Termine di referendum: 19 gennaio 2017

Legge federale sull'assicurazione malattie (LAMal) (Adeguamento delle disposizioni con pertinenza internazionale) Modifica del 30 settembre 2016 L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale del 18 novembre 20151, decreta: I La legge federale del 18 marzo 19942 sull'assicurazione malattie è modificata come segue: Sostituzione di un'espressione In tutta la legge «Comunità europea» è sostituito, con i necessari adeguamenti grammaticali, con «Unione europea».

Art. 34 cpv. 2 e 3 Il Consiglio federale può prevedere che l'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie assuma: 2

3

1 2

a.

i costi delle prestazioni di cui agli articoli 25 capoverso 2 e 29 fornite all'estero per motivi d'ordine medico o nell'ambito della cooperazione transfrontaliera ad assicurati residenti in Svizzera;

b.

i costi del parto effettuato all'estero non per motivi d'ordine medico.

Può limitare l'assunzione dei costi di cui al capoverso 2.

FF 2016 1 RS 832.10

2015-2634

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Assicurazione malattie. LF

FF 2016

Titolo prima dell'art. 41

Sezione 2: Scelta del fornitore di prestazioni, assunzione dei costi e obbligo di ammissione degli ospedali figuranti nell'elenco Art. 41, rubrica e cpv. 1, secondo periodo, 2, 2 bis e 2ter Scelta del fornitore di prestazioni e assunzione dei costi ... L'assicuratore assume i costi secondo la tariffa applicata al fornitore di prestazioni scelto.

1

In caso di cura ospedaliera in Svizzera, gli assicurati che risiedono in uno Stato membro dell'Unione europea, in Islanda o in Norvegia hanno la libera scelta tra gli ospedali figuranti nell'elenco.

2

Se i seguenti assicurati che risiedono in uno Stato membro dell'Unione europea, in Islanda o in Norvegia si avvalgono di cure ospedaliere in un ospedale figurante nell'elenco, l'assicuratore e il Cantone con cui essi hanno un rapporto assumono la remunerazione al massimo secondo la tariffa applicata per la cura in questione in un ospedale figurante nell'elenco di tale Cantone: 2bis

a.

i frontalieri e i loro familiari;

b.

i familiari dei domiciliati, dei dimoranti annuali e dei dimoranti temporanei;

c.

i beneficiari di una prestazione dell'assicurazione svizzera contro la disoccupazione e i loro familiari.

Se gli assicurati che risiedono in uno Stato membro dell'Unione europea, in Islanda o in Norvegia e percepiscono una rendita svizzera o i loro familiari si avvalgono di cure ospedaliere in un ospedale figurante nell'elenco, l'assicuratore e tutti i Cantoni congiuntamente assumono la remunerazione al massimo secondo la tariffa applicata per la cura in questione in un ospedale figurante nell'elenco del Cantone di riferimento. Il Consiglio federale designa il Cantone di riferimento.

2ter

Art. 41a, rubrica Obbligo di ammissione degli ospedali figuranti nell'elenco Art. 49a cpv. 2, 2bis, 2ter e 3bis 2

I Cantoni assumono la quotaparte cantonale: a.

per gli assicurati domiciliati nel loro territorio;

b.

in caso di cura ospedaliera in Svizzera, per i seguenti assicurati che risiedono in uno Stato membro dell'Unione europea, in Islanda o in Norvegia: 1. i frontalieri e i loro familiari, 2. i familiari dei domiciliati, dei dimoranti annuali e dei dimoranti temporanei,

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Assicurazione malattie. LF

3.

FF 2016

i beneficiari di una prestazione dell'assicurazione svizzera contro la disoccupazione e i loro familiari.

Il Cantone che assume la quotaparte cantonale per un assicurato di cui al capoverso 2 lettera b è considerato Cantone di domicilio secondo la presente legge.

2bis

Ogni Cantone fissa per ogni anno civile, al più tardi nove mesi prima dell'inizio dello stesso, la rispettiva quotaparte. Essa ammonta almeno al 55 per cento.

2ter

Per gli assicurati che risiedono in uno Stato membro dell'Unione europea, in Islanda o in Norvegia e che percepiscono una rendita svizzera, nonché per i loro familiari, in caso di cura ospedaliera in Svizzera i Cantoni assumono congiuntamente la quotaparte cantonale fissata dal Cantone di ubicazione. Tale quotaparte è ripartita sui singoli Cantoni proporzionalmente alla popolazione residente.

3bis

Art. 64a cpv. 9, secondo e terzo periodo ... Se il diritto di tale Stato permette all'assicuratore di recuperare i premi e le partecipazioni ai costi non pagati, il Consiglio federale può obbligare i Cantoni ad assumere l'85 per cento dei crediti oggetto della comunicazione di cui al capoverso 3. Se il diritto di tale Stato non lo permette, il Consiglio federale può accordare agli assicuratori il diritto di sospendere l'assunzione dei costi delle prestazioni.

9

Art. 79a 1

Diritto di regresso dei Cantoni

Il diritto di regresso secondo l'articolo 72 LPGA3 si applica per analogia: a.

al Cantone di domicilio per i contributi che esso ha versato ai sensi degli articoli 25a, 41 e 49a;

b.

ai Cantoni per i contributi che essi hanno versato congiuntamente ai sensi dell'articolo 49a capoverso 3bis in combinato disposto con l'articolo 41.

L'istituzione comune fa valere il diritto di regresso dei Cantoni secondo il capoverso 1 lettera b.

2

Art. 95a Ai cittadini svizzeri o di uno Stato membro dell'Unione europea che sono o sono stati soggetti alla legislazione in materia di sicurezza sociale della Svizzera o di uno o più Stati membri dell'Unione europea, ai rifugiati o agli apolidi residenti in Svizzera o in uno Stato membro dell'Unione europea, nonché ai familiari e ai superstiti di queste persone, in merito alle prestazioni che rientrano nel campo d'applicazione della presente legge, si applicano i seguenti atti normativi nella versione vincolante per la Svizzera dell'allegato II sezione A dell'Accordo del 21 giugno 19994 tra la Confederazione Svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone (Accordo sulla libera circolazione delle persone): 1

3 4

RS 830.1 RS 0.142.112.681

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Assicurazione malattie. LF

a.

regolamento (CE) n. 883/20045;

b.

regolamento (CE) n. 987/20096;

c.

regolamento (CEE) n. 1408/717;

d.

regolamento (CEE) n. 574/728.

FF 2016

Ai cittadini svizzeri, islandesi, norvegesi o del Principato del Liechtenstein che sono o sono stati soggetti alla legislazione in materia di sicurezza sociale della Svizzera, dell'Islanda, della Norvegia o del Principato del Liechtenstein, agli apolidi o ai rifugiati residenti in Svizzera o nel territorio dell'Islanda, della Norvegia o del Principato del Liechtenstein, nonché ai familiari e ai superstiti di queste persone, in merito alle prestazioni che rientrano nel campo d'applicazione della presente legge, si applicano i seguenti atti normativi nella versione vincolante per la Svizzera dell'allegato K appendice 2 della Convenzione del 4 gennaio 19609 istitutiva dell'Associazione europea di libero scambio (Convenzione AELS): 2

a.

regolamento (CE) n. 883/2004;

b.

regolamento (CE) n. 987/2009;

c.

regolamento (CEE) n. 1408/71;

d.

regolamento (CEE) n. 574/72.

Il Consiglio federale adegua i rimandi agli atti normativi dell'Unione europea di cui ai capoversi 1 e 2 ogniqualvolta viene adottata una modifica dell'allegato II dell'Accordo sulla libera circolazione delle persone e dell'allegato K appendice 2 della Convenzione AELS.

3

Nella presente legge le espressioni «Stati membri dell'Unione europea», «Stati membri della Comunità europea», «Stati dell'Unione europea» e «Stati della Comunità europea» designano gli Stati cui si applica l'Accordo sulla libera circolazione delle persone.

4

5 6 7

8

9

Regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale (RS 0.831.109.268.1).

Regolamento (CE) n. 987/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 883/2004 relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale (RS 0.831.109.268.11).

Regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio, del 14 giugno 1971, relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità; nella versione in vigore dell'Accordo sulla libera circolazione delle persone (RU 2004 121, 2008 4219 4273, 2009 4831) e della Convenzione AELS riveduta.

Regolamento (CEE) n. 574/72 del Consiglio, del 21 marzo 1972, che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1408/71 relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità; nella versione in vigore dell'Accordo sulla libera circolazione delle persone (RU 2005 3909, 2008 4273, 2009 621 4845) e della Convenzione AELS riveduta.

RS 0.632.31

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II La legge federale del 19 giugno 199210 sull'assicurazione militare è modificata come segue: Art. 16 cpv. 2, primo periodo La cura comprende segnatamente la visita e la cura medica nonché le cure che possono essere praticate ambulatorialmente oppure a domicilio o in ospedale e include le analisi, i medicamenti e gli altri mezzi e apparecchi necessari per la terapia. ...

2

Art. 17, rubrica nonché cpv. 2, 3, primo periodo, e 4 Cura ambulatoriale e ospedaliera In caso di cura ambulatoriale l'assicurato deve rivolgersi a personale medico adeguato.

2

In caso di cura ospedaliera l'assicurato ha diritto alla cura, al vitto e all'alloggio nel reparto comune di un'istituzione con la quale l'assicurazione militare abbia concluso una convenzione sulla collaborazione e sulle tariffe. ...

3

Se l'assicurato, senza l'autorizzazione dell'assicurazione militare, ha scelto uno stabilimento che non sia quello più vicino o un reparto diverso da quello attribuitogli, deve sostenere le spese supplementari derivanti dalla cura, dai viaggi e dalla perdita di guadagno. Sono fatti salvi i casi urgenti.

4

Art. 71 cpv. 1 Ove un'affezione concerne più assicurazioni sociali, la cura medica ospedaliera e ambulatoriale è a carico dell'assicurazione militare se questa, conformemente alle disposizioni della presente legge, è tenuta immediatamente a prestazioni a causa di una malattia o di un infortunio insorti durante un servizio assicurato (art. 3 cpv. 1).

1

10

RS 833.1

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III 1

La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

2

Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

Consiglio degli Stati, 30 settembre 2016

Consiglio nazionale, 30 settembre 2016

Il presidente: Raphaël Comte La segretaria: Martina Buol

La presidente: Christa Markwalder Il segretario: Pierre-Hervé Freléchoz

Data della pubblicazione: 11 ottobre 201611 Termine di referendum: 19 gennaio 2017

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