5 Decreto federale sui crediti secondo la legge sulla promozione e sul coordinamento del settore universitario svizzero negli anni 20172020
Disegno
del ...
L'Assemblea federale della Confederazione svizzera, visto l'articolo 167 della Costituzione federale1; visto l'articolo 48 della legge del 30 settembre 20112 sulla promozione e sul coordinamento del settore universitario svizzero (LPSU); visto il messaggio del Consiglio federale del 24 febbraio 20163, decreta:
Art. 1
Sussidi di base destinati alle università cantonali e ad altri istituti accademici
Per gli anni 20172020 è stanziato un limite di spesa di 2753,9 milioni di franchi per i sussidi di base secondo l'articolo 50 lettera a LPSU.
Art. 2
Sussidi di base destinati alle scuole universitarie professionali
Per gli anni 20172020 è stanziato un limite di spesa di 2149,8 milioni di franchi per sussidi di base secondo l'articolo 50 lettera b LPSU.
Art. 3
Sussidi per gli investimenti edili e le spese locative e sussidi agli investimenti
Per i sussidi per gli investimenti edili e le spese locative secondo l'articolo 54 capoverso 1 LPSU nonché per i sussidi agli investimenti secondo l'articolo 19 capoverso 1 della legge federale del 6 ottobre 19954 sulle scuole universitarie professionali è stanziato un credito complessivo di 499 milioni di franchi.
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1 2 3 4
RS 101 RS 414.20 FF 2016 2701 RU 1996 2588
2015-2545
2961
Crediti secondo la legge sulla promozione e sul coordinamento del settore universitario svizzero negli anni 20172020. DF
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FF 2016
Il credito complessivo è suddiviso in due crediti d'impegno: a.
un credito d'impegno di 414 milioni di franchi per sussidi per gli investimenti edili e le spese locative secondo l'articolo 54 capoverso 1 LPSU;
b.
il credito d'impegno per i sussidi agli investimenti secondo l'articolo 3 del decreto federale del 25 settembre 20125 sul finanziamento delle scuole universitarie professionali negli anni 20132016 viene aumentato di 85 milioni di franchi e la sua durata prolungata fino al 31 dicembre 2020.
I singoli impegni possono essere contratti fino al 31 dicembre 2020.
La Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l'innovazione può effettuare spostamenti tra i crediti di cui al capoverso 2.
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Art. 4
Sussidi vincolati a progetti
Per i sussidi vincolati a progetti secondo l'articolo 59 LPSU è stanziato un credito d'impegno di 224,8 milioni di franchi.
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Del credito d'impegno di cui al capoverso 1, 100 milioni di franchi vengono utilizzati a destinazione vincolata per il programma speciale per l'aumento del numero di diplomati in medicina umana.
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I singoli impegni possono essere contratti fino al 31 dicembre 2020.
Art. 5
Referendum
Il presente decreto non sottostà a referendum.
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FF 2012 7399
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