Decreto del Consiglio federale che conferisce obbligatorietà generale al Fondo per la formazione professionale dell'organizzazione del mondo del lavoro «Agricoltura, professioni agricole speciali, professioni legate alla trasformazione di prodotti agricoli e professioni equestri (Oml AgriAliForm)» del 17 dicembre 2015

Il Consiglio federale svizzero, visto l'articolo 60 capoverso 3 della legge del 13 dicembre 20021 sulla formazione professionale (LFPr), decreta:

Art. 1 È conferita obbligatorietà generale al Fondo per la formazione professionale dell'Organizzazione del mondo del lavoro «Agricoltura, professioni agricole speciali, professioni legate alla trasformazione di prodotti agricoli e professioni equestri» (Oml AgriAliForm), secondo il regolamento del 4 dicembre 20132 di cui all'allegato.

Art. 2 1

Il presente decreto entra in vigore il 1° febbraio 2016

2

L'obbligatorietà generale è conferita per una durata indeterminata.

Essa può essere revocata dalla Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l'innovazione.

3

17 dicembre 2015

In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Simonetta Sommaruga La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova

1 2

RS 412.10 Il testo di questo regolamento è pubblicato anche nel Foglio ufficiale svizzero di commercio, n. 12 del 19 gennaio 2016.

2015-2957

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Obbligatorietà generale al Fondo per la formazione professionale FF 2016 dell'organizzazione del mondo del lavoro «Agricoltura, professioni agricole speciali, professioni legate alla trasformazione di prodotti agricoli e professioni equestri (Oml AgriAliForm)». DCF

Allegato (art. 1)

Regolamento del Fondo per la formazione professionale dell'organizzazione del mondo del lavoro «Agricoltura, professioni agricole speciali, professioni legate alla trasformazione di prodotti agricoli e professioni equestri (Oml AgriAliForm)»

Sezione 1: Denominazione e scopo Art. 1

Denominazione

Con il presente regolamento si istituisce un fondo per la formazione professionale (fondo) dell'Organizzazione del mondo del lavoro «Agricoltura, professioni agricole speciali, professioni legate alla trasformazione di prodotti agricoli e professioni equestri» (Oml AgriAliForm) ai sensi dell'articolo 60 della legge federale del 13 dicembre 20023 sulla formazione professionale (LFPr).

Art. 2

Scopo

Il fondo mira a promuovere la formazione professionale di base, la formazione professionale superiore e la formazione professionale continua delle professioni rappresentate dall'Oml AgriAliForm.

Sezione 2: Campo d'applicazione Art. 3

Campo d'applicazione territoriale

Il fondo è valido in tutta la Svizzera.

Art. 4

Campo d'applicazione aziendale

Il fondo è valido per tutte le aziende o parti di aziende, indipendentemente dalla forma giuridica, che sono rappresentate nell'Oml AgriAliForm. Segnatamente si tratta di:

3

312

RS 412.10

Obbligatorietà generale al Fondo per la formazione professionale FF 2016 dell'organizzazione del mondo del lavoro «Agricoltura, professioni agricole speciali, professioni legate alla trasformazione di prodotti agricoli e professioni equestri (Oml AgriAliForm)». DCF

a.

aziende agricole;

b.

aziende agricole specializzate quali le aziende orticole, frutticole, viticole e avicoltrici;

c.

aziende enologiche e di imbottigliamento;

d.

aziende che detengono o usano equini, utilizzano equini a scopo formativo, praticano ippoterapia, e offrono servizi agli equini, sugli equini e con gli equini.

Art. 5

Campo d'applicazione personale

Il fondo è valido per tutte le aziende o parti di aziende, indipendentemente dalla loro forma giuridica, in cui vi sono persone che esercitano attività tipiche del ramo conformemente ai seguenti titoli della formazione professionale di base e della formazione professionale superiore, in particolare: 1

a.

titolo riconosciuto di una formazione professionale di base di livello AFC (compresi indirizzi e orientamenti) di: 1. agricoltrice/agricoltore; 2. orticoltrice/orticoltore; 3. frutticoltrice/frutticoltore; 4. avicoltrice/avicoltore; 5. viticoltrice/viticoltore; 6. cantiniera/cantiniere; 7. professionista del cavallo; 8. cavallerizza/cavallerizzo; 9. palafreniera/palafreniere; 10. fantino da corsa;

b.

titolo riconosciuto di una formazione professionale di base di livello CFP (compresi gli orientamenti) di: 1. addetta/addetto alle attività agricole; 2. custode di cavalli;

c.

titolo riconosciuto di una formazione professionale superiore di: 1. agricoltrice/agricoltore con attestato professionale federale; 2. maestra agricoltrice/maestro agricoltore; 3. maestra orticoltrice/maestro orticoltore; 4. frutticoltrice/frutticoltore con attestato professionale federale; 5. maestra frutticoltrice/maestro frutticoltore; 6. maestra avicoltrice/maestro avicoltore; 7. viticoltrice/viticoltore con attestato professionale federale; 8. maestra viticoltrice/maestro viticoltore; 313

Obbligatorietà generale al Fondo per la formazione professionale FF 2016 dell'organizzazione del mondo del lavoro «Agricoltura, professioni agricole speciali, professioni legate alla trasformazione di prodotti agricoli e professioni equestri (Oml AgriAliForm)». DCF

9. cantiniera/cantiniere con attestato professionale federale; 10. maestra cantiniera/maestro cantiniere; 11. contadina/responsabile d'economia domestica rurale con attestato professionale federale; 12. contadina diplomata; 13. cavallerizza/cavallerizzo classe 1; 14. cavallerizza/cavallerizzo con attestato professionale; 15. maestra di equitazione diplomata/maestro di equitazione diplomato; 16. specialista del cavallo con attestato professionale federale; 2È

valido anche per le aziende o parti di aziende nelle quali persone non in possesso dei titoli di cui alle lettere a­c e persone con formazione empirica esercitano attività tipiche del ramo conformemente a questi titoli.

Art. 6

Validità per la singola azienda o parte di azienda

Il fondo è valido per le aziende o parti di aziende che rientrano nel campo di applicazione sia territoriale, sia aziendale e sia personale del fondo.

Sezione 3: Prestazioni Art. 7 Nel campo della formazione professionale di base, della formazione professionale superiore e della formazione professionale continua, il fondo contribuisce segnatamente al finanziamento delle seguenti misure: 1

a.

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sviluppo, mantenimento e aggiornamento di un sistema completo di formazione professionale di base, di formazione professionale superiore e di formazione professionale continua. Detto sistema comprende in particolare: analisi, sviluppo, progetti pilota, provvedimenti di introduzione e attuazione, informazione, trasmissione di sapere e controlling. In particolare: 1. ordinanze sulla formazione professionale di base e regolamenti d'esame per offerte formative della formazione professionale superiore; 2. documenti e materiale didattico per il sostegno della formazione professionale di base, della formazione professionale superiore e della formazione professionale continua; 3. procedure di valutazione e qualificazione nelle offerte formative sostenute dall'Oml AgriAliForm e dall'Oml Mestieri legati al cavallo, coordinamento e vigilanza delle procedure, compresa la garanzia della qualità; 4. spese per procedure di qualificazione riconosciute; 5. promozione e garanzia delle offerte di posti di tirocinio;

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6.

7.

formazione e perfezionamento dei formatori, delle formatrici e dei formatori di corsi interaziendali; copertura delle spese organizzative, amministrative e di controllo dell'Oml AgriAliForm e delle organizzazioni affiliate: ­ Associazione dei gruppi e delle organizzazioni romande dell'agricoltura (AGORA) ­ BioSuisse ­ Unione svizzera dei contadini (USC) ­ Centro di competenza di avicoltura (Aviforum) ­ Federazione svizzera dei viticoltori (FSV) ­ Unione svizzera delle donne contadine e rurale (USDCR) ­ Associazione svizzera Frutta (ASF) ­ Unione svizzera produttori di verdura (USPV) ­ Associazione svizzera commercianti di vini (ASCV) ­ Oml Mestieri legati al cavallo;

b.

pianificazione, organizzazione e realizzazione dei corsi interaziendali;

c.

reclutamento e promozione delle giovani leve in tutti i settori della formazione professionale;

d.

promozione della formazione professionale superiore.

La Commissione del fondo può decidere contributi finanziari per altri provvedimenti conformi allo scopo del fondo.

2

Sezione 4: Finanziamento Art. 8

Obbligo di contribuzione

Le aziende e parti di aziende sottoposte al fondo versano contributi volti al raggiungimento dello scopo del fondo.

Art. 9

Base di calcolo per le aziende agricole e le aziende agricole specializzate (art. 4 lett. a e b)

La base di calcolo dei contributi per le aziende agricole e le aziende agricole specializzate (art. 4 lett. a e b) è rappresentata dalla superficie della rispettiva azienda o parte di azienda.

1

La chiave di finanziamento è quella applicata per la riscossione dei contributi per l'Unione svizzera dei contadini (USC).

2

La base dei dati poggia sul rilevamento della struttura aziendale svolto dall'Ufficio federale dell'agricoltura (UFAG) e dall'Ufficio federale di statistica (UST).

3

Le aziende agricole sono inoltre tenute a versare un contributo per le aziende equestri secondo l'articolo 11 se dispongono di strutture fisse per la formazione e 4

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l'allenamento (campi d'equitazione) e di infrastrutture edili (spogliatoi, «ClubHouse», selleria) e se le utilizzano a scopi professionali direttamente o con personale proprio per l'esercizio delle attività tipiche del ramo, eccetto che per la detenzione di cavalli.

La messa a disposizione delle infrastrutture ad aziende esterne non comporta l'obbligo di versare il contributo di cui all'articolo 12 capoverso 1 lettera c.

5

Art. 10

Base di calcolo per le aziende enologiche e di imbottigliamento (art. 4 lett. c)

Presso le aziende enologiche e di imbottigliamento (art. 4 lett. c) la riscossione dei contributi avviene per singola azienda, in base alla quantità di vino prodotto o imbottigliato.

1

La base di calcolo poggia sulle cifre dell'organo di controllo designato secondo l'articolo 36 dell'ordinanza del 14 novembre 20074 sul vino.

2

Art. 11

Base di calcolo per le aziende equestri (art. 4 lett. d)

Per le aziende o parti di aziende equestri (art. 4 lett. d) viene riscosso un contributo per azienda e un contributo per ogni equino detenuto in azienda.

1

Il contributo viene calcolato sulla base di un'autodichiarazione dell'azienda. Se l'autodichiarazione viene negata, la Commissione del fondo procede a una stima secondo il proprio apprezzamento (art. 16 cpv. 4 lett. c e d).

2

Art. 12 1

Contributi

I contributi ammontano al massimo: a.

per le aziende agricole e le aziende agricole specializzate o parti di azienda corrispondenti: 4 franchi per ettaro;

b.

per le aziende o parti di azienda enologiche e di imbottigliamento: 500 franchi per azienda o parte di azienda;

c.

per le aziende o parti di azienda equestri: 250 franchi per azienda o parte di azienda e 10 franchi per cavallo;

L'ammontare dei contributi di cui al capoverso 1 è determinato annualmente dalla Oml AgriAliForm.

2

3

Le aziende individuali hanno l'obbligo di contribuzione.

4

I contributi devono essere versati ogni anno.

Il termine di pagamento per le fatture secondo il capoverso 1 lettere b e c è di 30 giorni dalla data di emissione. Gli interessi di mora del 5 per cento sono calcolati 5

4

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RS 916.140

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a partire dal 30° giorno dopo il termine di pagamento. Con il secondo richiamo viene riscossa una spesa amministrativa di 50 franchi.

Art. 13

Esenzione dall'obbligo di contribuzione

L'esenzione dall'obbligo di contribuzione è disciplinata dall'articolo 60 capoverso 6 LFPr in combinato disposto con l'articolo 68a capoverso 2 dell'ordinanza del 19 novembre 20035 sulla formazione professionale (OFPr).

2 Un'azienda o parte d'azienda che vuole essere esentata totalmente o parzialmente dall'obbligo di contribuzione deve inoltrare alla Commissione del fondo una richiesta motivata.

1

Art. 14

Limitazione delle entrate

Le entrate provenienti dai contributi non possono superare i costi totali delle prestazioni di cui all'articolo 7, calcolati su una media di sei anni, tenuto conto della costituzione di adeguate riserve.

Sezione 5: Organizzazione, revisione e vigilanza Art. 15

Comitato dell'Oml AgriAliForm

Il Comitato dell'Oml AgriAliForm è l'organo di vigilanza del fondo ed è responsabile della sua gestione strategica.

1

2

Esso assolve in particolare i seguenti compiti: a.

nomina del presidente e dei membri della Commissione del fondo;

b.

determinazione di un organo amministrativo;

c.

emanazione di un regolamento esecutivo;

d.

approvazione del preventivo e del consuntivo del Fondo per la formazione professionale;

e.

attribuzione dei fondi secondo l'elenco delle prestazioni e determinazione della parte destinata alla costituzione di riserve;

f.

decisione su ricorsi contro le decisioni della Commissione del fondo.

Art. 16

Commissione del fondo

La Commissione del fondo è l'organo direttivo del fondo ed è responsabile della sua gestione operativa.

1

2

5

Essa è composta da otto membri e da un presidente.

RS 412.101

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Obbligatorietà generale al Fondo per la formazione professionale FF 2016 dell'organizzazione del mondo del lavoro «Agricoltura, professioni agricole speciali, professioni legate alla trasformazione di prodotti agricoli e professioni equestri (Oml AgriAliForm)». DCF

3

La Commissione si costituisce da sé.

4

In particolare, essa è competente per: a.

la sorveglianza dell'organo amministrativo;

b.

la sorveglianza dei compiti definiti nell'articolo 18 dall'organo amministrativo dell'Oml mestieri legati al cavallo;

c.

la stesura del preventivo all'attenzione del comitato della Oml AgriAliForm;

d.

l'inclusione di un'azienda nel fondo;

e.

la valutazione di contributo di un'azienda in caso di insolvenza;

f.

la ripartizione di contributi in caso di concorrenza con un altro fondo per la formazione professionale d'intesa con la direzione di detto fondo.

Art. 17

Organo amministrativo dell'Oml AgriAliForm

L'organo amministrativo dell'Oml AgriAliForm assolve i compiti che non sono espressamente attribuiti al Comitato o alla Commissione del fondo.

1

2

Esso esegue il presente regolamento nell'ambito delle sue competenze.

È responsabile della riscossione dei contributi e del pagamento di contributi ai fornitori di prestazioni, fatto salvo l'articolo 18 capoverso 2.

3

Art. 18

Organo amministrativo dell'Oml Mestieri legati al cavallo

L'organo amministrativo dell'Oml Mestieri legati al cavallo registra gli indirizzi delle aziende equestri.

1

Esso è responsabile della riscossione dei contributi delle aziende equestri e del pagamento dei contributi per prestazioni secondo l'articolo 7.

2

Art. 19

Consuntivo, contabilità e revisione

L'organo amministrativo gestisce il fondo in un conto separato con contabilità autonoma.

1

2

Il periodo contabile è l'anno civile.

Il consuntivo del fondo viene controllato annualmente da un ufficio di revisione indipendente.

3

Art. 20

Vigilanza sul fondo con conferimento del carattere obbligatorio generale

Qualora al fondo sia stato conferito il carattere obbligatorio generale, esso è sottoposto alla vigilanza della Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l'innovazione (SEFRI) ai sensi dell'articolo 60 capoverso 7 LFPr.

1

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Il consuntivo del fondo e il rapporto di revisione vengono inoltrati per conoscenza alla SEFRI.

2

Sezione 6: Approvazione, conferimento del carattere obbligatorio generale e scioglimento Art. 21

Approvazione

Il presente regolamento del fondo è stato approvato dal Comitato dell'Oml AgriAliForm conformemente all'articolo 2 dello statuto del 30 novembre 2012.

Art. 22

Conferimento del carattere obbligatorio generale

Il conferimento del carattere obbligatorio generale è disciplinato dal decreto del Consiglio federale.

Art. 23

Scioglimento

Qualora lo scopo del fondo non possa più essere raggiunto o vengano meno le basi legali, il Comitato dell'Oml AgriAliForm, con il consenso della SEFRI, scioglie il fondo.

1

2

Un eventuale capitale residuo del fondo viene destinato a uno scopo affine.

Art. 24

Disposizioni finali

Il presente regolamento sostituisce il regolamento del 29 aprile 2011 sul Fondo per la formazione professionale dell'organizzazione del mondo del lavoro (Oml) AgriAliForm.

Brugg/Losanna 4 dicembre 2013

Oml AgriAliForm W. Willener, Presidente J. Rösch, Segretario

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