5 Decreto federale sui crediti secondo la legge sulla promozione e sul coordinamento del settore universitario svizzero negli anni 2017­2020 del 15 settembre 2016

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto l'articolo 167 della Costituzione federale1; visto l'articolo 48 della legge del 30 settembre 20112 sulla promozione e sul coordinamento del settore universitario svizzero (LPSU); visto il messaggio del Consiglio federale del 24 febbraio 20163, decreta:

Art. 1

Sussidi di base destinati alle università cantonali e ad altri istituti accademici

Per gli anni 2017­2020 è approvato un limite di spesa di 2808,9 milioni di franchi per i sussidi di base secondo l'articolo 48 capoverso 2 lettera a LPSU4.

Art. 2

Sussidi di base destinati alle scuole universitarie professionali

Per gli anni 2017­2020 è approvato un limite di spesa di 2189,8 milioni di franchi per sussidi di base secondo l'articolo 48 capoverso 2 lettera b LPSU5.

Art. 3

Sussidi per gli investimenti edili e le spese locative e sussidi agli investimenti

Per i sussidi per gli investimenti edili e le spese locative secondo l'articolo 54 capoverso 1 LPSU6 nonché per i sussidi agli investimenti secondo l'articolo 19 1

1 2 3 4 5 6

RS 101 RS 414.20 FF 2016 2701 RU 2014 4103; non ancora in vigore RU 2014 4103; non ancora in vigore RU 2014 4103; non ancora in vigore

2015-2545

7163

Crediti secondo la legge sulla promozione e sul coordinamento del settore universitario svizzero negli anni 2017­2020. DF

FF 2016

capoverso 1 della legge federale del 6 ottobre 19957 sulle scuole universitarie professionali è stanziato un credito complessivo di 499 milioni di franchi.

2

3

Il credito complessivo è suddiviso in due crediti d'impegno: a.

un credito d'impegno di 414 milioni di franchi per sussidi per gli investimenti edili e le spese locative secondo l'articolo 54 capoverso 1 LPSU;

b.

il credito d'impegno per i sussidi agli investimenti secondo l'articolo 3 del decreto federale del 25 settembre 20128 sul finanziamento delle scuole universitarie professionali negli anni 2013­2016 viene aumentato di 85 milioni di franchi e la sua durata prolungata fino al 31 dicembre 2020.

I singoli impegni possono essere contratti fino al 31 dicembre 2020.

La Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l'innovazione può effettuare spostamenti tra i crediti di cui al capoverso 2.

4

Art. 4

Sussidi vincolati a progetti

Per i sussidi vincolati a progetti secondo l'articolo 59 LPSU9 è stanziato un credito d'impegno di 224,8 milioni di franchi.

1

Del credito d'impegno di cui al capoverso 1, 100 milioni di franchi vengono utilizzati a destinazione vincolata per il programma speciale per l'aumento del numero di diplomati in medicina umana.

2

3

I singoli impegni possono essere contratti fino al 31 dicembre 2020.

Art. 5

Referendum

Il presente decreto non sottostà a referendum.

Consiglio nazionale, 15 settembre 2016

Consiglio degli Stati, 13 settembre 2016

La presidente: Christa Markwalder Il segretario: Pierre-Hervé Freléchoz

Il presidente: Raphaël Comte La segretaria: Martina Buol

7 8 9

RU 1996 2588 FF 2012 7399 RU 2014 4103; non ancora in vigore

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