Decreto del Consiglio federale che conferisce obbligatorietà generale al contratto collettivo di lavoro per il mestiere del falegname Proroga e modifica del 1° dicembre 2016 Il Consiglio federale svizzero decreta: I La validità dei decreti del Consiglio federale del 24 aprile 2012 e del 18 novembre 20141, che conferiscono carattere obbligatorio generale al contratto collettivo di lavoro per il mestiere del falegname, è prorogata fino al 31 dicembre 2017.

II Il decreto del Consiglio federale del 24 aprile 2012 menzionato alla cifra I è modificato come segue: Art. 3 Per quanto riguarda l'incasso e l'impiego dei contributi per i costi di esecuzione (art. 47 ss. CCL) occorre presentare annualmente alla Direzione del lavoro della SECO un conteggio annuale dettagliato, nonché il relativo preventivo per l'anno successivo al conteggio. Quest'ultimo va corredato del rapporto di revisione, nonché di altri documenti che la SECO richiede in singoli casi. La gestione delle rispettive casse deve essere conforme alle direttive stabilite dalla SECO e protrarsi oltre la fine dell'obbligatorietà generale, quando lo richieda il disbrigo delle pendenze o di altri avvenimenti che rientrano nella durata di validità dell'obbligatorietà generale. La SECO può inoltre richiedere ulteriori informazioni, altri documenti da visionare e far eseguire controlli a carico delle parti contraenti.

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FF 2012 4757, 2014 7675

2016-3191

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Contratto colletivo di lavoro per il mestiere del falegname. DCF

FF 2016

III Il presente decreto entra in vigore il 1° gennaio 2017 e ha effetto sino al 31 dicembre 2017.

1° dicembre 2016

In nome del Consiglio federale svizzero: La vice-presidente della Confederazione, Doris Leuthard Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr

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