5 Decreto federale sui crediti secondo la legge sulla promozione e sul coordinamento del settore universitario svizzero negli anni 2017­2020

Disegno

del ...

L'Assemblea federale della Confederazione svizzera, visto l'articolo 167 della Costituzione federale1; visto l'articolo 48 della legge del 30 settembre 20112 sulla promozione e sul coordinamento del settore universitario svizzero (LPSU); visto il messaggio del Consiglio federale del 24 febbraio 20163, decreta:

Art. 1

Sussidi di base destinati alle università cantonali e ad altri istituti accademici

Per gli anni 2017­2020 è stanziato un limite di spesa di 2753,9 milioni di franchi per i sussidi di base secondo l'articolo 50 lettera a LPSU.

Art. 2

Sussidi di base destinati alle scuole universitarie professionali

Per gli anni 2017­2020 è stanziato un limite di spesa di 2149,8 milioni di franchi per sussidi di base secondo l'articolo 50 lettera b LPSU.

Art. 3

Sussidi per gli investimenti edili e le spese locative e sussidi agli investimenti

Per i sussidi per gli investimenti edili e le spese locative secondo l'articolo 54 capoverso 1 LPSU nonché per i sussidi agli investimenti secondo l'articolo 19 capoverso 1 della legge federale del 6 ottobre 19954 sulle scuole universitarie professionali è stanziato un credito complessivo di 499 milioni di franchi.

1

1 2 3 4

RS 101 RS 414.20 FF 2016 2701 RU 1996 2588

2015-2545

2961

Crediti secondo la legge sulla promozione e sul coordinamento del settore universitario svizzero negli anni 2017­2020. DF

2

3

FF 2016

Il credito complessivo è suddiviso in due crediti d'impegno: a.

un credito d'impegno di 414 milioni di franchi per sussidi per gli investimenti edili e le spese locative secondo l'articolo 54 capoverso 1 LPSU;

b.

il credito d'impegno per i sussidi agli investimenti secondo l'articolo 3 del decreto federale del 25 settembre 20125 sul finanziamento delle scuole universitarie professionali negli anni 2013­2016 viene aumentato di 85 milioni di franchi e la sua durata prolungata fino al 31 dicembre 2020.

I singoli impegni possono essere contratti fino al 31 dicembre 2020.

La Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l'innovazione può effettuare spostamenti tra i crediti di cui al capoverso 2.

4

Art. 4

Sussidi vincolati a progetti

Per i sussidi vincolati a progetti secondo l'articolo 59 LPSU è stanziato un credito d'impegno di 224,8 milioni di franchi.

1

Del credito d'impegno di cui al capoverso 1, 100 milioni di franchi vengono utilizzati a destinazione vincolata per il programma speciale per l'aumento del numero di diplomati in medicina umana.

2

3

I singoli impegni possono essere contratti fino al 31 dicembre 2020.

Art. 5

Referendum

Il presente decreto non sottostà a referendum.

5

FF 2012 7399

2962