo crimine o delitto mentre è in corso;

d.

le sentenze originarie che prevedono unicamente uno o più dei seguenti divieti o interdizioni cumulati con un'espulsione, o soltanto uno o più dei seguenti divieti o interdizioni, cessano di figurare nell'estratto sette anni dopo il passaggio in giudicato; vi figurano tuttavia almeno sino alla fine di un'espulsione pronunciata nella sentenza originaria e di un'interdizione di esercitare un'attività secondo l'articolo 67 capoverso 1 CP o l'articolo 50 capoverso 1 CPM pronunciata a posteriori: 1. interdizione di esercitare un'attività secondo l'articolo 67 capoverso 2, 3 o 4 CP, l'articolo 50 capoverso 2, 3 o 4 CPM o l'articolo 16a capoverso 1 DPMin, 2. divieto di avere contatti e di accedere ad aree determinate pronunciato contro un adulto (art. 67b CP, art. 50b CPM), 3. divieto di avere contatti e di accedere ad aree determinate pronunciato contro un minore (art. 16a cpv. 2 DPMin) a tutela di minori o di altre persone particolarmente vulnerabili;

e.

le sentenze originarie che prevedono soltanto un divieto di avere contatti e di accedere ad aree determinate pronunciato contro un minore (art. 16a cpv. 2 DPMin) per uno scopo diverso dalla tutela di minori o di altre persone particolarmente vulnerabili cessano di figurare nell'estratto alla fine del divieto; ciò vale anche se il divieto è stato pronunciato a posteriori;

f.

le sentenze originarie figurano nell'estratto oltre il termine di cui alle lettere a­e se l'estratto contiene anche una sentenza originaria per la quale il terRS 321.0

4337

L sul casellario giudiziale

FF 2016

mine non è ancora scaduto, ma al massimo sino alla scadenza del termine di cui all'articolo 38 capoverso 3 lettere a­l, eccezionalmente più a lungo: sino alla fine di un'espulsione pronunciata nella sentenza originaria; le sentenze di cui alla lettera d figurano nell'estratto per dieci anni al massimo dopo il passaggio in giudicato, eccezionalmente più a lungo: sino alla fine di un'espulsione pronunciata nella sentenza originaria e di un'interdizione di esercitare un'attività secondo l'articolo 67 capoverso 1 CP o l'articolo 50 capoverso 1 CPM pronunciata a posteriori; le sentenze di cui alla lettera e vi figurano per cinque anni al massimo dopo la fine del divieto; ciò vale anche se il divieto è stato pronunciato a posteriori; g.

se un'interdizione di esercitare un'attività secondo l'articolo 67 capoverso 1 CP o l'articolo 50 capoverso 1 CPM è stata pronunciata a posteriori (art. 67d cpv. 1 CP), la sentenza originaria cui è connessa figura nell'estratto, anche oltre i termini di cui alle lettere a­f, fintanto che tale interdizione ha effetto.

Art. 41

Estratto per privati

L'estratto per privati consente di consultare i dati che figurano nell'estratto 4 per autorità (art. 40), eccettuati i dati concernenti i procedimenti penali pendenti (art. 24).

Art. 42 1

Estratto specifico per privati

L'estratto specifico per privati consente di consultare i dati seguenti:

27 28 29

a.

i dati identificativi della persona (art. 17);

b.

le sentenze originarie svizzere e straniere contro adulti (art. 18 cpv. 1 e 19 lett. d n. 1), se nella sentenza originaria o in una decisione successiva sono stati pronunciati uno dei seguenti divieti o interdizioni o un'analoga misura straniera: 1. un'interdizione di esercitare un'attività secondo l'articolo 67 capoverso 2, 3 o 4 CP27 o l'articolo 50 capoverso 2, 3 o 4 CPM28, 2. un divieto di avere contatti e di accedere ad aree determinate secondo l'articolo 67b CP o l'articolo 50b CPM, a tutela di minori o di altre persone particolarmente vulnerabili;

c.

le sentenze originarie svizzere e straniere contro minori (art. 18 cpv. 2 e 3 e 19 lett. d n. 2), se nella sentenza originaria o in una decisione successiva sono stati pronunciati uno dei seguenti divieti o interdizioni o un'analoga misura straniera: 1. un'interdizione di esercitare un'attività secondo l'articolo 16a capoverso 1 DPMin29,

RS 311.0 RS 321.0 RS 311.1

4338

L sul casellario giudiziale

2.

d.

FF 2016

un divieto di avere contatti e di accedere ad aree determinate secondo l'articolo 16a capoverso 2 DPMin, a tutela di minori o di altre persone particolarmente vulnerabili;

le decisioni successive (art. 21) e copie elettroniche dei moduli di comunicazione (art. 22 cpv. 2) relative a una sentenza originaria che figura nell'estratto specifico per privati.

Il Consiglio federale stabilisce quali dati di sistema generati automaticamente (art. 23) possono essere consultati.

2

Una sentenza originaria secondo il capoverso 1 e le iscrizioni inerenti alla stessa figurano nell'estratto specifico per privati fintanto che hanno effetto un divieto o un'interdizione secondo il capoverso 1 lettera b o c connessi con tale sentenza originaria.

3

Capitolo 2: Diritto di consultazione delle autorità Art. 43

Diritto di consultazione in linea del Servizio del casellario giudiziale e dei suoi fornitori di servizi informatici

Al fine di gestire VOSTRA conformemente all'articolo 3, il Servizio del casellario giudiziale può consultare in linea tutti i dati che vi sono memorizzati (art. 16­27).

1

I fornitori di servizi informatici incaricati della manutenzione e della programmazione dal Servizio del casellario giudiziale possono consultare i dati di cui al capoverso 1 nella misura necessaria all'adempimento dei loro compiti.

2

Art. 44

Diritto di consultazione in linea dei SERCO e del Servizio di coordinamento della giustizia militare

I SERCO e il Servizio di coordinamento della giustizia militare possono consultare in linea i dati di VOSTRA nei limiti del profilo di consultazione delle autorità per le quali iscrivono dati e allestiscono estratti del casellario giudiziale.

1

2

Possono consultare in linea tutti i dati memorizzati in VOSTRA, eccettuati: a.

i dati verbalizzati automaticamente all'atto delle consultazioni effettuate dalle autorità (art. 25);

b.

i dati relativi alle richieste in linea di estratti di un casellario giudiziale estero (art. 26);

c.

i dati relativi alle richieste di estratti per privati ed estratti specifici per privati (art. 27).

Art. 45

Autorità con diritto di consultare in linea l'estratto 1 per autorità

Soltanto le seguenti autorità collegate possono consultare mediante procedura di richiamo tutti i dati figuranti nell'estratto 1 per autorità (art. 37), nella misura necessaria per adempiere i compiti elencati qui appresso: 1

4339

L sul casellario giudiziale

30 31

FF 2016

a.

le autorità giudicanti penali ordinarie, i pubblici ministeri cantonali, il Ministero pubblico della Confederazione, le autorità penali minorili ai sensi degli art. 6 cpv. 1 lett. b e c e 7 PPMin30 e le autorità penali delle contravvenzioni ai sensi dell'art. 12 lett. c CPP31:

per svolgere procedimenti penali, in particolare per: ­ chiarire le questioni di competenza ­ esaminare la vita anteriore dell'imputato al fine di commisurare la pena e formulare un pronostico ­ accertare e valutare l'insuccesso di un periodo di prova ­ esaminare la reputazione di periti, testimoni e persone informate sui fatti ­ trasmettere a periti psichiatrici informazioni sulla vita anteriore dell'imputato;

b.

le autorità amministrative della Confederazione e dei Cantoni che svolgono procedimenti penali o pronunciano decisioni penali in virtù del diritto federale:

per svolgere procedimenti penali, in particolare per: ­ chiarire le questioni di competenza ­ esaminare la vita anteriore dell'imputato al fine di commisurare la pena e formulare un pronostico ­ accertare e valutare l'insuccesso di un periodo di prova ­ esaminare la reputazione di periti, testimoni e persone informate sui fatti ­ trasmettere a periti psichiatrici informazioni sulla vita anteriore dell'imputato;

c.

il servizio dell'Ufficio federale di giustizia competente in materia di assistenza giudiziaria internazionale:

per svolgere procedure di assistenza giudiziaria internazionale e procedure di estradizione;

d.

le autorità preposte all'esecuzione delle pene e delle misure (compresi l'assistenza riabilitativa, i giudici d'applicazione delle pene e delle misure e le autorità inquirenti competenti per l'esecuzione nella procedura penale minorile):

per provvedere all'esecuzione delle pene e delle misure, in particolare per: ­ allestire un piano di esecuzione ­ consentire la rielaborazione terapeutica del reato ­ formulare un pronostico in vista dell'autorizzazione di un regime aperto o di una decisione successiva inerente a una misura ­ verificare l'eventuale esistenza di pene non eseguite in vista di una liberazione condizionale

RS 312.1 RS 312.0

4340

L sul casellario giudiziale

FF 2016

­ valutare il rischio di recidiva nell'ambito dell'assistenza riabilitativa ­ evitare decisioni contraddittorie nella valutazione dell'insuccesso di un periodo di prova o di un regime aperto; e.

i servizi competenti dell'Ufficio federale di polizia:

1. per perseguire i reati di cui agli art. 23, 24 e 27 cpv. 2 CPP nell'ambito della procedura preliminare secondo il CPP, in particolare per: ­ corroborare o infirmare indizi di reato ­ coordinare i procedimenti, segnatamente al fine di evitare indagini parallele ­ esaminare l'attendibilità di persone interrogate ­ esaminare la reputazione di periti, testimoni e persone informate sui fatti ­ proteggere gli agenti infiltrati o gli agenti in incognito controllando l'ambiente di vita dell'autore, 2. per trasmettere informazioni alle autorità seguenti, se tali dati sono necessari all'estero per perseguire reati nell'ambito di indagini di polizia giudiziaria: ­ a Interpol ­ all'Ufficio europeo di polizia (Europol), in applicazione dell'art. 355a CP32 ­ a servizi di polizia esteri, nell'ambito della cooperazione bilaterale di polizia ­ ad autorità estere di perseguimento penale, in applicazione dell'art. 7 della legge del 12 giugno 200933 sullo scambio di informazioni con gli Stati Schengen (LSIS);

f.

32 33

i servizi cantonali di polizia:

per perseguire i reati nell'ambito della procedura preliminare secondo il CPP, in particolare per: ­ corroborare o infirmare indizi di reato ­ evitare indagini parallele ­ esaminare l'attendibilità di persone interrogate

RS 311.0 RS 362.2

4341

L sul casellario giudiziale

FF 2016

­ esaminare la reputazione di periti, testimoni e persone informate sui fatti ­ proteggere gli agenti infiltrati o gli agenti in incognito controllando l'ambiente di vita dell'autore.

Nell'ambito della trasmissione di informazioni di polizia all'estero ai sensi del capoverso 1 lettera e numero 2 non possono essere trasmesse copie elettroniche delle sentenze originarie e delle decisioni successive (art. 22 cpv. 1).

2

Art. 46

Autorità con diritto di consultare in linea l'estratto 2 per autorità

Le seguenti autorità collegate possono consultare mediante procedura di richiamo tutti i dati figuranti nell'estratto 2 per autorità (art. 38), nella misura necessaria per adempiere i compiti elencati qui appresso: a.

i servizi competenti dell'Ufficio federale di polizia:

1. per individuare o prevenire reati secondo l'art. 1 della legge federale del 7 ottobre 199434 sugli Uffici centrali di polizia giudiziaria della Confederazione e i centri comuni di cooperazione di polizia e doganale con altri Stati (LUC), in particolare per: ­ corroborare o infirmare sospetti iniziali inerenti a possibili pericoli ­ evitare indagini parallele ­ esaminare l'attendibilità di persone interrogate ­ esaminare la reputazione di informatori ­ effettuare analisi della situazione e della minaccia ai sensi dell'art. 2 lett. c LUC, 2. per gestire l'Ufficio di comunicazione in materia di riciclaggio di denaro, ossia per: ­ verificare e analizzare le comunicazioni ai sensi della legge del 10 ottobre 199735 sul riciclaggio di denaro (LRD) ­ evitare indagini parallele, 3. per trasmettere informazioni alle autorità seguenti, se tali dati sono necessari all'estero per individuare o prevenire reati:

34 35

RS 360 RS 955.0

4342

L sul casellario giudiziale

FF 2016

­ a Interpol ­ a Europol, in applicazione dell'art. 355a CP36 ­ a servizi di polizia esteri, nell'ambito della cooperazione bilaterale di polizia ­ ad autorità estere di perseguimento penale, in applicazione dell'art. 7 LSIS37, 4. per pronunciare e revocare misure di respingimento nei confronti di stranieri secondo la legge federale del 16 dicembre 200538 sugli stranieri (LStr) e per preparare decisioni di espulsione secondo l'art. 121 cpv. 2 Cost., 5. per valutare i rischi rappresentati da persone nei confronti delle quali sussistono indizi secondo cui potrebbero costituire un pericolo per persone da proteggere ai sensi dell'art. 22 cpv. 1 della legge federale del 21 marzo 199739 sulle misure per la salvaguardia della sicurezza interna (LMSI), 6. per effettuare i controlli della rete di sistemi d'informazione di cui all'art. 9 della legge federale del 13 giugno 200840 sui sistemi d'informazione di polizia della Confederazione (LSIP), 7. per esaminare se sono adempiute le condizioni per la cancellazione di profili del DNA secondo gli art. 16­19 della legge del 20 giugno 200341 sui profili del DNA e di dati segnaletici secondo l'art. 354 CP, 8. per esaminare l'idoneità di una persona per un programma di protezione dei testimoni ai sensi della legge federale del 23 dicembre 201142 sulla protezione extraprocessuale dei testimoni e per valutare i rischi rappresentati da persone 36 37 38 39 40 41 42

RS 311.0 RS 362.2 RS 142.20 RS 120 RS 361 RS 363 RS 312.2

4343

L sul casellario giudiziale

FF 2016

nei confronti delle quali sussistono indizi secondo cui potrebbero costituire un pericolo per la persona da proteggere, 9. per trasmettere informazioni a uffici SIRENE esteri, se tali dati sono necessari per localizzare gli autori di reati o coordinare e attuare misure di respingimento disposte nei confronti di stranieri; b.

il Servizio delle attività informative della Confederazione (SIC):

1. per prevenire reati secondo l'art. 2 cpv. 1 e 2 LMSI, nella misura in cui tale prevenzione sia di sua competenza, in particolare per: ­ corroborare o infirmare sospetti iniziali inerenti a possibili pericoli ­ evitare indagini parallele ­ esaminare l'attendibilità di persone interrogate ­ esaminare la reputazione di informatori, 2. per trasmettere a Europol informazioni ai sensi dell'art. 355a CP, se tali dati sono necessari all'estero per prevenire reati, 3. per esaminare misure di respingimento nei confronti di stranieri secondo la LStr e per preparare decisioni di espulsione secondo l'art. 121 cpv. 2 Cost., 4. per trasmettere informazioni ad autorità di sicurezza estere nell'ambito di richieste di nullaosta (richieste di clearing); i dati la cui trasmissione non è nell'interesse della persona in questione possono essere trasmessi soltanto con il suo consenso esplicito;

c.

4344

le autorità di cui all'art. 6 LMSI che collaborano con il SIC:

per prevenire reati secondo l'art. 2 cpv. 1 e 2 LMSI, nella misura in cui tale prevenzione sia di loro competenza, in particolare per: ­ corroborare o infirmare sospetti iniziali inerenti a possibili pericoli ­ evitare indagini parallele ­ esaminare l'attendibilità di persone interrogate ­ esaminare la reputazione di informatori;

L sul casellario giudiziale

d.

i servizi cantonali di polizia:

FF 2016

1. per individuare o prevenire reati, in particolare per: ­ corroborare o infirmare sospetti iniziali inerenti a possibili pericoli ­ evitare indagini parallele ­ esaminare l'attendibilità di persone interrogate ­ esaminare la reputazione di informatori ­ proteggere gli agenti infiltrati e gli agenti in incognito controllando l'ambiente di rischio, 2. per interpretare i dati delle banche dati di polizia;

e.

le autorità federali cui competono i controlli di sicurezza relativi alle persone ai sensi dell'art. 2 cpv. 4 lett. c LMSI:

per effettuare i controlli di sicurezza civili e militari secondo la LMSI;

f.

la Segreteria di Stato della migrazione:

1. per svolgere le procedure di naturalizzazione a livello federale, compreso l'annullamento di naturalizzazioni, 2. per prendere le decisioni secondo la LStr per le quali sono necessari dati penali, 3. per prendere le decisioni secondo la legge del 26 giugno 199843 sull'asilo (LAsi) per le quali sono necessari dati penali;

43

g.

le autorità cantonali competenti per il conferimento della cittadinanza cantonale:

per svolgere le procedure di naturalizzazione a livello cantonale, compreso l'annullamento di naturalizzazioni;

h.

le autorità cantonali competenti in materia di migrazione (polizia degli stranieri):

per prendere le decisioni secondo la LStr per le quali sono necessari dati penali;

RS 142.31

4345

L sul casellario giudiziale

i.

lo Stato maggiore di condotta dell'esercito:

FF 2016

1. per esaminare una decisione di non reclutamento, un'ammissione al reclutamento, un'esclusione dall'esercito, una riammissione nell'esercito, una degradazione o l'idoneità a una promozione o a una nomina secondo la legge militare del 3 febbraio 199544 (LM), 2. per esaminare i motivi d'impedimento per la cessione dell'arma personale secondo la LM;

44 45 46

j.

i comandi di polizia competenti in virtù della legislazione cantonale per i controlli di sicurezza relativi agli agenti di polizia e agli aspiranti agenti di polizia:

per esaminare le condizioni per il reclutamento, la nomina, la promozione, la degradazione, l'esclusione e la riammissione di agenti di polizia e aspiranti agenti di polizia;

k.

i servizi cantonali competenti per autorizzare prestazioni di sicurezza private:

per rilasciare e revocare le autorizzazioni alle persone che forniscono prestazioni di sicurezza private e per autorizzare l'esercizio dell'attività di impresa di sicurezza;

l.

l'autorità federale competente per l'esecuzione della legge federale del 27 settembre 201345 sulle prestazioni di sicurezza private fornite all'estero (LPSP):

per effettuare controlli riguardo alle persone responsabili di un'impresa ai sensi dell'art. 2 LPSP o alle persone che forniscono prestazioni di sicurezza private all'estero;

m. l'Ufficio federale di statistica:

per trattare i dati conformemente alla legge del 9 ottobre 199246 sulla statistica federale (LStat), in particolare per: ­ completare i dati concernenti una persona ­ garantire la qualità qualora sentenze siano comunicate più volte;

n.

per esaminare se sono adempiute le condizioni per la cancellazione di profili del DNA secondo gli art. 16­19 della legge del 20 giugno 2003 sui profili del DNA e di dati segnaletici secondo l'art. 354 CP;

i servizi centrali cantonali cui competono le comunicazioni per la cancellazione dei profili del DNA e di altri dati segnaletici:

RS 510.10 RS 935.41 RS 431.01

4346

L sul casellario giudiziale

o.

l'organo d'esecuzione del servizio civile:

FF 2016

1. per pronunciare l'esclusione dal servizio civile o da prestazioni di servizio civile secondo la legge del 6 ottobre 199547 sul servizio civile (LSC), 2. per verificare la reputazione di una persona in vista di determinati impieghi secondo la LSC.

Art. 47

Autorità con diritto di consultare in linea l'estratto 3 per autorità

Le seguenti autorità collegate possono consultare mediante procedura di richiamo tutti i dati figuranti nell'estratto 3 per autorità (art. 39), nella misura necessaria per adempiere i compiti elencati qui appresso: a.

le autorità cantonali competenti in materia di circolazione stradale:

per rilasciare e revocare licenze di condurre o licenze per allievo conducente secondo la legge federale del 19 dicembre 195848 sulla circolazione stradale;

b.

gli organi cantonali competenti per le decisioni concernenti l'esclusione dal servizio di protezione civile:

per esaminare un'esclusione dal servizio di protezione civile secondo la legge federale del 4 ottobre 200249 sulla protezione della popolazione e sulla protezione civile;

c.

l'Autorità federale di vigilanza per controllare se le persone che necessisui mercati finanziari (FINMA): tano di un'autorizzazione, di un riconoscimento, di un'abilitazione o di una registrazione della FINMA in virtù delle leggi sui mercati finanziari offrono la garanzia di un'attività irreprensibile;

d.

l'Autorità federale di sorveglianza dei revisori:

Art. 48

per concedere e revocare abilitazioni e pronunciare ammonimenti e misure nei confronti di persone fisiche attive per conto di un'impresa di revisione sotto sorveglianza statale.

Autorità con diritto di consultare in linea l'estratto 4 per autorità

Le seguenti autorità collegate possono consultare mediante procedura di richiamo tutti i dati figuranti nell'estratto 4 per autorità (art. 40), nella misura necessaria per adempiere i compiti elencati qui appresso:

47 48 49

RS 824.0 RS 741.01 RS 520.1

4347

L sul casellario giudiziale

FF 2016

a.

le autorità cantonali competenti per l'esecuzione della legge del 20 giugno 199750 sulle armi (LArm):

per rilasciare e revocare autorizzazioni e per sequestrare e confiscare armi secondo la LArm;

b.

il servizio competente dell'Ufficio federale di polizia:

per rilasciare e revocare autorizzazioni secondo la LArm.

Art. 49

Autorità con diritto di consultare in linea i dati relativi alle richieste di estratti di un casellario giudiziale estero

Le seguenti autorità possono compilare in linea una richiesta di estratto di un casellario giudiziale estero e consultare i dati corrispondenti: 1

a.

le autorità collegate a VOSTRA:

1. se un trattato internazionale obbliga il casellario giudiziale estero a fornire informazioni per lo scopo indicato nella richiesta, o 2. se in virtù della presente legge sarebbe possibile consultare un estratto del casellario giudiziale svizzero per lo scopo indicato nella richiesta;

b.

il Servizio del casellario giudiziale:

per trasmettere al casellario giudiziale estero la richiesta di cui alla lettera a e trattare la risposta dello stesso.

Il Consiglio federale precisa quali autorità svizzere possono presentare le richieste di cui al capoverso 1 e per quali scopi.

2

Art. 50

Autorità con diritto di consultare su richiesta scritta l'estratto 1 per autorità

Soltanto le seguenti autorità non collegate possono consultare su richiesta scritta tutti i dati figuranti nell'estratto 1 per autorità (art. 37), nella misura necessaria per adempiere i compiti elencati qui appresso: le autorità della giustizia militare (autorità giudicanti militari, uditori e giudici istruttori):

50

RS 514.54

4348

per svolgere procedimenti penali, in particolare per: ­ chiarire le questioni di competenza ­ esaminare la vita anteriore dell'imputato al fine di commisurare la pena e formulare un pronostico ­ esaminare la reputazione di periti, testimoni e persone informate sui fatti ­ trasmettere a periti psichiatrici informazioni sulla vita anteriore dell'imputato.

L sul casellario giudiziale

Art. 51

FF 2016

Autorità con diritto di consultare su richiesta scritta l'estratto 2 per autorità

Le seguenti autorità non collegate possono consultare su richiesta scritta tutti i dati figuranti nell'estratto 2 per autorità (art. 38), nella misura necessaria per adempiere i compiti elencati qui appresso:

51 52 53

a.

le autorità cantonali di protezione dei minori e degli adulti:

per ordinare e revocare misure di protezione dei minori e degli adulti;

b.

i medici competenti secondo l'art. 429 del Codice civile51 (CC):

per ordinare il ricovero a scopo di assistenza;

c.

le autorità cantonali cui competono il rilascio delle autorizzazioni e l'esercizio della vigilanza nell'ambito della vigilanza sugli affiliati ai sensi dell'art. 316 cpv. 2 CC:

per esaminare la reputazione degli istituti e persone che si occupano di minori e soggiacciono a un obbligo di autorizzazione e a una vigilanza in virtù del diritto federale o del diritto cantonale;

d.

le autorità cantonali competenti in materia di adozione ai sensi dell'art. 316 cpv. 1bis CC:

per esaminare l'idoneità all'adozione dei futuri genitori adottivi;

e.

l'Autorità centrale federale in materia di adozione internazionale dell'Ufficio federale di giustizia:

per raccogliere e scambiare informazioni sui futuri genitori adottivi nelle procedure di adozione internazionale;

f.

le autorità cantonali cui competono i controlli di sicurezza relativi alle persone ai sensi dell'art. 2 cpv. 4 lett. c LMSI52:

per effettuare i controlli di sicurezza civili e militari secondo la LMSI;

g.

i giudici civili:

per assumere prove, in particolare al fine di ordinare o revocare misure di protezione dei minori;

h.

l'Ufficio federale dello sport:

per verificare la reputazione di una persona in vista del rilascio, della sospensione o della revoca di un riconoscimento di quadro Gioventù e Sport secondo l'art. 10 della legge del 17 giugno 201153 sulla promozione dello sport;

i.

le autorità federali e cantonali competenti in materia di grazia:

per svolgere procedure di grazia;

RS 210 RS 120 RS 415.0

4349

L sul casellario giudiziale

j.

i servizi incaricati delle decisioni in materia di personale negli istituti di esecuzione delle pene e delle misure, di carcerazione preventiva e di carcerazione di sicurezza:

Art. 52

FF 2016

per procedere ai controlli di sicurezza relativi agli agenti di custodia e ai terzi cui si fa capo per l'esecuzione.

Diritto di consultazione delle autorità estere

Il Servizio del casellario giudiziale rilascia estratti del casellario giudiziale alle autorità estere che ne fanno richiesta se ciò è previsto da un trattato internazionale o da una legge in senso formale.

1

L'autorità estera riceve l'estratto cui avrebbe diritto un'autorità svizzera con la stessa funzione qualora presentasse una richiesta analoga.

2

La comunicazione di dati del casellario giudiziale ad autorità estere per mezzo dell'estratto 1 per autorità non comprende la trasmissione delle copie elettroniche delle sentenze originarie e delle decisioni successive (art. 22 cpv. 1).

3

Non sono comunicati dati all'estero se ciò potrebbe esporre l'interessato o i suoi congiunti a pregiudizi gravi per la vita, l'integrità fisica o la libertà ai sensi della Convenzione del 4 novembre 195054 per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU) o di altri trattati internazionali ratificati dalla Svizzera, o al pericolo di una doppia punizione.

4

Il Dipartimento federale di giustizia e polizia (DFGP) può emanare istruzioni concernenti il rilascio di estratti del casellario giudiziale alle autorità estere.

5

Art. 53

Diritto di consultazione delle autorità di ricorso

Le autorità di ricorso che statuiscono sulle decisioni delle autorità con diritto di consultazione hanno i medesimi diritti di consultazione di queste ultime (art. 43­52).

Capitolo 3: Diritto di consultazione dei privati Sezione 1: Estratto per privati ed estratto specifico per privati Art. 54

Estratto per privati

Ognuno può chiedere al Servizio del casellario giudiziale il proprio estratto per privati (art. 41).

1

Se un privato chiede l'estratto di un terzo, questo può essergli rilasciato soltanto con il consenso scritto del terzo interessato. Nei limiti del proprio potere di rappresentanza, il rappresentante legale del terzo interessato non necessita del suo consenso.

2

54

RS 0.101

4350

L sul casellario giudiziale

FF 2016

Il richiedente deve provare l'identità della persona riguardo alla quale è allestito l'estratto e fornire le altre informazioni necessarie all'identificazione della stessa. Se chiede l'estratto di un terzo, deve inoltre provare la propria identità e, se del caso, il proprio potere di rappresentanza.

3

Art. 55

Estratto specifico per privati

Chiunque offre un'attività professionale o extraprofessionale organizzata implicante un contatto regolare con minori o altre persone particolarmente vulnerabili, o funge da intermediario per una siffatta attività, può esigere da chi vi si candida o la esercita la presentazione di un estratto specifico per privati al fine di esaminarne la reputazione.

1

Può utilizzare e trasmettere ad altri tale estratto soltanto per lo scopo di cui al capoverso 1.

2

Alla richiesta di estratti specifici per privati si applicano le condizioni di cui all'articolo 54.

3

Alla richiesta va inoltre allegato un modulo ufficiale nel quale l'offerente o intermediario ai sensi del capoverso 1 conferma che l'interessato si candida per un'attività secondo il capoverso 1 o la esercita e deve presentare l'estratto specifico per privati per esercitare la nuova attività o continuare a esercitare l'attività considerata.

4

Art. 56

Emolumenti

Il Servizio del casellario giudiziale riscuote un emolumento per il rilascio di estratti per privati ed estratti specifici per privati.

1

Il Consiglio federale stabilisce le basi di calcolo degli emolumenti, in particolare la loro tariffa e la loro composizione.

2

Sezione 2: Diritto di accesso secondo la legislazione sulla protezione dei dati Art. 57 Ognuno può domandare al Servizio del casellario giudiziale se dati che lo concernono sono memorizzati in VOSTRA (art. 16­26) o nella banca dati ausiliaria per le richieste di estratti per privati ed estratti specifici per privati (art. 27).

1

Non sono fornite informazioni sulle consultazioni verbalizzate automaticamente (art. 25) effettuate: 2

a.

55

dal Ministero pubblico della Confederazione, dai pubblici ministeri cantonali o dalle autorità penali minorili ai sensi dell'articolo 6 capoverso 1 lettere b e c PPMin55, per adempiere i compiti di cui all'articolo 45 capoverso 1 lettera a della presente legge; RS 312.1

4351

L sul casellario giudiziale

FF 2016

b.

dall'Ufficio federale di polizia, per adempiere i compiti di cui agli articoli 45 capoverso 1 lettera e nonché 46 lettera a;

c.

dai servizi cantonali di polizia, per adempiere i compiti di cui agli articoli 45 capoverso 1 lettera f e 46 lettera d;

d.

dal SIC o dalle autorità di cui all'articolo 6 LMSI56 che collaborano con il SIC, per adempiere i compiti di cui all'articolo 46 lettere b e c della presente legge;

e.

dal servizio dell'Ufficio federale di giustizia competente in materia di assistenza giudiziaria internazionale, per adempiere i compiti di cui all'articolo 45 capoverso 1 lettera c;

f.

da un giudice dei provvedimenti coercitivi o da un'autorità di ricorso, sempre che la consultazione sia stata effettuata nell'ambito di una procedura di approvazione di misure di sorveglianza segrete;

g.

dal Servizio del casellario giudiziale o da un SERCO, sempre che la consultazione sia stata effettuata al fine di allestire un estratto per un'autorità di cui alle lettere a­f o un'autorità estera con compiti analoghi;

h.

dal Servizio di coordinamento della giustizia militare, sempre che la consultazione sia stata effettuata al fine di allestire un estratto per un'autorità istruttoria militare o un'autorità militare competente per l'approvazione di misure di sorveglianza segrete.

Chi intende far valere il proprio diritto di accesso deve provare la propria identità e presentare una domanda scritta.

3

Le informazioni sono fornite oralmente nei locali del Servizio del casellario giudiziale. Il richiedente non può consultare VOSTRA direttamente allo schermo. Se è registrato nel sistema, può prendere visione sul posto di tutti i dati che lo concernono. I documenti nei quali figurano tali dati non gli sono consegnati.

4

Se constata che i dati che lo concernono sono inesatti, il richiedente può far valere i propri diritti secondo l'articolo 25 della legge federale del 19 giugno 199257 sulla protezione dei dati.

5

Capitolo 4: Comunicazione automatica di dati di VOSTRA ad autorità Art. 58

Comunicazioni all'Ufficio federale di statistica

Il Servizio del casellario giudiziale comunica periodicamente all'Ufficio federale di statistica, in forma elettronica, i dati di VOSTRA necessari per l'elaborazione di statistiche ai sensi della LStat58.

56 57 58

RS 120 RS 235.1 RS 431.01

4352

L sul casellario giudiziale

Art. 59

FF 2016

Comunicazioni allo Stato maggiore di condotta dell'esercito

Il Servizio del casellario giudiziale comunica senza indugio allo Stato maggiore di condotta dell'esercito, per gli scopi di cui al capoverso 2, i seguenti nuovi dati iscritti in VOSTRA che concernono persone soggette all'obbligo di leva e militari: 1

a.

le sentenze originarie svizzere per un crimine o un delitto;

b.

le sentenze originarie straniere;

c.

le misure privative della libertà;

d.

le decisioni concernenti l'insuccesso del periodo di prova.

Lo Stato maggiore di condotta dell'esercito può utilizzare i dati comunicati per esaminare: 2

a.

una decisione di non reclutamento, un'ammissione al reclutamento, un'esclusione dall'esercito, una riammissione nell'esercito, una degradazione o l'idoneità a una promozione o a una nomina secondo la LM59;

b.

i motivi d'impedimento per la cessione dell'arma personale secondo la LM.

La comunicazione è effettuata mediante un'interfaccia elettronica tra il Sistema di gestione del personale dell'esercito (PISA) e VOSTRA. I dati di cui al capoverso 1 sono selezionati e trasmessi in modo automatizzato in base al numero d'assicurato dell'interessato.

3

Art. 60

Comunicazioni alle autorità competenti in materia di circolazione stradale

Il Servizio del casellario giudiziale comunica all'autorità competente in materia di circolazione stradale del Cantone di domicilio o del Cantone in cui sono state pronunciate, per iscrizione nel registro delle autorizzazioni a condurre (FABER), le nuove sentenze originarie svizzere iscritte in VOSTRA che prevedono un divieto di condurre ai sensi dell'articolo 67e CP60 o dell'articolo 50e CPM61.

1

2

La comunicazione può essere effettuata mediante un'interfaccia elettronica.

Art. 61

Comunicazioni al servizio dell'Ufficio federale di giustizia competente per la ripartizione dei valori patrimoniali confiscati

Il Servizio del casellario giudiziale trasmette al servizio dell'Ufficio federale di giustizia competente per la ripartizione dei valori patrimoniali confiscati le copie elettroniche delle sentenze originarie svizzere (art. 22 cpv. 1) necessarie per lo svolgimento delle procedure di ripartizione secondo la legge federale del 19 marzo 200462 sulla ripartizione dei valori patrimoniali confiscati, se è stata ordinata la confisca di valori patrimoniali il cui importo lordo è di almeno 100 000 franchi.

59 60 61 62

RS 510.10 RS 311.0 RS 321.0 RS 312.4

4353

L sul casellario giudiziale

Art. 62

FF 2016

Comunicazioni alle autorità cantonali competenti in materia di stranieri e alla Segreteria di Stato della migrazione

Il Servizio del casellario giudiziale comunica alle autorità cantonali competenti in materia di stranieri e alla Segreteria di Stato della migrazione le nuove sentenze originarie svizzere (art. 18 e 20) e i nuovi procedimenti penali pendenti (art. 24) iscritti in VOSTRA che concernono stranieri.

1

I dati comunicati possono essere utilizzati soltanto nella misura in cui sono necessari per l'esecuzione della LStr63, della legge del 29 settembre 195264 sulla cittadinanza o della LAsi65.

2

3

La comunicazione è effettuata indicando il numero d'assicurato.

Art. 63

Comunicazioni alle autorità cantonali competenti in materia di armi

Il Servizio del casellario giudiziale comunica alle autorità cantonali competenti per l'esecuzione della LArm66 le nuove sentenze originarie svizzere (art. 18 e 20) e i nuovi procedimenti penali pendenti (art. 24) iscritti in VOSTRA che concernono una persona registrata con il proprio numero d'assicurato nel sistema d'informazione sull'acquisto e il possesso di armi da fuoco di cui all'articolo 32a capoverso 2 LArm.

1

I dati comunicati possono essere utilizzati soltanto nella misura in cui sono necessari per l'esecuzione della LArm.

2

Art. 64

Comunicazioni allo Stato di origine

Il Servizio del casellario giudiziale comunica allo Stato di origine, se noto, le sentenze originarie e decisioni successive contro stranieri iscritte in VOSTRA, in applicazione della Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale del 20 aprile 195967 o di altri trattati internazionali.

1

2

Non sono comunicate: a.

le sentenze concernenti reati punibili soltanto secondo il diritto penale militare;

b.

le sentenze in materia fiscale.

La comunicazione all'estero non è effettuata se potrebbe esporre l'interessato o i suoi congiunti a pregiudizi gravi per la vita, l'integrità fisica o la libertà ai sensi della CEDU68 o di altri trattati internazionali ratificati dalla Svizzera, o al pericolo di una doppia punizione.

3

Se una persona registrata in VOSTRA possiede più cittadinanze, ciascuno Stato di origine che vi abbia diritto in virtù di un trattato internazionale riceve una corrispon4

63 64 65 66 67 68

RS 142.20 RS 141.0 RS 142.31 RS 514.54 RS 0.351.1 RS 0.101

4354

L sul casellario giudiziale

FF 2016

dente comunicazione; se tale persona possiede anche la cittadinanza svizzera, non è effettuata nessuna comunicazione.

5

Le nuove iscrizioni sono comunicate ogni mese.

6

Il DFGP può emanare istruzioni concernenti le comunicazioni alle autorità estere.

Titolo ottavo: Comunicazione automatica di dati a VOSTRA Art. 65

Interfaccia con il SIMIC

Il sistema d'informazione centrale sulla migrazione (SIMIC) di cui all'articolo 1 della legge federale del 20 giugno 200369 sul sistema d'informazione per il settore degli stranieri e dell'asilo comunica a VOSTRA i seguenti dati concernenti le persone il cui numero d'assicurato figura nel SIMIC e che sono registrate in VOSTRA: 1

a.

le identità secondarie;

b.

le modifiche dei dati identificativi concernenti le identità principali e secondarie;

c.

i decessi.

La comunicazione è effettuata mediante un'interfaccia elettronica tra il SIMIC e VOSTRA. I dati sono selezionati e trasmessi in modo automatizzato in base al numero d'assicurato dell'interessato.

2

3

Il Consiglio federale stabilisce quali dati identificativi sono comunicati.

Art. 66

Interfaccia con il registro dello stato civile

Il registro dello stato civile di cui all'articolo 45a CC70 comunica a VOSTRA i decessi delle persone registrate in entrambe le banche dati.

1

La comunicazione è effettuata mediante un'interfaccia elettronica tra il registro dello stato civile e VOSTRA. I dati sono selezionati e trasmessi in modo automatizzato in base al numero d'assicurato dell'interessato.

2

Titolo nono: Disposizioni finali Art. 67

Disposizioni penali

Chiunque, senza averne diritto secondo l'articolo 55 capoversi 1 e 2, chiede ad altri di presentare un estratto specifico per privati o intenzionalmente utilizza o trasmette ad altri un tale estratto è punito con la multa, sempre che non abbia commesso un reato più grave secondo un'altra legge.

1

69 70

RS 142.51 RS 210

4355

L sul casellario giudiziale

FF 2016

Chiunque fornisce scientemente informazioni false nel modulo ufficiale di cui all'articolo 55 capoverso 4 è punito con la multa, sempre che non abbia commesso un reato più grave secondo un'altra legge.

2

Art. 68

Esecuzione

Il Consiglio federale emana le disposizioni di esecuzione.

Art. 69

Modifica di altri atti normativi

La modifica di altri atti normativi è disciplinata nell'allegato 1.

Art. 70

Disposizioni transitorie

Le disposizioni della presente legge si applicano anche alle sentenze originarie e decisioni successive passate in giudicato prima dell'entrata in vigore della stessa.

1

Se non sono iscritte in VOSTRA al momento dell'entrata in vigore della presente legge, le sentenze originarie e decisioni successive passate in giudicato anteriormente sono iscritte a posteriori.

2

3

Non sono iscritte a posteriori: a.

le sentenze originarie e decisioni successive passate in giudicato più di dieci anni prima dell'entrata in vigore della presente legge, salvo che l'esecuzione della pena o della misura sia ancora in corso;

b.

le sentenze originarie per un crimine o un delitto nelle quali si prescinde dalla punizione;

c.

le sentenze originarie contro minori passate in giudicato prima del 1° gennaio 2013 nelle quali è ordinato un trattamento ambulatoriale secondo l'articolo 14 DPMin71 o un collocamento secondo l'articolo 15 capoverso 1 DPMin;

d.

le sentenze originarie straniere per contravvenzioni.

Al più tardi sei mesi dopo l'entrata in vigore della presente legge il Servizio del casellario giudiziale: 4

a.

memorizza le copie elettroniche dei moduli di comunicazione delle sentenze originarie e decisioni successive straniere (art. 22 cpv. 2); e

b.

registra i numeri d'assicurato.

Le ricerche di persone nella banca dati UPI (art. 13 cpv. 3) devono poter essere lanciate al più tardi sei mesi dopo l'entrata in vigore della presente legge.

5

Le autorità che iscrivono dati in VOSTRA possono memorizzarvi le copie elettroniche delle sentenze originarie e decisioni successive svizzere già iscritte (art. 22 cpv. 1) pronunciate prima dell'entrata in vigore della presente legge.

6

71

RS 311.1

4356

L sul casellario giudiziale

Art. 71

FF 2016

Disposizioni di coordinamento

Il coordinamento di disposizioni di altri nuovi atti normativi con la presente legge è disciplinato nell'allegato 2.

Art. 72

Referendum ed entrata in vigore

1

La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

2

Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

Consiglio degli Stati, 17 giugno 2016

Consiglio nazionale, 17 giugno 2016

Il presidente: Raphaël Comte La segretaria: Martina Buol

La presidente: Christa Markwalder Il segretario: Pierre-Hervé Freléchoz

Data della pubblicazione: 28 giugno 201672 Termine di referendum: 6 ottobre 2016

72

FF 2016 4315

4357

L sul casellario giudiziale

FF 2016

Allegato 1 (art. 69)

Modifica di altri atti normativi Le leggi federali qui appresso sono modificate come segue:

1. Legge del 24 marzo 200073 sul personale federale Art. 20a

Estratto del casellario giudiziale

Se necessario per tutelare i suoi interessi, il datore di lavoro può esigere dai candidati a un impiego e dagli impiegati che presentino un estratto del casellario giudiziale.

2. Codice civile74 Art. 43a cpv. 4 n. 3 Hanno accesso mediante procedura di richiamo ai dati necessari alla verifica dell'identità di una persona: 4

3.

il servizio federale competente per la gestione del casellario giudiziale informatizzato VOSTRA di cui all'articolo 3 della legge del 17 giugno 2016 75 sul casellario giudiziale;

3. Codice penale76 Art. 44 cpv. 4 Il periodo di prova decorre dalla comunicazione della sentenza esecutiva.

4

Art. 354 3. Collaborazione a scopo d'identificazione di persone

73 74 75 76

Il Dipartimento federale competente registra e memorizza i dati segnaletici di natura biometrica rilevati e trasmessigli da autorità cantonali, federali o estere nell'ambito di perseguimenti penali o nello svolgimento di altri compiti legali. Tali dati possono essere confrontati fra loro allo scopo di identificare una persona ricercata o sconosciuta.

1

RS 172.220.1 RS 210 RS ...; FF 2016 4315 RS 311.0; FF 2015 2281 5925, 2016 1731; RU 2016 1831 1883

4358

L sul casellario giudiziale

2

FF 2016

Possono confrontare e trattare i dati di cui al capoverso 1: a.

l'Ufficio federale di polizia;

b.

la Segreteria di Stato della migrazione;

c.

l'Ufficio federale di giustizia;

d.

l'Amministrazione federale delle dogane;

e.

le rappresentanze svizzere all'estero competenti per il rilascio di visti;

f.

il Servizio delle attività informative della Confederazione;

g.

le autorità cantonali di polizia;

h.

le autorità cantonali competenti in materia di migrazione.

I dati personali inerenti ai dati di cui al capoverso 1 sono trattati in sistemi d'informazione separati, disciplinati dalla legge federale del 13 giugno 200877 sui sistemi d'informazione di polizia della Confederazione, dalla legge del 26 giugno 199878 sull'asilo, dalla legge federale del 16 dicembre 200579 sugli stranieri e dalla legge del 18 marzo 200580 sulle dogane.

3

4

I dati possono essere utilizzati: a.

sino alla scadenza dei termini di cancellazione dei profili del DNA di cui agli articoli 16­19 della legge del 20 giugno 200381 sui profili del DNA; o

b.

in caso di condanna per contravvenzione, nei cinque anni successivi al pagamento di una multa o all'esecuzione di una corrispondente pena detentiva sostitutiva.

Il Consiglio federale disciplina le modalità, segnatamente la durata di conservazione dei dati registrati al di fuori di procedimenti penali, la procedura di cancellazione e la collaborazione con i Cantoni.

5

Libro terzo, titolo sesto (art. 365­371a), art. 387 cpv. 3, nonché n. 3 delle disposizioni finali della modifica del 13 dicembre 2002 Abrogati

77 78 79 80 81

RS 361 RS 142.31 RS 142.20 RS 631.0 RS 363

4359

L sul casellario giudiziale

FF 2016

4. Diritto penale minorile del 20 giugno 200382 Art. 1 cpv. 2 lett. o Abrogata

5. Codice di procedura penale83 Art. 261

Conservazione e impiego di documenti segnaletici

I documenti segnaletici concernenti l'imputato possono essere conservati fuori dal fascicolo, nonché impiegati in caso di sufficiente indizio di nuovo reato: 1

a.

sino alla scadenza dei termini di cancellazione dei profili del DNA di cui agli articoli 16­18 della legge del 20 giugno 200384 sui profili del DNA; o

b.

in caso di condanna per contravvenzione, nei cinque anni successivi al pagamento di una multa o all'esecuzione di una corrispondente pena detentiva sostitutiva.

I documenti segnaletici concernenti persone non imputate devono essere distrutti non appena il procedimento contro l'imputato è chiuso oppure è oggetto di un decreto di abbandono o di non luogo a procedere.

2

I documenti segnaletici devono essere distrutti se l'interesse alla loro conservazione e al loro impiego è manifestamente venuto meno prima dello scadere dei termini di cui al capoverso 1.

3

6. Legge federale del 19 marzo 200485 sulla ripartizione dei valori patrimoniali confiscati Sostituzione di un'espressione In tutta la legge «Ufficio federale» è sostituito con «UFG».

82 83 84 85

RS 311.1 RS 312.0 RS 363 RS 312.4

4360

L sul casellario giudiziale

FF 2016

Titolo prima dell'art. 6

Sezione 2: Procedura di ripartizione, protezione giuridica, esecuzione e archiviazione Art. 6 cpv. 1 e 2 Le decisioni definitive di confisca sono comunicate all'Ufficio federale di giustizia (UFG): 1

a.

conformemente all'articolo 61 della legge del 17 giugno 201686 sul casellario giudiziale, se devono essere iscritte nel casellario giudiziale insieme a una sentenza penale;

b.

dalle autorità cantonali o federali, entro dieci giorni, se si tratta di decisioni indipendenti concernenti un importo lordo di almeno 100 000 franchi.

Entro il termine impartito loro dall'UFG, le autorità cantonali o federali forniscono le indicazioni necessarie per la ripartizione, segnatamente la lista delle spese e degli assegnamenti alla parte lesa (art. 4) e quella degli enti pubblici che parteciperanno presumibilmente alla ripartizione (art. 5).

2

Art. 8a

Archiviazione del dossier

L'UFG tiene un dossier per ogni decisione di confisca comunicatagli. Eseguita la ripartizione, il dossier completo è trasmesso all'Archivio federale.

7. Codice penale militare del 27 giugno 192787 Libro terzo, capo quinto (art. 226), nonché n. 2 delle disposizioni finali della modifica del 21 marzo 2003 Abrogati

8. Legge del 20 giugno 200388 sui profili del DNA Art. 16 cpv. 1 lett. d ed f, nonché 2 L'Ufficio federale cancella i profili del DNA di persone allestiti giusta gli articoli 3 e 5: 1

d.

86 87 88

un anno dopo il passaggio in giudicato di un decreto di abbandono o di non luogo a procedere;

RS ...; FF 2016 4315 RS 321.0 RS 363

4361

L sul casellario giudiziale

f.

FF 2016

cinque anni dopo il pagamento di una pena pecuniaria, dopo la fine di un lavoro di pubblica utilità o dopo l'esecuzione di una corrispondente pena detentiva sostitutiva;

Se in uno dei casi di cui al capoverso 1 lettera c o d determinati fatti inducono a supporre che il profilo del DNA dell'imputato potrebbe servire a far luce su reati futuri, con il consenso di chi dirige il procedimento tale profilo può essere conservato e utilizzato al massimo per dieci anni dal passaggio in giudicato della decisione.

Il profilo del DNA non viene cancellato secondo il capoverso 1 lettera c o d se l'assoluzione o l'abbandono del procedimento sono avvenuti per non imputabilità dell'autore.

2

9. Legge del 17 giugno 201189 sulla promozione dello sport Art. 10 cpv. 4 Per verificare la reputazione, l'UFSPO consulta i dati del casellario giudiziale accessibili secondo la legge del 17 giugno 201690 sul casellario giudiziale.

4

10. Legge federale del 3 ottobre 200891 sui sistemi d'informazione militari Art. 16 cpv. 3 lett. c Lo Stato maggiore di condotta dell'esercito comunica agli organi e alle persone seguenti i dati del PISA qui appresso: 3

c.

all'organo della Confederazione competente per il casellario giudiziale informatizzato VOSTRA: le generalità necessarie per l'adempimento dell'obbligo di comunicazione giusta l'articolo 59 della legge del 17 giugno 2016 92 sul casellario giudiziale;

11. Legge del 20 giugno 199793 sulle armi Art. 8 cpv. 2 lett. d 2

Il permesso d'acquisto di armi non è rilasciato alle persone che: d.

89 90 91 92 93

in ragione di una condanna per reati che denotano carattere violento o pericoloso o per crimini o delitti commessi ripetutamente, figurano nell'estratto

RS 415.0 RS ...; FF 2016 4315 RS 510.91 RS ...; FF 2016 4315 RS 514.54

4362

L sul casellario giudiziale

FF 2016

per privati secondo l'articolo 41 della legge del 17 giugno 201694 sul casellario giudiziale.

12. Legge del 6 ottobre 199595 sul servizio civile Art. 12 cpv. 3 Ai fini della decisione relativa all'esclusione dal servizio civile o da prestazioni di servizio civile, l'organo d'esecuzione può consultare i dati del casellario giudiziale, conformemente alle disposizioni della legge del 17 giugno 2016 96 sul casellario giudiziale (LCaGi).

3

Art. 19 cpv. 4 Per la verifica della reputazione di cui al capoverso 3 lettera a l'organo d'esecuzione può consultare i dati del casellario giudiziale, conformemente alle disposizioni della LCaGi97.

4

13. Legge del 23 giugno 200098 sugli avvocati Art. 8 cpv. 1 lett. b Per poter essere iscritto nel registro, l'avvocato deve adempiere le condizioni personali seguenti: 1

b.

non aver subito condanne penali pronunciate per fatti incompatibili con la professione di avvocato, salvo che tali condanne non figurino più nell'estratto per privati di cui all'articolo 41 della legge del 17 giugno 201699 sul casellario giudiziale;

14. Legge del 10 ottobre 1997100 sul riciclaggio di denaro Art. 35a cpv. 1 lett. c Per svolgere i suoi compiti, l'Ufficio di comunicazione può verificare, mediante una procedura di richiamo, se la persona oggetto di una comunicazione o di una denuncia è registrata in uno dei sistemi d'informazione seguenti: 1

c.

94 95 96 97 98 99 100

casellario giudiziale informatizzato VOSTRA; RS ...; FF 2016 4315 RS 824.0 RS ...; FF 2016 4315 RS ...; FF 2016 4315 RS 935.61 RS ...; FF 2016 4315 RS 955.0

4363

L sul casellario giudiziale

FF 2016

Allegato 2 (art. 71)

Disposizioni di coordinamento 1. Coordinamento con la legge federale del 25 settembre 2015 sulle attività informative Indipendentemente dal fatto che entri prima in vigore la legge federale del 25 settembre 2015101 sulle attività informative o la presente legge, alla seconda di queste entrate in vigore o in caso di entrata in vigore simultanea delle due leggi le disposizioni qui appresso della presente legge avranno il seguente tenore: Art. 46 lett. b n. 1, frase introduttiva, e 4, nonché c, frase introduttiva, ed e Le seguenti autorità collegate possono consultare mediante procedura di richiamo tutti i dati figuranti nell'estratto 2 per autorità (art. 38), nella misura necessaria per adempiere i compiti elencati qui appresso: b.

il Servizio delle attività informative della Confederazione (SIC):

1. per individuare tempestivamente e sventare minacce per la sicurezza interna o esterna secondo l'art. 6 cpv. 1 della legge federale del 25 settembre 2015102 sulle attività informative (LAIn), in particolare per: 4. per acquisire e trasmettere informazioni ad autorità di sicurezza estere nell'ambito di richieste secondo l'art. 12 cpv. 1 lett. d LAIn; i dati la cui trasmissione non è nell'interesse della persona in questione possono essere trasmessi soltanto con il suo consenso esplicito;

101 102 103

c.

le autorità di cui all'art. 9 LAIn che collaborano con il SIC:

per individuare tempestivamente e sventare minacce per la sicurezza interna o esterna secondo l'art. 6 cpv. 1 LAIn, in particolare per:

e.

le autorità federali cui competono i controlli di sicurezza relativi alle persone ai sensi dell'art. 2 cpv. 2 lett. a LMSI103:

per effettuare i controlli di sicurezza civili e militari secondo la LMSI;

RS ...; FF 2015 5925 RS ...; FF 2015 5925 RS 120; FF 2015 5925

4364

L sul casellario giudiziale

FF 2016

Art. 51 lett. f Le seguenti autorità non collegate possono consultare su richiesta scritta tutti i dati figuranti nell'estratto 2 per autorità (art. 38), nella misura necessaria per adempiere i compiti elencati qui appresso: f.

le autorità cantonali cui competono i controlli di sicurezza relativi alle persone ai sensi dell'art. 2 cpv. 2 lett. a LMSI104:

per effettuare i controlli di sicurezza civili e militari secondo la LMSI;

Art. 57 cpv. 2 lett. d Non sono fornite informazioni sulle consultazioni verbalizzate automaticamente (art. 25) effettuate: 2

d.

dal SIC o dalle autorità di cui all'articolo 9 LAIn105 che collaborano con il SIC, per adempiere i compiti di cui all'articolo 46 lettere b e c della presente legge;

2. Coordinamento con la legge del 20 giugno 2014 sulla cittadinanza Indipendentemente dal fatto che entri prima in vigore la legge del 20 giugno 2014 106 sulla cittadinanza o la presente legge, alla seconda di queste entrate in vigore o in caso di entrata in vigore simultanea delle due leggi l'articolo 62 capoverso 2 della presente legge avrà il seguente tenore: Art. 62 cpv. 2 I dati comunicati possono essere utilizzati soltanto nella misura in cui sono necessari per l'esecuzione della LStr107, della legge del 20 giugno 2014108 sulla cittadinanza o della LAsi109.

2

3. Coordinamento con la modifica del 18 marzo 2016 della legge militare Indipendentemente dal fatto che entri prima in vigore la modifica del 18 marzo 2016110 della legge militare111 o la presente legge, alla seconda di queste entrate in vigore o in caso di entrata in vigore simultanea delle due leggi le disposizioni qui appresso della presente legge avranno il seguente tenore: 104 105 106 107 108 109 110 111

RS 120; FF 2015 5925 RS ...; FF 2015 5925 RS ...; FF 2014 4461 RS 142.20 RS ...; FF 2014 4461 RS 142.31 FF 2016 1731 RS 510.10

4365

L sul casellario giudiziale

FF 2016

Art. 46 lett. i, frase introduttiva Le seguenti autorità collegate possono consultare mediante procedura di richiamo tutti i dati figuranti nell'estratto 2 per autorità (art. 38), nella misura necessaria per adempiere i compiti elencati qui appresso: i.

l'Aggruppamento Difesa:

Art. 59

Comunicazioni all'Aggruppamento Difesa

Il Servizio del casellario giudiziale comunica senza indugio all'Aggruppamento Difesa, per gli scopi di cui al capoverso 2, i seguenti nuovi dati iscritti in VOSTRA che concernono persone soggette all'obbligo di leva, militari e persone soggette all'obbligo di prestare servizio di protezione civile: 1

2

a.

le sentenze originarie svizzere per un crimine o un delitto;

b.

le sentenze originarie straniere;

c.

le misure privative della libertà;

d.

le decisioni concernenti l'insuccesso del periodo di prova.

L'Aggruppamento Difesa può utilizzare i dati comunicati per esaminare: a.

una decisione di non reclutamento, un'ammissione al reclutamento, un'esclusione dall'esercito, una riammissione nell'esercito, una degradazione o l'idoneità a una promozione o a una nomina secondo la LM112;

b.

i motivi d'impedimento per la cessione dell'arma personale secondo la LM;

c.

un'esclusione dal servizio di protezione civile secondo la legge federale del 4 ottobre 2002113 sulla protezione della popolazione e sulla protezione civile.

La comunicazione è effettuata mediante un'interfaccia elettronica tra il Sistema di gestione del personale dell'esercito e della protezione civile (PISA) e VOSTRA. I dati di cui al capoverso 1 sono selezionati e trasmessi in modo automatizzato in base al numero d'assicurato dell'interessato.

3

4. Coordinamento della modifica della legge federale sui sistemi d'informazione militari (LSIM; allegato 1 n. 10) con la modifica del 18 marzo 2016 della LSIM Indipendentemente dal fatto che entri prima in vigore la modifica del 18 marzo 2016114 della LSIM115 o la presente legge, alla seconda di queste entrate in vigore o in caso di entrata in vigore simultanea delle due leggi l'articolo 16 capoverso 3 frase introduttiva e lettera c LSIM (allegato 1 n. 10) avrà il seguente tenore:

112 113 114 115

RS 510.10 RS 520.1 FF 2016 1761 RS 510.91

4366

L sul casellario giudiziale

FF 2016

Art. 16 cpv. 3, frase introduttiva, nonché lett. c L'Aggruppamento Difesa comunica agli organi e alle persone seguenti i dati del PISA qui appresso: 3

c.

116

all'organo della Confederazione competente per il casellario giudiziale informatizzato VOSTRA: le generalità necessarie per l'adempimento dell'obbligo di comunicazione giusta l'articolo 59 della legge del 17 giugno 2016116 sul casellario giudiziale;

RS ...; FF 2016 4315

4367

L sul casellario giudiziale

4368

FF 2016